domenica 11 febbraio 2018

Segnalazione Centrale Rischi: la banca non vi può segnalare per il ritardo momentaneo di un pagamento

In questo blog abbiamo trattato con una certa frequenza il ruolo assunto negli anni dalle banche dati ove sono segnalati i clienti delle banche morosi, ossia coloro che non hanno regolarmente adempiuto al proprio obbligo di rimborso di un finanziamento/mutuo in favore dell'istituto di credito (vedi qui).

Uno degli aspetti più delicati di questo sistema, il cui fine è quello di rendere noto al sistema bancario che un cliente è in una posizione di difficoltà ad onorare il proprio debito (evitando che il cattivo pagatore continui ad aumentare la propria esposizione verso gli intermediari del credito), riguarda la segnalazione illegittima.

Vi sono casi, infatti, ove la segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, o alle altre banche dati private non corrisponda alla realtà, ovverosia non rappresenti in modo corretto la posizione debitoria, oppure non vi siano i presupposti per l'indicazione del debitore.

La segnalazione è altresì illegittima quando il debitore rimane segnalato pur avendo adempiuto al proprio dovere, non trovando più giustificazione la presenza del proprio nominativo nella banca dati.

La segnalazione non è legittima, inoltre, nel caso in cui il debitore sia in ritardo nel pagamento di una rata del proprio finanziamento/mutuo o altra posizione con la banca, in quanto può derivare da una  vicenda transitoria legata anche a difficoltà temporanee e collegate, ad esempio, allo specifico ambito ove il credito bancario è stato richiesto e concesso.

La sentenza che potete leggere di seguito affronta tale argomento, evidenziando il ruolo che deve assumere l'istituto di credito segnalante, il quale è chiamato a valutare in modo attento la posizione creditizia "entrata in crisi".

La banca, in altri termini, non può limitarsi a prendere atto del mancato pagamento della rata da parte del cliente, ma deve operare una valutazione della posizione comprendendo anche le ragioni dell'inadempimento momentaneo della controparte.

Questa valutazione rientra negli obblighi dell'intermediario verso il cliente e consentono di gestire in modo più corretto il rapporto, consentendo alla banca di segnalare adeguatamente il debitore moroso solo se sussistono i presupposti previsti dalla normativa di settore e laddove sia giustificato tale atto.

E' noto, infatti, che la segnalazione alla Centrale dei Rischi (o ad altra banca dati privata) comporta un marchio verso il segnalato, impedendogli di fatto di accedere al credito.

La mancata valutazione della posizione in modo corretto comporta, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (tesi peraltro già affermata in altre sentenze), una responsabilità contrattuale della banca, chiamata a risarcire il danno sofferto dal cliente nel caso in cui siano violati i doveri di correttezza, diligenza e trasparenza. 

La Corte di Cassazione è, sul punto, estremamente chiara ed evidenzia che: "La normativa emanata al fine di dare attuazione al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51, comma 1, (per una ricostruzione del sistema, v., ad es., Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428), infatti, sebbene persegua interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari, finisce, nel momento in cui delinea i presupposti che giustificano la segnalazione alla cd. Centrale Rischi, anche per integrare il contenuto del rapporto contrattuale con il cliente.

E', infatti, evidente che la puntualizzazione dei limiti che giustificano, in quanto doverosa, una iniziativa suscettibile di incidere sulla reputazione economica e l'operatività bancaria dei clienti è destinata anche a proteggere direttamente questi ultimi interessi, rispetto alla diffusione di dati che le banche conoscono in ragione dello specifico rapporto obbligatorio che le lega al cliente stesso.

Ne discende che la violazione di tale disciplina - laddove si traduca nell'erronea individuazione della ricorrenza di siffatti presupposti genera una responsabilità negoziale della banca, sulla quale grave l'onere, in coerenza con i principi generali desumibili dall'art. 1218 c.c., di dimostrare, ove sorga controversia, l'adempimento dei propri obblighi (ancorchè essi siano frutto, come nella specie, dell'integrazione del contenuto del contratto).
Ulteriore conseguenza delle superiori considerazioni è che le contestazioni del cliente rappresentano mere difese sottratte al regime delle preclusioni.".

Si tratta, quindi, non tanto di un inadempimento dei doveri formali legati alla segnalazione presso la Centrale dei Rischi, ma piuttosto di un inadempimento del generale  dovere di valutare (secondo buona fede) se il cliente doveva essere segnalato, tenuto conto della posizione e del credito concesso.

