domenica 26 gennaio 2025

Sconti e trasparenza: Corte di giustizia in favore dei consumatori

Quante volte il prezzo indicato con l'etichetta non corrisponde a quanto dobbiamo pagare al momento in cui arriviamo alla cassa? oppure capita che il prezzo indicato non è ridotto secondo quanto previsto dagli sconti?

In questi casi, cosa si fa? di solito, abbandoniamo il prodotto oppure lo acquistiamo lo stesso, di fatto non usufruendo della riduzione del prezzo su cui avevamo fatto affidamento, così come indicata.

Questo tipo di vicende è abbastanza ordinario, ma è anche arrivato davanti ai giudici comunitari, chiamati ad interpretare questo tipo di vicende in relazione alla Direttiva 2005/29/CE, norma che disciplina le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. 

Il punto oggetto di intervento giurisprudenziale riguarda, appunto il profilo della pubblicità ingannevole l'ipotesi in cui il prezzo ridotto di un prodotto debba essere calcolato sulla base del prezzo pieno applicato dal professionista ai consumatori nei 30 giorni precedenti. 

Cosa dice la Direttiva 2005/29/UE?

La Direttiva 2005/29/UE disciplina le pratiche commerciali scorrette, ossia tutte le condotte attraverso le quali i venditori tendono ad ingannare i consumatori nella proposta di vendita di beni e servizi.

Tra le condotte scorrette rientrano anche quelle relative al prezzo del prodotto, in particolare durante i periodi ove sono previsti prezzi speciali, o riduzioni particolari.

Non sempre, infatti, questi prezzi ribassati corrispondono alla realtà e ancor di meno rispettano le norme comunitarie, configurando una pratica commerciale scorretta.

Corte di giustizia - C 330/2023

La Corte ci ricorda che seguendo i principi di cui alla Direttiva 2005/29/CE, è corretto l'annuncio contenente la riduzione del prezzo se la riduzione è comparata al prezzo applicato ai consumatori negli ultimi 30 giorni prima dell'applicazione della riduzione. 

Deve essere considerata pratica commerciale scorretta quella ove il prezzo pieno viene aumentato al fine di ridurlo durante il periodo degli sconti (di solito, si dice che lo "sconto è gonfiato", cioè non corrisponde alla realtà), in quanto consiste in una condotta idonea ad indurre in errore il consumatori sull'effettiva entità dello sconto proposto. 

In questi casi, infatti, il vantaggio prospettato al consumatore è "alterato" o meglio non corrisponde alla realtà, portandolo ad un acquisto che, diversamente, non avrebbe operato.

La pronuncia, infatti, si inserisce nel consolidato solco creato dai giudici comunitari e volto a rafforzare la tutela dei consumatori, garantendo maggiore trasparenza nelle promozioni di sconto proposte, sia on line che nel mercato tradizionale da parte dei venditori professionisti. 

Questi ultimi devono, infatti, garantire che la comunicazione commerciale sia trasparente e corretta, sia formalmente che nella sostanza, evitando di presentare al potenziale consumatore condizioni contrattuali, in primis il prezzo ridotto, calcolato su prezzi precedentemente aumentati o su prezzi di riferimento non effettivamente praticati.

Corte di Giustizia UE - C-330/2023

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

26 settembre 2024 

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Indicazione dei prezzi dei prodotti – Direttiva 98/6/CE – Articolo 6 bis – Annunci di riduzione di prezzo – Presupposti – Nozione di “prezzo precedente” – Obbligo di determinare la riduzione di prezzo annunciata sulla base del prezzo precedente»

Nella causa C‑330/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania), con decisione del 19 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 25 maggio 2023, nel procedimento

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV

contro

Aldi Süd Dienstleistungs SE & Co. OHG,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per Aldi Süd Dienstleistungs SE & Co. OHG, da C. Fürsen e A. Starcke, Rechtsanwälte;

per il governo ceco, da S. Šindelková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.H.S. Gijzen, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

per il governo norvegese, da F. Bergsjø e P.A. Tønnessen, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann, P. Ondrůšek e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU 1998, L 80, pag. 27), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (GU 2019, L 328, pag. 7) (in prosieguo: la «direttiva 98/6»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV (associazione di consumatori del Land Baden-Württemberg; (in prosieguo: l’«associazione di consumatori») e la Aldi Süd Dienstleistungs SE & Co. OHG (in prosieguo: la «Aldi») in merito alle indicazioni di riduzione di prezzo contenute in annunci pubblicitari relativi alla vendita di prodotti alimentari.

