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domenica 2 febbraio 2025

Interruzione della linea telefonica - diritto all'indennizzo per il consumatore (euro 6.00 al giorno)

Presso la nostra associazione sono sempre frequenti le segnalazioni (potete scrivere per suggerimenti/segnalazioni a info@consumatoreinformato.it) di consumatori che hanno sofferto la sospensione del servizio di telefonia fissa o linea dati/internet.

In questi casi, come logico, si attende un pronto intervento del fornitore del servizio per risolvere il disagio, e può ben capitare che tale assistenza possa tardare, vedendoci costretti a pagare per un servizio che non riceviamo.

Possiamo ottenere un indennizzo a questo ritardo della compagnia telefonica?

La decisione assunta dal Co.re.com Toscana che vi proponiamo di seguito, ci permette di trattare la questione, indicando quali siano le norme che consentono al consumatore di poter ottenere il ristoro nel caso di interruzione del servizio telefonico.

Il caso affrontato dall'autorità amministrativa riguardava la semplice interruzione del servizio voce nella telefonia fissa per più mesi (ottobre del 2020/febbraio 2021), disservizio denunciato dal cliente alla compagnia telefonica in più circostanze.

Il cliente, dopo aver inviato mail di reclamo, si è rivolto al Co.re.com Toscana per contestare il malfunzionamento del servizio voce della linea telefonica fissa, chiedendo l'indennizzo per l'interruzione del servizio nel periodo ottobre 2020/febbraio 2021.

In materia di disservizio nella fornitura del servizio telefonico, la delibera Agcom n. 179/03/CSP disciplina il dovere posto a carico dell'operatore professionale di garantire la continuità nell'erogazione del servizio offerto con il contratto. 

Tale dovere si estende anche ad un obbligo di ripristino del servizio entro un termine congruo, con garanzia della qualità promessa alla conclusione del contratto di fornitura.

Nel caso in cui la società fornitrice non riesca a rispettare gli standard previsti dall'autorità garante (e previsti nelle varie carte dei servizi), il consumatore matura il diritto all'indennizzo.

Ed è ciò che rileva il Co.re.com nei confronti dell'operatore telefonico (Wind Tre): "Quindi, per quanto sopra esposto, in assenza agli atti di documentazione probatoria idonea a escludere la responsabilità dell’operatore Wind Tre, si ritiene ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile, che sia da ascriversi a detto operatore la responsabilità in ordine alla mancata erogazione dei servizi nei predetti periodi; ne consegue che deve essere riconosciuto all’istante un indennizzo proporzionato al disagio che ha interessato l’utenza de qua.".

Come deve essere calcolato l'indennizzo in favore del consumatore?

L'importo previsto in favore del consumatore è determinato dal Regolamento indennizzi (Delibera AGCOM n. 73/11/CONS e successive modifiche) che prevede, all'art. 6, “[i]caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all’operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 6 per ogni giorno d’interruzione” e che “[s]e il malfunzionamento è dovuto al ritardo, imputabile all’operatore, nella riparazione del guasto, l’indennizzo è applicabile all’intero periodo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l’effettivo ripristino della funzionalità del servizio”. Nel caso di disservizio, il consumatore ha diritto ad un importo di euro 6,00 per ogni giorno di disservizio per le motivazioni che potete leggere nel provvedimento qui di seguito.

Co.re.com Toscana - deliberazione del 16 gennaio 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 16 maggio 2021

Call center - quale tutela per il contratto concluso via telefono

La sentenza in commento questa settimana, una pronuncia emanata dal Tribunale di Crotone in sede di appello il 21 aprile 2020, ci consente di ricalcare un argomento che interessa i consumatori quando vengono contattati sulla propria utenza telefonica dai call center

Questi ultimi vengono incaricati dalle più disparate holding e società italiane, ad esempio nel settore della distribuzione dell’energia, per “piazzare” quante più offerte commerciali possibili agli ignari utenti domestici. 

