Visualizzazione post con etichetta wind. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta wind. Mostra tutti i post

domenica 2 febbraio 2025

Interruzione della linea telefonica - diritto all'indennizzo per il consumatore (euro 6.00 al giorno)

Presso la nostra associazione sono sempre frequenti le segnalazioni (potete scrivere per suggerimenti/segnalazioni a info@consumatoreinformato.it) di consumatori che hanno sofferto la sospensione del servizio di telefonia fissa o linea dati/internet.

In questi casi, come logico, si attende un pronto intervento del fornitore del servizio per risolvere il disagio, e può ben capitare che tale assistenza possa tardare, vedendoci costretti a pagare per un servizio che non riceviamo.

Possiamo ottenere un indennizzo a questo ritardo della compagnia telefonica?

La decisione assunta dal Co.re.com Toscana che vi proponiamo di seguito, ci permette di trattare la questione, indicando quali siano le norme che consentono al consumatore di poter ottenere il ristoro nel caso di interruzione del servizio telefonico.

Il caso affrontato dall'autorità amministrativa riguardava la semplice interruzione del servizio voce nella telefonia fissa per più mesi (ottobre del 2020/febbraio 2021), disservizio denunciato dal cliente alla compagnia telefonica in più circostanze.

Il cliente, dopo aver inviato mail di reclamo, si è rivolto al Co.re.com Toscana per contestare il malfunzionamento del servizio voce della linea telefonica fissa, chiedendo l'indennizzo per l'interruzione del servizio nel periodo ottobre 2020/febbraio 2021.

In materia di disservizio nella fornitura del servizio telefonico, la delibera Agcom n. 179/03/CSP disciplina il dovere posto a carico dell'operatore professionale di garantire la continuità nell'erogazione del servizio offerto con il contratto. 

Tale dovere si estende anche ad un obbligo di ripristino del servizio entro un termine congruo, con garanzia della qualità promessa alla conclusione del contratto di fornitura.

Nel caso in cui la società fornitrice non riesca a rispettare gli standard previsti dall'autorità garante (e previsti nelle varie carte dei servizi), il consumatore matura il diritto all'indennizzo.

Ed è ciò che rileva il Co.re.com nei confronti dell'operatore telefonico (Wind Tre): "Quindi, per quanto sopra esposto, in assenza agli atti di documentazione probatoria idonea a escludere la responsabilità dell’operatore Wind Tre, si ritiene ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile, che sia da ascriversi a detto operatore la responsabilità in ordine alla mancata erogazione dei servizi nei predetti periodi; ne consegue che deve essere riconosciuto all’istante un indennizzo proporzionato al disagio che ha interessato l’utenza de qua.".

Come deve essere calcolato l'indennizzo in favore del consumatore?

L'importo previsto in favore del consumatore è determinato dal Regolamento indennizzi (Delibera AGCOM n. 73/11/CONS e successive modifiche) che prevede, all'art. 6, “[i]caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all’operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 6 per ogni giorno d’interruzione” e che “[s]e il malfunzionamento è dovuto al ritardo, imputabile all’operatore, nella riparazione del guasto, l’indennizzo è applicabile all’intero periodo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l’effettivo ripristino della funzionalità del servizio”. Nel caso di disservizio, il consumatore ha diritto ad un importo di euro 6,00 per ogni giorno di disservizio per le motivazioni che potete leggere nel provvedimento qui di seguito.

Co.re.com Toscana - deliberazione del 16 gennaio 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

venerdì 14 aprile 2023

Telecom - Vodafone - Wind - Fastweb: arrivano le sanzioni per le fatturazioni post - recesso

Fonte: comunicato stampa
3 aprile 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Vodafone S.p.A. per 400mila euro, Wind Tre S.p.A. per 300mila euro, Telecom S.p.A. per 200mila euro e Fastweb S.p.A. per 100mila euro. Le istruttorie dell’Antitrust hanno consentito di accertare i comportamenti illegittimi dei quattro operatori telefonici nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile, anche nell’ipotesi di migrazione verso un altro operatore.

In particolare, sono emerse criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle utenze, che hanno dato origine - a partire almeno da gennaio 2020 - a situazioni di fatturazioni post-recesso o, in caso di migrazione, di doppia fatturazione a carico dell’utente, a cui è stato richiesto illegittimamente di saldare le fatture sia del nuovo sia del precedente operatore.

