Il blocco geografico (geoblocking) ha rappresentato uno dei più rilevanti limiti allo sviluppo del commercio digitale negli ultimi, limitando pesantemente la libertà di acquisto del consumatore.
Il recente Regolamento dell'Unione Europea UE 2018/302 dovrebbe, o almeno questo pare sia il fine perseguito dal legislatore comunitario, ridurre (annullare?) questa pratica commerciale e rendere più libero e trasparente l'acquisto di prodotti e servizi all'interno del mercato comunitario.
- Cos'è il blocco geografico (geoblocking) e quali sono le conseguenze?
Il blocco geografico consiste in una tecnologia attraverso la quale il venditore di beni o servizi on line può impedire al consumatore di accedere a pagine web, contenuti video in base alla sua collocazione geografica.
In termini più semplici, se un consumatore è residente in un determinato paese non può visionare determinate pagine web (e quindi, ad esempio offerte commerciali), siti web, contenuti audio o video prodotti, creati e indirizzati per utenti di un diverso stato.
Va da sé che il blocco geografico non consente all'utente di poter usufruire, ad esempio, delle offerte/sconti on line previsti per gli utenti di un luogo diverso all'interno dell'Unione Europea, creando una discriminazione per territorio.
Il limite al commercio digitale è molto più sviluppato di quello che si pensi, tant'è che uno studio dell'Unione Europea del 2016, realizzato con la tecnica del mystery shopping (vedi qui), aveva accertato che tale pratica impedisce ai consumatori di un determinato paese di poter acquistare via internet prodotti o servizi di un venditore di un altro paese Ue, e ciò proprio a causa delle barriere geografiche imposte attraverso la strumento digitale sopra richiamato.
Il recente Regolamento dell'Unione Europea UE 2018/302 dovrebbe, o almeno questo pare sia il fine perseguito dal legislatore comunitario, ridurre (annullare?) questa pratica commerciale e rendere più libero e trasparente l'acquisto di prodotti e servizi all'interno del mercato comunitario.
- Cos'è il blocco geografico (geoblocking) e quali sono le conseguenze?
Il blocco geografico consiste in una tecnologia attraverso la quale il venditore di beni o servizi on line può impedire al consumatore di accedere a pagine web, contenuti video in base alla sua collocazione geografica.
In termini più semplici, se un consumatore è residente in un determinato paese non può visionare determinate pagine web (e quindi, ad esempio offerte commerciali), siti web, contenuti audio o video prodotti, creati e indirizzati per utenti di un diverso stato.
Va da sé che il blocco geografico non consente all'utente di poter usufruire, ad esempio, delle offerte/sconti on line previsti per gli utenti di un luogo diverso all'interno dell'Unione Europea, creando una discriminazione per territorio.
Il limite al commercio digitale è molto più sviluppato di quello che si pensi, tant'è che uno studio dell'Unione Europea del 2016, realizzato con la tecnica del mystery shopping (vedi qui), aveva accertato che tale pratica impedisce ai consumatori di un determinato paese di poter acquistare via internet prodotti o servizi di un venditore di un altro paese Ue, e ciò proprio a causa delle barriere geografiche imposte attraverso la strumento digitale sopra richiamato.
Dalla lettura dei risultati emersi dallo studio portato avanti dall'Unione Europea, lo shopping on line avviato a mezzo della tecnica del mystery shopping si è concluso positivamente solo per meno del 40% delle iniziative avviate da vari potenziali acquirenti che avevano cercato di acquistare prodotti e/o servizi su piattaforme di venditori di altro stato.
La transazione transfrontaliera non si era, nella maggior parte dei casi, nemmeno avviata in quanto il sito web del venditore straniero impediva l'accesso all'acquirente di un paese diverso, non consentendo nemmeno la registrazione al sito web, oppure reindirizzando alla corrispondente piattaforma del paese di residenza dell'acquirente.
Tale tecnica informatica viene utilizzata, in particolare, dai venditori di beni che pretendono di suddividere territorialmente i mercati, applicando diverse condizioni contrattuali ai cittadini di ogni territorio.
- Regolamento UE 2018/302: stop al geoblocking?
La transazione transfrontaliera non si era, nella maggior parte dei casi, nemmeno avviata in quanto il sito web del venditore straniero impediva l'accesso all'acquirente di un paese diverso, non consentendo nemmeno la registrazione al sito web, oppure reindirizzando alla corrispondente piattaforma del paese di residenza dell'acquirente.
Tale tecnica informatica viene utilizzata, in particolare, dai venditori di beni che pretendono di suddividere territorialmente i mercati, applicando diverse condizioni contrattuali ai cittadini di ogni territorio.
- Regolamento UE 2018/302: stop al geoblocking?