La domanda che sorge più spontanea presso chi non è addetto ai lavori è se sia possibile concludere un contratto per telefono, se non si conferma per iscritto.

La risposta non è netta. 

Nella generalità dei casi il contratto non deve essere per forza messo per iscritto. Per accorgersene, basta prenotare una pizza per telefono, una macchina di seconda mano oppure un libro via Amazon.  

Ciò che accomuna le tre modalità di contrattazione è che il professionista ha ricevuto l’accettazione del cliente, e tanto basta. 

L’incontro delle volontà dei contraenti determina la formazione del contratto. Come sappiamo, non è nemmeno necessario che le persone in questione si trovino nello stesso posto: i contratti conclusi a distanza fanno parte della nostra vita di tutti i giorni. 

È opportuno, però, considerare che la comunicazione a distanza è adeguata rispetto ad oggetti che sono conosciuti dalle parti, e sui quali non bisogna negoziare delle condizioni. Alla luce di questa considerazione, allora, si intuisce immediatamente che contrattare a distanza un servizio – ad esempio, un servizio di somministrazione di elettricità, come nel caso in commento – non è così agevole. Non lasciando alcunché di scritto, le parti potrebbero facilmente maturare delle divergenze e muovere delle contestazioni in ordine alle condizioni concordate. 

In presenza di simili circostanze, il documento cartaceo, firmato da entrambe le parti, nonostante non sia condizione di validità del contratto, dovrebbe servire come prova in relazione al contenuto degli accordi raggiunti.

Eppure il nostro legislatore ha messo a fuoco tale constatazione molto tardi, e cioè grazie al  Decreto Legislativo 21/2014 (norma attuativa della Direttiva 2011/83/UE clicca qui per un approfondimento). 

Prima di allora, in base ad alcuni articoli del Codice del Consumo (in particolare, il 52 e 53), un call center era esclusivamente tenuto ad annunciarsi, a mettere in chiaro che la sua telefonata aveva uno scopo commerciale e a dichiarare che il consumatore, ove avesse accettato l’offerta, avrebbe potuto ricevere a casa propria un riepilogo della telefonata (su supporto durevole oppure per iscritto): la cosiddetta “conferma per iscritto”

L’articolo 57 del Codice del Consumo, norma di chiusura della modalità di contrattazione telefonica tra professionisti e consumatori, chiariva che il cliente non era tenuto a pagare alcuna fattura nel caso in cui non avesse richiesto alcuna fornitura commerciale al call center. 

Per come era congegnata, la modalità di contrattazione non ha funzionato, perché si chiedeva ai call center di conservare traccia delle molte chiamate quotidiane e, successivamente, di fornirle ai committenti oppure ai consumatori per ricostruire la prova della conclusione del contratto davanti al Giudice. 

Le “zone d’ombra”, tutte dovute alla difficoltà di reperire le prove e di ricostruire i fatti, convenivano sia ai fornitori che ai clienti. 

I primi avrebbero potuto approfittare dell’inerzia dei consumatori raggiunti per telefono e imporre loro i servizi non richiesti. 

I secondi, o almeno i più accorti di essi, avrebbero potuto agire davanti al Giudice e affermare di non aver richiesto nessuna fornitura o di non aver capito che la chiamata era finalizzata alla promozione commerciale. 

Il legislatore, avendo compreso che la modalità di contrattazione si prestava a strumentalizzazioni, ha introdotto una soluzione molto rigorosa e costosa per le compagnie: l’invio obbligatorio del contratto di somministrazione. 

In termini più semplici, il contratto telefonico si considera concluso solo se successivamente la società invia al consumatore copia del testo contrattuale; quest’ultimo deve inviare, a sua volta, il documento firmato alla controparte.

Eccezione? Il consumatore può rinunciare al contratto scritto facendone espressa menzione nel contatto telefonico.