Contesto normativo

Direttiva 98/6

3

I considerando 1, 2, 6 e 12 della direttiva 98/6 così recitano:

«(1)

(...) un funzionamento trasparente del mercato e un’informazione corretta favoriscono la tutela dei consumatori e una sana concorrenza tra le imprese e i prodotti;

(2)

[è necessario] garantire ai consumatori un alto livello di protezione[; la Comunità è tenuta a] contribuirvi mediante azioni specifiche che forniscano sostegno ed integrino la politica perseguita dagli Stati membri ai fini di un’informazione precisa, trasparente e univoca dei consumatori in merito ai prezzi dei prodotti loro offerti;

(...)

(6)

(...) l’obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura contribuisce in modo notevole al miglioramento dell’informazione dei consumatori, in quanto offre nel modo più semplice ai consumatori possibilità ottimali di valutare e di raffrontare il prezzo dei prodotti e quindi permette loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici;

(...)

(12)

(...) una normativa comunitaria permette di assicurare un’informazione omogenea e trasparente a profitto dell’insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno (...)».

4

L’articolo 1 di tale direttiva è così formulato:

«La presente direttiva ha lo scopo di prevedere l’indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di migliorare l’informazione dei consumatori e di agevolare il raffronto dei prezzi».

5

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, il prezzo di vendita dev’essere non equivoco, agevolmente identificabile e facilmente leggibile.

6

L’articolo 6 bis, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva così dispone:

«1.   Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione.

2.   Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo».

7

Detto articolo 6 bis è stato inserito nella direttiva 98/6 dalla direttiva 2019/2161, il cui considerando 1 recita:

«L’articolo 169, paragrafo 1, e l’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), [TFUE] stabiliscono che l’Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE. L’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (...) stabilisce che nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori».

Direttiva 2005/29/CE

8

L’articolo 3 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22 e rettifica in GU 2009, L 253, pag. 18), intitolato «Ambito di applicazione», ai paragrafi 1 e 4 prevede quanto segue:

«1.   La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

(...)

4.   In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici».

Orientamenti del 2021

9

La sezione 2 della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 6 bis della [direttiva 98/6]» (GU 2021, C 526, pag. 130; in prosieguo: gli «orientamenti del 2021») riguarda l’«[i]ndicazione del prezzo “precedente”». Il punto 2.1 di tale sezione, intitolato «Norme generali», è formulato nei termini seguenti:

«(...)

Fatti salvi i beni cui si applicano le scelte normative di cui all’articolo 6 bis, paragrafi da 3 a 5, [della direttiva 98/6], gli Stati membri non possono prevedere un periodo inferiore a 30 giorni per la determinazione del prezzo “precedente”. Lo scopo di tale periodo di riferimento, la cui durata deve essere di almeno 30 giorni, è di evitare che i professionisti alterino i prezzi e ne presentino riduzioni fasulle, ad esempio aumentando un prezzo per un breve periodo di tempo per poi ridurlo e presentarlo come una riduzione (significativa) che induce i consumatori in errore. Il periodo di 30 giorni per determinare il prezzo “precedente” di riferimento garantisce dunque che tale prezzo di riferimento sia effettivo e non semplicemente uno strumento commerciale che serve per rendere appetibile la riduzione.

(...)

Di conseguenza la riduzione di prezzo deve essere presentata indicando il prezzo “precedente” a titolo di riferimento, il che significa che qualunque riduzione percentuale indicata deve essere basata sul prezzo “precedente” stabilito conformemente all’articolo 6 bis (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Aldi predispone con cadenza settimanale volantini pubblicitari contenenti offerte delle varie filiali del gruppo Aldi Süd (in prosieguo: il «gruppo Aldi»). Tali volantini sono disponibili anche su Internet.