Il nuovo Regolamento UE 2018/302 entrerà in vigore il 3 dicembre 2018, rendendo illegale ogni tecnica di blocco geografico che impedisca al cittadino di uno stato dell'Unione di poter accedere ed acquistare prodotti e/o servizi in uno sito web di un venditore di un altro paese rientrante all'interno del mercato comunitario.
In termini più semplici, con le nuove norme viene introdotto un divieto esplicito ai venditori che dovessero bloccare l'accesso al sito web a cittadini di altri paesi, od anche la tecnica di reindirizzo presso il sito ove il consumatore risulta essere residente o temporaneamente ubicato.
L'operatore commerciale dovrà trattare nel medesimo modo qualsiasi acquirente on line proveniente da un altro Paese dell'UE, consentendo l'accesso ai medesimi prezzi e condizioni contrattuali.
Tale novità normativa dovrà trovare applicazione per prodotti e servizi offerti in via digitale ed in particolare per l'acquisto di:
In termini più semplici, con le nuove norme viene introdotto un divieto esplicito ai venditori che dovessero bloccare l'accesso al sito web a cittadini di altri paesi, od anche la tecnica di reindirizzo presso il sito ove il consumatore risulta essere residente o temporaneamente ubicato.
L'operatore commerciale dovrà trattare nel medesimo modo qualsiasi acquirente on line proveniente da un altro Paese dell'UE, consentendo l'accesso ai medesimi prezzi e condizioni contrattuali.
Tale novità normativa dovrà trovare applicazione per prodotti e servizi offerti in via digitale ed in particolare per l'acquisto di:
- beni fisici (ad esempio elettrodomestici, elettronica, abbigliamento) che possono o essere spediti nel proprio Stato membro, alle stesse condizioni di consegna offerte agli acquirenti locali, o ritirati in un luogo concordato da entrambe le parti, ad esempio in un Paese UE in cui il commerciante già spedisce la propria merce (gli operatori non sono tenuti a consegnare in tutti i Paesi UE),
- servizi elettronici non protetti da copyright quali cloud, firewall, memorizzazione di dati, hosting di siti web,
- servizi forniti nei locali commerciali o in un luogo fisico in cui opera il commerciante, ad esempio soggiorni in hotel, noleggio auto, biglietti per eventi sportivi, festival musicali o per i parcheggi.
- Quali limiti della norma?
Di recente, inoltre, si è constatato che per i più grandi retailer online tale novità normativa non comporterà alcuna sostanziale differenza rispetto al modello di commercio proposto: Amazon consente ai propri utenti di potersi registrare anche in piattaforme collocate in altri paesi, perfezionando l'acquisto alle condizioni previste, senza però consentire (agli acquirenti Prime) di poter usufruire delle condizioni più favorevoli, dovendo quindi pagare le maggiori spese di trasporto del bene. Il consumatore, inoltre, non può usufruire del vantaggio della consegna in un giorno.
Abbiamo potuto riscontrare le recenti novità già nell'ambito delle telecomunicazioni, ove il geoblocking è stato parzialmente cancellato per coloro che intendono utilizzare all'estero il proprio abbonamento on line per la visione di spettacoli o eventi sportivi (vedi qui).
Questa novità dovrebbe consentire a tutti gli acquirenti comunitari di poter trovare l'offerta digitale migliore all'interno del mercato dell'Unione Europea: ma cosa succede se il venditore è extra UE? Le norme non trovano applicazione, venendosi a creare una disparità commerciale non indifferente.
Di recente, inoltre, si è constatato che per i più grandi retailer online tale novità normativa non comporterà alcuna sostanziale differenza rispetto al modello di commercio proposto: Amazon consente ai propri utenti di potersi registrare anche in piattaforme collocate in altri paesi, perfezionando l'acquisto alle condizioni previste, senza però consentire (agli acquirenti Prime) di poter usufruire delle condizioni più favorevoli, dovendo quindi pagare le maggiori spese di trasporto del bene. Il consumatore, inoltre, non può usufruire del vantaggio della consegna in un giorno.
Il Regolamento UE 2018/302, inoltre, non riguarda i contenuti digitali protetti da copyright, ossia musica e giochi on line, e-book e prodotti prettamente digitali personalizzati, per i quali rimane geoblocking e che rappresentano ancora una grossa fetta del mercato digitale.
Insomma, la novità è positiva, ma sono ancora evidenti le potenziali barriere per lo shopping online dei consumatori residenti all'interno dell'Unione Europea.
Di seguito, vi proponiamo la visione del Regolamento (UE) 2018/302 che entrerà in vigore il prossimo mese 3 dicembre 2018.
Insomma, la novità è positiva, ma sono ancora evidenti le potenziali barriere per lo shopping online dei consumatori residenti all'interno dell'Unione Europea.
Di seguito, vi proponiamo la visione del Regolamento (UE) 2018/302 che entrerà in vigore il prossimo mese 3 dicembre 2018.
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