Di seguito, trovi la sentenza che ha reso possibile questo commento.

venerdì 7 agosto 2020

Prodotto difettoso - i limiti del post vendita



Fonte: rsi.ch trasmissione "Patti Chiari"

venerdì 31 luglio 2020

Parcheggi aeroporto: tanti rischi e poca sicurezza


Fonte: rsi.ch trasmissione "Patti Chiari"

venerdì 3 luglio 2020

Vacanze al tempo del virus



Fonte: rsi.ch trasmissione "Patti Chiari"

sabato 25 maggio 2019

Il consumatore può pagare a rate le bollette dell'acqua

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha di recente focalizzato la propria attenzione, tra le altre, su coloro che omettono di pagare le fatture per la fornitura di acqua, venendo incontro alle esigenze dei consumatori morosi, ma volenterosi di dare adempimento ai propri doveri verso la società che fornisce questo servizio essenziale.

Con il provvedimento n. 158/2019/R/IDR, ARERA ha raccolto tutte le informazioni provenienti dagli operatori del settore, ed introdotto alcune linee guida che dovranno essere seguite dagli enti/società del settore che vorranno recuperare il proprio credito nei confronti dei consumatori inadempienti.

L'intervento dell'Autorità garante è finalizzato a regolare la materia in particolare per le utenze condominiali, proponendo alcuni spunti interessanti, e positivi, per i consumatori.

Vediamo le novità introdotte da ARERA.

sabato 30 marzo 2019

Conciliazione energia e gas - ARERA conferma l'utilità del servizio per i consumatori

Nel 2018 con le controversie risolte dal Servizio Conciliazione dell'ARERA i clienti e gli utenti finali hanno ottenuto o risparmiato oltre 4,4 milioni di euro dal contenzioso con i venditori di luce, gas e acqua, con un tempo medio di chiusura della procedura di 48 giorni. È uno dei principali risultati del "Servizio Conciliazione" illustrati nella Relazione annuale 2018 sull'attività svolta appena pubblicata. Su 11.034 domande, con il più alto indice di concentrazione nel Lazio e in Abruzzo, circa 7.400 sono quelle ad oggi concluse e il 65% (4.836) ha trovato un accordo tra le parti. 

La grande maggioranza delle procedure concluse riguarda casi legati al settore elettricità (4.048) e gas (2.789); seguono poi il 'dual fuel' (unica bolletta per luce e gas, 441), l'idrico (85, per i quali il Servizio Conciliazione è operativo da luglio del 2018) e i prosumer (i produttori-consumatori, 35). Nei settori energetici il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di rivolgersi al giudice, mentre nel settore idrico è ancora facoltativo. L'ammontare complessivo di 4,4 milioni di euro è ripartito a metà tra clientela domestica e non domestica, anche se le domande presentate dalle famiglie sono numericamente superiori (oltre il 70%), e, a titolo esemplificativo, rappresenta quanto restituito ai clienti sotto forma di rimborsi, indennizzi, ricalcolo di fatturazioni errate o rinuncia a spese e interessi moratori da parte dei fornitori.

Le questioni affrontate più spesso sono legate alla fatturazione, soprattutto nel settore gas e idrico, alla contrattualistica, in particolare per le forniture dual fuel, nonché alle richieste di danni. Inoltre, in circa il 63% di tutte le domande inviate i clienti hanno preferito farsi rappresentare da un delegato (per esempio associazione dei consumatori). Da segnalare infine che il 20% delle domande non è stato ammesso principalmente perché il cliente ha deciso di non completare la domanda oppure per motivi procedurali (documentazione, termini, ambito di applicazione).

Il Servizio Conciliazione dell'Autorità, gestito da Acquirente Unico, è a disposizione dei consumatori per risolvere le controversie con gli operatori e i gestori, gratuitamente e comodamente da casa, online, con l'assistenza di un conciliatore terzo e imparziale, formato sui temi energetici e idrici. Il cliente, per esempio in caso di errori in fattura o altre contestazioni, deve inviare prima un reclamo all'operatore o al gestore e, in caso di risposta parziale, non soddisfacente o in sua mancanza, potrà attivare la procedura. Si attiva online, collegandosi con un pc al sito conciliazione.arera.it, e si può partecipare direttamente o farsi rappresentare da un delegato, anche appartenente a un'associazione dei consumatori. 

