domenica 6 ottobre 2019

Vessatoria la clausola RCa di rivalsa nel caso di guida in stato di ebrezza

Questa domenica vi offriamo in visione la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (III^ Civ.), chiamata ad affrontare il carattere vessatorio della clausola del contratto di responsabilità civile auto che preveda la rivalsa della compagnia assicurativa verso il guidatore che abbia causato il sinistro in stato di ebrezza.

Nel caso di specie, il modulo del contratto di assicurazione RC auto limitava la rinuncia alla rivalsa della compagnia assicurativa nei confronti dell'assicurato (autista) per i danni cagionati verso il terzo, laddove sia accertato che il conducente stava guidando in stato di ebrezza.

La Suprema Corte ha accertato che tale tipologia di clausola ha un evidente carattere vessatorio, evidenziando che nei contratti conclusi con il consumatori, il carattere vessatorio emerge anche nel caso in cui, seppur formalmente legali, una clausola possa creare uno squilibrio sfavorevole per il consumatore.

Nel caso di specie, è stato ritenuto corretto il ragionamento della Corte d'Appello di Genova che aveva accertato e dichiarato la vessatorietà della clausola predisposta dalla compagnia assicurativa, "[…] che, da un lato, garantivano al consumatore la copertura più ampia possibile, dall'altro, nel solo ambito delle clausole predisposte unilateralmente dalla compagnia e sottoscritte per adesione dal consumatore, prevedevano, creando una evidente difficoltà di comprensione in chi faceva affidamento su quanto contenuto nella singola polizza, limitazioni alla rinuncia alla rivalsa, non individuabili da una persona comune pur utilizzando la normale diligenza."  (Cass. Civ.) 

I giudici hanno voluto, con la sentenza in oggetto, continuare sul solco della tutela dell'affidamento del consumatore, il quale potrebbe essere oggetto di interpretazioni difficili del contratto, così sottoscrivendo un accordo meno vantaggioso rispetto a quanto "letteralmente previsto".

Qui la sentenza della Corte di Cassazione.

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