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domenica 14 luglio 2024

Obbligazioni Rickmers: si al risarcimento del danno se la banca non ti informa sui rischi di investimento

Si può ottenere il risarcimento del danno nel caso in cui la banca, attraverso il promotore finanziario, non fornisce informazioni accurate e trasparenti in merito ai rischi collegati all'investimento nelle obbligazioni estere.

Questo è, in buona sostanza, quanto ha stabilito l'Arbitro per le Controversie Finanziaria a cui si è rivolta una consumatrice, rimasta "scottata" dall'investimento in titoli Rickmers 06/18 8,875% (cod. ISIN DE000A1TNA39) suggerito dal promotore di una banca e azzeratosi in seguito a causa del fallimento della società emittente.

Nel caso di specie, il titolo Rickmers 8,875% 06/2018 (Codice ISIN DE000A1TNA39) è stato proposto all'investitrice, senza renderle noti specifici rischi connessi all’investimento in bond emessi fuori dai mercati regolamentati e con un rating basso (BB).

Era peraltro emesso che l'emissione obbligazionaria proposta alla consumatrice era finalizzata ad ottenere nuova liquidità, al fine di poter sanare i debiti pregressi. 

Per tale ragione, il prestito obbligazionario prevedeva la possibilità di insolvenza indiretta (c.d. crossing default), ovverosia l’inadempimento nel rimborso del prestito anche nel caso di altre insolvenze della società Rickmers.

Occorre osservare che il rischio di default consiste nella possibilità che al verificarsi di precise circostanze, il soggetto finanziatore possa attivare protezioni contrattuali che possono arrivare fino alla possibilità di non provvedere al rimborso del finanziamento. 

Tutte queste informazioni non erano state comunicate alla piccola investitrice, la quale si è rivolta all'ACF per chiedere il risarcimento del danno sofferto a causa della condotta inadempiente dell'intermediario finanziario, attraverso il promotore finanziario.

E l'arbitro ha riscontrato la grave carenza informativa da parte della banca, la quale ha fornito informazioni generiche e non pertinenti con l'investimento in titoli Rickmers, così giustificando l'inadempimento informativo da parte del Professionista: "Non risulta agli atti, invece, alcuna informativa sulle caratteristiche e i rischi specifici delle Obbligazioni ad elevata rischiosità oggetto di contestazione, come desumibile anche dal tasso di rendimento nominale dell’8,875%, dichiarate in default in data 11 giugno 2018, data di scadenza. Né tali informazioni risultano altrimenti fornite nel modulo d’ordine con cui le suindicate Obbligazioni sono state acquistate dalla Ricorrente.".

L'assenza di specifiche informazioni inerenti al titolo Rickmers hanno giustificato la condanna al risarcimento del danno della banca convenuta.

ACF - decisione n. 7341 del 10 giugno 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 6 agosto 2023

Danni subiti dal consulente finanziario? la banca risarcisce il cliente

Sono sempre frequenti i danni subiti dagli investitori che si sono affidati ai consulenti finanziari (o i promotori o family banker), i cui suggerimenti non sono risultati così positivi e corretti.

Spesso, però, i danni cagionati dal promotore finanziario sono conseguenti da condotte scorrette ed in violazione dei doveri a cui il professionista deve attenersi quando entra in contatto con il cliente.

Il caso affrontato dal Tribunale di Milano, con il provvedimento che trovate di seguito, riguarda l'ipotesi in cui il promotore/consulente, in violazione delle norme previste in materia, si fa consegnare dal cliente la somma di denaro (o l'assegno bancario) dietro la promessa di destinare tale importo all'investimento con la banca.

Accade, invece, che la somma viene trattenuta dal professionista, il quale fa credere all'investitore di aver operato in suo favore attraverso falsa documentazione.

L'art. 31 del  D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) dispone che la banca debba rispondere per i danni cagionati dal promotore finanziario: "Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".

La responsabilità della banca è, come ribadito dal Tribunale di Milano, oggettiva e quindi l'intermediario risponde per qualsiasi danno causato dalla condotta del promotore finanziario.

La sentenza chiarisce il presupposto che origina la responsabilità della banca per il comportamento illecito del promotore: "[...] all'allocazione del danno per il solo effetto della riconducibilità dello stesso alle mansioni affidate al preposto secondo il criterio del "nesso di occasionalità necessaria". Secondo la giurisprudenza, invero, affinché sussista la responsabilità della banca è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: il rapporto di presupposizione, ossia un rapporto che implichi un potere di direzione e vigilanza del preponente sul preposto; il fatto illecito commesso dal preposto; il nesso di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e danno arrecato. Con riguardo in particolare all'occasionalità necessaria, si ritiene che tale requisito sia ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro generale delle attività funzionali dell'intermediario finanziario che lo ha assunto e lo retribuisce per le incombenze che gli affida."

Il criterio della occasionalità necessaria, presupposto per l'identificazione della responsabilità della banca per il danno cagionato dal promotore, si poggia su due principi:

a.- il consulente/promotore deve aver compiuto la condotta contestata nello svolgimento della propria attività;

b.- la banca deve aver agevolato la condotta illecita del promotore, ad esempio omettendo l'attività di vigilanza sulla sua attività.

Nel caso di specie, il Tribunale ha individuato la sussistenza del presupposto (a), nel fatto che il promotore lavorava per la banca all'epoca dei fatti, anche se lo stesso istituto di credito aveva affidato il cliente ad altro promotore nel 2003.

Spiega il Giudice: "Occorre a questo punto chiarire se il promotore abbia agito nell'ambito delle incombenze lui affidate dall'istituto bancario o se invece questi abbia operato al di là di detti confini, perpetrando condotte del tutto esorbitanti e idonee a interrompere il nesso di occasionalità necessaria, presupposto imprescindibile per radicare la responsabilità della Banca".

Nella fattispecie oggetto di giudizio, secondo il Tribunale risulta accertato che il consulente abbia utilizzato materiale della banca, spendendo il nome di quest'ultima nei confronti del cliente/vittima.

