domenica 24 marzo 2024

Cassazione insiste: multa per eccesso velocità valida solo se dispositivo omologato

La Suprema Corte di Cassazione continua ad insistere e smentire i giudici di merito, ribadendo il principio secondo il quale ai fini della validità di una sanzione accertata attraverso l'autovelox, è necessario che l'apparecchio elettronico che accerta la velocità sia regolarmente omologato e sottoposto a taratura periodica che ne garantisca la bontà della rilevazione.

Non è sufficiente, quindi, la mera approvazione rilasciata all'ente accertatore, in quanto tale elemento non permette di accertare in modo univoco la violazione del Codice della Strada.

La prova della rilevazione deve essere fornita dall'ente accertatore, e il principio viene riaffermato dalla Cassazione, secondo la quale: " [...] non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 9/07/2018); né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio è ricavabile dal verbale di accertamento, il quale «... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato» (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018).".

La necessità dell'omologazione dell'autovelox è giustificata dalla garanzia di certezza giuridica che l’ente pubblico  deve fornire al momento della contestazione della condotta all'automobilista.

Cassazione Civile - Sez II^ - Ordinanza n. 3335/2024.

Autovelox - obbligo certificazione - validità rilevazione eccesso velocità by Consumatore Informato on Scribd

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