domenica 11 novembre 2018

Clausole vessatorie - non valide se firmate tutte assieme

Questa domenica vi proponiamo il recente provvedimento reso dal Tribunale di Reggio Emilia in una vicenda bancaria, ove l'istituto di credito aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un saldo passivo maturato dal cliente, una società (e quindi non un consumatore).

La vicenda ha riscontrato il nostro interesse, tanto da decidere di proporre la lettura della sentenza che potete trovare di seguito, non tanto per il merito della vicenda, ma per la questione preliminare oggetto di trattazione da parte del giudice emiliano.

Nel caso di specie, la società debitrice si era opposta al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, eccependo il carattere vessatorio della clausola relativa al giudice territorialmente competente. La banca, costituendosi in giudizio, ha contestato l'affermazione della società, affermando che tale clausola era stata firmata due volte dal legale rappresentante della società.

Il giudice, dopo aver verificato l'effettiva doppia sottoscrizione da parte della società debitrice, ha comunque ritenuto vessatoria (e priva di inefficacia) la clausola di deroga del foro competente, con un ragionamento ineccepibile.

Il Tribunale premette che il professionista (la banca nel caso di specie) può legittimamente far sottoscrivere le clausole vessatorie in modo unitario (la famosa seconda firma) "Infatti, è ben vero che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, non occorre sottoscrivere ciascuna clausola vessatoria, bastando un’apposita dichiarazione che raggruppi tutte le clausole singolarmente richiamate.".

Subito dopo, aggiunge che:"[…]  la Suprema Corte ha chiarito che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate".

In altri termini, il giudice afferma che la seconda firma indistinta di clausole vessatorie e non vessatorie non raggiunge l'effetto voluto dall'art. 1341, comma 2 del codice civile e rende del tutto inefficace la sottoscrizione.

Qui la sentenza oggetto del nostro intervento.

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