Sotto il secondo profilo (b), il giudice ritiene provata la carenza di vigilanza da parte dell'intermediario finanziario rispetto all'attività svolta dal suo promotore.

Accertata la responsabilità della banca, il Tribunale ha voluto accertare se il cliente abbia attivamente concorso alla causazione del danno ex art. 1227 c.c., osservando subito, però, che tale norma trova una applicazione particolare nei rapporti banca/cliente, nel senso che non può essere previsto uno specifico obbligo di diligenza in capo al contraente debole.

In termini più semplici, la responsabilità collusiva del cliente per il danno lamentato può sussistere solo nel caso in cui vi sia un comportamento collusivo o quantomeno di sua fattiva acquiescenza rispetto alla condotta del promotore (vedasi Cass Civ. Sez. III^ 30161/2018).

Nel caso di specie, nulla può essere contestato all'investitore, il quale deve essere risarcito per il danno cagionato dalla banca e dal suo promotore.

Tribunale di Milano - Sez. VI^ Civ. dott.ssa Adriana Cassano Cicuto

domenica 4 settembre 2022

Promotore finanziario infedele: quando paga la banca?

Nella casistica è molto frequente il caso del promotore finanziario (oggi “consulente finanziario” o “private banker”) che, con artifici e raggiri, sottrae la disponibilità del denaro del cliente, integrando di volta in volta diversi reati (ad esempio la truffa, l’appropriazione indebita di somme del cliente, e via dicendo); questa sottrazione è facilitata dalla scarsa accortezza dei clienti, che aderiscono alle richieste poco ortodosse provenienti dai consulenti infedeli.  

In linea molto generale (vedi qui), la giurisprudenza ordinaria applica le due norme fondamentali in materia, gli articoli 31, comma 3, Testo Unico Finanziario e 2049 codice civile, fino a riconoscere la responsabilità oggettiva dell’intermediario per qualsiasi fatto del promotore finanziario che abbia causato un danno al cliente.

Di fronte ad una responsabilità oggettiva dell’intermediario, nella quale si ragiona sul fatto materiale e non sulla colpa, è dunque necessario approfondire il concetto di occasionalità necessaria: esso indica lo stretto legame che sussiste tra l’incarico affidato dalla banca al consulente finanziario e il fatto, anche illecito, di quest’ultimo. Se il legame tra il fatto e l’incarico permane, allora è possibile tenere la banca come responsabile solidale. 

Si potrebbe, a questo punto, anche affermare che la banca integri di un contatto sociale qualificato, che le imporrebbe di vigilare sul fatto materiale del promotore: ma resta pur sempre che la essa deve conservare una sfera di  dominio sui fattori che causano l’evento; altrimenti vi sarebbe uno scollamento evidente tra la posizione di garanzia e il fatto materiale.

In sintesi, la responsabilità or ora commentata sussiste: 

- se il danno è stato cagionato dal promotore nello svolgimento della propria attività;

- se la banca ha agevolato il promotore a cagionare il danno.

Tuttavia, anche se la protezione offerta al cliente è apparentemente così ampia, occorre che il consumatore presti estrema attenzione a come i rapporti col consulente si dipanano nella loro concretezza e materialità: almeno è questa la massima di prudenza che si ricava dalla pronuncia oggi in commento del Tribunale di Milano datata 21 luglio 2020. 

La circostanza che l’intermediario sia una figura remota a sfondo dei funambolismi del consulente finanziario non è sempre la garanzia di un’automatica “rivalsa” verso la banca, allorquando quando il promotore si dilegua con le somme distratte. 

Vediamo, più nel dettaglio, la vicenda, evidenziando proprio quegli elementi che, secondo il giudice meneghino, hanno portato addirittura ad escludere che il promotore effettuasse la gestione del patrimonio del cliente sotto l’egida della banca intermediaria. La vicenda, infatti, presenta gli elementi sintomatici di un rapporto di preposizione nella quale viene del tutto travalicata l’attività istituzionale del consulente finanziario nell’alveo della banca.  

Nell’arco di trent’anni il medesimo promotore ha gestito i capitali conferitigli dalla famiglia di un cliente della banca: dapprima quelli del padre e del figlio, che sul finire degli anni novanta hanno conferito ingenti capitali in effetti contanti ai fini di investimento finanziario da effettuarsi presso l’istituto di credito; quindi quelli del solo figlio, nel frattempo divenuto erede, il quale ha venduto gli immobili paterni e ha conferito le somme ricavate, sempre in effetti contanti, per rimpinguare il capitale destinato agli investimenti.  

Sennonché, quando il cliente ha manifestato il bisogno di ottenere liquidità, il promotore finanziario lo ha dissuaso a disinvestire le somme, poiché erano state tutte investite in operazioni a lungo termine su titoli esteri, il cui repentino disinvestimento avrebbe comportato delle ingenti perdite.

Peraltro, il rapporto di preposizione è stato proseguito anche dopo che il promotore finanziario aveva interrotto la collaborazione con la banca, sottacendo tale importante circostanza al cliente. Il rapporto è proseguito a titolo personale, in una cornice nella quale l’ex promotore, nonostante ulteriori solleciti da parte del cliente, non ha smobilitato tutti gli investimenti.

Soltanto in sede giurisdizionale è emerso che il promotore finanziario, tenendo due distinte contabilità, ha distratto diverse somme, riuscendo a fare registrare sul conto titoli del cliente (non quello della banca, s’intende) soltanto una minima parte degli strumenti finanziari

La restante parte, riferita invece ad imprecisati investimenti, né è mai stata registrata dalla banca né è mai stata rendicontata. Il cliente, infatti, non è stato in grado di dimostrare un solo ordine di acquisto di intestato alla banca, come pure un solo rendiconto ufficiale.

Anzi, le prove offerte del cliente consistono in rendicontazioni (o meglio, imprecise stime di valore) vergate dal promotore finanziarie in carta libera. A ciò si aggiunge che l’operatività del cliente è consistita nella consegna di denaro contante al promotore finanziario senza il rilascio di ricevute e in investimenti che non sono mai transitati dalla banca.

