domenica 23 marzo 2014

Condominio: le molestie condominiali sono punite ex art. 674 c.p.

Gettare nel condominio immondizia e rifiuti sul pianerottolo di altra condomina configura il delitto di molestia, punibile a mente dell'art. 674 c.p., con conseguente applicazione della relativa sanziona penale.

Con sentenza del giorno 11 aprile 2013, n. 16459, la Cassazione, III sezione penale, ha ritenuto che nel caso in cui un condomino lanci oggetti nelle vicinanze dell'abitazione del vicino, si configura il reato di getto pericoloso di cose che punisce “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone”. La norma in parola prevede una contravvenzione ed è finalizzata alla tutela non solo dell'incolumità pubblica, ma anche la tranquillità all'interno della vita condominiale.

La Cassazione, operando una interpretazione estensiva dell'art. 674 c.p., ha ritenuto moleste anche le condotte con le quali il condomino intenzionalmente pone in essere atti volti a disturbare o danneggiare altre persone all'interno del condominio.
Molestie condominiali - art. 674 c.p.

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