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Fonte: Garante Privacy |
Non
viola la privacy la pubblicazione sul sito della Consob del
provvedimento di radiazione dall'Albo di un promotore finanziario,
completo dei dettagli sulle violazioni commesse.
I
risparmiatori devono essere pienamente informati dei comportamenti
illeciti messi in atto dagli operatori del mercato. Questa la
decisione del Garante per la privacy che ha respinto il ricorso di un
ex promotore che chiedeva alla Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa di emendare il provvedimento sulla sua radiazione,
pubblicato on line.
Nel
suo ricorso, l'interessato lamentava che la delibera Consob non
contenesse solo l'estratto con gli elementi essenziali (generalità,
dispositivo, succinta indicazione dei fatti), ma riportasse
informazioni a suo dire eccedenti le finalità di pubblicazione, come
le motivazioni e la descrizione dettagliata dei comportamenti
illeciti a lui contestati.
E
sottolineava come il libero accesso a tali informazioni - indicizzate
anche dai comuni motori di ricerca - danneggiasse gravemente la sua
reputazione e ledesse la sua riservatezza.
Il
Garante per la privacy ha stabilito invece che la pubblicazione on
line della delibera Consob, nella sua versione integrale, risponde
non solo alla necessità di dare notizia dell'adozione del
provvedimento sanzionatorio di radiazione, ma anche al dovere
istituzionale di vigilare sugli operatori del mercato e informare
compiutamente i risparmiatori degli illeciti che possono essere
commessi.
Nel
caso specifico, quindi, l'Autorità non ha rilevato alcuna violazione
alla riservatezza dell'interessato, poiché tale diritto deve essere
bilanciato con quello di tutela e di informazione del mercato
riconosciuto dalla normativa di riferimento.
In
base alla stessa finalità, il Garante ha anche ritenuto corretto che
i provvedimenti pubblicati sul sito web della Consob rimangano
reperibili dai motori di ricerca per tre anni, così come previsto
dal regolamento interno della stessa Consob.
Nel
respingere il ricorso, infine, il Garante ha spiegato che i dati
personali diffusi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
non sono classificabili come giudiziari, in quanto tutti
esclusivamente riferibili ad un procedimento amministrativo,
qual è appunto quello di radiazione.
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