Secondo l’Autorità, la illegittima prosecuzione della fatturazione - dopo la richiesta di cessazione del servizio - è riconducibile ad anomalie e a disallineamenti tecnici tra i sistemi di gestione informatici del processo interno di ciascuna società, rispetto ai quali le stesse, anche se in misura diversa, non hanno adottato efficaci meccanismi di controllo e di intervento tempestivo.

Le quattro compagnie telefoniche sono state diffidate dal continuare ad attuare la pratica scorretta ed entro 90 giorni dovranno comunicare all’Autorità le iniziative adottate a tal fine.

venerdì 16 settembre 2022

Il finto contatto telefonico - attenti al tentativo di richiesta dei vostri dati personali

Negli ultimi giorni, alcuni lettori del blog ci hanno segnalato di aver ricevuto questo sms sul

loro cellulare dal numero di telefono 3499803731:

"L'abbiamo contattata in merito alla richiesta di informazioni sui bonus per l'anno 2022.

Ci richiami al più presto al numero 0248634950 o risponda si.".

La particolarità è che non hanno ricevuto alcuna telefonata preventiva da questo 

numero telefonico, né conoscono questo contatto, ma vengono invitati ad inviare un sms a 

questo numero.

Vi invitiamo a non rispondere a questo contatto telefonico, in quanto consiste nel tentativo di

carpire i vostri dati personali, o tentativi di spoofing o comunque finalizzate a 

proporvi iniziative poco chiare.

Abbiamo già trattato l'argomento con altri post, a cui rinviamo per la lettura (vedi qui).

venerdì 12 marzo 2021

3332561570=numero marketing (vendita contratti di telefonia)

Il fallimento del sistema di tutela del consumatore dalle telefonate marketing trova conferma ogni volta in cui ci troviamo costretti a segnalarvi un nuovo numero di telefono di società di marketing che vi importunano con le loro proposte contrattuali.

Questa volta tocca al numero 3332561570, utilizzato da un operatore per la vendita di contratti di telefonia (abbonamenti alla telefonia fissa e/o mobile).

Vi ricordiamo che il contratto telefonico deve trovare conferma attraverso l'invio della copia cartacea che deve essere sottoscritta dal consumatore ed inviata alla società venditrice.

Anche in questo caso, vi proponiamo i nostri suggerimenti pratici finalizzati a limitare questo fenomeno (vedi qui). Abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento). 

lunedì 27 luglio 2020

Garante privacy sanziona Wind Tre e Iliad

Fonte: comunicato stampa
13 luglio 2020
Continua l’attività di controllo del Garante per la protezione dei dati personali nei confronti degli operatori telefonici anche a seguito delle centinaia di segnalazioni e reclami che settimanalmente pervengono all’Autorità per lamentare casi di “marketing selvaggio”.

Nell’ambito di tali attività di controllo, nella riunione del 9 luglio scorso, l’Autorità ha sanzionato Wind Tre Spa per circa 17 milioni di euro per numerosi trattamenti illeciti di dati, legati prevalentemente ad attività promozionali. Per analoghe violazioni, la società era già stata destinataria di un provvedimento inibitorio e prescrittivo quando era ancora in vigore il vecchio Codice privacy.

Il nuovo provvedimento è stato adottato all’esito di una complessa attività istruttoria ed ispettiva. Gli utenti lamentavano la ricezione di contatti promozionali indesiderati, effettuati senza consenso tramite sms, e-mail, fax, telefonate e chiamate automatizzate. In numerosi casi, inoltre i segnalanti dichiaravano di non esser stati messi in grado di poter esercitare il proprio diritto di revoca del consenso o di opposizione al trattamento dei loro dati per finalità di marketing (anche a causa di imprecisioni nell’indicazione dei canali di contatto presenti nell’informativa). In altri casi veniva lamentata la pubblicazione di dati personali negli elenchi telefonici pubblici nonostante l’opposizione (a volte reiterata) degli interessati.

lunedì 13 luglio 2020

"Aumento di euro 8 mensili. Vodafone multata" così il nuovo tentativo di raggiro con la doppia telefonata

Ancora una volta ci vediamo costretti a segnalarvi un altro tentativo di truffa telefonica secondo lo stile della "doppia telefonata" che già vi abbiamo segnalato con nostro altro intervento (vedi qui).