Il solo inadempimento momentaneo della rata del mutuo, quindi, non può generare la segnalazione se non accompagnato da una valutazione della posizione bancaria.

Qui di seguito la sentenza.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Ordinanza 11 aprile - 26 ottobre 2017, n. 25512
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5695/2014 proposto da:
xxxxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, xxxxxxxx, giusta procura in calce al ricorso;
                                                                                                                             - ricorrente -
contro

xxxxx;
                                                                                                                                 - intimati -
e contro
xxxxxxx;

                                                                               - controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
xxxxxxx;

                                                                                    - controricorrenti al ricorso incidentale -
contro
xxxxxxxxxxxx;
                                                                                                                                 - intimata -
e contro

xxxx;
                                                                                   - controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
xxxxxx;
                                                                              - controricorrente al ricorrente incidentale -
contro
xxxxxxxx;
                                                                                                                                 - intimata -

avverso la sentenza n. xxxxx della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il xxxxxx;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2017 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE.


Svolgimento del processo

1. Con sentenza depositata il 2 dicembre 2013 la Corte d'appello di Palermo, accogliendo l'appello proposto da xxxx nei confronti del xxxx s.p.a. e della Società xxxx s.r.l., ha dichiarato l'illegittimità della segnalazione a "sofferenza" della posizione dei primi, effettuata dal Banco di Sicilia alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, condannando entrambe le società a provvedere alla sua definitiva cancellazione e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio.
2. Secondo il giudice distrettuale, il mancato rispetto da parte dei xxxx delle scadenze del contratto di mutuo e di quelle relative ad altri rapporti intrattenuti con il xxxxxx non era espressione di insolvenza o comunque di gravi e non transitorie difficoltà economiche, ma derivava dal fatto: a) che i debitori erano stati beneficiari di provvedimenti legislativi di sospensione della scadenze dei prestiti agrari, la cui emanazione era iniziata già nell'anno 1999; b) che gli stessi non condividevano i tassi applicati dalla banca, come dimostrato dal fatto che era sorto un cospicuo contenzioso; c) che, in ogni caso, la loro condotta poteva essere dipesa dalla transitoria mancanza di liquido, in ragione del caratteristico andamento delle aziende vitivinicolo, i cui ricavi sono concentrati, a differenza delle spese, nell'ultima parte dell'anno; d) che, peraltro, occorreva considerare anche il patrimonio immobiliare dei xxx.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la xxxx, attraverso la mandataria xxxxxx s.p.a., affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso xxxxx, i quali propongono ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. xxxx, incorporante il xxxxx ha proposto controricorso con ricorso incidentale affidato a quattro motivi, nonchè controricorso rispetto al ricorso incidentale proposto da xxxxxx.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso principale si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 51, 53, 67 e 107, oltre che della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 e della circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'undici febbraio 1991.
2. Per ragioni di ordine espositivo, va esaminato, congiuntamente al ricorso principale, il ricorso incidentale proposto da xxxx, che sviluppa, in termini più articolati, doglianze comuni, cui premette censure che appaiono logicamente preliminari.
3. In particolare, con il primo motivo di tale ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione della stessa normativa richiamata dal ricorrente principale, rilevando che la Corte territoriale aveva valorizzato prospettazioni fattuali e allegazioni, irritualmente introdotte dai F., in violazione dell'art. 345 c.p.c., eludendo le preclusioni maturate ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.p., e, in definitiva, pronunciando extra petita, in violazione dell'art. 112 c.p.c..
Secondo la ricorrente incidentale, i xxxx avrebbero solo con l'atto di appello dedotto: a) l'insussistenza di ulteriori esposizioni relative ad altri rapporti contrattuali e ciò in dipendenza del contenzioso da loro promosso per contestare la legittimità delle condizioni e degli oneri applicati dal xxxxxx; b) la legittimità della morosità registrata in relazione alle operazioni di credito agrario, in ragione delle proroghe delle scadenze disposte con provvedimenti legislativi regionali; c) l'insussistenza di segnalazioni a sofferenza a carico dell'azienda xxxxx e della xxxxx; d) la notorietà del prodursi dei ricavi nel settore viti-vinicolo nei mesi tra ottobre e novembre.
La doglianza è infondata.

La normativa emanata al fine di dare attuazione al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51, comma 1, (per una ricostruzione del sistema, v., ad es., Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428), infatti, sebbene persegua interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari, finisce, nel momento in cui delinea i presupposti che giustificano la segnalazione alla cd. Centrale Rischi, anche per integrare il contenuto del rapporto contrattuale con il cliente.

