domenica 1 febbraio 2015

Diffamazione on line e limiti del diritto di cronaca

La sentenza di questa settimana affronta il limite del diritto di cronaca e il risarcimento del danno conseguente alla diffamazione attraverso il web. L’argomento è stato trattato dalla Corte di Cassazione, con la recente pronuncia ove ha affrontato il diritto di poter pubblicare notizie in rete da parte del giornalista, e il potenziale danno cagionato al soggetto destinatario dell’articolo on line. La Corte ha ribadito il principio della veridicità della cronaca, ossia l’obbligo da parte del giornalista di accertare e valutare le notizie che pubblica in rete. 

La Corte è chiara, a tal proposito nel ricordare che "Invero questa Corte è costante nel ritenere che l'esimente di cui all'art. 51 c.p., è riconoscibile sempre che sia indiscussa la verità dei fatti oggetto della pubblicazione, quindi il loro rilievo per l'interesse pubblico e, infine, la continenza nel darne notizia o commentarli ... In particolare il risarcimento dei danni da diffamazione è escluso dall'esimente dell'esercizio del diritto di critica quando i fatti narrati corrispondano a verità e l'autore, nell'esposizione degli stessi, seppur con terminologia aspra e di pungente disapprovazione, si sia limitato ad esprimere l'insieme delle proprie opinioni (Cass. 19 giugno 2012, n. 10031)".

La Corte spiega il concetto di verità obiettiva che deve sempre accompagnare la pubblicazione di un articolo, anche laddove avvenga on line "Si rammenta che non è ravvisabile il requisito della verità oggettiva, allorquando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false; il che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio". La Cassazione, infine, affronta anche la tematica relativa al dovere di smentita o rettifica dell’articolo e le sue conseguenze rispetto al reato di diffamazione.

Di seguito, la sentenza della Corte di Cassazione.

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