La compagnia assicurativa è tenuta a dare adempimento agli obblighi nascenti dal contratto per la responsabilità da sinistro stradale anche nei quindici giorni successivi alla scadenza, sicché l'incidente occorso in questo periodo deve essere risarcito.
Il principio è stato ribadito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 26104/2016), ove il giudice è stato chiamato a decidere in merito alla risarcibilità di un incidente stradale occorso successivamente alla scadenza del contratto assicurativo.
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa si era rifiutata di indennizzare il terzo per il sinistro stradale, eccependo tra le altre l'interruzione del rapporto contrattuale, causa l'omesso versamento del premio da parte dell'automobilista.
A tal proposito, ricordiamo che l'art. 1901 c.c. stabilisce che "Se il contraente non paga il premio o la rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ventiquattro del giorno in cui il contrante paga quanto è da lui dovuto".
La norma, in prima battuta, è chiara nel prevedere che se il consumatore non adempie al proprio obbligo, il contratto subisce una sospensione degli effetti, che rimane tale fino al pagamento del premio, svincolando la società da ogni obbligo nei confronti della controparte.
Il secondo comma dell'art. 1901 c.c., però, introduce una importante eccezione alla norma sopra riportata, prevedendo un caso di ultrattività della polizza, ossia di validità del contratto seppur in assenza di adempimento di un obbligo contrattuale: "Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza".
Questa norma trova applicazione ai pagamenti successivi al primo (per il quale opera la norma di cui al primo comma, come sopra richiamata) e consente all'automobilista di giovarsi degli effetti della copertura assicurativa anche in periodo in cui non ha regolarmente versato l'importo dovuto dal contratto.
Quale conseguenza: la compagnia assicurativa deve adempiere ai propri obblighi in questo periodo di quindici giorni, e non può nemmeno risolvere il contratto con l'automobilista.
Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione di recente, con la citata sentenza, ove il giudice ha richiamato il costante orientamento in materia, così chiarendo "Questa Corte già con la sentenza 13/10/1975, n. 3310 ha affermato che il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'art. 1901, secondo comma c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo; questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l'indicato periodo ed anche in caso di protrarsi dell'inadempienza dell'assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell'art. 1901, terzo comma c.c., nel senso che l'effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza".
Il recente intervento è certamente utile nel confermare un principio sacrosanto, ossia il diritto del consumatore ad ottenere la copertura assicurativa RC auto anche dopo la conclusione del contratto.
Qui potete leggere la sentenza.
RC Auto copre entro i quindici giorni successivi alla scadenza del contratto (art. 1901 c.c.) by Consumatore Informato on ScribdIl principio è stato ribadito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 26104/2016), ove il giudice è stato chiamato a decidere in merito alla risarcibilità di un incidente stradale occorso successivamente alla scadenza del contratto assicurativo.
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa si era rifiutata di indennizzare il terzo per il sinistro stradale, eccependo tra le altre l'interruzione del rapporto contrattuale, causa l'omesso versamento del premio da parte dell'automobilista.
A tal proposito, ricordiamo che l'art. 1901 c.c. stabilisce che "Se il contraente non paga il premio o la rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ventiquattro del giorno in cui il contrante paga quanto è da lui dovuto".
La norma, in prima battuta, è chiara nel prevedere che se il consumatore non adempie al proprio obbligo, il contratto subisce una sospensione degli effetti, che rimane tale fino al pagamento del premio, svincolando la società da ogni obbligo nei confronti della controparte.
Il secondo comma dell'art. 1901 c.c., però, introduce una importante eccezione alla norma sopra riportata, prevedendo un caso di ultrattività della polizza, ossia di validità del contratto seppur in assenza di adempimento di un obbligo contrattuale: "Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza".
Questa norma trova applicazione ai pagamenti successivi al primo (per il quale opera la norma di cui al primo comma, come sopra richiamata) e consente all'automobilista di giovarsi degli effetti della copertura assicurativa anche in periodo in cui non ha regolarmente versato l'importo dovuto dal contratto.
Quale conseguenza: la compagnia assicurativa deve adempiere ai propri obblighi in questo periodo di quindici giorni, e non può nemmeno risolvere il contratto con l'automobilista.
Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione di recente, con la citata sentenza, ove il giudice ha richiamato il costante orientamento in materia, così chiarendo "Questa Corte già con la sentenza 13/10/1975, n. 3310 ha affermato che il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'art. 1901, secondo comma c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo; questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l'indicato periodo ed anche in caso di protrarsi dell'inadempienza dell'assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell'art. 1901, terzo comma c.c., nel senso che l'effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza".
Il recente intervento è certamente utile nel confermare un principio sacrosanto, ossia il diritto del consumatore ad ottenere la copertura assicurativa RC auto anche dopo la conclusione del contratto.
Qui potete leggere la sentenza.
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