Le circostanze valorizzate dal giudice presentano concorrono ad escludere che la banca, pur essendo in una posizione di garanzia, avesse l’obbligo giuridico di attivarsi per impedire il fatto del promotore, il quale ha avuto la “diabolica” accortezza di separare le gestioni. Per di più, i conferimenti per gli investimenti sono avvenuti per effetti contanti o con assegni e, fatto determinante e aberrante, alcuni ordini di disinvestimento sono consistiti in richieste di ordini di bonifico a terzi per il pagamento di fatture passive della società amministrata dall’attore, come pure in assegni in bianco, consegnati da privati al cliente che, a propria volta, li ha versati in banca. 

Tribunale di Milano - Sez. VI^ Civ. sentenza del 20 luglio 2020

domenica 21 marzo 2021

Leasing: abusiva la clausola che favorisce il venditore nel caso di risoluzione anticipata

Questa domenica vi proponiamo una recentissima sentenza in materia di clausole abusive applicate al contratto di leasing.

Il provvedimento adottato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ha riguardato un contratto di leasing finanziario che il consumatore aveva risolto in via anticipata, salvo dover versare alla società creditrice un importo pre determinato nel contratto.

Il giudice comunitario è stato chiamato ad interpretare le norme europee in tale materia, verificando se il contratto di leasing conteneva, al suo interno, una clausola abusiva e/o vessatoria nel determinare la somma spettante alla finanziaria nel caso di estinzione anticipata del contratto.

La Corte, richiamando le norme della direttiva 93/13 in materia di clausole abusive, ha richiamato il principio secondo il quale è abusiva la clausola contenuta in un contratto di leasing di azioni, laddove la norma contrattuale crei un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra professionista e consumatore durante l'esecuzione del contratto.

Per il contratto di leasing il carattere abusivo della clausola deve essere accertato considerando la stessa fissa in anticipo il vantaggio di cui beneficia il professionista in caso di risoluzione anticipata del contratto, determinando il significativo squilibrio contrattuale. 

Se tale clausola è stata imposta dal professionista al consumatore dovrà essere dichiarata nulla e, qualora il contratto possa sussistere senza tale clausola, "non può pretendere l’indennizzo legale previsto da una disposizione del diritto nazionale di natura suppletiva che sarebbe stata applicabile in mancanza della suddetta clausola".

La sentenza della Corte pare intendere che la nullità parziale della singola clausola abusiva, non rende nullo tutto il contratto, ma semplicemente ne cancella gli effetti distorsivi favorevoli al professionista, negandogli alcun indennizzo legale anche previsto dal diritto nazionale.

Qui la Corte di giustizia dell'Unione europea - cause riunite C - 229/19 e C - 289/19

domenica 19 luglio 2020

La consegna del prospetto informativo non esaurisce il dovere informativo della banca verso l'investitore

Anche questa domenica torniamo a trattare i doveri informativi che gravano sulla banca nella proposta/vendita di strumenti finanziari.

Il cliente che impartisce un ordine di investimento (o disinvestimento) deve essere accuratamente reso edotto dalla banca in merito ai rischi connessi all'operazione bancaria, in particolar modo laddove l'intermediario finanziario svolga un servizio di consulenza, ovvero si avvalga di un promotore finanziario, come nella vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione.

Occorre premettere che la sentenza che potete leggere di seguito fa riferimento ad un quadro normativo leggermente mutato negli anni, tant'è che viene richiamato il Regolamento Consob n. 11522/1998, norma abrogata e sostituita prima dal Regolamento n. 16190/2007 e poi, più di recente, dal Regolamento n. 20307/2018.

Ci sembra comunque interessante segnalarvi la sentenza n. 9460/2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione (Sez. I^ Civ.), in quanto viene data piena applicazione all'art. 21 del Testo Unico della Finanza, norma tuttora valida e secondo la quale nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, i soggetti abilitati (banche, promotori finanziari ed altri operatori) devono offrire il proprio servizio ai cliente con diligenza, correttezza e trasparenza, operando nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.

Abbiamo già ripetutamente trattato la questione in questo blog, evidenziando che la condotta dell'intermediario è finalizzata a favorire uno sviluppo dei mercati e la tutela del contraente debole (l'investitore), il quale merita ogni migliore attenzione da parte del professionista bancario.

Ed il primo dovere della banca consiste nel fornire al cliente una informativa adeguata in merito ai prodotti finanziari che propone, con indicazione di natura, tipologia e rischi sottesi all'investimento in determinati valori mobiliari.

Le informazioni fornite dall'operatore professionale devono essere precise, attuali e complete.

Tale obbligo permane, come evidenziato dal Giudice di legittimità, anche nel caso di collocamento di strumenti finanziari, ove il ruolo del collocatore è quello di piazzare prodotti propri o dove ha un significativo interesse.

Nella vicenda trattata dalla Suprema Corte, un investitore aveva acquistato fondi comuni di investimento collocati da Finanza & Futuro (società del Gruppo Deutsche) attraverso un proprio promotore finanziario. Il cliente, a causa delle scarsa informativa ottenuta dal promotore, aveva accusato una grave perdita dall'investimento.

La vicenda, dopo i due gradi di merito, è terminata avanti alla Corte di Cassazione chiamata, in buona sostanza, a verificare se l'intermediario finanziario abbia, attraverso il promotore, adeguatamente informato il cliente in merito alla natura ed i rischi nell'investimento in fondi comuni.

Mentre l'investitore aveva contestato alla banca di non avergli comunicato a quali rischi andasse incontro, quest'ultima si era difesa sostenendo di aver soddisfatto il dovere informativo disciplinato ex art. 21 TUF attraverso la consegna del prospetto informativo.

Il quesito che si è posto la Cassazione è molto semplice: la consegna del prospetto informativo soddisfa il requisito di adeguata informativa?

