domenica 17 novembre 2019

Popolare Vicenza - ancora nullo il finanziamento "baciato"

La scorsa settimana abbiamo proposto una recente decisione con la quale l'Arbitro per le controversie finanziarie ha condannato una banca a risarcire dei danni il proprio cliente per non avergli fornito adeguate informazioni nella vendita di proprie azioni (vedi).

Questa settimana continuiamo a trattare l'argomento, e vediamo cosa può succedere se la tua banca subordina la concessione di finanziamento (mutuo) all'acquisto di titoli azionari dello stesso istituto di credito.

Stiamo parlando delle famose operazioni baciate, ossia quei finanziamenti finalizzati, anche solo parzialmente, per l'acquisto di titoli della stessa banca, pratica coltivata negli anni scorsi dall'ormai defunta Banca Popolare di Vicenza.

La vicenda è stata oggetto di un intervento del Tribunale di Venezia, il quale ha ritenuto nulle queste operazioni, per violazione dell'articolo 2358 del Codice Civile, norma che vieta la concessione di prestiti o garanzie finalizzate all'acquisto di proprie azioni.

Nel caso di specie, un consumatore aveva sottoscritto un contratto di finanziamento destinato, in buona sostanza, all'acquisto dei titoli emessi dalla stessa BPVI.

Le operazioni "baciate" sono state dichiarate nulle partendo dal presupposto che nel caso di specie sarebbe applicabile anche Popolare di Vicenza, banca cooperativa, il divieto di  assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie, così come previsto ex art. 2358 cod. civ..

La norma in parola, secondo il Tribunale, è finalizzata a tutelare il capitale sociale e, in ultima istanza, i soci che per queste società son caratterizzate dallo scopo mutualistico che viene raggiunto attraverso una gestione societaria “che deve operare secondo criteri di economicità, razionalità e quindi in primo luogo con salvaguardia del capitale”.

L’art. 2358 cod. civ., posto proprio a tutela dei soci e che trova applicazione anche per le banche popolari, pone uno specifico divieto a queste banche di vendere essendo “senz’altro da escludere che il legislatore abbia inteso permettere alle banche popolari di finanziare l’acquisto di proprie azioni al di fuori di qualsiasi forma”.

Nello specifico caso, la vendita di azioni della banca ha violato l’art. 2358 cod. civ., concedendo assistenza finanziaria per la vendita di proprie azioni con la conseguenza che tale operazione deve essere sanzionata con la nullità, trattandosi di norma che pone un divieto a contrarre.


Nel caso di specie, secondo il Giudice veneziano questo tipo di vendita è nulla perché previsto ex lege, e "Conseguentemente, quando il collocamento di azioni avvenga, contro il divieto, nel mancato rispetto delle modalità e limiti descritti, la sanzione è quella della nullità, in quanto solo il rispetto di tali requisiti e limiti permette di superare il divieto", con conseguente restituzione della somma versata al cliente.

Qui il provvedimento.
Mutuo per acquisto di azioni della banca - operazione "baciata" - nullità by Consumatore Informato on Scribd

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