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domenica 28 marzo 2021

Venezia: ancora un risarcimento per la vendita di diamanti da investimento

Questa domenica torniamo a segnalarvi una sentenza in materia di vendita di diamanti da investimento, con la quale la banca è stata condannata per la violazione dei doveri informativi verso i clienti al momento della sollecitazione all'acquisto.

Anche il Tribunale di Venezia, allineandosi agli altri giudici di merito intervenuti in materia, ha individuano la fonte della responsabilità nel "contatto sociale qualificato" e nella violazione dei doveri informativi da parte dell'intermediario.

Vi rimandiamo, per una disamina della materia, ai nostri precedenti interventi (vedi qui e qui).

Di seguito, la sentenza Tribunale di Venezia.

domenica 11 ottobre 2020

Non hai la scheda di conformità? guasto dell'auto a tuo rischio!

La pronuncia in commento questa settimana, la n. 2076 del 2019 del Tribunale di Venezia, mette finalmente in luce, quando si acquista da un rivenditore un'auto di seconda mano, l'importanza di avere tra le mani una “scheda di conformità”. 

La scheda di conformità è una “fotografia”, se così si può dire, dello stato d'uso e della storia dell'autoveicolo, la quale ci consente di risalire alle manutenzioni e alla descrizione dell'usura dei componenti. 

Questo documento potrà sembrare poco importante, forse uno dei tanti che il concessionario ci consegna all'atto dell'acquisto, ma in realtà è una bussola per capire se l'auto che stiamo per acquistare è affidabile. E, ove dopo qualche tempo si guastasse per via dell'usura, ci consentirà di stimare l'eventuale danno che il rivenditore dovrebbe risarcire. Questa stima precede la scelta della garanzia che offre l'articolo 130 del codice del consumo.

Più volte, invero, ci siamo occupati di questa norma, vuoi nei suoi sviluppi generali (per un approfondimento clicca qui) vuoi per capire che un bene deve essere conforme al contratto (vedi qui).

Quando, però, è il momento di far valere i diritti nel modo più adeguato alle proprie esigenze (la riparazione ovvero il rimborso), si pensa che l'una valga l'altra e che, in ogni caso, il nostro rivenditore sia tenuto a prestarcele, anche se non siamo in grado di documentare lo stato del nostro mezzo. 

Non è così, e il caso di oggi lo conferma

Nel comparto dell'usato, è fondamentale tenere conto della pregressa usura del prodotto. L'usura è rilevantissima nel settore delle automobili, dal momento che il venditore è tenuto a garantire un mezzo conforme a quello che ha venduto, il quale tuttavia si usura rapidamente per via dell'età e, a volte, più della norma per via di un uso distorto. 

La conformità, inutile dirlo, si definisce tramite una scheda fornita dal rivenditore che descrive le qualità e le caratteristiche del mezzo: in caso di guasto o di difetto successivo al ritiro, si parte sempre da questo documento. E pare anche ovvio: con il suo utilizzo, l'auto riduce le proprie prestazioni e consuma le parti più soggette ad usura e da qui sorge l'esigenza di registrare le sue condizioni, come se si facesse un backup

In questo backup, se così si può definire, è essenziale la descrizione dell'usura del veicolo, oltreché delle sue componenti, le quali sono soggette a dei cicli di autonomia. 

Difficilmente, infatti, un meccanico introdurrebbe dei componenti nuovi in un'auto vetusta e guasta, perché non effettuerebbe una mera riparazione, ma introdurrebbe un “valore aggiunto”, comunque ingiustificato all'interno di una garanzia di conformità. 

Il caso di oggi, appunto, è quello di un consumatore disaccorto che non soltanto non ha conservato la scheda di conformità, ma ha spiegato una domanda di riduzione del prezzo, e ciò senza conoscere qual era l'entità del danno occorso al proprio veicolo. 

Il passo verso la soccombenza in giudizio è stato prevedibile: il giudice ha dovuto tenere conto dell'usura del turbocompressore del veicolo, sia nel momento in cui è stato acquistato che in quello in cui si è gustato. La domanda di riduzione del prezzo, del tutto incongrua rispetto ai valori di riferimento, è stata dunque bocciata. 

Nostro suggerimento, e forse nemmeno l'ultimo, è quello di insistere affinché il rivenditore fornisca sempre una scheda di conformità dettagliata, meglio ancora se predisposta dalla casa automobilistica che ha prodotto il mezzo: consente di fare il “backup” dell'auto.

Qui di seguito, la sentenza n. 2076/2019 del Tribunale di Venezia.

domenica 17 novembre 2019

Popolare Vicenza - ancora nullo il finanziamento "baciato"

La scorsa settimana abbiamo proposto una recente decisione con la quale l'Arbitro per le controversie finanziarie ha condannato una banca a risarcire dei danni il proprio cliente per non avergli fornito adeguate informazioni nella vendita di proprie azioni (vedi).

Questa settimana continuiamo a trattare l'argomento, e vediamo cosa può succedere se la tua banca subordina la concessione di finanziamento (mutuo) all'acquisto di titoli azionari dello stesso istituto di credito.

Stiamo parlando delle famose operazioni baciate, ossia quei finanziamenti finalizzati, anche solo parzialmente, per l'acquisto di titoli della stessa banca, pratica coltivata negli anni scorsi dall'ormai defunta Banca Popolare di Vicenza.