Questa volta, però, il metodo utilizzato per raggirarvi è più sofisticato e si fonda su false notizie ed una proposta commerciale attraverso l'associazione consumatori.

La società Vodafone, vittima di questo raggiro, ha già avvisato i propri clienti della falsità delle informazioni ricevute via telefono, denunciando la vicenda alle autorità competenti.

Vediamo cosa ci è stato segnalato:

domenica 21 giugno 2020

Telefonia: non è improponibile la domanda priva di preventiva conciliazione

Finalmente la Cassazione mette fine al discutibile orientamento portato avanti da alcuni tribunali, per esempio quello di Milano (vedi qui), secondo il quale nel caso di omesso preventivo esperimento del tentativo di conciliazione (obbligatorio in materia di telefonia), l'azione legale diventa improponibile.

Questo orientamento è stato corretto, e ribaltato, dal corretto intervento della Corte di Cassazione a Sezione Unite n. 8241/2020, con la quale è stato stabilito il principio secondo il quale nel caso di mancanza del tentativo di mediazione, l'azione giudiziaria che riguarda il settore telefonia è improcedibile (e non improponibile) con salvataggio degli effetti collegati alla domanda. 


L’improcedibilità, infati, comporta la salvaguardia degli effetti sia sostanziali che processuali della domanda, con mera sospensione e rinvio del procedimento, così come avevamo già sostenuto tempo addietro.

Di seguito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8241/2020.

domenica 9 febbraio 2020

Consiglio di Stato: le compagnie telefoniche devono rimborsare in automatico i consumatori

La compagnia telefonica ha illegittimamente fatturato i consumi ogni 28 giorni e non con cadenza mensile? Il rimborso deve essere automatico.

Questo principio è stato stabilito dal Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 879/2020 del 4 febbraio 2020 che potete leggere di seguito, ove il giudice amministrativo è stato chiamato a decidere la condotta tenuta dalle compagnie telefoniche che, nonostante l'ordine di rimborso in favore dei consumatori a seguito della famosa vicenda dei 28 giorni, non hanno ancora adottato le condotte richieste.

Nel blog potete trovare molti nostri interventi relativi a questa vicenda, in quanto lo stesso Consiglio di Stato è intervenuto più volte sanzionando la condotta delle società del settore ed invitando le stesse a trovare una soluzione volta a tutelare i consumatori legittimati ad ottenere il rimborso delle somme versate nella vicenda "28 giorni"


La sentenza in oggetto è relativa all'impugnazione proposta da Vodafone contro la delibera Agcom, inerente il mancato rimborso della somme trattenute ai consumatori.

Il Consiglio di Stato ha approfittato della sentenza per estendere l'obbligo di rimborso automatico da parte di tutte le compagnie telefoniche, condannando le società che non si stanno attivando per agevolare i consumatori, preferendo disattendere l'ordine proveniente da Agcom.

Cosa fare se volte ottenere il rimborso dei vostri denari?

- scrivete una lettera di diffida alla compagnia telefonica, chiedendo il rimborso totale della somma, richiamando anche la sentenza n. 879/2020 del Consiglio di Stato.

- se dopo 60 giorni non ottenete alcuna risposta, rivolgetevi al Corecom della vostra città chiedendo il rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla compagnia telefonica, nonché un indennizzo per il ritardo, tenuto conto che la società si sarebbe dovuta attivare autonomamente, come previsto dalla citata pronuncia.

Qui di seguito, la sentenza del Consiglio di Stato.

sabato 8 febbraio 2020

AGCM sanziona Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni

Fonte: comunicato stampa
31 gennaio 2020
L’Autorità Antitrust ha irrogato una sanzione per complessivi 228 mln di euro a Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre accertando un’intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile.

In particolare, le indagini svolte hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento dell’aumento percentuale dell’8,6%.

lunedì 16 dicembre 2019

Offerte winback: Antitrust sanziona Wind tre e Vodafone

Fonte: comunicato stampa
6 dicembre 2019
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso due istruttorie nei confronti rispettivamente di Wind Tre S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., accertando violazioni del Codice del Consumo.

Nel contesto ha irrogato sanzioni per un importo di 4,3 milioni di euro a Wind Tre e di 6 milioni di euro a Vodafone.