La soluzione al quesito da parte della Corte è chiara, laddove evidenzia che l'intermediario finanziario deve consegnare il prospetto informativo, illustrando al cliente tutti i rischi patrimoniali collegati all'acquisto di quel prodotto, considerando il periodo di riferimento e l'andamento del mercato.

Nella vicenda affrontata dalla Cassazione, quindi, "[…] la consegna del prospetto informativo emesso dall'emittente era adempimento necessario, ma non sufficiente, a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario".

Condividiamo questa soluzione, in quanto viene responsabilizzato il promotore finanziario (la banca) che sollecita all'acquisto un determinato prodotto e che deve avere cura specifica affinché il suo cliente sia adeguatamente informato. 

Potete leggere la sentenza 9460/2020 della Cassazione.

domenica 5 luglio 2020

Investimento finanziario: la banca deve fornire tutte le informazioni, altrimenti risponde del danno subito dal risparmiatore

Il provvedimento che vi segnaliamo di seguito riguarda uno dei tanti investimenti in titoli Parmalat terminato nel peggiore dei modi, ossia con la perdita del capitale da parte dei risparmiatori.

Anche nella vicenda oggetto di giudizio, la vendita dei titoli era avvenuta presso la filiale del più importante gruppo bancario italiano (l'allora Banca Intesa, oggi Intesa Sanpaolo S.p.a.), la quale aveva intermediato l'acquisto di obbligazioni della società olandese Parmalat Finance BV per conto di alcuni investitori fiorentini.

Il Tribunale di Firenze accoglieva le domande formulate dai consumatori, accertando il loro diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta inadempiente della banca, la quale non aveva in particolare informato i clienti dei rischi connessi all'acquisto di titoli obbligazioni Parmalat.

La Corte d'Appello di Firenze ribaltava la sentenza di primo grado, ritenendo che seppur Banca Intesa Sanpaolo non avesse correttamente comunicato le informazioni agli investitori, questi ultimi avrebbero comunque operato l'investimento in corporate bond, prodotto già acquistato in precedenza e quindi ben conosciuto. 

La vicenda termina avanti alla Corte di Cassazione, chiamata a valutare il ricorso proposto dai risparmiatori, ed in particolare se l'omesso adempimento degli obblighi informativi da parte della banca comporti una sua responsabilità nei confronti del contraente debole (l'investitore).

Come già evidenziato in precedenza, la Corte territoriale aveva escluso la rilevanza causale dell'inadempimento dei doveri di informazione da parte della banca, partendo dal presupposto che i clienti vantavano esperienza e propensione al rischio, così come emerso dalle scelte di investimento antecedenti all'acquisto delle obbligazioni Parmalat.

La Cassazione censura tale ragionamento, contrario ai principi giurisprudenziali consolidati, secondo i quali tra operatore professionale ed investitore esiste un naturale handicap informativo che deve essere colmato dall'intermediario.

Sul punto, il Giudice di legittimità è chiaro laddove evidenzia che è palese: "[…] lo squilibrio, di carattere prevalentemente conoscitivo - informativo, nella posizione delle parti, fondato sull'elevato grado di competenza tecnica richiesta a chi opera nell'ambito degli investimenti finanziari, che è oggetto dell'intervento correttivo del legislatore, attuato anche attraverso la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi a carico dell'intermediario".

L'obbligo informativo da parte della banca nei confronti dell'investitore esiste e non può mai essere derogato, e la sua omissione è causalmente legata al danno sofferto dal consumatore, a meno che l'istituto di credito non dimostri di aver agito con cautela, trasparenza e correttezza o che il danno non sia conseguenza del proprio inadempimento.

Appare anche interessante richiamare la Cassazione laddove chiarisce quale sia il contenuto del citato obbligo informativo, ovvero: "[…] l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne lo specifico coefficiente di rischio".

La banca deve fornire informazioni puntuali, attuali, specifiche, complete e trasparenti, al fine di consentire all'investitore di potersi orientare tra le offerte del mercato finanziario.

Nel caso in cui tali informazioni non rispettano i "paletti" appena richiamati, non potrà essere negata la condanna della banca al risarcimento del danno subito dal cliente (nei limiti ed in considerazione del principio della compensatio lucri cum damno).

Trovate, qui di seguito, il testo completo della sentenza n. 7905/2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione (Sez. I^ Civ.).

domenica 10 giugno 2018

Polizza vita e investimenti: il punto della Cassazione

Le polizze vita si devono considerare tali solo se garantiscono la restituzione del capitale “investito”, altrimenti sono contratti di investimento finanziario.

Tale è la posizione della Corte di Cassazione con la sentenza 10333/2018 (puoi leggerla sotto) la quale, nel confermare la pronuncia resa dalla Corte di Appello di Milano, riprende un orientamento poco lusinghiero per il mondo delle assicurazioni. 

Non solo. 

A fronte di un contratto assicurativo sottoscritto da due persone fisiche per mezzo una società fiduciaria va individuato quale investitore non quest’ultima ma la persona fisica, cioè l’assicurato.

Vediamo insieme la vicenda. 

□   Il caso: due soggetti facoltosi si sono avvalsi dello stretto operato di una nota fiduciaria lombarda, per effettuare un investimento di ben cinque milioni di Euro e con la fondamentale prospettiva di conservare il capitale. 

La predetta società ha proposto un "investimento" che, sotto l'etichetta di polizza vita, in realtà prevedeva che il capitale confluisse in un paniere di titoli, fondi di investimento, azioni ed obbligazioni. 

I problemi si sono acuiti anche nell'esecuzione degli accordi. 

Infatti, gli investimenti sono stati intestati alla società fiduciaria con gli investitori messi al margine: il nome di questi ultimi nemmeno compariva nella documentazione relativa all'attività della fiduciaria. 

Emerge dunque un'operazione per nulla trasparente sotto almeno due profili: 

       (1) che cosa hanno sottoscritto gli investitori? 

       (2) chi sono gli investitori o, ancora meglio, i "clienti"?  

