venerdì 29 settembre 2023

Gratuito patrocinio - come funziona e a chi spetta

Questo nostro intervento è dedicato ad un istituto molto importante, esempio di vera democrazia e tutela effettiva delle persone più deboli.

Stiamo parlando del gratuito patrocinio che garantisce anche alle fasce reddituali più deboli di poter accedere al servizio giustizia. Qui di seguito, alcuni profili pratici. 

1. Che cos’è?

L’Art. 24 della nostra Costituzione prevede l'inviolabilità del diritto di difesa stabilendo come questo diritto sia assicurato anche ai non abbienti con appositi istituti, tra cui il gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Tale istituto risulta disciplinato, inoltre, nel D.P.R. n. 115/2002 e consiste nell’assistenza da parte dello Stato a sostenere le spese giudiziarie laddove un cittadino italiano, leso nei suoi diritti, non abbia una capacità economica sufficiente di agire in giudizio. 

Di conseguenza, il soggetto ammesso sarà esonerato da alcune spese, e verrà sostituito dallo Stato stesso per il pagamento di altre.

Il gratuito patrocinio è assicurato in tutte le giurisdizioni - civile, penale, volontaria giurisdizione, amministrativa e tributaria- e in ogni fase e grado del processo, anche in Cassazione. 

L’applicazione del patrocino a spese dello Stato è stata estesa, a seguito della Riforma Cartabia, anche per chi avvia o partecipa alla mediazione civile.

Naturalmente tale istituto non spetta a chiunque, ma per potervi accedere bisogna essere in possesso di determinati requisiti come di seguito esposto.

2. Chi ha diritto al gratuito patrocinio?

Risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato colui che sia titolare di un reddito imponibile IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01, parametro reddituale recentemente innalzato (prima era di € 11.734,94) dal Ministero della Giustizia con D.M. del 10 maggio 2023.

Il reddito da prendere in considerazione è quello complessivamente risultante dalla somma dei redditi di tutti i conviventi del nucleo familiare. Solo nell’ipotesi in cui entrino in gioco contestazione di diritti della personalità (es.: separazione personale) allora si potrà far riferimento esclusivamente al reddito del soggetto istante.

Una particolare attenzione bisogna porre, in aggiunta, nell’ipotesi di un mutamento delle condizioni reddituali in corso di causa, es.: a seguito di una donazione o di un’eredità, comportando così la revoca all’istituto precedentemente ammesso.

Da un punto di vista concreto, risulta evidente come il suddetto limite reddituale renda veramente poco accessibile l’interessato, che versa in notevoli difficoltà economiche, a tale istituto, soprattutto laddove tale soglia risulta essere immutabile nel corso dell’anno di applicazione.

3. Come accedere al gratuito patrocinio?

Nel gratuito patrocinio occorre distinguere tra l'assistenza nel settore civile da quello penale.

Civile: In ambito civilistico l’interessato dovrà presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge una c.d. istanza di ammissione. Tale istanza può essere presentata personalmente dal soggetto interessato alla segreteria del COA o tramite il proprio legale. 

Penale: Nel caso di richiesta di assistenza rientrante nell'area penale, l’istanza deve essere presentata all’ufficio del giudice dinanzi al quale si è instaurato il processo.

Cassazione: Per i processi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, la domanda va presentata al Consiglio dell’Ordine in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Sotto il profilo del contenuto della domanda di ammissione questa deve contenere, a pena di inammissibilità, una serie di indicazioni ben precise previste dagli artt. 78-79 del D.P.R. n. 115/2002:

generalità anagrafiche, codice fiscale e copia di un valido documento d’identità del richiedente e dei componenti del nucleo familiare;

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

esplicita richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

sottoscrizione dell’istante autenticata dal difensore;

l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

In ogni caso, se il giudice procedente o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, l’interessato è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Per quel che riguarda l'istanza di accesso al gratuito patrocinio nel settore civile, di seguito potete trovare un esempio di domanda da presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

4. Procedura

Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati (giudizio civile) o il magistrato (giudizio penale), valutati sia la fondatezza della richiesta sia la presenza dei requisiti richiesti ex lege, si pronuncia sull’accoglimento o sul rifiuto della domanda.

In caso di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, l’interessato potrà nominare un difensore scegliendolo dall'apposito elenco approntato dal Consiglio dell'Ordine competente.

L’interessato potrà inoltre nominare un consulente tecnico di parte, nei casi previsti dalla legge per le materie di particolari complessità.

Sia al difensore che al CTP di parte è vietato chiedere o percepire dall'interessato compensi o rimborsi a qualsiasi titolo in quanto, al termine di ogni fase o grado del processo e al momento della cessazione dell'incarico, gli onorari e le spese a loro spettanti saranno liquidati con decreto dall'autorità giudiziaria.

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI _______________

Istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 122 e segg. del DPR 115/2002

Il sottoscritto _______________________________ , nato a ______________ il _________________ e residente in ___________________ cod.fisc. ____________________

CHIEDE

di essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato relativamente al seguente procedimento:

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(Indicare il tipo di azione che si deve proporre specificando anche per le ragioni che la giustificano (Basta indicare brevemente le motivazioni e le argomentazioni addotte a sostegno della domanda giudiziale che si intende intraprendere)

Ai fini della ammissione, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di tali atti falsi, così come stabilito dall'art.76 D.p.r. 28.12.2000 n.445,

dichiara

che il proprio nucleo familiare è composto da sé stesso e da:

(Indicare generalità dei componenti del nucleo familiare con il relativo codice fiscale)

che il proprio reddito riferito all'anno _______________ è di EUR _______________

che sussistono, quindi, le condizioni di reddito previste per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Si impegna a comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno e fino a che il procedimento non sia definito le eventuali variazioni dei limiti di reddito rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

In caso di ammissione nomina proprio difensore l'Avv. _____________________ del foro di ____________________.

La presente vale anche come dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, comma I, lett. o, D.p.r. n. 445/2000).

Allega copia del proprio documento di identità e del codice fiscale (se non si dispone della tessera è sufficiente l'indicazione del numero di codice fiscale che può essere calcolato qui).

Allega altresì:

stato di famiglia

documentazione del reddito

copia atto introduttivo del giudizio

(per eventuale ulteriore documentazione da allegare seguire le indicazioni del Consiglio dell'Ordine o del giudice della città in cui verrà presentata l'istanza)

Luogo________ Data _________________


Firma del richiedente

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