domenica 5 novembre 2017

Usura sopravvenuta - questione risolta dalla Cassazione

La Cassazione ha messo fine alla diatriba inerente l'usura sopravvenuta successivamente alla conclusione del contratto di mutuo concluso tra banche e consumatori. 

La questione ha riguardato tutti i mutui contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996, novella con la quale sono state introdotte le norme che regolano l'usura nei rapporti bancari con introduzione del "tasso soglia".

E quindi, se il tasso d'interesse del contratto di mutuo supera la soglia usura solo successivamente alla conclusione del contratto, si può parlare di usura sopravvenuta?

La Cassazione risponde no!

Le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il principio secondo il quale nel caso in cui il tasso convenuto tra le parti superi, negli anni, il limite/soglia dell’usura prevista ex n. 108 del 1996, non si può parlare di usura sopravvenuta.

Ne consegue che in tale evenienza, non si configura la nullità/inefficacia della clausola ove viene determinato il tasso degli interessi del mutuo, anche se vi è stato il superamento della soglia usura.

La Cassazione, in modo inequivocabile, ha spiegato che il giudice, chiamato a valutare la validità delle clausole del contratto di mutuo (o altro rapporto bancario) è comunque vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma, cod. civ., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4),  e l'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, cit., tutte norme che gli impongono di valutare la sola violazione del limite usura al momento della conclusione del contratto.

I Giudici di legittimità, peraltro, hanno negato la pretesa del mutuatario di vedere ridotti gli interessi dovuti alla banca, attraverso l'applicazione del tasso legale (o tasso entro soglia) e richiesta in molti casi, partendo dal presupposto della buona fede contrattuale.

Non può affermarsi, sostiene la Corte di Cassazione, che in questi casi vi sia una carenza di buona fede della banca che abbia fissato, in accordo con il mutuatario, un tasso d'interessi che, al momento della firma, era valido ed entro soglia, per il solo fatto che in seguito il medesimo tasso abbia superato il limite ex legge n. 108/1996.

Qui la sentenza.

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