domenica 15 luglio 2018

Investimento disposto via internet? non sempre è valido

Non pare arrestarsi la questione relativa alla validità degli ordini di investimento (disinvestimento) in valori finanziari disposti a mezzo del telefono o altra tecnica di comunicazione a distanza.

Stiamo parlando dei famosi ordini in strumenti finanziari realizzati a mezzo internet, ove il sistema tecnologico sostituisce l'ordinaria attività svolta dal funzionario della filiale.

Abbiamo affrontato in più circostanze l'argomento in questo blog, evidenziando come la giurisprudenza ritenga validi gli ordini impartiti via telefono (o internet), sempreché tale modalità sia specificata nel contratto generale (di mandato) che viene concluso tra cliente e intermediario finanziario (banca), così come chiarito dalla Corte di Cassazione con l'ormai storica sentenza n. 2185/2013.

 L'argomento, invero, è stato oggetto di successivi interventi da parte dei giudici che hanno dibattuto in merito al contenuto delle regole contrattuali e le modalità di trasmissione dell'ordine idonee a soddisfare i limiti dell'accordo generale.

Anche il nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie si è espresso in materia con la recente decisione n. 377 del 13 aprile 2018 che potete leggere di seguito.

L'Arbitro ha avuto modo di osservare che il contratto quadro può/deve essere assimilato ad un generale contratto di mandato, ove il cliente affida in gestione i propri valori mobiliari alla banca, indicando i limiti e le modalità di azione. Tali limiti riguardano, infatti, anche le modalità con le quali vengono impartiti gli ordini di borsa, sicché se la banca non rispetta tali limiti, eccede i limiti del mandato conferito dal mandatario (cliente), rendendosi responsabile degli eventuali danni sofferti da quest'ultimo.

Sicché, nel caso di violazione delle norme inerenti al conferimento dell'ordine di borsa sa parte della banca, può essere identificata una specifica responsabilità della banca, con conseguente obbligo di restituzione degli importi investiti (e persi) dal cliente e non solo l'invalidità dell'operazione.

Qui il provvedimento dell'ACF.
Ordine di borsa on line - la posizione di ACF by Consumatore Informato on Scribd

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...