domenica 1 marzo 2015

Associazione dei consumatori legittimata a partecipare al processo penale

La sentenza che vi proponiamo questa domenica ci consente di segnalare la recente decisione con la quale la Cassazione ha riconosciuto la possibilità da parte di una associazione che tutela gli interessi dei consumatori di poter essere parte di un procedimento penale.

Pur consapevoli di uscire dai soliti temi trattati anche con le sentenze che periodicamente vi proponiamo attraverso questo blog, riteniamo importante rendere nota questa pronuncia della Suprema Corte, la quale legittima il ruolo importante assunto da coloro che agiscono al fine di tutelare gli interessi collettivi.

Nel caso di specie, una associazione di rilevanza nazionale ex Decreto Legislativo n. 206/2005 impugnava un decreto di archiviazione di una procedura penale collegata a possibili irregolarità amministrative, contestando la condotta tenuta dai giudici di merito.

La Corte di Cassazione ha correttamente accolto il ricorso proposto dall'associazione, evidenziando che l'art. 2 del Codice del Consumo "riconosce e garantisce espressamente i diritti e gli interessi collettivi e individuali dei consumatori e degli utenti, dei quali promuove la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa. 
La tutela del diritto alla salute è posta dal Codice al primo posto tra i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori e agli utenti (art. 2, comma 2). Il successivo articolo 139, che richiama al proposito l'articolo 2, riconosce alle suddette associazioni la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti relativi alle materie disciplinate dal codice. Per effetto di tale richiamo, tra tali materie deve ritenersi compresa anche la tutela del diritto alla salute".

Di conseguenza, la Cassazione ribadisce il principio che nel caso di questioni aventi ad oggetto il diritto alla salute dei consumatori, tale diritto può essere tutelato anche da una associazione dei consumatori.

Qui la sentenza.

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