domenica 22 gennaio 2023

Si al diritto di accesso alla documentazione condominiale da parte del singolo condomino

Il singolo condomino ha diritto di prendere visione di tutti i documenti aventi ad oggetto il condominio, con mera richiesta formulata all'amministratore.

Quest'ultimo è tenuto a rendere disponibile la documentazione, anche attraverso i nuovi sistemi informatici, al fine di ottemperare all'obbligo previsto dalla legge.

Questo insieme di principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 5443/2021, con la quale ha richiamato le norme del Codice civile, così come aggiornate con la legge di riforma del condominio n. 220/2012.

Occorre premettere che tra amministratore e condomini si crea un rapporto di mandato, disciplinato dagli artt. 1703 c.c. e seguenti, ed in particolare l'art. 1713 c.c. prevede che il mandatario (l'amministratore) è obbligato a rendere conto della propria attività al madante (condomino).

In materia condominiale, a seguito della citata riforma del 2012, è prevista una specifica norma, l'art. 1130 bis c.c., comma II^, la quale dispone che: "I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.".

La norma in parola introduce un vero e proprio diritto per il singolo condomino, il quale può presentarsi dall'amministratore e chiedere copia della documentazione, e quest'ultimo deve comunicare una data ed un luogo ove rendere disponibile i documenti.

Invero, già l'art. 1129 c.c. introduce l'obbligo generale oggetto del presente intervento, tant'è che a parere di chi scrive, tale dovere può essere adempiuto da parte del professionista attraverso le nuove tecnologie, così da attualizzare e velocizzare la consegna dei documenti ai singoli condomini.

Il provvedimento che vi segnaliamo delinea i limiti dell'amministratore, il quale non può sottrarsi a questa legittima richiesta, ed anzi deve favorirla in particolare prima dell'assemblea condominiale, consentendo ai singoli partecipanti di poter essere adeguatamente informati al fine di poter esprimere un consenso consapevole ai singoli punti oggetto di trattazione durante la riunione.

L'omesso adempimento di tale obbligo potrebbe giustificare un eventuale annullamento dell'assemblea condominiale.

Qui di seguito potete leggere l'Ordinanza n. 5443/2021 della Corte di Cassazione.

Cass_5443_2021 by Consumatore Informato on Scribd

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...