La vicenda è stata oggetto di un intervento del Tribunale di Venezia, il quale ha ritenuto nulle queste operazioni, per violazione dell'articolo 2358 del Codice Civile, norma che vieta la concessione di prestiti o garanzie finalizzate all'acquisto di proprie azioni.

Nel caso di specie, un consumatore aveva sottoscritto un contratto di finanziamento destinato, in buona sostanza, all'acquisto dei titoli emessi dalla stessa BPVI.

Le operazioni "baciate" sono state dichiarate nulle partendo dal presupposto che nel caso di specie sarebbe applicabile anche Popolare di Vicenza, banca cooperativa, il divieto di  assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie, così come previsto ex art. 2358 cod. civ..

La norma in parola, secondo il Tribunale, è finalizzata a tutelare il capitale sociale e, in ultima istanza, i soci che per queste società son caratterizzate dallo scopo mutualistico che viene raggiunto attraverso una gestione societaria “che deve operare secondo criteri di economicità, razionalità e quindi in primo luogo con salvaguardia del capitale”.

L’art. 2358 cod. civ., posto proprio a tutela dei soci e che trova applicazione anche per le banche popolari, pone uno specifico divieto a queste banche di vendere essendo “senz’altro da escludere che il legislatore abbia inteso permettere alle banche popolari di finanziare l’acquisto di proprie azioni al di fuori di qualsiasi forma”.

Nello specifico caso, la vendita di azioni della banca ha violato l’art. 2358 cod. civ., concedendo assistenza finanziaria per la vendita di proprie azioni con la conseguenza che tale operazione deve essere sanzionata con la nullità, trattandosi di norma che pone un divieto a contrarre.


Nel caso di specie, secondo il Giudice veneziano questo tipo di vendita è nulla perché previsto ex lege, e "Conseguentemente, quando il collocamento di azioni avvenga, contro il divieto, nel mancato rispetto delle modalità e limiti descritti, la sanzione è quella della nullità, in quanto solo il rispetto di tali requisiti e limiti permette di superare il divieto", con conseguente restituzione della somma versata al cliente.

Qui il provvedimento.

domenica 7 giugno 2015

Tribunale di Venezia: obbligazioni Lehman - banca responsabile per non aver informato il cliente del default

Negli ultimi mesi sono in aumento le sentenze aventi ad oggetto vendite di titoli obbligazionari Lehman Brothers ove è stata riconosciuta la responsabilità della banca per non aver fornito valide informazioni in merito al prossimo default della banca d'affari americana.

Una recente pronuncia del Tribunale di Venezia, che potete leggere di seguito, ha condannato la banca a restituire al proprio cliente l'importo oggetto di investimento in titoli Lehman, accertando che nella specifica fattispecie, l'istituto di credito non avrebbe valutato in modo corretto la conformità dell'investimento rispetto al profilo di rischio del risparmiatore. 


Nel caso di specie, gli investitori convenivano in giudizio la Banca Popolare di San Marco, contestando all'intermediario finanziario gravi violazioni di legge, ed in particolare del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), e chiedendo la restituzione di tutte le somme investite nel valore mobiliare Lehman Brothers TV/2012.

Il Tribunale di Venezia, a seguito di CTU, ha appurato che il titolo Lehman Brothers presentava gravi rischi economici e finanziari sin dall'estate 2007, allorché vi era stata una lenta, ma costante, discesa del prezzo del titolo. 

Così il Giudice veneziano ha analizzato le valutazioni del consulente tecnico "Il Ctu, er arrestarsi ad uno solo di parametri da lui valutati (gli altri sono l'andamento dei CDS e il criterio VaR) ha chiaramente affermato [...] che il prezzo di mercato dei titoli obbligazionari in oggetto è stato sostanzialmente stazionario dal giorno di emissione (20/7/2005) fino al giugno 2007; nel mese di agosto 2007 ha iniziato a scendere vertiginosamente con un breve rialzo alla metà di settembre, per procedere poi nella discesa con un forte picco in ribasso nel marzo 2008, un rialzo in aprile e maggio 2008, e una ridiscesa vertifinosa da giugno alla metà di settembre. Ciò disegna le vicende di un titolo che gli investitori più accorti progressivamente rifiutavano. Fra gli investitori più accorti non può annoverarsi una Banca, tanto più se essa, come la convenuta, intratteneva rapporti di mercato e affari con Lehman, come riferisce il CTU" (Tribunale di Venezia). 

Il Giudice è chiaro nel sostenere che la banca non poteva non conoscere la reale situazione del soggetto emittente, sia per il ruolo di investitore istituzionale che, nello specifico, per l'attività commerciale svolta direttamente con Lehman.

Ed anzi, il Giudice veneziano, arriva ad osservare che "In sostanza, la banca, che deteneva uno stock di titoli Lehman, consapevole della progressiva (e non recente) caduta del loro apprezzamento sul mercato, segnale da solo di rischio elevato - ove anche non si fossero avute notizie dirette sulla salute della società emittente [...]".

Tutte queste valutazioni hanno indotto il Tribunale di Venezia, accertata la violazione di norme di condotta da parte dei dipendenti di Banco Popolare, ha annullato l'ordine di investimento, ordinando alla banca la restituzione delle somme versate.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Venezia.
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