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domenica 26 luglio 2026

La Corte di Giustizia rafforza i diritti dei consumatori sulle commissioni bancarie

Una banca può trattenere integralmente le commissioni pagate all'apertura del mutuo quando il finanziamento viene estinto prima della scadenza?

La risposta al quesito la possiamo trovare con la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha avuto importanti conseguenze per migliaia di mutuatari. 

La sentenza del 17 ottobre 2024 (causa C-76/22) ha consentito ai giudici europei di poter ribadire un principio di grande rilievo: non è sufficiente qualificare una somma come "commissione iniziale" per sottrarla al diritto del consumatore di ottenere una riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata del mutuo.

Si tratta di una decisione che si inserisce nel percorso di rafforzamento della tutela dei consumatori nei rapporti con gli istituti di credito e che richiama le banche ad un dovere di maggiore trasparenza.


a.- La vicenda

Il caso nasce in Polonia ove un consumatore aveva stipulato un mutuo ipotecario della durata di trent'anni, pagando fin dall'inizio una commissione per la concessione del finanziamento.

Dopo meno di due anni decideva però di estinguere anticipatamente il mutuo, chiedendo alla banca la restituzione della parte di commissione riferibile al periodo del finanziamento che non avrebbe più avuto esecuzione.

La banca rifiutava il rimborso sostenendo che quella commissione costituiva un costo "una tantum", maturato integralmente al momento della stipula del contratto e quindi non rimborsabile. La vicenda finisce davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.


b.- Il principio affermato dalla Corte

La Corte parte dall'articolo 25 della direttiva 2014/17/UE, secondo cui il consumatore che estingue anticipatamente un mutuo ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito.

I giudici europei ricordano che non tutti i costi devono necessariamente essere restituiti. 

Restano infatti esclusi quelli che remunerano prestazioni già integralmente eseguite e realmente indipendenti dalla durata del contratto.

La vera novità introdotta con la sentenza oggetto del nostro intervento riguarda però l'onere della prova, in quanto la Corte afferma che spetta alla banca dimostrare che una determinata commissione appartiene effettivamente a questa categoria.

Se il creditore non fornisce elementi sufficienti per verificare la natura del costo, il giudice nazionale deve considerare quella commissione come collegata alla durata del contratto e, quindi, soggetta alla riduzione prevista dalla direttiva europea.

In altre parole, il dubbio se la commissione va restituita o meno non può ricadere sul consumatore e non basta che la banca cambi il nome alle commissioni, per giustificare un diniego alla restituzione della somma.

Molto spesso i contratti di mutuo prevedono voci come:

- commissione di istruttoria;

- commissione di concessione del mutuo;

- spese di apertura pratica;

- commissioni iniziali.

La sentenza chiarisce che la denominazione utilizzata dalla banca non è decisiva, in quanto occorre verificare quale funzione abbia realmente quella spesa.

Se il costo rappresenta, anche solo in parte, il corrispettivo dell'intero rapporto di finanziamento e non esclusivamente di un'attività già conclusa al momento della stipula, il consumatore può avere diritto alla restituzione della quota riferibile al periodo non goduto.

Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

venerdì 19 giugno 2026

Conto corrente, prestiti e polizze online: arrivano nuove tutele contro gli abusi digitali

Oggi entrano in vigore nuove regole in materia di conti correnti, prestiti e polizze online che dovrebbero introdurre nuove tutele per i consumatori, prevedendo nuove regole per che intende aprire un conto corrente con un'app, richiedere un prestito online, sottoscrivere una polizza assicurativa dal telefono o investire tramite una piattaforma digitale.

Il nuovo decreto legislativo n. 209/2025, dando seguito alle norme europee, è finalizzato al rafforzamento delle tutele nei contratti finanziari conclusi a distanza, ove l'intermediario finanziario agisce con mezzi tecnologici.

L'obiettivo è semplice: impedire che banche, assicurazioni e intermediari utilizzino procedure poco trasparenti o percorsi digitali studiati per rendere difficile comprendere il contratto o esercitare il diritto di ripensamento.


a.- Più informazioni prima della firma

La novella prevede, in primo luogo, una tutela antecedente all'avvio del rapporto contrattuale, stabilendo che prima della sottoscrizione di un servizio finanziario online, il consumatore dovrà ricevere informazioni chiare e facilmente consultabili da  parte della banca (operatore professionale)

Tra queste informazioni, rientrano:

  • identità e recapiti dell'intermediario;
  • caratteristiche principali del servizio;
  • costi, commissioni e spese;
  • eventuali rischi finanziari;
  • durata del contratto;
  • modalità e termini per esercitare il diritto di recesso.

Le informazioni dovranno essere fornite su un supporto durevole, come un PDF scaricabile o un documento conservabile, e non semplicemente mostrate per pochi secondi su una schermata dell'app, al fine di permettere all'investitore di poter prendere visione delle informazioni anche dopo la conclusione del contratto.


b.- Se la banca non prova di averti informato, il termine per recedere potrebbe non partire

Una delle novità più importanti riguarda l'obbligo informativo da parte dell'intermediario e l'onere della prova che deve essere soddisfatto dal professionista.

Sarà, infatti, la banca o l'intermediario a dover dimostrare di avere fornito correttamente tutte le informazioni previste dalla legge e di avere spiegato in modo chiaro il diritto di recesso.

In assenza di tale prova, il termine per il ripensamento potrebbe non iniziare a decorrere: "L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59 -quater e 59 -quinquies , nonché di quelli di cui all’articolo 59 -septies ove applicabili, incombe sul professionista.".

A parere di chi scrive, la norma appare alquanto inutile, in considerazione del principio generale del negativa non sunt probanda, ossia che i fatti negativi non possono essere provati, con conseguente divieto di prova diabolica a carico del contraente debole, l'investitore/consumatore. 

Ad ogni buon conto, il legislatore ha voluto precisare che non è il consumatore a dover dimostrare di non essere stato informato, ma l'intermediario a dover dimostrare il contrario.

E la banca deve dimostrare quali siano le informazioni rese al consumatore, l'effettiva  l’avvenuta visualizzazione o il download dei documenti da parte dell'investitore, e gli aggiornamenti periodici intervenuti.

Ulteriore elemento, questo si rilevante, è che la banca deve fornire adeguata prova di aver fornito al cliente le informazioni in tempo utile prima della conclusione dell'operazione on line il che può accadere nei flussi digitali più veloci, mediante l'invio al consumatore del  promemoria sul diritto di recesso e sulle modalità di esercizio, e di tutte le altre informazioni utili.


c.- Se il consumatore cambia idea, può recedere senza penali - il "pulsante di recesso"

In questa nostra sintesi delle novità introdotte con il D. Lgs. 205/2026, segnaliamo che per la maggior parte dei servizi finanziari conclusi online il consumatore potrà recedere senza dover fornire alcuna motivazione.

