domenica 24 maggio 2020

"auto presto & bene": un pò di chiarezza dal Tribunale di Torino

Questa domenica vi proponiamo una interessante pronuncia del Tribunale di Torino, chiamato a valutare la legittimità delle condizioni contrattuali contenute in una polizza RC auto offerta con largo successo nel mercato automobilistico: "auto presto e bene". La società auto presto & bene fa parte del gruppo UnipolSai ed offre il servizio di riparazione attraverso un network di carrozzieri e meccanici convenzionati a cui l'assicurato può rivolgersi per la riparazione del veicolo incidentato.

Il servizio attraverso carrozzieri di fiducia, scelti dalla società, sono indicati nel contratto, ove è prevista una specifica clausola che prevede che l'assicurato, nel caso di sinistro stradale, debba obbligatoriamente recarsi presso uno dei professionisti indicati da auto presto & bene. 

Il Tribunale di Torino ha affrontato questo tipo di contratto, valutando la legittimità e carattere vincolante della clausola, con le relative conseguenze per il consumatore nel caso in cui si rivolga ad un suo carrozziere di fiducia.

- Le difficoltà provocate dal servizio
Queste clausole, però, non sono così chiare, perché non si capisce se rivolgono un suggerimento oppure un obbligo al consumatore che aderisce al servizio: se ho la macchina incidentata, devo recarmi presso quel carrozziere, od è solo un suggerimento

E, grazie a questo equivoco, diverse compagnie hanno rifiutato in tutto o in parte di indennizzare quei sinistrati che si sono rivolti a carrozzieri fuori dal circuito indicato nella polizza.

- Contenziosi e pronunce
Due sono gli interrogativi che le polizze 'auto presto & bene' hanno sollevato davanti ai giudici.

Il primo è stato quello sulla loro validità ed efficacia: il servizio penalizzerebbe il consumatore, creandogli problemi nella libera scelta del riparatore e stringendo la prestazione dell'assicuratore.

Tuttavia la Suprema Corte, con la sentenza n. 11757 del 15 maggio 2018 (vedi qui),  ha negato il carattere vessatorio, perché il servizio non limiterebbe gli obblighi a cui è tenuta la compagnia assicurativa. 

In fin dei conti, prevedere riparazioni in luogo degli indennizzi in denaro non è illegittimo, proprio perché lo prevede l'articolo 2058 del codice civile.

- Alcune precisazioni
La sentenza della Corte di Cassazione, di per sé abbastanza chiara, è stata tuttavia strumentalizzata da diverse compagnie di assicurazione che, sfruttandone alcuni non detti, hanno colto il pretesto per continuare a fare come prima: sulla base di polizze molto equivoche, si riducono gli indennizzi quando ci si rivolge ad un carrozziere di propria fiducia.

E qui sorge il secondo interrogativo, circa la legittimità di questo specifico comportamento.

La pronuncia emanata dal Tribunale di Torino la scorsa primavera dà la risposta, in quanto conferma la validità delle clausole “auto presto & bene”, purché dicano tutto prima.

Il punto è questo: l'assicuratore può prevedere nella polizza le riparazioni in alternativa alla trafila delle perizie e dei pagamenti. Deve tuttavia escludere – e fin da subito – ogni erogazione di denaro dalla polizza, specificando dove, in che modo e con quali standard di qualità verrà riparato il veicolo.

Nel caso in cui la polizza assicurativa non sia chiara nell'escludere la possibilità da parte dell'assicurato di rivolgersi ad altri carrozzieri "fuori circuito", quest'ultimo potrà rivolgersi anche a professionisti non indicati da Auto presto & bene.

Ed infatti, il Tribunale precisa che "La presenza delle predette previsioni contrattuali si pone invero come incompatibile con l'asserita esistenza di un obbligo per il quale l'assicurato debba ritenersi vincolato a rivolgersi per le riparazioni a "Centri convenzionati".

Il giudice giunge a tale conclusione valutando le clausole contrattuali e la loro chiarezza, attraverso una interpretazione complessiva delle previsioni previste nel modello predisposto da Auto presto & bene.

- Cosa fare
Allo stato dell'arte, il consumatore che si imbatte in questo tipo di polizze deve leggere con attenzione tutto il testo, clausola per clausola, e verificare se l'assicuratore impone, senza prevedere alcuna alternativa, la riparazione presso il circuito convenzionato.

In caso contrario, resta aperta la possibilità di rivolgersi ad altri carrozzieri.

Di seguito la sentenza del Tribunale di Torino.

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