11

Il volantino valido per la settimana dal 17 al 22 ottobre 2022 proponeva in particolare una «super promozione» su «prodotti freschi a prezzi ridotti», tra cui «banane biologiche sfuse da commercio equo e solidale» e «ananas Rainforest Alliance». Il prezzo di ciascuno di questi due prodotti era indicato accanto alla loro rappresentazione fotografica, sotto forma di un rettangolo bianco nel quale figuravano due indicazioni di prezzo diverse, ossia, al centro, un’indicazione di prezzo in caratteri grandi (EUR 1,29 per le banane ed EUR 1,49 per gli ananas), nonché, nell’angolo in basso a destra, un’altra indicazione di prezzo, in caratteri più piccoli e sbarrata (EUR 1,69 per ciascuno dei due prodotti). Nel caso delle banane, un rettangolo con i colori della bandiera tedesca, parzialmente sovrapposto a quello indicante il prezzo, precisava la riduzione di quest’ultimo in percentuale. Un rettangolo sovrapposto simile è stato utilizzato per l’offerta relativa agli ananas, con la menzione «prezzo sensazionale» («Preis-Highlight»). Sotto a ciascuno dei due rettangoli bianchi relativi al prezzo figurava il testo seguente: «Ultimo prezzo di vendita. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni», seguito da una terza indicazione di prezzo (EUR 1,29 per le banane ed EUR 1,39 per gli ananas).

12

In concreto, le indicazioni relative ai prezzi delle banane e degli ananas si presentavano rispettivamente nella maniera seguente:




(banane)

(ananas)

13

Dalla decisione di rinvio risulta che il prezzo esposto nei negozi del gruppo Aldi per le suddette banane ammontava a 1,69 EUR/kg ininterrottamente a partire dalla metà di settembre 2022, fatta eccezione per la settimana dal 19 al 24 settembre, durante la quale è stato loro applicato un prezzo ridotto di 1,29 EUR/kg. Per quanto riguarda gli ananas, il loro prezzo unitario si collocava tra EUR 1,39 e EUR 1,79 nel corso delle cinque settimane precedenti l’offerta contenuta nel volantino. Il prezzo immediatamente precedente a tale offerta era di EUR 1,69.

14

Ritenendo che tale pubblicità ledesse gli interessi dei consumatori e fosse sleale, l’associazione di consumatori ha adito il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania), il giudice del rinvio, proponendo un ricorso diretto alla condanna di Aldi a cessare di pubblicizzare, direttamente o tramite terzi, presso i consumatori, la vendita di prodotti alimentari indicando riduzioni di prezzo sotto forma di percentuale quando la riduzione non sia determinata sulla base del prezzo più basso praticato nei negozi del gruppo Aldi nei 30 giorni precedenti l’applicazione di tale riduzione. Con il suo ricorso, l’associazione di consumatori chiede inoltre di condannare Aldi a non pubblicizzare, direttamente o tramite terzi, la riduzione di prezzo di un prodotto alimentare come «prezzo sensazionale», indicando un prezzo superiore a quello praticato nei negozi del gruppo Aldi nei 30 giorni precedenti.

15

Il giudice del rinvio ritiene che l’esito della controversia di cui è investito dipenda dall’interpretazione dell’articolo 6 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/6 e afferma di non condividere la posizione dell’associazione di consumatori, secondo la quale la base per la determinazione della riduzione di prezzo offerta al consumatore deve essere il «prezzo precedente», ai sensi di tale articolo 6 bis, paragrafo 2. Tale giudice ritiene che questa interpretazione, sebbene risulti dagli orientamenti del 2021, non possa essere dedotta da tale direttiva, la quale si limiterebbe in sostanza a determinare le informazioni che devono essere fornite ai consumatori e il momento in cui farlo, senza tuttavia precisare il modo in cui tali informazioni debbano essere fornite.