Il termine di recesso è:

14 giorni per la maggior parte dei contratti

30 giorni per le assicurazioni sulla vita e alcune forme pensionistiche individuali.

Se le informazioni obbligatorie non vengono fornite correttamente, il periodo di recesso può allungarsi in modo significativo ed arrivare anche a far dichiarare nullo il contratto di investimento.

Dopo il recesso, l'intermediario dovrà restituire le somme ricevute entro 30 giorni.

Al fine di facilitare il recesso dell'investitore, arriva il "pulsante di recesso", una delle innovazioni più interessanti riguarda i contratti conclusi tramite siti internet e applicazioni.

Durante tutto il periodo utile per il ripensamento dovrà essere disponibile una funzione digitale che consenta al consumatore di recedere direttamente online.

Il pulsante dovrà essere facilmente individuabile e accessibile.

Non sarà più accettabile nascondere il percorso di recesso tra decine di schermate o costringere l'utente a procedure inutilmente complesse.


d.- Stop ai "dark patterns"

Il decreto prende di mira anche i cosiddetti "dark patterns", cioè quelle tecniche di progettazione utilizzate per influenzare o manipolare le scelte degli utenti (qui un approfondimento).

Pensiamo a situazioni in cui:

- il pulsante "accetta" è grande e ben visibile mentre quello per annullare è nascosto;

- l'utente riceve continui messaggi che lo invitano a cambiare idea dopo avere scelto di recedere;

- la sottoscrizione richiede pochi clic mentre la chiusura del contratto richiede procedure lunghe e complicate.

Queste pratiche diventano espressamente vietate anche per le operazioni di intermediazione finanziaria concluse "on line".

Le interfacce digitali dovranno consentire scelte realmente libere e consapevoli.


e.- Polizze e servizi collegati si chiudono automaticamente

Un'altra tutela importante riguarda i servizi accessori.

Se il consumatore esercita il recesso dal contratto principale, ad esempio da un prestito o da un prodotto di investimento, si sciolgono automaticamente anche i contratti collegati, come polizze assicurative abbinate o servizi accessori.

Senza costi aggiuntivi, penali o spese di chiusura.


f.- Inadempimenti delle banche: quali conseguenze

Le nuove regole prevedono sanzioni economiche significative per gli operatori che non rispettano gli obblighi imposti dalla legge.

Le autorità di vigilanza potranno inoltre ordinare la cessazione delle pratiche scorrette e, nei casi più gravi, alcune violazioni potranno incidere sulla validità stessa del contratto.

D. Lgs. n. 209/2025

venerdì 1 maggio 2026

Messaggi ingannevoli - Revolut sanzionata per pratiche commerciali scorrette

Fonte: comunicato stampa
2 aprile 2026

 Revolut ha diffuso messaggi ingannevoli sui servizi di investimento offerti e ha usato modalità aggressive e ingannevoli nella gestione dei servizi bancari.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Revolut Securities Europe UAB, società del gruppo che offre servizi d’investimento in Europa, e alla Revolut Group Holdings Ltd sanzioni per oltre 11 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. In dettaglio, l’Autorità ha multato le due società per 5 milioni di euro per violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo: hanno infatti omesso di fornire ai clienti, già in sede di “primo aggancio” pubblicitario, informazioni chiare ed esaustive sulla presenza di ulteriori costi e sulle limitazioni che caratterizzano gli investimenti senza commissioni, i quali includono azioni frazionate che presentano notevoli differenze rispetto alle azioni intere, tra l’altro, in termini di rischi, diritti e trasferibilità.

L’Autorità ha anche irrogato a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB, società del gruppo che offre servizi bancari in Europa, una sanzione per complessivi 5 milioni di euro per aver gestito con modalità aggressive e per aver omesso (o fornito in modo non chiaro) informazioni rilevanti su condizioni e modalità di sospensione, limitazione e blocco del conto di pagamento. In particolare, le società non hanno fornito sufficienti informazioni in sede precontrattuale, né preavviso in prossimità dell’adozione delle restrizioni, né confronto o assistenza adeguati una volta eseguita la restrizione. Poiché l’impossibilità, anche per lunghi periodi, di accedere ai propri fondi e ai servizi collegati, ostacola l’esercizio di diritti contrattuali e la possibilità di far fronte a esigenze di vita, anche urgenti, l’Autorità ha ritenuto queste condotte lesive degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, perché in grado di condizionare indebitamente la libertà di scelta di consumatori e microimprese.

Infine, l’Antitrust ha irrogato sempre a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB una sanzione di 1,5 milioni di euro per non aver fornito informazioni chiare ed esaustive su requisiti e tempistiche per ottenere l’IBAN italiano (con iniziali IT) al posto dell’IBAN lituano (con iniziali LT), violando gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

sabato 7 marzo 2026

Contratti finanziari online: cosa cambia dal 19 giugno 2026

Negli ultimi anni sempre più consumatori aprono conti correnti, richiedono carte, prestiti, polizze assicurative o investono online, direttamente tramite siti web e app. È una modalità comoda e veloce, ma spesso comporta la sottoscrizione di contratti complessi in pochi clic, con informazioni difficili da leggere, pulsanti che spingono ad accettare in fretta e percorsi di uscita poco chiari. Proprio per questi motivi, l’Unione europea ha approvato una nuova direttiva sui servizi finanziari conclusi a distanza, che l’Italia ha recepito modificando il Codice del consumo. Le nuove regole si applicano ai contratti conclusi dal 19 giugno 2026 in poi e rafforzano in modo significativo la tutela dei consumatori (per assistenza e maggiori informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


(1) informazioni pre contrattuali più chiare e trasparenti

Il primo cambiamento riguarda le informazioni che devono essere fornite prima della conclusione del contratto. Chi propone un servizio finanziario online dovrà mettere il consumatore nelle condizioni di capire davvero con chi sta contrattando, che tipo di prodotto sta sottoscrivendo, quali sono i costi complessivi, i rischi, la durata del rapporto e soprattutto se e come è possibile recedere. 

In altri termini, viene richiesto al professionista un obbligo più preciso nell'indicazione delle informazioni relative al prodotto oggetto di offerta e al ruolo dell'intermediario nell'offerta digitale.

Vengono bandite le informazioni generiche, mentre viene considerato assolto il dovere informativo da parte dell'intermediario nel momento in cui comunica tutti dati in modo chiaro, comprensibile e utilizzabile, così che il consumatore possa leggerle, salvarle e, se vuole, stamparle prima di cliccare su “accetto”.


(2) Grafica più trasparente su sito web e applicazione

Un ulteriore aspetto importante delle nuove norme riguarda l'aspetto grafico del sito web o dell'applicazione attraverso i quali viene offerto il prodotto finanziario.

Occorre premettere che le operazioni finanziarie avvengono, nella quasi totalità, attraverso strumenti elettronici, e tale ragione a giustificato la nuova normativa volta a salvaguardare i diritti dei contraenti deboli: gli investitori privati.