□   La base giuridica: la Cassazione è tornata sulla questione della differenza tra polizze assicurative e contratti di investimento, recuperando importanti principi di diritto espressi in precedenza.

In particolare, essa richiama un precedente intervento del 2012 (la sentenza 6061/2012) e afferma che, di là dall'etichetta attribuitagli, "sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicuratore è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato)".

In definitiva, la Cassazione ha attualizzato un principio già utilizzato da diversi tribunali italiani per le polizze linked (v. qui): il giudice, prima di guardare chi ha violato obblighi di informativo e regole di comportamento, deve interpretare il contratto e, in questa fondamentale attività, deve soffermarsi su chi è o come è distribuito nella polizza il fattore del rischio

□  Le comunicazioni: una volta chiarito che chi si trova davanti ad un prodotto finanziario e che, in punto informativa, si applicano il Testo Unico Finanziario ed i regolamenti della Consob, bisogna capire chi sono gli investitori

Questo profilo è fondamentale: è ovvio che solo individuando gli investitori, l'intermediario può fornire loro, per tramite della fiduciaria, informazioni approfondite e continue sugli investimenti ed i disinvestimenti oltre che segnalare "inadeguatezze" delle operazioni. 

A tale riguardo, i giudici di legittimità hanno sancito che gli obblighi dell’intermediario finanziario sono rivolti nei confronti del fiduciante e non anche della società fiduciaria, dopo aver preso in considerazione la funzione prioritaria di rimuovere le asimmetrie informative della disciplina del rapporto fra investitore e intermediario finanziario.

Infatti, se il regolamento Consob permette alle società fiduciarie di intestare i rapporti nell'esecuzione degli accordi, questa attività non deve essere di ostacolo al flusso di informazioni a cui hanno diritto i clienti investitori

Di seguito trovi la sentenza della Corte di Cassazione, III sez. civile, n. 10333 del 20 aprile 2018. 

sabato 11 giugno 2016

Il Presidente di Consob si deve dimettere?

La trasmissione "Report" di domenica 5 giugno ha scosso il mondo della finanza, ed in particolare le alte sfere dell'autorità di controllo del mercato borsistico, la Consob, insinuando possibili condotte poco trasparenti del Presidente Vegas.

E proprio alla luce della denuncia di "Report" che abbiamo posto il quesito che trovate nel titolo, ossia è ancora credibile il Presidente di Consob, autorità di controllo dei mercati, e può ancora rappresentare il soggetto che ha l'obbligo di controllare il mercato mobiliare, in qualità di garante degli investitori?

Nel blog trovate, per le prossime settimane, il nostro box con la possibilità di esprimere la vostra opinione: Vegas si deve dimettere?

- L'affondo di "Report"

 La trasmissione della RAI ha, la scorsa domenica, affrontato il tema della vendita delle obbligazioni subordinate, titoli illiquidi, poco trasparenti che sono stati venduti agli investitori retail negli ultimi anni.

Le obbligazioni bancarie di cui stiamo parlando sono quelle delle famose banche (Banca Etruria, Cari Ferrara, Banca Marche, Cari Chieti), ma anche Popolare Vicenza e Banca del Veneto. Si tratta, in altri termini, degli istituti di credito che hanno venduto titoli altamente rischiosi senza avvisare in modo appropriato i piccoli investitori che le obbligazioni bancarie proposte erano strettamente collegate alla vita delle azioni. 

Con la caduta dei titoli azionari, stessa sorte è toccata alle obbligazioni subordinate, rimaste insolvibili per i risparmiatori che hanno visto andare in fumo i propri risparmi.

Uno degli aspetti più dibattuti in relazione alla vendita di questi prodotti finanziari poco trasparenti è collegato alle informazioni fornite agli investitori, ed in particolare la carenza di "scenari probabilistici", con i quali l'intermediario bancario avrebbe dovuto informare il potenziale acquirente dell'alta percentuale di perdita dell'intero capitale.

E Report ha rilevato, proponendo un documento inedito, che già da alcuni anni la Consob aveva, attraverso i vertici, escluso l'obbligo degli intermediari di fornire ai consumatori i diversi scenari probabilistici nel caso di vendita di titoli illiquidi.

Il documento, che potete vedere qui di seguito, dispone il divieto da parte delle banche di dover fornire agli investitori tutti i documenti contenti scenari di probabilità "le banche saranno invitate a non inserire le informazioni sugli scenari di probabilità nel prospetto e ne richiederanno l'eliminazione nel caso in cui il prospetto le dovesse riportare per autonoma iniziativa del proponente conformemente alle indicazioni fornite per le vie brevi dalla S.V. ...".

E quindi, non solo l'organo di controllo sconsigliava di inserire questi dati informativi nel prospetto informativo, ma addirittura ordinava alle banche di toglierli laddove il proponente corretto le avesse inserite nel documento informativo.

Qui la Comunicazione Consob.





La Gabanelli ha concluso  il proprio intervento chiedendo al Presidente di Consob Vegas di fornire una spiegazione in merito al documento, oppure dimettersi.

- La risposta di Vegas
"La Consob non ha mai abrogato l'obbligo di inserire gli scenari probabilistici di rendimento nei prospetti informativi delle obbligazioni bancarie per il semplice fatto che non è mai stato introdotto, né a livello nazionale né a livello europeo, alcun obbligo di includere nei prospetti questa informativa". Con questa nota di Consob, il Presidente Vegas ha rintuzzato l'attacco proveniente da Report, evidenziando che tale norma non sarebbe mai stata applicata in ambito europeo.

Vegas, inoltre, ha sostenuto di aver sempre agito nell'interesse del mercato e dei consumatori, favorendo l'intervento di Consob tempestivamente ogni volta che se ne è reso necessario.

