Presso la nostra associazione sono sempre frequenti le segnalazioni (potete scrivere per suggerimenti/segnalazioni a info@consumatoreinformato.it) di consumatori che hanno sofferto la sospensione del servizio di telefonia fissa o linea dati/internet.
In questi casi, come logico, si attende un pronto intervento del fornitore del servizio per risolvere il disagio, e può ben capitare che tale assistenza possa tardare, vedendoci costretti a pagare per un servizio che non riceviamo.
La decisione assunta dal Co.re.com Toscana che vi proponiamo di seguito, ci permette di trattare la questione, indicando quali siano le norme che consentono al consumatore di poter ottenere il ristoro nel caso di interruzione del servizio telefonico.
Il caso affrontato dall'autorità amministrativa riguardava la semplice interruzione del servizio voce nella telefonia fissa per più mesi (ottobre del 2020/febbraio 2021), disservizio denunciato dal cliente alla compagnia telefonica in più circostanze.
Il cliente, dopo aver inviato mail di reclamo, si è rivolto al Co.re.com Toscana per contestare il malfunzionamento del servizio voce della linea telefonica fissa, chiedendo l'indennizzo per l'interruzione del servizio nel periodo ottobre 2020/febbraio 2021.
In materia di disservizio nella fornitura del servizio telefonico, la delibera Agcom n. 179/03/CSP disciplina il dovere posto a carico dell'operatore professionale di garantire la continuità nell'erogazione del servizio offerto con il contratto.
Tale dovere si estende anche ad un obbligo di ripristino del servizio entro un termine congruo, con garanzia della qualità promessa alla conclusione del contratto di fornitura.
Nel caso in cui la società fornitrice non riesca a rispettare gli standard previsti dall'autorità garante (e previsti nelle varie carte dei servizi), il consumatore matura il diritto all'indennizzo.
Ed è ciò che rileva il Co.re.com nei confronti dell'operatore telefonico (Wind Tre): "Quindi, per quanto sopra esposto, in assenza agli atti di documentazione probatoria idonea a escludere la responsabilità dell’operatore Wind Tre, si ritiene ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile, che sia da ascriversi a detto operatore la responsabilità in ordine alla mancata erogazione dei servizi nei predetti periodi; ne consegue che deve essere riconosciuto all’istante un indennizzo proporzionato al disagio che ha interessato l’utenza de qua.".
L'importo previsto in favore del consumatore è determinato dal Regolamento indennizzi (Delibera AGCOM n. 73/11/CONS e successive modifiche) che prevede, all'art. 6, “[i]n caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all’operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 6 per ogni giorno d’interruzione” e che “[s]e il malfunzionamento è dovuto al ritardo, imputabile all’operatore, nella riparazione del guasto, l’indennizzo è applicabile all’intero periodo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l’effettivo ripristino della funzionalità del servizio”. Nel caso di disservizio, il consumatore ha diritto ad un importo di euro 6,00 per ogni giorno di disservizio per le motivazioni che potete leggere nel provvedimento qui di seguito.
Co.re.com Toscana - deliberazione del 16 gennaio 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo).
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