L'eventuale accordo tra le parti (solo per luce e gas) è titolo esecutivo, cioè può essere fatto valere dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. In alternativa al Servizio Conciliazione di ARERA è possibile avvalersi degli organismi ADR che rispondono ai requisiti del Codice del consumo e sono iscritti nell'Elenco dell'Autorità, incluse le conciliazioni paritetiche, nonché delle Camere di commercio aderenti alla convenzione fra ARERA e Unioncamere.

Sul sito sono disponibili tutte le informazioni sul Servizio Conciliazione, le statistiche annuali e le risposte alle domande più frequenti.

Di seguito, la relazione 2018 di ARERA.

venerdì 17 marzo 2017

Ecco come segnalare una pubblicità ingannevole o altra condotta scorretta del venditore all'Antitrust

Quando un consumatore individua una potenziale attività scorretta da parte del venditore/fornitore del servizio può contestare al professionista eventuali false, parziali e fuorvianti informazioni, o una carenze di trasparenza durante la proposta contrattuale o anche solo nella fase di pubblicità del prodotto.

Il consumatore, però, può anche andare oltre e segnalare eventuali condotte poco lecite tenute dal venditore/fornitore del servizio anche all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato chiedendo un suo intervento volto a sanzionare il venditore e, allo stesso tempo, tutelare gli altri fruitori del servizio.

Il singolo ha, in altri termini, la possibilità di rendersi soggetto attivo per la tutela degli interessi dei consumatori.

(1) Quando il consumatore può segnalare una condotta scorretta del professionista?
Il consumatore può attivare l'autorità di controllo quando ritiene che il professionista stia tenendo alcune condotte che violano il Codice del consumo, ed in particolare vi sia una potenziale:
a. pratica commerciale scorretta (vedi);
b. possibile violazione nella conclusione di un contratto a distanza o concluso fuori dai locali commerciali (vedi);
c. forma di  pubblicità o altro veicolo informativo ritenuto ingannevole o illecito (vedi);
d. pubblicità ingannevole e comparativa (vedi).

(2) Come il consumatore può segnalare la condotta scorretta del professionista?
Nei casi sopra richiamati, ed in particolare in ipotesi di pratica commerciale scorretta o pubblicità ingannevole, il consumatore può segnare all'antitrust (AGCM) la condotta del professionista contraria alle norme del Codice del Consumo, attraverso una segnalazione che deve essere chiara, semplice, precisa.

Come scrivere una segnalazione?
AGCM non è  interessata a segnalazioni fumose, complesse ma poco utili per poter avviare l'indagine  verso il professionista, e quindi, per essere di aiuto, bisogna scrivere un messaggio chiaro e semplice.

La segnalazione deve contenere:

1. raccontare in modo dettagliato tutti i fatti che a parere del segnalante contraddistinguono la potenziale condotta scorretta del professionista

La segnalazione deve contenere le seguenti informazioni:
(a) la pubblicità o la pratica oggetto della segnalazione
(b) il soggetto (impresa o professionista) che la mette in atto
(c) il prodotto (bene o servizio) interessato
(d) e ogni altra informazione ritenuta utile alla valutazione dell’Autorità

Dovete, inoltre, indicare i vostri dati ed in particolare Nome, Cognome, Indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica. Questi dati sono utili per l'Autorità garante anche perché potrebbe contattarvi per chiedervi dei chiarimenti utili per rendere efficace l'indagine.

2. tutti i documenti, messaggi o altri elementi di prova idonei a  suffragare la segnalazione, rendendola concreta e veritiera

I documenti allegati assieme alla segnalazione supportano e arricchiscono la contestazione, aiutando in modo concreto l'Antitrust.