Voi cosa ne pensate? se volete potete rispondere attraverso il blog e prendere posizione: Vegas deve dimettersi?

venerdì 8 gennaio 2016

La riservatezza dei dati del promotore finanziario è subordinata alla tutela dei risparmiatori

Fonte: Garante Privacy






Non viola la privacy la pubblicazione sul sito della Consob del provvedimento di radiazione dall'Albo di un promotore finanziario, completo dei dettagli sulle violazioni commesse.

I risparmiatori devono essere pienamente informati dei comportamenti illeciti messi in atto dagli operatori del mercato. Questa la decisione del Garante per la privacy che ha respinto il ricorso di un ex promotore che chiedeva alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa di emendare il provvedimento sulla sua radiazione, pubblicato on line.

sabato 27 giugno 2015

Consob segnala siti web non autorizzati a vendere prodotti finanziari

Fonte:
"Consob Informa" 15 giugno 2015
Le autorità di vigilanza di Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società che stanno offrendo servizi di investimento senza la prevista autorizzazione.

Segnalata da Afm:
  • Wb-Invest Gmbh (www.wb-invest.com).
Segnalate da Cnmv:
  • Richmond Stock Bi Spain Sl (www.rst-fx.es), con sede dichiarata a Madrid. Alla società risulta collegato il sig. José Luis Fernàndez Martinez (amministratore unico);
  • Vital Market Soluciones Financieras Sl, con sede dichiarata a Santomera (Murcia). Alla società risulta collegato il sig. Angel Joaquin Garcìa Càmara;
  • Vital Market Solutions Limited (Vital Markets), (www.vitalmarkets.com). Alla società risulta collegato il sig. César Barriga Leiceaga.



domenica 8 marzo 2015

Banca responsabile per l’attività illecita del promotore

La banca o l’assicurazione deve rispondere per i danni cagionati dal proprio promotore nei confronti dei clienti, senza poter giustificare la propria non conoscenza dell’attività illecita posta in essere dal collaboratore infedele.

Questo principio è stato ribadito di recente dalla Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in merito alla responsabilità di un promotore di una compagnia assicurativa che si era indebitamente appropriato di somme di denaro ingenti appartenenti ad alcuni clienti, convinti di aver acquistato polizze assicurative con componente finanziaria.

La Cassazione ha affermato che per tale attività illecita deve rispondere la compagnia assicurativa e la banca, risarcendo la vittima dei reati perpetrati dal promotore. La responsabilità dell’intermediario non è esclusa, afferma la Corte, dalla circostanza che le somme di denaro siano state conferite dal cliente in modo difforme da quanto previsto dalle norme in materia finanziaria, in quanto esiste un principio (valido sia in sede civile che penale) di responsabilità della banca o dell’assicurazione per fatto del promotore.

E la Corte riafferma che l’eventuale consegna di somme di denaro cash da parte del cliente al promotore non rappresenta una sua partecipazione attiva all’illecito, idonea ad escludere la responsabilità della banca: “Si è affermato infatti che, in tema di intermediazione mobiliare, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività dello stesso e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente; nè un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto. Le disposizioni di legge e regolamentari dettate in ordine alle modalità di corresponsione al promotore finanziario dell'equivalente pecuniario dei titoli acquistati o prenotati, infatti, sono dirette unicamente a porre a suo carico un obbligo di comportamento al fine di tutelare l'interesse del risparmiatore e non possono, quindi, logicamente interpretarsi come fonte di un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale da comportare un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) in capo al soggetto danneggiato dall'altrui atto illecito, e salvo che la condotta del risparmiatore presenti connotati di "anomalia" (e tale non è certamente la situazione di cui trattasi), vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass., Sez. 1 civ., n. 6829 del 24/03/2011, Rv. 616358). Inoltre, la medesima giurisprudenza riconosce altresì come la disposizione della L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, comma 4, secondo la quale la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a loro responsabilità accertata in sede penale, richieda un rapporto di "necessaria occasionalità" tra incombenze affidate e fatto del promotore, che è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito. Nè rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento del promotore stesso nell'attività della società d'intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere, per la consumazione dell'illecito, rientrasse nell'incarico affidato (Cass., Sez. 1 civ., n. 6829 del 24/03/2011, Rv. 616357).”.

domenica 8 luglio 2012

Le Sezioni Unite della Cassazione chiamate a decidere sul diritto di ripensamento per l'investimento finanziario fuori sede

Il diritto di ripensamento per le operazioni di investimento realizzate fuori sede si applica solo al servizio di collocamento di strumenti finanziari realizzato con la consulenza del promotore finanziario o tutte le volte in cui l'investitore retail viene sollecitato all'acquisto di un prodotto finanziario fuori dai locali della banca?

Il quesito ha caratterizzato le controversie avviate in materia finanziaria in questi ultimi anni ed ha diviso dottrina e giurisprudenza, tant'è che la stessa Corte di Cassazione ha deciso di affidare alla Sezioni Unite il compito di risolvere la questione controversa.

Il caso classico di offerta fuori sede di uno strumento finanziario è quello in cui il promotore finanziario si reca presso l'abitazione del cliente ed offre prodotti finanziari della propria banca.

E' risaputo che questo tipo di attività viene disciplinata dall'art. 30 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), il quale dispone, al comma 6,  che " L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede".

Il successivo comma 7 stabilisce che l'omessa indicazione del diritto di recesso nel contratto di borsa sottoscritto dall'investitore comporta la nullità dell'operazione di investimento" L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente".

Si può parlare di offerta fuori sede anche nel caso in cui la sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari avvenga via telefono oppure con modalità internet (il famoso trading on line che riguarda quasi la metà degli investimenti finanziari realizzati in Italia).

E' evidente, quindi, che la questione sollevata riguarda larga parte delle operazioni di investimento finanziario che vengono quotidianamente disposte dai piccoli investitori privati.

All'apparenza, la norma appena richiamata sembra chiara nel limitare l'applicazione del diritto di ripensamento in materia di acquisto di strumenti finanziari solo nel caso in cui si tratti di servizio di collocamento, dove tra intermediario emittente e banca collocatrice esiste un accordo per la vendita di un prodotto finanziario a considizioni di prezzo e di tempo predeterminate. 