L’Autorità ha rilevato, nello specifico, che Wind Tre e Vodafone, violando l’art. 22 del Codice del Consumo, da giugno 2018 non hanno fornito informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte “personalizzate” di winback per i servizi di telefonia mobile rivolte ad ex clienti, contattati prevalentemente tramite sms, limitandosi  ad indicare le sole condizioni del piano tariffario proposto in termini di prezzo e traffico incluso ed omettendo nel messaggio, viceversa, di dar conto di ulteriori costi o di vincoli di fruizione delle offerte.

Si è ritenuta tale condotta idonea ad indurre in errore il consumatore medio in ordine al contenuto della proposta ed a fargli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

L’Autorità ha inoltre accertato che, in violazione dell’art. 65 del Codice del Consumo, nella fase di adesione dei consumatori a tutte le offerte di telefonia mobile, Wind Tre e Vodafone hanno pre-attivato diversi servizi e/o opzioni aggiuntivi rispetto all’offerta principale, con aggravio di costi, senza il preventivo ed espresso consenso del consumatore.

lunedì 18 novembre 2019

La ricarica telefonica premium - altra ipotesi di raggiro dei consumatori?

Ancora non è terminata la querelle delle bollette a 28 giorni, con il rimborso dovuto dalle compagnie telefoniche ai consumatori, che una nuova dubbia pratica commerciale si sta affacciando nel mercato delle telefonia mobile

Alcune associazioni dei consumatori hanno chiesto l'avvio di una istruttoria ad AGCOM e AGCM, ipotizzando potenziali pratiche commerciali da parte di Tim, Vodafone e Wind.

Stiamo parlando della recente decisione, assunta da tutti i gestori, di abbandonare le piccole ricariche (5 - 10 euro), sostituendole con ricariche  “premium”, ovvero ricariche con l'avvio di servizi a pagamento aggiuntivi che vengon addebitati al consumatore.

domenica 21 luglio 2019

Consiglio di Stato conferma l'obbligo di rimborso per la fatturazione a 28 giorni

Questa domenica torniamo a trattare la famosa vicenda della fatturazione a 28 giorni che alcuni anni fa era stata portata avanti da Sky e dalle compagnie telefoniche (vedi qui), con evidente incremento dei costi addebitati al cliente per il servizio.

La vicenda non era passata in secondo piano, tant'è che dopo l'intervento del Parlamento, era stata oggetto di sanzioni da parte dell'autorità di settore, Agcom, con distinti provvedimenti emessi nei confronti delle varie società del settore telefonico.

Le sanzioni, con obbligo di rimborso in favore dei consumatori per le fatture a 28 giorni, erano state sostanzialmente confermate dal TAR Lazio (vedi qui).

Le compagnie telefoniche hanno impugnato la sentenza del TAR, rivolgendosi al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento dei provvedimenti di Agcom, rendendo di fatto comunque legittime le maggiori entrate ottenute nel periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018.

Di seguito, potete leggere lo scarno, ma importante, provvedimento (solo il c.d. dispositivo) con il quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di una delle compagnie telefoniche, Vodafone, confermando quanto stabilito dall'autorità delle telecomunicazioni e legittimando gli utenti ad ottenere il rimborso per le maggiori somme versate. 

Chi ha diritto al rimborso? sono legittimati ad ottenere il rimborso coloro che, nel citato periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018, abbiano ricevuto fatture per servizi di telefonia fissa a 28 giorni da parte di tutti i principali operatori (Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb).

Come evidenziato in precedenza, Agcom ha stabilito l'illegittimità della pratica con distinte deliberazioni (n. 497-498-499-500/17/CONS; 112-113-114-115/18/CONS e 269/18/CONS), e la conferma da parte del Consiglio di Stato rende definitivo l'obbligo al rimborso da parte delle società di settore e il diritto ad ottenere la restituzione dei soldi da parte dei consumatori.

Qui il provvedimento del Consiglio di Stato.

sabato 20 aprile 2019

Attento consumatore, se non paghi la bolletta del telefono finisci nella black list

Vita dura per coloro che amano aprire contratti di telefonia, non pagare le bollette e, quando viene disattivato il servizio, recarsi ad altra compagnia telefonica per aprire un nuovo contratto.


Lo scorso mese di marzo ha visto il definitivo varo del Sistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore della telefonia (Simoitel), gestito da CRIF, ed il cui fine è proprio quello di limitare/interrompere il c.d. fenomeno dello "shopping telefonico", ove gli utenti aprono contratti che, successivamente, non intendono onorare.


