La Cassazione è intervenuta, con la recente sentenza del 3 dicembre 2015 n. 24629 al fine di chiarire il contrasto creatosi tra i giudici di merito e avente ad oggetto il tentativo obbligatorio di mediazione nel caso di procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il giudice di legittimità ha chiarito, con il provvedimento che potete leggere di seguito, che tale onere grava sull'opponente, osisa colui che ha l'interesse primario all'introduzione del giudizio di merito.
La Cassazione, chiamata a valutare una sentenza della Corte d'Appello di Torino, ha posto sotto la propria lente l’art. 5 del d.lgs n. 28 del 2010, norma che prevede l'obbligo di tentativo di mediazione civile, a pena di improcedibilità del procedimento civile.
E i giudici hanno interpretato la norma secondo quella che è la sua ratio, ossia quella di ridurre il contenzioso avanti ai giudici, e quindi la parte che intenda seguire la via lunga, e quindi procedere nel processo, deve essere considerata quella gravata alla mediazione e non il creditore che abbia utilizzato il decreto ingiuntivo per ottenere immediato riconoscimento del proprio credito.
In conclusione, l’opponente ha l'obbligo di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria, in quanto è quest'ultimo che intende bloccare la via breve (il decreto ingiuntivo), in favore della via lunga (l'ordinario giudizio di merito).
Il giudice di legittimità ha chiarito, con il provvedimento che potete leggere di seguito, che tale onere grava sull'opponente, osisa colui che ha l'interesse primario all'introduzione del giudizio di merito.
La Cassazione, chiamata a valutare una sentenza della Corte d'Appello di Torino, ha posto sotto la propria lente l’art. 5 del d.lgs n. 28 del 2010, norma che prevede l'obbligo di tentativo di mediazione civile, a pena di improcedibilità del procedimento civile.
E i giudici hanno interpretato la norma secondo quella che è la sua ratio, ossia quella di ridurre il contenzioso avanti ai giudici, e quindi la parte che intenda seguire la via lunga, e quindi procedere nel processo, deve essere considerata quella gravata alla mediazione e non il creditore che abbia utilizzato il decreto ingiuntivo per ottenere immediato riconoscimento del proprio credito.
In conclusione, l’opponente ha l'obbligo di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria, in quanto è quest'ultimo che intende bloccare la via breve (il decreto ingiuntivo), in favore della via lunga (l'ordinario giudizio di merito).
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