Esempi di documenti da inviare (o in formato elettronico o in forma cartacea) al Garante:

- copia volantino o altro materiale pubblicitario segnalato
- copia delle schermate di cui si compone il messaggio segnalato e diffuso a mezzo internet
- copia del messaggio segnalato diffuso a mezzo stampa rilievi fotografici del messaggio segnalato
- copia contratto sottoscritto o inviato dall'impresa
- copia condizioni generali di contratto, moduli, modelli o formulari per le clausole vessatorie
- copia reclamo/i inviato/i all'impresa ed eventuale esito
- copia documenti di fatturazione oggetto di contestazione
- copia nota d'ordine compilata per acquisti via internet
- copia della prova d'acquisto (scontrino, fattura)

Dopo aver inviato la segnalazione, dovete conservare  una copia del documento inviato.

(3) Dove inviare la segnalazione all'Antitrust?
E' possibile inviare la segnalazione all'Autorità Garante secondo le seguenti modalità:

- webform del sito dell'Autorità Garante;

- per posta ordinaria (raccomandata a/r) a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;

- via fax al numero 06-85821256 di AGCM;

- alla casella di posta elettronica certificata dell’Autorità: protocollo.agcm@pec.agcm.it.

Di seguito, un esempio di webform per segnalare la pubblicità ingannevole.

venerdì 29 maggio 2015

Frecciarossa - disservizi e otto euro extra

A volte il modo migliore per proporre possibili soluzioni/idee per i consumatori è quello di raccontare vicende personali ed in particolare, ragionare su possibili comportamenti da tenere quando ci si trovi di fronte a determinate condotte poste in essere dal venditore.

Il caso che affrontiamo in questo post riguarda la tutela dei diritti del passeggero che abbia acquistato un biglietto per il treno Freccia Rossa e si trovi, suo malgrado, a dover spendere otto euro extra non dovuti per un cambio.

(1) La vicenda
La storia che vi rappresentiamo di seguito è abbastanza semplice ed ha inizio quando viene prenotato e acquistato un biglietto andata/ritorno con treno Freccia Rossa per il tratto Torino - Milano.

Trenitalia offre, per coloro che acquistano biglietti Freccia Rossa, la possibilità di cambiare il proprio biglietto con altro altro treno della medesima specie, sempreché:

a.- il cambio riguardi un treno della medesima categoria programmato entro 60 minuti successivi dal treno per il quale è stato acquistato il biglietto;
b.- il treno non sia interamente occupato, ossia tutti i posti non siano prenotati e utilizzati da altri viaggiatori.

In tale ultimo caso, Trenitalia prevede un sovrapprezzo di euro 8 per il passeggero che chieda il cambio, obbligandolo a stare in piedi.

E ciò è accaduto nella vicenda che vi stiamo narrando, ove il nostro consumatore, dopo aver percorso comodamente la tratta Torino - Milano, si è trovato nella impossibilità di poter regolarmente prendere il treno di ritorno verso la città piemontese per il quale aveva già acquistato il biglietto, rivolgendosi al servizio clienti di Trenitalia per ottenere il cambio.

Ed in quella sede, il responsabile della biglietteria di Milano Porta Garibaldi gli rendeva noto che il cambio non era possibile, in quanto il treno successivo era completamente "esaurito", e quindi, l'unica possibilità per poter comunque accedere al Freccia Rossa era quello di pagare otto euro extra, restando in piedi.

Gli otto euro extra dovevano essere versati al controllore, al momento in cui si accedeva al Freccia Rossa, pena il pagamento della relativa penale.

Consapevole degli otto euro extra, il nostro consumatore si recava presso il binario per accedere al treno e salito sul Freccia Rossa veniva colpito da questa insolita situazione, che vi rappresentiamo di seguito.
Come potete ben vedere, le carrozze del Freccia Rossa Milano - Torino erano tutt'altro che occupate in tutti i loro posti, ed anzi erano discretamente deserte.