Il collocamento di uno strumento finanziario può avvenire attraverso la sollecitazione operata dal promotore finanziario e con l'obbligo di rispetto delle rigide regole previste dalla Consob in materia di collocamento (si pensi all'obbligo di consegna del prospetto informativo).
 
La dottrina ed una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto, però, di applicare in modo estensivo la norma di cui all'art. 30 del TUF, ricomprendendo tale norme anche laddove il promotore finanziario si limita a negoziare con l'investitore l'acquisto di un titolo di borsa, ossia nel caso in cui l'intermediario offra il servizio di negoziazione titoli (e non quello di collocamento).

Questa interpretazione estensiva è stata oggetto di contrasto da parte della dottrina più conservativa (quella filo banche), spalleggiata da parte consistente della giurisprudenza di merito.

La questione è arrivata fino alla Suprema Corte di Cassazione, la quale sembrava aver accolto una interpretazione restrittiva della norma, ovverossia volta a limitare l'applicazione dello jus poenitendi alle sole operazioni di collocamento di strumenti finanziari.

La questione, però, non appare completamente risolta, tant'è che la Cassazione, riscontrata l'esistenza di una forte divaricazione tra le posizioni assunte sia in giurisprudenza in merito alla rilevanza del diritto di ripensamento dell'investitore, ha ritenuto, con Ordinanza del 21 giugno 2012 (che vi proponiamo di seguito), di investire le Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione per dare una parola definitiva al problema appena esposto.

sabato 3 marzo 2012

Da Trentino inBlu al blog: Authority in Italia (6) LA CONSOB (COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA)

  Questa settimana trattiamo una delle Autorità di controllo più attive (e controverse) nel panorama nazionale: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Questo Organismo amministrativo è molto delicato perché ha un ruolo rilevante nel controllo del mercato finanziario, tant'è che è nota la sua connotazione politica. 

Al fine di meglio chiarire la rilevanza della CONSOB, si può semplicemente evidenziare che qualche settimana addietro il Presidente del Consiglio si è recato presso questa Autorità per chiarire al mercato borsistico i passi che il Governo italiano intende percorrere in tema di sviluppo economico.


1.- CONSOB
La CONSOB è stata istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974 ed ha avuto, sin dalla sua nascita, un ruolo di controllo del mercato dei valori mobiliari.


Trattasi di autorità amministrativa indipendente, a cui è stata attribuita personalità giuridica e piena autonomia (con la legge 281 del 1985) e che svolge attività di controllo dell'efficienza e trasparenza del mercato italiano nell'interesse degli investitori.

Ha due sedi, una a Roma ed una a Milano. 

sabato 24 settembre 2011

Da Trentino inBlu al blog: alcuni suggerimenti per difendersi dai finti promotori finanziari


Alcuni mesi fa sul quotidiano “Il Tirreno” è stato raccontato l'ultimo esempio di truffa perpetrata da un falso promotore finanziario a danno di piccoli risparmiatori e che di seguito riportiamoLUCCA. Prometteva lauti guadagni e interessi intorno al 10%, ma una volta che i clienti consegnavano i loro risparmi il capitale spariva e non restava altro che sporgere denuncia alle forze dell'ordine. Anche due donne residenti in Lucchesia sarebbero state raggirate da uno pseudo promotore finanziario empolese che, stando all'accusa, in totale avrebbe spillato alle malcapitate e ai loro familiari oltre 140mila euro. Il broker di 48 anni, residente ad Empoli, è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di truffa e appropriazione indebita. Si sarebbe spacciato con le due vittime lucchesi - entrambe operaie - per un consulente della «Milano Financial Consulting» che la polizia giudiziaria ha accertato come inattiva e non esistente. Una delle due vittime avrebbe cercato di ricontattare il promotore per disinvestire parte dell'importo versato nel 2009, ma dopo i primi contatti via internet il presunto consulente si sarebbe reso irreperibile.”(Fonte: “Il Tirreno”).


Queste truffe si ripetono quotidianamente con gravi danni per i piccoli risparmiatori che si vedono sottratti i propri risparmi da sedicenti operatori del sistema che promettono al cliente immediati guadagni con l'investimento in prodotti finanziari “esotici”.

Cosa si può fare per evitare questo tipo di truffe?

Di seguito, vi proponiamo alcune regole che si possono seguire quando si “contratta” un investimento finanziario con un promotore (o un private banker).


(1) conoscere il promotore finanziario e verificare l'identità


I promotori finanziari devono obbligatoriamente essere iscritti all'albo e la loro attività deve avvenire nel rispetto di norme deontologiche. E' facile verificare se il promotore finanziario è iscritto all'albo anche attraverso il sito web della CONSOB (controlla).
In secondo luogo, il promotore opera per conto di un intermediario (banca - società finanziaria etc.) regolarmente iscritto negli albi tenuti dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
Colui che vi propone l'investimento, quindi, deve possedere quantomeno un documento (ad esempio un tesserino) che attesti la sua regolare iscrizione all'albo dei promotori.
Non esitate a richiedere l'esibizione del documento al promotore e fatevi dire per quale intermediario egli presta la propria opera.
Il Regolamento Consob prevede che il promotore, al momento del primo contratto, è obbligato a fornire al cliente tutte le informazioni rispetto alla propria qualifica: "[il promotore] consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato (n.d.r. banca o sim), da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso [...]"(art. 108 comma 1 lett. a) del Regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (c.d. Regolamento intermediari)).

