domenica 4 ottobre 2020

Linea telefonica guasta? escluso il danno non patrimoniale

Tra le tante persone che ci contattano, anche segnalando le proprie vicende attraverso questo blog, vi sono molti che lamentano l'interruzione o il malfunzionamento della linea telefonica o internet, lamentandosi del ritardo nell'intervento di assistenza da parte delle compagnie telefoniche.

Non di rado, il consumatore che contatta Consumatore Informato pensa che a fronte di tale evidente danno da assenza del servizio, sia legittimato ad ottenere anche il danno non patrimoniale, ovvero il risarcimento del pregiudizio sofferto alla propria immagine (ad esempio, non posso essere reperibile da parte dei miei clienti per un periodo. La mia immagine commerciale ne soffre un pregiudizio). 

Orbene, la Corte di Cassazione è intervenuta in senso negativo, nel senso che l'interruzione della linea telefonica non comporta alcun danno ai diritti fondamentali della persona, con conseguente inesistenza di un danno non patrimoniale.

La pronuncia della Cassazione è chiara nello specificare (e qualificare) il "diritto fondamentale della persona", il quale può essere meritevole di tutela se rispetta due requisiti:

1.- tutela del soggetto (essenzialità del bene): vi deve essere una tutela della singola persona e del suo diritto non patrimoniale. E' esclusa la tutela di diritti patrimoniali, tra i quali devono essere ricompresi quelli essenziali per la vita (esistenza: cibo, farmaco, acqua, aria), meritevole della tutela non patrimonale.

Nel caso del telefono, tale servizio non viene considerato essenziale e quindi viene attribuita una tutela prettamente patrimoniale, escludendo l'ulteriore protezione riservata al bene non patrimoniale. 

2.- assenza del servizio=limitazione della persona: la persona può essere tutelata sotto il profilo non patrimoniale solo nel caso in cui l'assenza del servizio possa danneggiare la propria integrità morale, dignità o libertà personale o di comunicazione.

Nel caso del servizio telefonico, l'interruzione del servizio non comporta alcuna di queste limitazioni (in particolare, quella di comunicazione), ben potendo il consumatore utilizzare altri mezzi per poter attivare comunicazioni con terzi e mantenere la propria socialità.

In altri termini, esistendo altri mezzi di comunicazione, il consumatore non può lamentare alcun danno non patrimoniale  dall'interruzione del servizio, potendo sopperire a tale carenza attraverso ulteriori e diversi mezzi (smartphone, linea internet alternativa etc....).

Qui di seguito potete leggere l'ordinanza n. 17894/2020 della Suprema Corte di Cassazione.

Linea telefonica guasta? escluso il danno non patrimoniale by Consumatore Informato on Scribd

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