Si tratta, quindi, di una banca dati dove vengono inseriti i nominativi (e dati personali) delle persone (privati o società) che non hanno pagato regolarmente i canoni con una compagnia telefonica.


Abbiamo già trattato l'argomento (vedi qui), ma riteniamo utile tornare a focalizzare l'attenzione a questa iniziativa volta a limitare la cattiva usanza da parte dei clienti di passare ad altri operatori telefonici senza pagare i conti in sospeso.


Quale conseguenza si pone a carico dell'utente che entra nella black list di Simoitel? egli non potrà avviare un contratto con un altro operatore telefonico fino a quando non avrà saldato il suo debito pregresso.


Ciò vuol dire che gli utenti telefonici morosi rischieranno di finire in una black list che non gli consentirà un agevole cambio di operatore, almeno fino a quando non avranno saldato ogni debito.

I presupposi che legittimano l'indicazione nella banca dati dei “cattivi pagatori” introdotta in materia di telefonia sono:

a. importo insoluto non inferiore ai 150 euro;
b. recesso dal contratto esercitato da non meno di tre mesi;
c. presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
d. assenza di altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore;
e. assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di definizione di controversie inoltrate dal cliente;
f. invio a cura dell’operatore telefonico della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione alla banca dati almeno 30 giorni solari antecedenti all’iscrizione nella banca dati.

Ne consegue che gli utenti morosi avranno trenta giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione delle compagnie telefoniche, per poter saldare la propria posizione al fine di evitare l'inserimento del proprio nome nella black list.


Il consumatore inserito nella lista non potrà più avviare altri contratti di telefonia, chiedere l'attivazione di linee o la migrazione di una vecchia utenza.

lunedì 25 marzo 2019

Wind condannata per le telefonate commerciali: 600.000,00 euro

Fonte: Newsletter 7 febbraio 2019
Il Garante per la privacy ha ordinato a Wind Tre S.p.A. il pagamento di una sanzione di 600 mila euro per gravi violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali nel corso di attività di marketing telefonico, anche tramite sms.

La sanzione è giunta a seguito di un provvedimento adottato prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo, con il quale il Garante, sulla base di numerose segnalazioni, aveva dichiarato illecito il trattamento dei dati dei clienti effettuato dalla società telefonica e vietato l’ulteriore uso di tali dati a fini di marketing. Wind Tre aveva infatti usato senza consenso i dati dei clienti a fini promozionali e sempre senza consenso li aveva comunicati alla rete dei partner commerciali. Il trattamento illecito è derivato principalmente da due violazioni.

domenica 4 novembre 2018

Obbligo alla restituzione delle somme addebitate a 28 giorni - il TAR conferma

Nuova puntata nella vicenda che riguarda le bollette telefoniche di 28 giorni addebitate dalle principali compagnie telefoniche lo scorso anno, in quanto il TAR ha deciso di confermare il provvedimento dell'Autorità garante per le telecomunicazioni (AGCom) che ha bloccato questa pratica commerciale.

Le principali compagnie telefoniche, ma anche dall'operatore televisivo a pagamento Sky (vedi qui), avevano deciso di ridurre il periodo di fatturazione, passando dai canonici trenta giorni ai soli ventotto, così aumentando il costo per il servizio.

La pratica commerciale è stata oggetto sia dell'intervento governativo che di quello dell'AGCom (clicca qui) che di fatto ne ha disposto il blocco con il ripristino della fatturazione mensile, nonché la restituzione ai clienti delle maggiori somme trattenute, con conseguente impugnazione del provvedimento davanti al giudice amministrativo.  

Il TAR ha deciso, con il provvedimento (solo nel dispositivo) di seguito, di respingere il ricorso, confermando il provvedimento pubblicato da AGCom e favorevole ai consumatori. 

Cosa succede ora? si può facilmente ipotizzare che, da un lato, le società vorranno ricorrere al Consiglio di Stato, mentre dall'altra parte queste ultime dovranno cominciare a programmare la restituzione dei denari ai consumatori, i quali però si devono attivare per chiedere il rimborso ai singoli operatori telefonici.