Ecco perché anche l'interfaccia di siti e app è oggetto di una nuova disciplina, ove il legislatore mira ad introdurre  tecniche di design che servono ad evitare che l'investitore sia spinto verso scelte affrettate o poco consapevoli, come pulsanti sbilanciati, finestre che si ripresentano in continuazione o percorsi di recesso più complicati di quelli di adesione. 

Dal 2026, per i servizi finanziari online, queste pratiche saranno vietate: le piattaforme dovranno essere progettate in modo da non ingannare né manipolare il consumatore e da non condizionare in modo scorretto le sue decisioni.


(3) Il nuovo diritto di recesso

La novità più concreta ed attuale, dal punto di vista pratico, è però quella che riguarda il diritto di recesso concesso all'investitore che acquista uno strumento finanziario attraverso una piattaforma digitale.

Per i contratti conclusi tramite interfaccia online dovrà essere disponibile anche una funzione digitale di recesso, chiaramente visibile, con una dicitura del tipo “recedi dal contratto qui”.

Attraverso questa funzione il consumatore potrà inserire o confermare i propri dati, indicare il contratto da cui intende uscire e inviare la dichiarazione con un passaggio di conferma. 

Una volta fatto questo, l’intermediario dovrà trasmettere senza ritardo una ricevuta su supporto durevole, come un’e-mail o un documento scaricabile, che riporti il testo del recesso e la data e l’ora di invio. In questo modo il recesso diventa semplice, tracciabile e facilmente dimostrabile in caso di contestazioni.


(4) 19 giugno 2026 - entrata in vigore delle nuove regole

È importante però fare attenzione alla data di applicazione delle nuove regole. I contratti conclusi prima del 19 giugno 2026 continuano a essere regolati dalla disciplina precedente del Codice del consumo. I contratti conclusi dopo quella data, invece, beneficeranno della nuova normativa, con obblighi informativi più stringenti, il divieto di interfacce ingannevoli e la possibilità di recedere anche tramite un pulsante o una funzione online dedicata.

In concreto, per chi utilizza servizi finanziari digitali, questa riforma significa avere più trasparenza prima di firmare, meno pressioni “nascoste” nelle interfacce e soprattutto uno strumento in più per uscire facilmente da un contratto che si riveli sbagliato o troppo costoso.

domenica 15 febbraio 2026

Quando la banca promette “più sicurezza”, deve mantenerla davvero

Torniamo a parlare del Consorzio "Patti Chiari" che molti di voi ricorderanno come una delle più controverse iniziative avviate dalle banche negli ultimi decenni e che  ha fatto discutere anche su questo blog (un approfondimento qui).

La questione affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32225/2025 che commentiamo, e che trovate in calce al nostro intervento, ragioniamo di un tema molto attuale tra banche e assicurazioni, ossia la trasparenza delle promesse commerciali.

In tema di investimenti finanziari, il dovere dell'intermediario di informare il cliente in modo trasparente è diventato sempre più caldo ed attuale, stante la necessità che il nostro sistema di regole (comunitarie e nazionali) prevede un obbligo di riequilibrio della distanza tra operatore professionale e consumatore. 

E sotto questo profilo, risulta attuale un quesito che coinvolge tutti gli operatori professionali, da una parte, ed i consumatori dall'altra: se una banca promette più sicurezza o standard più elevati, è davvero obbligata a mantenerli?

La Corte di Cassazione, con il provvedimento n. 32225/2025, risponde in senso affermativo, chiarendo che le maggiori promesse introdotte dalle banche, attraverso messaggi pubblicitari, non possono essere ridotte a sole operazioni di marketing, ma introducono veri e propri obblighi giuridici di natura contrattuale che vincolano l'operatore professionale verso il cliente.


Esempio di pubblicità con maggiori obblighi verso l'intermediario (l'autovincolo)

Facciamo un esempio pratico attraverso uno slogan inventato: "Banca....garanzia zero rischio: investi solo in assets AAA", come reinventato qui di seguito, ove la banca pubblicizza un prodotto/servizio indicando una serie di vantaggi/garanzie.

Nel nostro esempio, l'ipotetica banca pubblicizza alcune caratteristiche, quali:

- il prodotto finanziario è a garanzia "zero rischio";

- il prodotto finanziario investe in "asset AAA";

- il prodotto finanziario con monitoraggio 24/7;

- assenza di costi e servizio personalizzato.

Tutti questi elementi indicati nel messaggio pubblicitario, ma diventano anche obblighi contrattuali indiretti assunti dalla banca nei confronti del cliente e che, come chiarito dalla Cassazione che vedremo di seguito, creando un vincolo ulteriore da parte della banca verso il cliente (o meglio autovincolo).

Il professionista, attraverso la pubblicità, garantisce degli standard e delle caratteristiche del prodotto finanziario o del servizio garantito che devono essere rispettate dalla banca. 


L'adesione al Consorzio come messaggio marketing per la vendita di prodotti finanziari apparentemente più sicuri

E secondo la Suprema Corte anche l'adesione al Consorzio Patti Chiari, era un mezzo per pubblicizzare dei prodotti finanziari, considerati a basso rischio, in quanto rientranti tra quelli indicati dal Consorzio in una apposita sezione del sito web.

Anche in questo caso il Consorzio è stato utilizzato come pubblicità per consentire alle banche di vendere gli strumenti finanziari, garantendo basso rischio e resa certa.

L'utilizzo del Consorzio è stato usato in modo strumentale dalle banche per attribuirsi una maggiore trasparenza e sicurezza dei prodotti venduti, in quanto selezionati all'interno di Patti Chiari.

Il Consorzio diviene, per le banche, il marchio di qualità e di sicurezza che serve a far svanire il senso di insicurezza e timore degli investitori retail che vogliono acquistare strumenti finanziari sicuri.


➜ La Cassazione: lo slogan pubblicitario della banca può diventare un obbligo contrattuale ulteriore a carico della banca verso il cliente

La Cassazione mette un punto fermo su questo aspetto, stabilendo che se la banca si propone al cliente veicolando determinate garanzie (come ad esempio, l'adesione a Patti Chiari), tali promesse incidono nel rapporto con il cliente, diventando parte del contratto.

Se la banca dice di seguire uno standard più elevato di tutela, se tu scegli quella banca fidandoti proprio di quello standard, la banca si autovincola a rispettarlo, essendo parte degli obblighi contrattualmente assunti, anche se non indicati nel contratto quadro ex art. 23 TUF.

E se la banca non rispetta tali impegni, si rende contrattualmente inadempiente nei confronti del cliente.


➜ Il caso deciso dalla Cassazione: “Patti Chiari” e bond poi rivelatisi rischiosi

La vicenda nasce da investimenti in obbligazioni Lehman Brothers proposti da una banca che aderiva al consorzio “Patti Chiari”, già oggetto di provvedimenti resi da vari tribunali italiani (approfondisci qui).