16

Il giudice del rinvio rileva che, poiché la direttiva 98/6 non disciplina gli aspetti specifici della comunicazione di informazioni, ad eccezione del settore rientrante in detto articolo 6 bis, occorrerebbe piuttosto valutare se le informazioni di cui trattasi siano state fornite ai consumatori conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 2005/29. Esso ammette tuttavia che, in alcuni casi, l’indicazione di una percentuale di riduzione di prezzo che non si riferisca al «prezzo precedente» ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/6, rivesta un carattere sleale e, pertanto, sia contraria alla direttiva 2005/29. Lo stesso potrebbe valere, mutatis mutandis, per i messaggi pubblicitari diretti a promuovere il carattere asseritamente molto vantaggioso di una riduzione di prezzo.

17

In tali circostanze, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alle Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 6 bis, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva [98/6] debba essere interpretato nel senso che una percentuale indicata in un annuncio di riduzione di un prezzo può riferirsi unicamente al prezzo precedente ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 2, della direttiva [98/6].

2)

Se l’articolo 6 bis, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva [98/6] debba essere interpretato nel senso che le parti messe in evidenza per finalità promozionali dirette a sottolineare la convenienza di un’offerta (quali, ad esempio, l’indicazione di un prezzo come «prezzo sensazionale»), se utilizzate in un annuncio di riduzione di un prezzo devono riferirsi al prezzo precedente ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 2, della direttiva [98/6].».

Sulle questioni pregiudiziali

18

Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/6 debba essere interpretato nel senso che esige che una riduzione di prezzo di un prodotto annunciata da un professionista sotto forma di una percentuale o di una dicitura pubblicitaria diretta a sottolineare il carattere vantaggioso del prezzo annunciato sia determinata sulla base del «prezzo precedente», ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo.

19

Ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/6, «[o]gni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione». La nozione di «prezzo precedente» è definita dal paragrafo 2 di tale articolo come «il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo».

20

In primo luogo, vero è che la formulazione dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/6 non consente, di per sé, di stabilire se la riduzione di prezzo contenuta in un annuncio debba essere calcolata sulla base del «prezzo precedente», come definito al paragrafo 2 di tale articolo. Resta il fatto che il termine «riduzione», nel linguaggio corrente, si riferisce a una diminuzione operata su un prezzo precedentemente applicato.

21

In secondo luogo, al fine di determinare il senso e la portata di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre interpretarla tenendo conto non soltanto del tenore letterale di tale disposizione, ma anche, in particolare, degli obiettivi specifici da essa perseguiti e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui detta disposizione fa parte [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Effetti di un provvedimento di allontanamento), C‑719/19, EU:C:2021:506, punto 70].

22

Per quanto attiene agli obiettivi della direttiva 98/6, conformemente all’articolo 1 di tale direttiva, letto alla luce del suo considerando 6, essa intende migliorare l’informazione dei consumatori e agevolare il raffronto dei prezzi di vendita dei prodotti offerti dai professionisti ai consumatori, in modo da permettere a questi ultimi di procedere a scelte consapevoli. Il considerando 1 di detta direttiva sottolinea l’importanza della trasparenza del funzionamento del mercato e di un’informazione corretta per la tutela dei consumatori. Il considerando 12 della direttiva 98/6 precisa che quest’ultima mira ad assicurare un’informazione omogenea e trasparente a profitto dell’insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno. Inoltre, dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, letto alla luce del suo considerando 2, risulta che il prezzo di vendita dei prodotti offerti ai consumatori deve essere non equivoco, agevolmente identificabile e facilmente leggibile, affinché tale informazione sia precisa, trasparente e univoca [v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2023, Verband Sozialer Wettbewerb (Contenitori a rendere), C‑543/21, EU:C:2023:527, punto 25].

23

Inoltre, il considerando 1 della direttiva 2019/2161, la quale ha inserito l’articolo 6 bis nella direttiva 98/6, rinvia espressamente all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Quest’ultima disposizione, al pari dell’articolo 169 TFUE, mira a garantire, nelle politiche dell’Unione, un livello elevato di protezione dei consumatori (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp,C‑28/20, EU:C:2021:226, punto 49). Lo stesso obiettivo è enunciato al considerando 2 della direttiva 98/6.