Qui la sentenza del TAR.

domenica 28 ottobre 2018

Telefonia mobile - no ai servizi aggiuntivi a pagamento preimpostati nella sim

Questo weekend  abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul recente intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, intervenuta a valutare la liceità della condotta che, specialmente alcuni anni addietro, portava le compagnie telefoniche a immettere in commercio schede sim comprendenti applicazioni e/o servizi a pagamento non richiesti dal cliente.

Tale condotta è stata oggetto, durante l'anno 2012, di un intervento da parte dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato («AGCM»), la quale ha contestato a Wind Telecomunicazioni (ora Wind Tre) e Vodafone Omnitel (ora Vodafone Italia) la violazione delle norme previste in materia, avendo commercializzato carte SIM (Subscriber Identity Module) con servizi preimpostati per la navigazione Internet e di segreteria telefonica con addebito al cliente. Tali servizi sarebbero potuti essere disattivati solo a seguito di specifica richiesta da parte dell'utente.

A seguito di impugnazione del provvedimento sanzionatorio da parte di Wind e Vodafone, la questione è finita sul tavolo del giudice comunitario, in quanto il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover sottoporre alla Corte una questione inerente  la competenza rispetto alle sanzioni di tali pratiche, ovverosia se la materia rientra nel settore  delle comunicazioni elettroniche, di competenza di AGCOM, o quale«pratica commerciale considerata in ogni caso aggressiva» rientra nella competenza dell’AGCM, e ciò anche nel settore delle comunicazioni elettroniche.

L'istanza del Consiglio di Stato, però, ha consentito ai giudici comunitari di poter affrontare la questione in oggetto, evidenziando il carattere di pratica commerciale aggressiva posto in essere dalle società di telefonia che commercializzano questo tipo di servizi.
  
La Corte parte dal presupposto, decisivo a nostro parere, che un consumatore deve poter richiedere un servizio in modo libero e spontaneo, ed invece tale servizio non può essere imposto dalla compagnia telefonica

Tale ultima condotta, contraria ai principi di tutela del consumatore, si realizza anche qualora quest'ultimo non sia stato informato né dei costi dei servizi né della loro preimpostazione e attivazione sulla carta SIM acquistata (circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale).

Non rileva, sotto tale profilo, la circostanza che il consumatore possa, successivamente, disattivare il servizio, in quanto tale condotta richiede una conoscenza dell'esistenza del servizio aggiuntivo, e comunque non legalizza l'addebito di offerte non richieste dall'utente.

La Corte evidenzia che tale controllo rientra nell'ambito delle procedure delle autorità di settore, le quali debbono, in prima battuta, controllare e contestare agli operatori tali comportamenti, rientrando tali attività nella categoria della «fornitura non richiesta», pratica commerciale sleale (condotta aggressiva) contraria ai principi comunitari.

Qui di seguito il provvedimento.

giovedì 12 luglio 2018

AGCOM ha deciso: i consumatori devono essere rimborsati entro il 31 dicembre per le fatture di 28 giorni

L'Autorità delle telecomunicazioni ha deciso: i consumatori devono essere rimborsati entro il 31 dicembre 2018 dagli operatori di telefonia che avevano sottratto i soldi con la fatturazione a 28 giorni.

Se vi ricordate la vicenda, lo scorso anno le maggiori compagnie telefoniche avevano deciso di mutare il piano di fatturazione, riducendo dal canonico mese a 28 giorni. La decisione era stata oggetto di contestazione e, a seguito di intervento legislativo, definitivamente bloccata (vedi).

La stessa AGCOM aveva, già in precedenza, bloccato i tentativi di "aumento" degli abbonamenti camuffato e, peraltro, nemmeno anticipato (vedi).

L'ultimo punto rimasto in sospeso riguardava il rimborso delle maggiori somme pagate dai consumatori nel periodo che è intercorso tra il cambio del piano tariffario e la decisione legislativa di rimettere tutto a posto.