La Banca presentava il Consorzio “Patti Chiari” come un sistema di:

  1. selezione dei prodotti,
  2. semplicità e trasparenza,
  3. bassa rischiosità per il risparmiatore.

A causa del noto default dichiarato da Lehman Brothers, i clienti hanno fatto causa all'istituto di credito sostenendo che l'intermediario non aveva rispettato gli impegni di informazione e controllo che derivavano proprio da quella adesione.

La vicenda è terminata davanti alla Cassazione, la quale ha chiarito tre principi fondamentali:

(A)

L’adesione a “Patti Chiari” non è neutra: entra nel contratto con il cliente

(B)

La banca deve contrattualmente garantire un livello di caratteristiche, sicurezza e rischi più complesso 

(C)

Le garanzie, le informazioni e i doveri della banca sono ulteriori e più gravosi rispetto a quelli minimi previsti dalla legge (art. 21 TUF).

In altri termini, se la banca promette uno standard più alto al cliente, attraverso l'adesione a Patti Chiari, deve impegnarsi a rispettarlo, non perché lo stabilisce la legge (art. 21 TUF), ma la sua comunicazione pubblicitaria che induce il consumatore ad avere un livello di affidamento più elevato.

Qui si crea l'autovincolo contrattuale verso il cliente a cui la banca si impegna, in quanto quest'ultima sceglie volontariamente di:

  • aderire a uno standard (consorzio, codice, protocollo);
  • lo pubblicizza per apparire più affidabile e prudente;
  • il cliente fa affidamento su quella promessa per decidere se investire;
  • quello standard diventa contenuto del contratto.

Di conseguenza, la proposta marketing assume un nuovo e più intenso obbligo contrattuale che il giudice può usare per valutare se la banca ha davvero fatto ciò che aveva promesso.

In termini più semplici, la promessa commerciale entra nel contratto ed introduce una nuova tutela in favore del cliente.


Legge minima (art. 21 TUF) vs standard promessi: lo “scatto in avanti” di responsabilità

Come è noto l'art. 21 TUF prevede una serie di obblighi verso le banche che negoziano valori mobiliari verso i clienti, imponendo loro di:

  • essere diligenti, corrette e trasparenti,
  • informare il cliente sui rischi,
  • proporre prodotti adeguati al profilo dell’investitore.

La Cassazione sostiene che se la banca propone uno standard di servizi ed obblighi più elevato di quelli previsti dalla legge, il consumatore ha diritto ad ottenerli e la loro fonte non è la legge, ma la promessa pubblicitaria che ha indotto il consumatore ad aderire alla proposta contrattuale.

Ne consegue che il livello della responsabilità dell'intermediario deve essere superiore, in quanto la se la banca promette standard superiori, non può fermarsi al minimo di legge. 

Assume obblighi contrattuali più alti a cui segue una responsabilità maggiore verso il cliente.

Cosa vuol dire sotto il profilo pratico?

Se l’investimento è stato presentato come “a bassa rischiosità” o “selezionato”, la banca deve seguire nel tempo la situazione dell’emittente e controllare segnali di crisi, downgrade, peggioramenti.

E quindi se emergono notizie negative rilevanti, la banca deve avvisare avvisare il cliente in tempi ragionevoli; non aspettare che la situazione diventi irreversibile ed avere un rapporto più intenso con il cliente.

Nel caso di violazione di tali obblighi, non più di origine legale ma contrattuale, la responsabilità della banca è maggiore e gli oneri probatori del consumatore sono inferiori

Il giudice, infatti, non guarda solo se la banca ha rispettato le regole minime stabilite dal Testo Unico della Finanza, ma anche se ha rispettato gli impegni extra che aveva promesso (vedasi Patti Chiari) al cliente.

Se mancano le informazioni dovute, la giurisprudenza riconosce una presunzione del legame tra omissione e danno: è la banca che deve dimostrare che il cliente avrebbe comunque investito o mantenuto il titolo anche se correttamente informato.

Corte di Cassazione - sentenza n. 32225/2025

domenica 27 aprile 2025

La Cassazione torna sulla definizione di consumatore nel trading on line

Con l’ordinanza oggetto del nostro commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute al fine di ribadire la definizione di consumatore nei contratti di trading online e la conseguente validità delle clausole di proroga della giurisdizione in favore di fori esteri.


- La vicenda: contratti conclusi con società estere - deroga alla giurisdizione italiana

La vicenda sottoposta alla decisione della Suprema Corte riguarda un contratto di trading on line concluso tra un consumatore italiano ed una società cipriota e che prevede, tra le varie clausole, la deroga al giudice italiano in favore di quello di Cipro. 

A seguito di alcune contestazioni sollevate dal consumatore, quest'ultimo ha convenuto in giudizio la società avanti al giudice italiano (Tribunale di Avellino), ma la società si è costituita sollevando l'eccezione di carenza di giurisdizione richiamando la norma contrattuale che, a detta del professionista, derogherebbe la normativa UE in materia di un contratto “concluso da consumatore”.


- La qualificazione del consumatore - conseguenze

Il Giudice di legittimità ha voluto ricordare i principi che regolano tale materia, riaffermando che la qualifica di consumatore dipende dallo stato soggettivo all'interno del quale opera il contrante e non dalla condotta tenuta dal soggetto contrattuale.

Richiamando il Regolamento CE 44/2001 (norma in seguito sostituita), gli Ermellini hanno ricordato che l’articolo 15, § 1, lett. c) precisa che "[...] la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale. Tale disciplina opera in tutti i casi in cui il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.". 

Il successivo articolo 16 dispone che l'azione del consumatore proposto verso il professionista può essere introdotta davanti al giudice ove lo stesso è domiciliato, non trovando applicazione eventuali deroghe contrattuali al presente principio.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza della CGUE, in particolare la sentenza Petruchová (C-208/18), secondo la quale nemmeno il coinvolgimento in operazioni speculative esclude automaticamente la qualifica di consumatore, prevalendo l'aspetto soggettivo: chi opera come consumatore, può giovarsi della normativa di tutela in qualsiasi situazione.

Nel caso di specie, l'investitore non ha agito quale operatore qualificato, e rientrando tra i consumatori che agiscono per finalità personali, indipendenti da attività professionali, può giovarsi delle norme previste in suo favore.

Cass. SSUU Ordinanza n. 25954/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

sabato 19 aprile 2025

Credit Suisse - UBS: la fusione che ha "freddato" i risparmiatori (anche italiani)

La vicenda relativa alla fusione di Credit Suisse con UBS non ha riscontrato molto interesse nei media negli ultimi anni, anche se sono stati coinvolti molti azionisti che hanno visto perdere parte rilevante del proprio capitale a causa del concambio operato.

