Il meccanismo dell'indennizzo diretto consente di comprendere anche le eventuali spese legali sostenute dall'automobilista?
In effetti è una questione abbastanza rilevante,anche se all'apparenza del tutto scontata, visto quanto prevede l'art. 9 del DPR n. 25472006.
La norma in parola dispone che:
"1. L’impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato a).
2. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.".
2. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.".
La norma è chiara nel prevedere il diritto da parte del danneggiato di ricevere la compensazione per i costi sostenuti per l'assistenza professionale, diversa da quella medico sanitaria.
E quindi, rientrano tra tali costi anche quelli sostenuti dal danneggiato per l'assistenza legale?
La questione è stata affrontata di recente dalla Corte di Cassazione che, forse contraddicendo lo spirito della norma, ha di recente affermato che Il risarcimento diretto dei danni a cose per sinistro da circolazione stradale, di cui all’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, non include il pagamento delle spese per assistenza legale solo nell’ipotesi in cui esse non siano effettivamente necessarie.
Di conseguenza, ricade sul danneggiato l'onere della prova del carattere di necessità delle spese oggetto di richiesta di rimborso, e quindi è il danneggiato a dover che la parcella pagata all'avvocato per l'assistenza legale consiste in un costo necessario e che rientra nella disciplina di cui al citato art. 9.
Di seguito, la sentenza della Corte di Cassazione.
Indennizzo diretto e spese legaliDi seguito, la sentenza della Corte di Cassazione.
Nessun commento:
Posta un commento