E AGCOM, con la delibera n. 269/18/CONS, ha deciso che Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, ossia le quattro compagnie che avevano ridotto il periodo di fatturazione a 28 giorni, dovranno rimborsare i maggiori importi raccolti dai consumatori entro il 31 dicembre 2018: “L’Autorità, con le delibere 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS, aveva diffidato gli operatori a far venir meno gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente alla data del 23 giugno 2017 [...] Il provvedimento adottato dall’Autorità intende salvaguardare in tempi rapidi i diritti di tutti gli utenti coinvolti dagli aumenti tariffari imposti dagli operatori”, sottolinea l’Autorità. Inclusi quelli che nel frattempo hanno cambiato operatore: saranno infatti garantite adeguate modalità di recupero delle somme dovute – puntualizza l’Autorità – all’esito dei contenziosi ancora pendenti dinanzi al Tar Lazio, la cui discussione di merito è prevista a novembre prossimo. In dettaglio, il calcolo dei giorni di servizio che ciascun operatore dovrà riconoscere in fattura ai propri utenti – puntualizza la nota – dovrà riguardare il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile. Entro il 31 dicembre 2018, quindi, gli operatori dovranno adempiere alle diffide dell’Autorità attraverso la posticipazione della data di decorrenza della fattura per un numero di giorni pari a quelli illegittimamente erosi".

venerdì 22 giugno 2018

0966449003 - ultimo esempio di call center che propone contratti di telefonia

Dobbiamo segnalarvi, ancora una volta, l'ultimo esempio di numero di telefono marketing attraverso il quale una società del settore sta contattando, per conto di un primario operatore telefonico internazionale, gli ex clienti, avanzando loro proposte di nuovi contratti.

Stiamo parlando del numero di telefono 0966449003, attraverso il quale un operatore del settore sta cercando di disturbare/molestare i consumatori italiani.

Purtroppo, per l'ennesima volta, il numero di telefono è alquanto ambiguo e non consente al consumatore di venire a conoscenza del soggetto che lo contatta se non al momento in cui alza la fatidica cornetta del telefono.

Abbiamo ripetutamente trattato l'argomento, fornendovi suggerimenti pratici su come limitare questo fenomeno (vedi qui), ed abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento).

venerdì 23 marzo 2018

Bene l'Antitrust che blocca gli aumenti camuffati delle compagnie telefoniche!

Consumatore Informato esprime la sua soddisfazione per il nuovo intervento con il quale l'Antitrust ha deciso di sospendere il tentativo avviato dalle compagnie telefoniche di addebitare ai consumatori gli aumenti introdotti con la fatturazione a 28 giorni.

Continua il braccio di ferro tra AGCM e le principali società del settore telefonico e dati, accusate di aver concluso un'intesa con la quale aumentare le tariffe dei servizi telefonici, nonostante il divieto alla fatturazione di 28 giorni stabilito dall'autorità garante.

La vicenda è nota e prende le mosse dalla famosa fatturazione a 28 giorni, attuata negli scorsi mesi da parte delle società del settore telefonia al fine di aumentare, in modo silenzioso, il costo per il servizio offerto al cliente (per un approfondimento, clicca qui).

Lo scorso febbraio, l’Autorità ha avviato un’indagine per accertare la sussistenza di un’intesa tra TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre finalizzata ad aggirare i nuovi obblighi regolamentari e normativi introdotti dall’articolo 19 quinquiesdecies del D.L. n. 148/2017 (convertito dalla L. n. 172/2017).

L’Autorità ha ritenuto che tale accordo sia causa di un evidente danno verso i consumatori, chiamati a pagare un maggiore costo, con una spesa annuale complessiva quantificata in un canone mensile extra.

L'Autorità, con il provvedimento dello scorso 21 marzo 2018, ha ordinato agli operatori di sospendere ogni misura di aumento della bolletta, con buona pace delle compagnie telefoniche interessate ad aumentare i propri profitti.

lunedì 22 gennaio 2018

Legge anti marketing telefonico: è la volta buona per la limitazione del fenomeno telefonate?

La recente normativa definitivamente approvata dal Senato, lo scorso 22 dicembre 2017, attraverso Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni dovrebbe porre un forte limite al fenomeno delle telefonate pubblicitarie.

Ci permettiamo, e speriamo di sbagliarci, di avanzare ancora qualche dubbio sull'efficacia di queste norme, in quanto il fenomeno marketing telefonico è così rilevante sotto il profilo monetario che difficilmente verrà limitato da una norma. Peraltro, è noto che l'efficacia della norma giuridica la si può apprezzare solo quando incide in modo concreto verso il fenomeno che intende disciplinare (o limitare). 

E quindi, attendiamo fiduciosi la forte limitazione delle telefonate pubblicitarie o dei c.d. contratti telefonici.

Quali sono le novità che vengono introdotte in questa materia?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...