Questa domenica vi segnaliamo una recente sentenza della Cassazione dove viene stabilito il principio secondo il quale la compagnia assicurativa può imporre al cliente di riparare il veicolo ad una carrozzeria convenzionata.
La vicenda, peraltro, è stata oggetto di un recente ed interessante intervento del Tribunale di Torino che ha analizzato lo stesso modello contrattuale, giungendo ad una diversa conclusione (vedi qui).
Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, è stato stabilito il principio secondo il quale non è vessatoria la clausola inserita nel contratto, ove sia stabilito che il consumatore, quando il veicolo deve essere riparato, debba recarsi presso un professionista (carrozzeria/meccanico) convenzionato, negando per contro il rimborso di eventuali spese sostenute presso altra carrozzeria.
La vicenda prende le mosse da un sinistro stradale, a cui è seguita la riparazione del veicolo incidentato presso una carrozzeria non rientrante tra quelle convenzionate con la compagnia assicurativa.
Il contratto, in modo esplicito, prevedeva che in tali casi, l'assicurato era obbligato a rivolgersi presso le carrozzerie convenzionate per la riparazione del veicolo, tra le quali non era ricompresa la carrozzeria che aveva riparato la macchina.
Il contratto veniva impugnato e veniva contestato il carattere vessatorio della clausola, in contrasto dell'art. 1342 c.c., o comunque la violazione degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo, considerando tale clausola come limitativa della responsabilità dell'assicurazione e a danno del consumatore.
La Cassazione ha negato il carattere vessatorio perché non è limitativa della responsabilità del venditore (o fornitore del servizio), e quindi in violazione delle sopra citate norme.
Il giudice, confermando la sentenza di merito, ha osservato che il contratto di assicurazione ove sia prevista una clausola con la quale l'assicuratore impone al consumatore di recarsi presso un carrozziere convenzionato per la riparazione del veicolo, non è limitativa della responsabilità e, più in generale, non è dannosa per il contraente debole.
La vicenda, peraltro, è stata oggetto di un recente ed interessante intervento del Tribunale di Torino che ha analizzato lo stesso modello contrattuale, giungendo ad una diversa conclusione (vedi qui).
Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, è stato stabilito il principio secondo il quale non è vessatoria la clausola inserita nel contratto, ove sia stabilito che il consumatore, quando il veicolo deve essere riparato, debba recarsi presso un professionista (carrozzeria/meccanico) convenzionato, negando per contro il rimborso di eventuali spese sostenute presso altra carrozzeria.
La vicenda prende le mosse da un sinistro stradale, a cui è seguita la riparazione del veicolo incidentato presso una carrozzeria non rientrante tra quelle convenzionate con la compagnia assicurativa.
Il contratto, in modo esplicito, prevedeva che in tali casi, l'assicurato era obbligato a rivolgersi presso le carrozzerie convenzionate per la riparazione del veicolo, tra le quali non era ricompresa la carrozzeria che aveva riparato la macchina.
Il contratto veniva impugnato e veniva contestato il carattere vessatorio della clausola, in contrasto dell'art. 1342 c.c., o comunque la violazione degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo, considerando tale clausola come limitativa della responsabilità dell'assicurazione e a danno del consumatore.
La Cassazione ha negato il carattere vessatorio perché non è limitativa della responsabilità del venditore (o fornitore del servizio), e quindi in violazione delle sopra citate norme.
Il giudice, confermando la sentenza di merito, ha osservato che il contratto di assicurazione ove sia prevista una clausola con la quale l'assicuratore impone al consumatore di recarsi presso un carrozziere convenzionato per la riparazione del veicolo, non è limitativa della responsabilità e, più in generale, non è dannosa per il contraente debole.
Di seguito, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. - n. 11757/2018.
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