E', infatti, evidente che la puntualizzazione dei limiti che giustificano, in quanto doverosa, una iniziativa suscettibile di incidere sulla reputazione economica e l'operatività bancaria dei clienti è destinata anche a proteggere direttamente questi ultimi interessi, rispetto alla diffusione di dati che le banche conoscono in ragione dello specifico rapporto obbligatorio che le lega al cliente stesso.

Ne discende che la violazione di tale disciplina - laddove si traduca nell'erronea individuazione della ricorrenza di siffatti presupposti genera una responsabilità negoziale della banca, sulla quale grave l'onere, in coerenza con i principi generali desumibili dall'art. 1218 c.c., di dimostrare, ove sorga controversia, l'adempimento dei propri obblighi (ancorchè essi siano frutto, come nella specie, dell'integrazione del contenuto del contratto).

Ulteriore conseguenza delle superiori considerazioni è che le contestazioni del cliente rappresentano mere difese sottratte al regime delle preclusioni.

Del resto, gli argomenti sopra ricordati e sviluppati dai xxxxx assumevano l'evidente funzione di contestare che, nel caso di specie, ricorresse quella situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (e non identificantesi nel mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento) che giustifica la segnalazione (v., ad es., Cass. 9 luglio 2014, n. 15609).
4. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione della stessa normativa richiamata dal ricorrente principale, con particolare riferimento all'art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., sottolineando che le deduzioni irritualmente introdotte nel giudizio d'appello erano comunque rimaste sguarnite di prova.
La doglianza è inammissibile, in quanto, sebbene inquadrata formalmente nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella sostanza, involge, una contestazione dell'apprezzamento delle risultanze probatorie, ossia un vizio motivazionale.
E, tuttavia, l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). In questa prospettiva il dedotto cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).
5. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione della medesima normativa richiamata nel secondo motivo, rilevando che le allegazioni irrituali indicate nel primo motivo erano insuscettibili di assumere qualunque rilievo ai fini del decidere. Tale doglianza, che, nella sostanza, si sovrappone all'unico motivo del ricorso principale, è infondata, al pari di quest'ultimo, in quanto non è esatto che i dati evidenziati dalla Corte territoriale e sopra riassunti siano eccentrici rispetto alla valutazione della sussistenza o non della grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza, che, sola, giustifica la segnalazione alla cd. Centrale rischi.
Se, invece, le critiche aspirassero a censurare l'apprezzamento delle risultanze probatorie, esse sarebbero inammissibili per le considerazioni svolte supra sub. 4 6. Con il quarto motivo del medesimo ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto sussistenti in re ipsa danni, derivanti dalla segnalazione, che le controparti non avevano in alcun modo dimostrato.
La doglianza è infondata, in quanto, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione è consentito di negare la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull'an. (Cass. 13 settembre 2012, n. 15335).
7. Con l'unico motivo del ricorso incidentale dei xxx si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d'appello compensato le spese di entrambi i gradi, senza esplicitare le ragioni giustificative della decisione.
La doglianza è infondata.
Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti incidentali, alla controversia in esame non si applica nè la disciplina dettata dall'art. 92 c.p.c., quale introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, secondo cui la compensazione delle spese può essere disposta per "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" (Cass. 29 maggio 2015, n. 11284), nè quella previgente, introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 4, ("Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"), in quanto il legislatore ne ha circoscritto l'operatività ai procedimenti instaurati dopo la loro entrata in vigore (L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1; L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4), ossia dopo il 4 luglio 2009 e il 1 marzo 2006.
Nel caso di specie, invece, il processo è stato instaurato precedentemente, con la conseguenza che l'indicazione delle ragioni giustificative della compensazione ben poteva trarsi persino dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali della vicenda (v., ad es. Cass. 30 marzo 2010, n. 7766).
Ciò è esattamente quanto è accaduto, giacchè, a fronte del ribaltamento della decisione di primo grado, la Corte territoriale ha sottolineato le peculiarità della fattispecie, la delicatezza evidentemente intesa anche come opinabilità delle soluzioni raggiunte - della controversia e la sostanziale posizione delle parti.
8. In conclusione, i ricorsi, principale e incidentali, vanno rigettati. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese del giudizio di legittimità vengono compensate. Resta fermo, a fronte del rigetto delle impugnazioni, l'obbligo dei ricorrenti, principale ed incidentali di versare, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso principale e quelli incidentali. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrente incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017.

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