Di fronte a questa evidente discrepanza tra quanto comunicato dall'addetto alla biglietteria di Trenitalia e la situazione prospettatasi sul Freccia Rossa, il nostro amico consumatore non ha non potuto che esporre la propria lamentela al controllore, il quale non è stato di grande aiuto, se non limitandosi a chiedere il pagamento di euro 8,00.

(2) cosa fare? il modello di reclamo
Cosa fare in questi casi? in primo luogo vi consigliamo di prendere nome e cognome della persona che vi fornisce informazioni rivelatesi, in seguito, false.

In secondo luogo, entro i quindici giorni successivi al giorno in cui avete sofferto il disagio, proponete dettagliato reclamo a Trenitalia, accompagnato da ogni informazione utile, e corredato dal biglietto e da prove fotografiche (o testimonianze), chiedendo il rimborso dell'importo extra pagato e non dovuto.

Di seguito, il modello di reclamo di Trenitalia che può essere utilizzato per ogni disagio occorso utilizzando qualsiasi treno dell'ex monopolista.

domenica 18 novembre 2012

Non può essere sanzionato il viaggiatore privo di biglietto.

La vicenda oggetto della sentenza che proponiamo questa domenica appare tutt'altro che atipica, ed anzi riguarda un normale evento che si può verificare ogni giorno: viaggiare privi di biglietto.

Nel caso di specie, un cittadino siciliano si reca alla stazione per prendere il treno che lo deve portare verso altra località.

Arrivato alla stazione dei treni, non riesce a trovare un negozio per la vendita dei biglietti e la macchina che emette i titoli di viaggio risulta non funzionante.

All'arrivo del treno in stazione, egli decide di salire sul mezzo seppur sprovvisto di titolo di viaggio.

Il controllore di Trenitalia contesta al viaggiatore l'assenza del titolo e, nonostante le spiegazioni fornite dal consumatore, decide di applicare le sanzioni previste.

La condotta del viaggiatore può essere oggetto di sanzioni? 

Non è di questo parere il Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo, il quale ha pronunciato una sentenza ove ha riconosciuto che l'impossibilità per il viaggiatore di poter acquistare un biglietto del treno, a causa della carenza di strutture di vendita predisposte dal vettore, esclude l'applicazione nei propri confronti di sanzioni.

Trenitalia, come si evince dalla lettura della sentenza, non può applicare alcuna sanzione nei confronti di chi viaggia sui propri treni sprovvisto di biglietto per assenza di struttura per l'emissione di biglietti presenti nella stazione di partenza.

Di seguito la sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo. 

venerdì 19 ottobre 2012

Wind Jet: chiedete alla vostra banca di rimborsarvi il biglietto

La compagnia aerea Wind Jet non ha ancora risolto i propri gravi problemi finanziari e non ha ancora provveduto a rimborsare le migliaia di consumatori che la scorsa estate hanno acquistato suoi biglietti per dirigersi verso le località turistiche, in particolar modo la Sicilia.

Larga parte degli acquirenti dei biglietti aerei non hanno potuto usufruire del servizio aereo di Wind Jet e sono stati costretti a comprare altri ticket per poter comunque completare la tratta aerea.

Quale è la situazione attuale di Wind Jet? cosa fare per poter ottenere almeno il rimborso delle somme spese per l'acquisto del proprio biglietto?

Abbiamo già avuto modo di trattare l'argomento (vedi), ed abbiamo invitato coloro che avevano acquistato un biglietto con Wind Jet ad inviare una lettera di diffida alla società.

quali novità nel frattempo?


- Wind Jet: torneranno a volare?


Se andate sul sito web di Wind Jet potete trovare l'immagine che vi proponiamo qui a fianco con questa frase "Torneremo a volare".


Al momento non vi sono particolari certezze sul punto anche se lo scorso mese di settembre è stata avviata al Tribunale di Catania la procedura di concordato con continuità aziendale, mediante presentazione di richiesta da parte della stessa società.