L'azzeramento dei titoli obbligazionari di Credit Suisse ha coinvolto anche banche estere (tra cui i più grandi gruppi italiani), rimasti "fregati" dall'azzeramento delle obbligazioni At1, titoli acquistati da molte banche ed inseriti nelle varie gestioni patrimoniali o fondi comuni.

Di fatto, come osservato da Beppe Scienza, questo titolo è stato "girato" verso i risparmiatori, rimasti vittime dell'operazioni finanziaria che ha visto coinvolte le due banche svizzere: "è falso che nessun piccolo risparmiatore italiano sia stato coinvolto. I fondi comuni sono investitori istituzionali che comprano i titoli di fatto per conto dei proprio clienti." (clicca qui).


- La fusione Credit Suisse-UBS e la questione concambio

Nei primi mesi del 2023, Credit Suisse e UBS decidono di avviare una maxi fusione, giustificata dalla crisi finanziaria, e finalizzata a creare un polo bancario competitivo in ambito mondiale.

A causa di questa operazione, gli ex azionisti di Credit Suisse hanno ottenuto, per la quota di azioni in loro possesso, azioni di UBS con un rapporto di concambio molto svantaggioso.

All'atto della fusione è stato deciso che per ogni 22,48 azioni di Credit Suisse, l'azionista avrebbe ricevuto una azione di UBS, con evidente perdita di valore dei titoli dell'ex banca (valutazione di 76 centesimi di franco per azione, a fonte di una ultima valutazione in  borsa di 1,86 franchi).

venerdì 28 marzo 2025

Polizze Fwu. Per molti un fallimento "vantaggioso": è un'occasione per porre un argine alle perdite

Fonte: Il Fatto Quotidiano
3 marzo 2025
Da due anni versava i premi per una polizza della lussemburghese Fwu e ora la compagnia è fallita. Che fortuna! Gli interessati si disperano, ma in realtà per molti il crac è un bene, non un male. Sfuggono un po’ malconci dalla trappola dove erano finiti e, a conti fatti, ci rimetteranno di meno.

Dai commenti sulla vicenda appare una generale ignoranza riguardo alle polizze vita Fwu con la formula dei piani di accumulo di capitale (pac), tanto apprezzata dal giornalismo economico italiano. Fra l’altro la sigla Fwu significa Forwardyou e ricorda i famigerati contratti ForYou della Banca del Salento. Marca male quando, fuori del mondo anglosassone, un prodotto finanziario ha un nome inglese; e marca malissimo, se c’è anche un accattivante You. “Ci concentriamo prima di tutto su di te”, scrive Fwu nel suo sito. Ma tutto il risparmio gestito si concentra sul cliente per spolparlo il più possibile.

sabato 4 gennaio 2025

domenica 14 luglio 2024

Obbligazioni Rickmers: si al risarcimento del danno se la banca non ti informa sui rischi di investimento

Si può ottenere il risarcimento del danno nel caso in cui la banca, attraverso il promotore finanziario, non fornisce informazioni accurate e trasparenti in merito ai rischi collegati all'investimento nelle obbligazioni estere.

Questo è, in buona sostanza, quanto ha stabilito l'Arbitro per le Controversie Finanziaria a cui si è rivolta una consumatrice, rimasta "scottata" dall'investimento in titoli Rickmers 06/18 8,875% (cod. ISIN DE000A1TNA39) suggerito dal promotore di una banca e azzeratosi in seguito a causa del fallimento della società emittente.

Nel caso di specie, il titolo Rickmers 8,875% 06/2018 (Codice ISIN DE000A1TNA39) è stato proposto all'investitrice, senza renderle noti specifici rischi connessi all’investimento in bond emessi fuori dai mercati regolamentati e con un rating basso (BB).

Era peraltro emesso che l'emissione obbligazionaria proposta alla consumatrice era finalizzata ad ottenere nuova liquidità, al fine di poter sanare i debiti pregressi. 

Per tale ragione, il prestito obbligazionario prevedeva la possibilità di insolvenza indiretta (c.d. crossing default), ovverosia l’inadempimento nel rimborso del prestito anche nel caso di altre insolvenze della società Rickmers.

Occorre osservare che il rischio di default consiste nella possibilità che al verificarsi di precise circostanze, il soggetto finanziatore possa attivare protezioni contrattuali che possono arrivare fino alla possibilità di non provvedere al rimborso del finanziamento. 

Tutte queste informazioni non erano state comunicate alla piccola investitrice, la quale si è rivolta all'ACF per chiedere il risarcimento del danno sofferto a causa della condotta inadempiente dell'intermediario finanziario, attraverso il promotore finanziario.

E l'arbitro ha riscontrato la grave carenza informativa da parte della banca, la quale ha fornito informazioni generiche e non pertinenti con l'investimento in titoli Rickmers, così giustificando l'inadempimento informativo da parte del Professionista: "Non risulta agli atti, invece, alcuna informativa sulle caratteristiche e i rischi specifici delle Obbligazioni ad elevata rischiosità oggetto di contestazione, come desumibile anche dal tasso di rendimento nominale dell’8,875%, dichiarate in default in data 11 giugno 2018, data di scadenza. Né tali informazioni risultano altrimenti fornite nel modulo d’ordine con cui le suindicate Obbligazioni sono state acquistate dalla Ricorrente.".

L'assenza di specifiche informazioni inerenti al titolo Rickmers hanno giustificato la condanna al risarcimento del danno della banca convenuta.

ACF - decisione n. 7341 del 10 giugno 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 8 ottobre 2023

Consulente finanziario combina guai con l'aiuto del cliente? ridotto il risarcimento del danno

Sono sempre frequenti le vicende che riguardano investitori rimaste vittime dalla condotta scorretta dei consulenti finanziari e/o promotori, i quali causano danni al patrimonio del cliente o, ancor peggio, si appropriano del denaro di quest'ultimo.

In questo blog abbiamo descritto molte di queste vicende, anche quelle che hanno riguardato i finti promotori finanziari (vedi qui), ma anche i casi più semplici di professionista scorretto ed infedele, oppure che opera al di fuori del mandato ricevuto.

In generale, la banca per la quale il consulente presta la propria opera è chiamata a rispondere per i danni cagionati dal proprio dipendente (un esempio), in forza dell'art. 31 comma 3 del Testo Unico della Finanza.

Può accadere, però, che l'inerzia del cliente o, ancor peggio, l'acquiescenza dello stesso alla condotta scorretta del consulente possa essere valutato come elemento che attenua o esclude la responsabilità del promotore infedele.

Stiamo trattando quella che nel nostro codice civile viene definito con il concorso di colpa del creditore disciplinato all'art. 1227 "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito  secondo  la  gravità  della  colpa  e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore  avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.".

E' il caso affrontato dall'arbitro per le controversie in materia finanziaria, con la decisione n. 6159/2022 che trovate di seguito.

