domenica 8 marzo 2015

Banca responsabile per l’attività illecita del promotore

La banca o l’assicurazione deve rispondere per i danni cagionati dal proprio promotore nei confronti dei clienti, senza poter giustificare la propria non conoscenza dell’attività illecita posta in essere dal collaboratore infedele.

Questo principio è stato ribadito di recente dalla Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in merito alla responsabilità di un promotore di una compagnia assicurativa che si era indebitamente appropriato di somme di denaro ingenti appartenenti ad alcuni clienti, convinti di aver acquistato polizze assicurative con componente finanziaria.

La Cassazione ha affermato che per tale attività illecita deve rispondere la compagnia assicurativa e la banca, risarcendo la vittima dei reati perpetrati dal promotore. La responsabilità dell’intermediario non è esclusa, afferma la Corte, dalla circostanza che le somme di denaro siano state conferite dal cliente in modo difforme da quanto previsto dalle norme in materia finanziaria, in quanto esiste un principio (valido sia in sede civile che penale) di responsabilità della banca o dell’assicurazione per fatto del promotore.

E la Corte riafferma che l’eventuale consegna di somme di denaro cash da parte del cliente al promotore non rappresenta una sua partecipazione attiva all’illecito, idonea ad escludere la responsabilità della banca: “Si è affermato infatti che, in tema di intermediazione mobiliare, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività dello stesso e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente; nè un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto. Le disposizioni di legge e regolamentari dettate in ordine alle modalità di corresponsione al promotore finanziario dell'equivalente pecuniario dei titoli acquistati o prenotati, infatti, sono dirette unicamente a porre a suo carico un obbligo di comportamento al fine di tutelare l'interesse del risparmiatore e non possono, quindi, logicamente interpretarsi come fonte di un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale da comportare un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) in capo al soggetto danneggiato dall'altrui atto illecito, e salvo che la condotta del risparmiatore presenti connotati di "anomalia" (e tale non è certamente la situazione di cui trattasi), vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass., Sez. 1 civ., n. 6829 del 24/03/2011, Rv. 616358). Inoltre, la medesima giurisprudenza riconosce altresì come la disposizione della L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, comma 4, secondo la quale la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a loro responsabilità accertata in sede penale, richieda un rapporto di "necessaria occasionalità" tra incombenze affidate e fatto del promotore, che è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito. Nè rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento del promotore stesso nell'attività della società d'intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere, per la consumazione dell'illecito, rientrasse nell'incarico affidato (Cass., Sez. 1 civ., n. 6829 del 24/03/2011, Rv. 616357).”.
Promotore finanziario infedele - appropriazione inde

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