I passeggeri che intendono aderire al concordato potranno inviare la documentazione attestante l'acquisto del biglietto ed insinuarsi nella procedura giudiziaria.  

Aggiornamento 23 dicembre 2012: Il Tribunale di Catania sta verificando la possibilità di vendere la società a qualche nuovo acquirente, come risulta dalla "Sollecitazione di manifestazione di interesse per l'acquisto di vettore aereo" pubblicata sul Corriere della Sera lo scorso novembre (vedi).

- Acquisto con carta di credito? blocca il trasferimento a Wind Jet

Una strada più immediata e proficua per poter ottenere la restituzione del denaro versato a Wind Jet può essere intrapresa da coloro che hanno acquistato il biglietto on line.

Questi passeggeri possono chiedere alla propria banca di non effettuare alcun pagamento alla compagnia aerea per il servizio non ricevuto e chiedere la restituzione dei denari versati.


In tal caso, riteniamo opportuno non solo telefonare il proprio istituto di credito ed impartire le relative istruzioni, ma può risultare necessario inviare formale lettera di richiesta di rimborso.

 
Per maggiori informazioni e per poter essere seguiti dalla nostra Associazione, vi invitiamo a scrivere a info@consumatoreinformato.it o al numero di telefono 0110438066.


giovedì 27 gennaio 2011

Da Trentino inBlu al blog: telefonia mobile: alcuni suggerimenti per risolvere i problemi con il vostro operatore mobile.

Anche in questa puntata abbiamo affrontato alcuni problemi che possono sorgere nel rapporto cliente/operatore telefonico, circostanza tutt'altro che remota in particolare quando trattiamo di servizi di telefonia mobile o connessione internet.

La liberalizzazione del mercato, infatti, ha accentuato la concorrenza, con l'entrata nel mercato di nuovi operatori, ed ha costretto tutte le società di telefonia ad accentuare una condotta aggressiva sotto il profilo dei servizi offerti e dei prezzi applicati.

Anche per i servizi telefonici si è potuto notare un progressivo livellamento – verso il basso – dei prodotti offerti ed un progressivo spostamento verso le offerte “universali” con le quali la compagnia telefonica propone un pacchetto comprensivo di telefonia fissa – telefonia mobile – connessione internet.

Attivato il contratto di telefonia mobile, l'utente comincia ad incontrare una serie di “difficoltà di rapporto” con la propria compagnia telefonica, la quale non sempre rispetta i termini dell'accordo o, ancor più frequente, avvia attività pubblicitarie non richieste.

In generale, e al di là degli esempi classici che di seguito proponiamo, il contrasto tra cliente ed operatore telefonico può sorgere per molte ragioni e non sempre la società è disposta a riconoscere la propria responsabilità per disservizi nei confronti del consumatore.

In questi casi, la risoluzione del contrasto può avvenire o attraverso il ricorso al CO.RE.COM. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) al fine di richiedere il ripristino del corretto rapporto, o l'interruzione del contratto con conseguente ricerca di una nuova compagnia telefonica.

Affrontiamo alcune tipiche patologie che si verificano nel rapporto contrattuale di telefonica mobile tra operatore telefonico e cliente.

1. Addebito di costi non sostenuti
L'addebito dei costi telefonici non sostenuti è una delle situazioni che si verificano con più frequenza, anche se di recente si è potuta notare una riduzione di questa attività.

In molte circostanze, infatti, il cliente si è trovato addebitate dei costi per telefonate mai sostenute e non giustificate dall'operatore telefonico.

In questi casi, il consumatore ha il diritto a farsi inviare dalla compagnia telefonica l'estratto di tutte le telefonate avviate dalla propria utenza telefonica e, nel caso in cui non riconosca alcune delle telefonate addebitate, deve contestarle prontamente.

Ricordiamo che ogni operatore telefonico è tenuto a conservare i dati relativi alle telefonate effettuate dai propri utenti per un periodo minimo di 2 anni.

