Questa domenica proponiamo una sentenza che riguarda i rapporti di vicinato, ma che può risultare interessante anche per i condomini, i quali si trovano spesso a dover discutere in merito alla possibilità di poter modificare i propri confini.
La Cassazione è stata chiamata a decidere se se il proprietario di un fondo sia legittimato a modificare il muro comune divisorio - anche abbattendo una preesistente rete metallica - senza chiedere alcun consenso al vicino e comproprietario.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4755 del 27 febbraio 2014 che potete leggere di seguito, ha statuito che il proprietario è assolutamente legittimato a sostituire la ringhiera metallica posizionata sopra il muro di divisione con la proprietà del vicino.
Egli può rimuovere la rete senza il consenso del comproprietario, in quanto tale facoltà deriva ai sensi dell' art. 885 c.c., norma svincolata dal regime della comunione né è necessaria alcuna formalità di "tipo condominiale".
La Cassazione chiarisce, inoltre, che in tale circostanza non è corretto applicare le norme restrittive di cui agli artt. 1102 e 1108 c.c., trattandosi di fattispecie del tutto distinta.
Di seguito, la sentenza n. 4755/2014.
Condominio - parti comuni - rete metallica
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