Nel caso di specie, il consulente finanziario aveva tenuto una condotta spregiudicata con le somme messe a disposizione dello stesso dal cliente, con investimenti che si sono rivelati poco soddisfacenti con riduzione del patrimonio dell'investitore.

La vicenda è finita davanti all'arbitro, il quale è stato chiamato ad affrontare diverse eccezioni che non vengono in questa sede trattate, operando infine una valutazione complessiva della condotta tenuta dalle parti, ossia sia il promotore della banca che il cliente.

Se da un lato, l'ACF ha appurato la condotta inadempiente tenuta dal consulente, il quale aveva omesso di informare l'investitore in merito alla tipologia, natura e rischi dei vari investimenti, nonchè non effettuare alcuna valutazione di adeguatezza, dall'altra è stato accertato che il cliente ha partecipato attivamente alla creazione del danno lamentato.

L'aver avvallato gli investimenti spregiudicati, oppure non l'aver evidenziato che certe operazioni erano contrarie al proprio profilo di rischio può essere manifestazione di consenso alla condotta scorretta del professionista e può giustificare una riduzione del danno subito così come chiarito dall'ACF: "appare meritevole di accoglimento l’eccezione, formulata dal resistente, riguardo ad un concorso di colpa della ricorrente nella produzione del danno. Sotto questo profilo appare particolarmente rilevante la circostanza che è la stessa ricorrente ad ammettere di avere creato condizioni favorevoli alla possibilità che il consulente sviluppasse un’attività più rischiosa e non in linea con una sua propensione maggiormente conservativa, accettando di sottoscrivere un questionario che pure sapeva non riflettere adeguatamente il proprio profilo di investitrice. Né si può sottacere che altro profilo di poca diligenza della ricorrente è consistito nell’aver tollerato che questa attività si protraesse per più anni, senza preoccuparsi di monitorare i propri investimenti e di confrontarsi periodicamente con il consulente.".

Arbitro per le Controversie Finanziarie - decisione n. 6159/2022. (visibile con browser Opera - VPN attivo).

venerdì 27 gennaio 2023

Mutuo Banco Popolare? potresti aver pagato troppi interessi alla banca. Fatti rimborsare!

Il recente aumento del tasso Euribor ha reso più onerosi i mutui a tasso variabile, mitigando i vantaggi di cui i consumatori hanno tratto giovamento in questi ultimi anni, quantomeno dal 2015, allorché il tasso di riferimento sui mercati europei ha cominciato la sua lenta e progressiva discesa sotto zero.

Questi vantaggi, peraltro, sono stati ampiamenti limitati nei contratti di finanziamento a tasso variabile, i quali prevedono clausole che frenano gli effetti delle oscillazioni dei tassi.

E’ noto, infatti, che il calcolo degli interessi applicati dalla banca nei mutui a tasso variabile, è "legato" alla variazione dell'Euribor (acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro mensile - bimestrale - semestrale - annuale), ossia il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.

I mutamenti del parametro sono giornalieri e conseguentemente anche gli interessi bancari del mutuo hanno delle oscillazioni periodiche.

Gli istituti di credito hanno voluto limitare questi sbalzi mediante l'introduzione nei contratti di clausole denominate “cap” e “floor”, le quali prevedono che se l’Euribor supera un determinato valore (in negativo o positivo), il tasso di interesse applicato al finanziamento sarà sempre lo stesso.

Detta norma contrattuale limita le oscillazioni dell’Euribor, inserendo un “blocco” degli interessi, sia nel caso di discesa repentina del tasso europeo, come avvenuto negli ultimi anni, sia nella fattispecie opposta, ossia con aumento del tasso europeo.

Cosa accade, però, se il contratto di mutuo prevede la sola clausola “floor”, ossia prevede il solo blocco verso il basso, garantendo alla banca di ottenere il pagamento “minimo” di interessi da parte del cliente, anche nel caso di discesa sotto zero dell’Euribor.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Appello di Milano, il quale ha accertato e dichiarato la vessatorietà della clausola "floor" inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile sottoscritti tra il Banco Popolare BPM e i suoi clienti negli anni, così come emerge dalla sentenza n. 2836/2022 (qui un approfondimento).

Nel caso di specie, il Banco Popolare ha predisposto dei contratti di mutuo collegati all’acquisto della casa, ove è stata prevista la sola clausola floor, ossia quella che prevede che nel caso di discesa del tasso Euribor, il cliente deve comunque versare “una somma minima di interessi”.

La Corte di Appello di Milano ha considerato vessatoria questo tipo di clausola, laddove non sia prevista una equivalente clausola che limiti il rialzo dei tassi in caso di aumento dell'Euribor (cosiddetta clausola tetto o cap).

Il Giudice ha correttamente ritenuto che l’assenza di una clausola equivalente con la quale sia previsto un limite agli interessi dovuti dal mutuatario nel caso  di aumento dell’Euribor, di fatto crea un disequilibrio nel rapporto tra le parti, ove il professionista acquisisce un evidente vantaggio verso il contraente debole, pre determinando un livello minimo di interessi dovuti dal quest’ultimo.

Tale situazione incide, come correttamente osservato dal giudice, nel rapporto sinallagmatico, creando un vantaggio esclusivo in favore del contraente forte, in spregio a quanto previsto ex artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.

Quale conseguenza? la vessatorietà, e conseguente nullità, della clausola floor legittima i consumatori a richiedere alla banca i maggiori interessi versati negli anni 2015 - 2022, ossia il periodo nel quale l'Euribor è sceso sotto lo "0".

Ci permettiamo di osservare che detta condotta, del tutto scorretta e non rispettosa del Codice del Consumo, è stata adottata da altri istituti di credito, i quali hanno voluto da una parte garantirsi la maggior resa possibile nel caso di aumento dei tassi, dall’altra evitando (o meglio limitando) eventuali riduzioni, così come avvenuto negli ultimi dieci anni.

Di conseguenza, previo controllo delle condizioni contrattuali del vostro mutuo, avete diritto a richiedere la restituzione dei maggiori interessi versati negli ultimi anni alla banca.

Per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it.

lunedì 16 gennaio 2023

Fondo Risparmiatori prorogato fino al 30 giugno 2023

La legge milleproroghe di fine anno ha ridato speranza per i risparmiatori rimasti vittime delle crisi bancarie che hanno caratterizzato il nostro paese negli ultimi anni.

Si legge all’Art 3 comma 7 del Decreto-legge 29.12.2022 n. 198 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29.12.2022: “All’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 34 -ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

L'intenzione dell'esecutivo è quella di far lavorare la commissione istituita per aiutare i consumatori ancora per sei mesi, al fine di consentire ai consumatori che hanno subito un pregiudizio dai crack bancari di poter ottenere un indennizzo.

E' chiaro che questa proroga potrebbe, in via teorica, avvantaggiare tutti i risparmiatori rimasti fregati dalle ex banche popolari, i quali potrebbero ottenere un indennizzo parziale (circa il 30% dell'investimento per le azioni, e circa il 90% per le obbligazioni) attraverso le somme provenienti dai fondi dormienti.