(2) chiedere informazioni dettagliate al promotore in merito al prodotto offerto – farsi consegnare il prospetto informativo

Colui che vi offre il prodotto finanziario, al fine di invogliarvi all'acquisto, tenderà ad illustrarvi i rendimenti dello stesso e le possibilità di guadagno nel breve/medio termine.
In molte circostanze l'investimento viene descritto come interessante attraverso l'utilizzo di termini finanziari estremamente complessi e poco comprensibili.
E' vostro diritto richiedere al proponente di utilizzare un linguaggio assolutamente comprensibile e chiaro nell'illustrazione delle caratteristiche del prodotto offerto.
Fatevi indicare con chiarezza quale è il soggetto emittente, su quale mercato è negoziato il prodotto, la divisa, le commissioni di investimento previste, le modalità di rimborso.
Con la nuova normativa in materia finanziaria introdotta attraverso la direttiva Mifid, molti prodotti finanziari, anche se negoziati fuori dai mercati regolamentati, sono accompagnati da apposito prospetto informativo con il quale sono indicate le caratteristiche ed i rischi di investimento.
E' vostro diritto ottenere copia del prospetto.

(3) cercate di acquisire autonomamente notizie sul prodotto finanziario

La migliore difesa di fronte a questi tentativi di truffa è rappresentata dall'informazione, ovvero un investitore informato difficilmente può cadere in questi tranelli.
Non limitatevi a prendere copia dei documenti che vi vengono consegnati dal promotore, ma attivatevi e ricercate informazioni rispetto alle caratteristiche ed ai rischi collegati all'investimento che vi viene prospettato.
In questo senso, internet è certamente un mezzo che vi può aiutare permettendovi di ottenere, con estrema facilità, molte informazioni rispetto ai titoli offerti e può rappresentare, inoltre, una ottima opportunità per comparare i dati ottenuti dal promotore con quelli reperiti per via telematica.
Confrontate le strategie di investimento e le performance che il proponente vi ha promesso e verificate l'attendibilità rispetto ai risultati storici ottenuti dal prodotto.

(4) il promotore finanziario non può ricevere somme di denaro dal cliente – rifiutatevi di lasciare somme al proponente

Se il finto promotore vi chiede di perfezionare l'investimento attraverso la consegna di somme di denaro, ricordatevi che questa modalità e vietata dalla legge e rappresenta un evidente indizio che vi state trovando di fronte ad un tentativo di truffa.
L' art. 108 comma 5 del già citato Regolamento Intermediari dispone l'obbligo per il promotore di rifiutare ogni somma di denaro, anche a titolo di compenso.
Il cliente può perfezionare l'investimento mediante il versamento della somma pattuita attraverso assegno bancario, circolare o ordine di bonifico intestato al soggetto abilitato (banca intermediaria).
Ogni altra forma di pagamento è severamente vietata dalla legge e se vi viene richiesto un pagamento in denaro da consegnare al fantomatico promotore, dovete dubitare della bontà della proposta di investimento prospettatavi da quest'ultimo.

(5) controllate l'andamento del prodotto finanziario attraverso la documentazione inviata dalla banca
Ricordate, inoltre, che per verificare se l'investimento è stato effettivamente realizzato dovete prendere visione degli estratti conto che vengono regolarmente inviati presso il vostro domicilio da parte della banca.
Questi documenti sono gli unici che vi permettono di accertare che l'operazione è stata effettivamente posta in essere, nonché verificare il reale andamento del vostro investimento.

Può accadere, infatti, che il promotore si presenti presso la vostra abitazione con propri documenti dai quali risulti una diverso andamento del prodotto venduto, con performance ben più elevate rispetto a quelle realizzate. Dubitate di detti documenti e ricordatevi di verificare di persona quale è il risultato ottenuto dallo strumento finanziario che avete acquistato.

(6) Se siete stati raggirati dal promotore finanziario, ricordate che la sua banca è responsabile per i vostri danni
Gli episodi di comportamenti infedeli tenuti dai promotori finanziari si sono moltiplicati negli ultimi anni.
Usualmente la banca per la quale il promotore opera, pur rammaricandosi per l'attività illegale del proprio collaboratore, si dissocia dal opera truffaldina e si rifiuta di restituire i denari sottratti al cliente dal promotore infedele.

Il caso tipico è quello del promotore che si appropria delle somme ricevute dal cliente per i singoli investimenti finanziari.

La Corte di Cassazione ha di recente ribadito il principio secondo il quale la banca è responsabile per il fatto illecito del proprio promotore, in quanto esiste un collegamento necessario tra l'attività del promotore e l'istituto di credito.
La banca deve operare un'attività di controllo sull'opera svolta dal proprio promotore, cosicché nel caso di danni subiti dal cliente, anche l'istituto di credito è chiamato a rispondere per l'attività del collaboratore, come ribadito dalla Cassazione con la recente sentenza sentenza 10 dicembre 2010 – 25 gennaio 2011, n. 1741.

domenica 31 luglio 2011

Il promotore finanziario si comporta in modo scorretto? E' la banca a rispondere dei danni sofferti dal risparmiatore

Il promotore finanziario infedele causa un danno al cliente? la banca risponde per il comportamento infedele del proprio dipendente/affiliato. Questo principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di merito, è stato riaffermato di recente dal Tribunale di Prato.

La sentenza, di seguito proposta, affronta l'annosa e scorretta attività truffaldina con la quale il promotore si appropria del denaro del cliente ed opera investimenti non richiesti, e a volte nemmeno conosciuti, in danno del risparmiatore.

Purtroppo le attività illecite del promotore finanziario sono molteplici e sono state affrontate qualche tempo fa nel nostro blog.

domenica 27 febbraio 2011

La banca è responsabile per le scorrettezze del proprio promotore finanziario

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di condotta scorretta del promotore finanziario nei confronti del cliente.
Il caso tipico, affrontato nella sentenza che vi proponiamo di seguito, è quello del promotore che si appropria delle somme ricevute dal cliente per i singoli investimenti finanziari.
La Corte ribadisce il principio della responsabilità della banca per il fatto illecito del proprio promotore, in quanto esiste un collegamento necessario tra l'attività del promotore e l'istituto di credito.
Agli occhi del cliente, in altri termini, il promotore rappresenta la banca  la quale ha il dovere di controllare la regolarità dell'attività svolta dal private banker.
Nel caso di omesso controllo, la banca deve rimborsare il cliente delle somme sottratte dal professionista.


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