24

Orbene, un’interpretazione dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/6 nel senso che, in un annuncio di riduzione di prezzo, sarebbe sufficiente menzionare il «prezzo precedente», ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, senza che tale prezzo costituisca la base di calcolo effettiva di una siffatta riduzione, rischierebbe, come hanno rilevato segnatamente i governi ungherese, dei Paesi Bassi e norvegese nelle loro osservazioni scritte, di compromettere tali obiettivi e, in particolare, quello di migliorare l’informazione dei consumatori, che esige che le informazioni in merito ai prezzi e ai metodi di calcolo della riduzione annunciata siano univoche.

25

Per quanto riguarda, peraltro, gli obiettivi specifici perseguiti dall’articolo 6 bis della direttiva 98/6, quest’ultimo mira, come indicato negli orientamenti del 2021 e come rilevato dai governi ceco e polacco nonché dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, ad impedire ai professionisti di indurre in errore il consumatore, aumentando il prezzo praticato prima di annunciare una riduzione di prezzo ed esponendo così false riduzioni di prezzo.

26

Pertanto, un’interpretazione dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/6 nel senso che sarebbe sufficiente, in un annuncio di riduzione di prezzo, menzionare il «prezzo precedente», ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, a titolo di mera informazione, senza che la riduzione sia effettivamente determinata sulla base di tale prezzo, consentirebbe ai professionisti, in violazione di tale obiettivo specifico, di indurre i consumatori in errore attraverso annunci di riduzioni di prezzo che non sono reali, in contrasto con l’obiettivo stesso dell’articolo 6 bis.

27

Ne consegue che, per rispettare tanto l’obiettivo specifico dell’articolo 6 bis della direttiva 98/6, quanto gli obiettivi perseguiti in generale da tale direttiva, l’articolo 6 bis, paragrafi 1 e 2, della stessa dev’essere interpretato nel senso che, in un annuncio relativo a una riduzione del prezzo di vendita di un prodotto, tale riduzione dev’essere determinata con riferimento al «prezzo precedente» di tale prodotto, ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo. Ne consegue che il prezzo di vendita di un prodotto presentato in un annuncio come prezzo ridotto non può essere, in realtà, lo stesso del «prezzo precedente» o essere addirittura superiore ad esso.

28

In terzo luogo, poiché l’articolo 6 bis della direttiva 98/6 disciplina specificamente gli aspetti connessi, in un annuncio di riduzione di prezzo, all’indicazione del prezzo precedente e alla sua definizione, è alla luce di tale disposizione, come interpretata ai punti 24 e 27 della presente sentenza, che deve essere valutata la pratica commerciale, nei rapporti tra i professionisti e i consumatori, consistente nell’esporre una riduzione di prezzo del prodotto di cui trattasi che non è determinata sulla base del «prezzo precedente», ai sensi di tale articolo 6 bis, paragrafo 2, e non alla luce delle disposizioni della direttiva 2005/29, come risulta dall’articolo 3, paragrafi 1 e 4, di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2016, Citroën Commerce,C‑476/14, EU:C:2016:527, punti da 42 a 45).

29

In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 6 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/6 dev’essere interpretato nel senso che esige che una riduzione di prezzo di un prodotto, annunciata da un professionista sotto forma di una percentuale o di una dicitura pubblicitaria diretta a sottolineare il carattere vantaggioso del prezzo annunciato, sia determinata sulla base del «prezzo precedente», ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo.

Sulle spese

30

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 6 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019,

 

dev’essere interpretato nel senso che:

 

esige che una riduzione di prezzo di un prodotto, annunciata da un professionista sotto forma di una percentuale o di una dicitura pubblicitaria diretta a sottolineare il carattere vantaggioso del prezzo annunciato, sia determinata sulla base del «prezzo precedente», ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo.

 

Firme


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