Maggiori informazioni sul sito del Fondo Risparmiatori (clicca qui).

domenica 11 dicembre 2022

Polizza assicurativa index linked - le informazioni della banca devono essere chiare e semplici

L'investimento in prodotti finanziari complessi necessita di una conoscenza approfondita da parte di colui che intende trarre profitto dall'intermediazione finanziaria.

Non tutti i consumatori, in particolare i piccoli consumatori, hanno una approfondita conoscenza, ad esempio, della polizza assicurativa index linked, la quale non è un prodotto assicurativo, bensì una vera e propria forma di investimento.

In quest'ottica, il ruolo dell'intermediario finanziario è molto delicato, nel senso che è onere della banca quello di  informare il cliente in merito alla tipologia del prodotto finanziario che sta proponendo, specificando la natura, le caratteristiche ed i rischi collegati a tale investimento.

L'adempimento dell'obbligo informativo deve avvenire in modo trasparente, completo e chiaro, in particolare laddove la proposta di acquisto abbia ad oggetto una polizza assicurativa indicizzata, ossia un prodotto che all'apparenza potrebbe rientrare nella generica definizione di "polizza assicurativa", ma che in realtà consiste in un vero e proprio strumento finanziario.

E' importante, come osservato dalla Corte di Cassazione nel provvedimento che potete leggere di seguito, che le diverse informazioni fornite dalla banca al cliente siano univoche e chiare, non portando il contraente debole in una situazione di disorientamento.

Nella vicenda trattata dal giudice di legittimità, la banca aveva consegnato alcuni documenti (brochure informativa ed alcuni estratti conto) dai quali emergeva che il prodotto finanziario avrebbe garantito il rimborso integrale del capitale, mentre nel prospetto informativo illustrato, tra i rischi di investimento, la possibilità di non poter recuperare tutto l'investimento iniziale.

E l'ambiguità delle informazioni fornite al cliente, e il consequenziale rischio di confusione nel quale quest'ultimo può essere tratto in inganno, deve essere evitato dall'intermediario finanziario, il quale deve tenere una condotta in buona fede rendendo noti i vari rischi connessi all'investimento in uno strumento finanziario complesso.

Giova ricordare che detto dovere informativo deve essere adempiuto dalla banca nella fase precontrattuale, ossia al momento della vendita della polizza indicizzata, proprio con il fine di comunicare al cliente tutte le informazioni necessarie che consentano a questi ultimi di essere "sempre adeguatamente informati" (art. 21 TUF).

La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia di merito, ha chiarito che il giudice aveva correttamente accertato che nella brochure informativa il capitale veniva "garantito alla scadenza mediante il rimborso del 100%", mentre il fascicolo informativo non includeva tale garanzia, creando un contrasto informativo, presupposto della violazione delle norme di condotta. 

Osserva la Cassazione che " La violazione rilevante ai fini dell'obbligo restitutorio del capitale versato non è dunque quella della mancata consegna del fascicolo informativo e del prospetto esemplificativo, di  cui trattano i motivi del ricorso, ma la "contraddittorietà" fra l'informativa resa dall'intermediario e quanto risultante dalla brochure informativa e dagli estratti conto.".

Il carattere fuorviante dell'informativa ha disorientato il cliente, non aiutandolo nella scelta dell'investimento nella polizza index linked, con conseguente diritto dello stesso a vedersi restituito il capitale investito.

Cass. Sez. III^ Civ. ordinanza n. 23073/2022

domenica 4 settembre 2022

Promotore finanziario infedele: quando paga la banca?

Nella casistica è molto frequente il caso del promotore finanziario (oggi “consulente finanziario” o “private banker”) che, con artifici e raggiri, sottrae la disponibilità del denaro del cliente, integrando di volta in volta diversi reati (ad esempio la truffa, l’appropriazione indebita di somme del cliente, e via dicendo); questa sottrazione è facilitata dalla scarsa accortezza dei clienti, che aderiscono alle richieste poco ortodosse provenienti dai consulenti infedeli.  

In linea molto generale (vedi qui), la giurisprudenza ordinaria applica le due norme fondamentali in materia, gli articoli 31, comma 3, Testo Unico Finanziario e 2049 codice civile, fino a riconoscere la responsabilità oggettiva dell’intermediario per qualsiasi fatto del promotore finanziario che abbia causato un danno al cliente.

Di fronte ad una responsabilità oggettiva dell’intermediario, nella quale si ragiona sul fatto materiale e non sulla colpa, è dunque necessario approfondire il concetto di occasionalità necessaria: esso indica lo stretto legame che sussiste tra l’incarico affidato dalla banca al consulente finanziario e il fatto, anche illecito, di quest’ultimo. Se il legame tra il fatto e l’incarico permane, allora è possibile tenere la banca come responsabile solidale. 

Si potrebbe, a questo punto, anche affermare che la banca integri di un contatto sociale qualificato, che le imporrebbe di vigilare sul fatto materiale del promotore: ma resta pur sempre che la essa deve conservare una sfera di  dominio sui fattori che causano l’evento; altrimenti vi sarebbe uno scollamento evidente tra la posizione di garanzia e il fatto materiale.

In sintesi, la responsabilità or ora commentata sussiste: 

- se il danno è stato cagionato dal promotore nello svolgimento della propria attività;

- se la banca ha agevolato il promotore a cagionare il danno.

Tuttavia, anche se la protezione offerta al cliente è apparentemente così ampia, occorre che il consumatore presti estrema attenzione a come i rapporti col consulente si dipanano nella loro concretezza e materialità: almeno è questa la massima di prudenza che si ricava dalla pronuncia oggi in commento del Tribunale di Milano datata 21 luglio 2020. 

La circostanza che l’intermediario sia una figura remota a sfondo dei funambolismi del consulente finanziario non è sempre la garanzia di un’automatica “rivalsa” verso la banca, allorquando quando il promotore si dilegua con le somme distratte. 

Vediamo, più nel dettaglio, la vicenda, evidenziando proprio quegli elementi che, secondo il giudice meneghino, hanno portato addirittura ad escludere che il promotore effettuasse la gestione del patrimonio del cliente sotto l’egida della banca intermediaria. La vicenda, infatti, presenta gli elementi sintomatici di un rapporto di preposizione nella quale viene del tutto travalicata l’attività istituzionale del consulente finanziario nell’alveo della banca.  

Nell’arco di trent’anni il medesimo promotore ha gestito i capitali conferitigli dalla famiglia di un cliente della banca: dapprima quelli del padre e del figlio, che sul finire degli anni novanta hanno conferito ingenti capitali in effetti contanti ai fini di investimento finanziario da effettuarsi presso l’istituto di credito; quindi quelli del solo figlio, nel frattempo divenuto erede, il quale ha venduto gli immobili paterni e ha conferito le somme ricavate, sempre in effetti contanti, per rimpinguare il capitale destinato agli investimenti.  

