lunedì 27 gennaio 2025

Club Getaway: mai più spese di gestione. A Modena vengono liberati altri due consumatori

Nuovo intervento di un tribunale che, ancora una volta, ordina la cancellazione di due associati da club Getaway, liberandoli dall'obbligo di dover pagare le spese di gestione fino al 2053 (per una valutazione della posizione, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it o info@consumatoreinformato.it).
Il Tribunale di Modena, chiamato ad affrontare una vicenda avente ad oggetto la sollecitazione all'acquisto di un non meglio precisato diritto vacanza, ha ritenuto di dover far dichiarare non valido il contratto di acquisto concluso con una delle società interessate alla vendita di certificati vacanza, seguendo già una precedente sua interpretazione delle norme avvenuta per altra storia molto simile (leggi qui).

- La vicenda
I consumatori erano stati - come in casi analoghi che abbiamo avuto modo di leggere - contattati telefonicamente da un promotore di una società che aveva proposto loro un incontro per la consegna di un buono vacanza.

A questo primo contatto, era seguito un ulteriore incontro preceduto dall’invio di una mail, con la quale il promotori della società rendeva noto ai consumatori che assieme al contratto di vendita avrebbero potuto firmare un finanziamento con una banca convenzionata, al fine di poter pagare "piano piano" la spesa per l'acquisto del certificato vacanza.

Tale proposta seguiva la richiesta formulata dai consumatori, i quali rendevano conto di non disporre delle migliaia di euro necessarie per "pagare" quel contratto.

Al successivo incontro avvenuto presso l'abitazione dei malcapitati consumatori, il venditore riusciva a far firmare il contratto di vendita, senza fornire alcuna specifica informativa in merito al certificato vacanza e senza consegnare  alcun documento informativo che potesse, in modo chiaro, far comprendere la natura dell'iniziativa.

- Il Tribunale di Modena: quel contratto non è valido
Il Tribunale di Modena, seguendo i precedenti giurisprudenziali formatesi in materia, ha ritenuto non valido il contratto concluso, non avendo i promotori adempiuto in modo trasparente agli obblighi informativi pre contrattuali e contrattuali.

A seguito di vaglio del documento contrattuale operato dal giudice è emerso che lo stesso non conteneva le informazioni corrette in merito:
  • all'oggetto del diritto acquistato;
  • alla tipologia di club genericamente definito "Club Getaway”;
  • ai diritti previsti per il consumatore, risultando carente la modalità di prenotazione presso i resort;
  • alle strutture alberghiere o resort presso i quali esercitare il diritto vacanza;
Il Tribunale ha ritenuto, per tali ragioni, di considerare non valido il contratto di vendita, ordinando alla società venditrice di provvedere alla cancellazione dei consumatori dal registro di Club Getaway, liberandoli dall'obbligo di pagamento delle spese di gestione fino al 2053.

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