La vicenda buoni fruttiferi postali ha riguardato molti risparmiatori che avevano deciso di investire i propri risparmi in titoli sicuri, con la speranza di poter percepire degli interessi elevati al momento del rimborso.
Purtroppo, Poste Italiane ha ridotto il calcolo degli interessi, offrendo una interpretazione discutibile del quadro normativo esistente, sicché la somma rimborsata al risparmiatore è risulta decisamente decurtata rispetto a quanto promesso al consumatore momento dell’investimento.
Consumatore Informato ha ricevuto molte segnalazioni di consumatori rimasti delusi dalla condotta tenuta da Poste Italiane, ed ha deciso di seguire coloro che hanno ottenuto un rimborso parziale della somma investita.
Stiamo parlando, in particolare, dei famosi buoni postali serie "O" acquistati da molti “cassettisti” anni addietro nella speranza di ottenere il rimborso adeguato per l’impegno assunto con Poste.
La società afferma che questa serie, come altre (ad esempio la serie N), non possono essere rimborsate con gli interessi promessi all’atto dell’acquisto, stante l’intervento dei successivi decreti ministeriali che hanno chiarito le modalità di calcolo degli interessi, guarda caso riducendo la pretesa del risparmiatore.
In particolare, i Buoni Fruttiferi Postali (Bfp) trentennali serie O, N e O/N (stampati tra il 1974 e il 1986) portati all’incasso oggi si vedono liquidare da parte di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti interessi ampiamente decurtati, e ciò in virtù degli artt. 173 del Decreto Presidente della Repubblica n. 156/1973 e 6 del Decreto Ministeriale 148/1986. Nello specifico, quest’ultima norma viene cavillosamente letta come se i buoni emessi prima del 1986 fossero convertiti in quelli delle serie successive, e al minore saggio di interesse di questi ultimi.
Ma gli interessi devono essere pagati al consumatore?
Abbiamo già affrontato l’argomento, ricordando che i giudici italiani hanno riconosciuto il diritto dei consumatori ad ottenere il pagamento di tutti gli interessi promessi da Poste Italiane.
Il Giudice di Pace di Savona, con una recente sentenza, ha ribadito che il risparmiatore ha il diritto ad ottenere il riconoscimento di tutti gli interessi promessi, dando applicazione ad una sentenza della Corte di Cassazione 2007 (vedi).
Aggiornamento: la vicenda BFP finisce alle Sezioni Unite della Cassazione (vedi qui)
Cosa fare?
Dovete, in primo luogo, tenere una fotocopia del Buono postale e, prima dell’incasso della somma liquidata dall’Ufficio Postale, comunicare che la somma ricevuta consiste in mero acconto del maggior importo dovuto.
Successivamente, dovete inviare una lettera di diffida verso Poste Italiane e, nel caso di risposta negativa da parte di quest’ultima, avviare un procedimento di mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010.
Se siete interessati ad ottenere maggiori suggerimenti ed assistenza, vi invitiamo a scrivere a info@consumatoreinformato.it
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