Sennonché, quando il cliente ha manifestato il bisogno di ottenere liquidità, il promotore finanziario lo ha dissuaso a disinvestire le somme, poiché erano state tutte investite in operazioni a lungo termine su titoli esteri, il cui repentino disinvestimento avrebbe comportato delle ingenti perdite.

Peraltro, il rapporto di preposizione è stato proseguito anche dopo che il promotore finanziario aveva interrotto la collaborazione con la banca, sottacendo tale importante circostanza al cliente. Il rapporto è proseguito a titolo personale, in una cornice nella quale l’ex promotore, nonostante ulteriori solleciti da parte del cliente, non ha smobilitato tutti gli investimenti.

Soltanto in sede giurisdizionale è emerso che il promotore finanziario, tenendo due distinte contabilità, ha distratto diverse somme, riuscendo a fare registrare sul conto titoli del cliente (non quello della banca, s’intende) soltanto una minima parte degli strumenti finanziari

La restante parte, riferita invece ad imprecisati investimenti, né è mai stata registrata dalla banca né è mai stata rendicontata. Il cliente, infatti, non è stato in grado di dimostrare un solo ordine di acquisto di intestato alla banca, come pure un solo rendiconto ufficiale.

Anzi, le prove offerte del cliente consistono in rendicontazioni (o meglio, imprecise stime di valore) vergate dal promotore finanziarie in carta libera. A ciò si aggiunge che l’operatività del cliente è consistita nella consegna di denaro contante al promotore finanziario senza il rilascio di ricevute e in investimenti che non sono mai transitati dalla banca.

Le circostanze valorizzate dal giudice presentano concorrono ad escludere che la banca, pur essendo in una posizione di garanzia, avesse l’obbligo giuridico di attivarsi per impedire il fatto del promotore, il quale ha avuto la “diabolica” accortezza di separare le gestioni. Per di più, i conferimenti per gli investimenti sono avvenuti per effetti contanti o con assegni e, fatto determinante e aberrante, alcuni ordini di disinvestimento sono consistiti in richieste di ordini di bonifico a terzi per il pagamento di fatture passive della società amministrata dall’attore, come pure in assegni in bianco, consegnati da privati al cliente che, a propria volta, li ha versati in banca. 

Tribunale di Milano - Sez. VI^ Civ. sentenza del 20 luglio 2020

domenica 28 agosto 2022

Clausole vessatorie - non è sempre valida la doppia sottoscrizione

Ogni tanto vogliamo tornare a trattare l'argomento clausole vessatorie ex artt. 1341 - 1342 c.c., in quanto la materia non è così chiara, e quindi riteniamo ricordare alcuni principi già esposti in precedenza (vedasi qui).

Ecco perché la sentenza oggi in commento, pubblicata dal Tribunale di Torino il 21 maggio 2018 a conferma di un decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca, è concisa nel puntualizzare come le clausole, se reputate onerose e vessatorie, vanno richiamate in calce ad un contratto, nel caso la prestazione di una fideiussione

Ben sappiamo che il Codice Civile, all’articolo 1341, considera come valide ed efficaci soltanto quelle clausole che siano state specificamente approvate per iscritto da parte del consumatore, la consueta parte debole del rapporto contrattuale. 

Altrettanto noto è che, a tali riguardi, non bastano alcuni formalistici rinvii al corpo del contratto: il consumatore si limiterebbe ad apporre acriticamente la propria firma sotto a clausole che, prese singolarmente, si rivelerebbero enigmatiche e confusive. 

Esauriti i cenni teorici, entriamo nell’argomento che interessa direttamente i nostri lettori. Il significato dell’avverbio “specificamente” di cui all’articolo 1341 codice civile – “specificamente approvate per iscritto” -, all’apparenza tanto lapalissiano, va spiegato. 

Anzitutto, l’avverbio si riferisce alla parola “approvato”: s’intende, cioè, che l’approvazione da parte del consumatore deve essere prestata soltanto, ed esclusivamente, dopo che il professionista ha richiamato la sua particolare attenzione sul contenuto della clausola. 

La Cassazione (sentenza 22984/2015, a cui fa riferimento il giudice ordinario) ha chiarito quali sono le modalità di richiamo che si reputano idonee a ottenere l’attenzione del consumatore. 

In particolare, il richiamo della clausola:  

- deve essere messo in calce, cioè in fondo, al formulario contrattuale (e, fin qui, nulla di nuovo); 

- deve riportare il contenuto della clausola già presente nel corpo del contratto. È sufficiente un breve riassunto del contenuto, ma è da escludere la mera indicazione del numero della clausola (ad esempio, formule così redatte “la parte contrattuale approva specificamente e per iscritto, agli effetti di legge, la clausola n. X (…) e n. Y (…) oppure il richiamo cumulativo delle clausole (un esempio: “il contraente approva, avendole lette e specificamente approvate, le clausole qui elencate: N. 1, 2, 3, n”); 

- se la legge, per quello specifico tipo contrattuale, prevede una forma scritta particolare (ad esempio, l’atto pubblico), allora si seguirà quello specifico onere formale. 

In definitiva, il consumatore può (e dovrebbe) diffidare di quelle modalità di richiamo che non gli consentono di intendere direttamente il contenuto del contratto e, qualora non comprenda il significato delle clausole, farsi esplicitare dal professionista il loro valore. 

Qui il provvedimento del Tribunale di Torino

sabato 18 giugno 2022

Servizi finanziari on line: arriva la proposta comunitaria per tutelare gli investitori

In materia di intermediazione finanziaria, l'investimento operato in via telematica rappresenta la modalità esecutiva più adottata dai consumatori e la Commissione europea sta lavorando negli anni con il fine di incentivare il miglioramento dei servizi finanziari offerti nel mercato unico, con maggiore tutela dei consumatori.

Una nuova proposta di legge è oggetto di discussione in ambito comunitario e riguarda i servizi finanziari a distanza, il cui fine è quello di salvaguardare la tutela dell'investitore, ma anche rendere più snello il mercato.

La disciplina del diritto di recesso, esercitabile nel termine di quattordici giorni, viene disciplinata in modo più aderente alla realtà telematica, con la previsione di un apposito bottone per l'esercizio del diritto da parte del consumatore.

Ed anche l'informativa precontrattuale dovrà essere più completa e trasparente, e gli intermediari finanziari non potranno ritenere soddisfatto il proprio obbligo informativo con un semplice "point and click".

Anche la visualizzazione delle informazioni dovrà essere più chiara ed evidente, consentendo all'investitore di poter comprendere in modo completo tutti i dati, rischi e benefici connessi all'investimento finanziario, garantendo anche la conoscenza dei costi occulti o i rischi connessi ai servizi finanziari. 

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