Prestate attenzione, inoltre, alle tariffe applicate perché possono variare a seconda del destinatario della telefonata, con conseguente aumento dei costi.

In conclusione, vi consigliamo di prestare attenzione alle c.d. “bollette gonfiate”.

2. Attivazione di servizi telefonici non richiesti
Una delle pratiche commerciali che più si è sviluppata di recente è collegata all'attivazione di servizi telefonici ( o di connessione internet attraverso il telefono portatile) non richiesti dall'utente.

Accade spesso, infatti, che il consumatore si trovi attivata una funzione (o meglio un servizio) non richiesto e sia chiamato a pagare costi aggiuntivi non giustificati.

Il caso tipico che si è più sviluppato di recente è quello dell'attivazione dei servizi internet sul telefono cellulare, con conseguente addebito dei secondi di navigazione in rete.

Ciò accade anche per nel caso in cui si utilizzi il navigatore presente sul proprio telefono cellulare: molto spesso accade che l'accesso al servizio di navigazione avvenga direttamente attraverso la compagnia telefonica con addebito dei costi (vedasi, come esempio, il post “COME RENDERE GRATUITO IL NAVIGATORE DI NOKIA”).

Gli operatori, dunque, attivano servizi senza che ci sia una volontà espressa dell'interessato: questo tipo di attività non è consentita!

L'Autorità garante per le telecomunicazioni si è espressa in più circostanze contro questo tipo di attività svolta dalle compagnie telefoniche ed ha provveduto a sanzionare gli operatori professionali per questo modus operandi contrario alla legge.

Cosa fare?

In primo luogo, è opportuno chiedere delucidazioni all'operatore telefonico e, laddove risulti che il servizio attivato non è stato richiesto, chiederne l'interruzione e la restituzione degli importi versati.

Nel caso di esito negativo alle proprie richieste, conviene rivolgersi al CO.RE.COM.

3. Connessione internet – attenzione alla banda offerta
Un ulteriore aspetto problematico nel rapporto operatore di telefonia mobile – cliente è rappresentato dalla connessione internet offerta attraverso chiavette usb.

Abbiamo già affrontato l'argomento la settimana scorsa, ma riteniamo opportuno offrire alcuni suggerimenti in merito.

Non di rado, infatti, l'offerta proposta da una compagnia telefonica esalta la velocità di navigazione in rete (ovvero la c.d. “banda”), inducendo il consumatore ad acquistare un servizio con prestazioni superlative.

Invero, ad oggi la velocità di navigazione in rete è relativamente bassa a causa della rete telefonica nazionale e quindi la possibilità di raggiungere prestazioni elevate è estremamente bassa.

Vi consigliamo, prima di acquistare qualsiasi servizio di navigazione internet attraverso telefonia mobile, di effettuare un controllo dell'effettiva possibilità di navigazione nella vostra zona ed eventualmente richiedete anche un preventivo alla compagnia telefonica con il quale quest'ultima si impegna ad offrire determinati standard di navigazione.

Puoi contrallare la velocità della tua connessione internet con il blog di Consumatore Informato (guarda scorri lungo il lato sinistro del blog).

4. Offerte commerciali attraverso numeri telefonici “anonimi”
Rappresenta una delle attività di offerta commerciale che più si è sviluppata di recente e si sviluppa attraverso la chiamata, attraverso un qualunque numero telefonico, rivolta nei confronti dei propri utenti per fornire nuovi servizi.

Il marketing telefonico, invero, non è una novità perché tale attività si svolge già nei confronti di coloro che dispongono di telefono fisso, i quali sono regolarmente oggetto di chiamate con le quali vengono sollecitati all'acquisto di prodotti/servizi.

Di recente, però, questo tipo di attività viene svolta anche dagli operatori di telefonia mobile, i quali però avanzano le proprie offerte non attraverso determinati numeri telefonici, idonei a consentire al consumatore di identificare l'offerta, ma utilizzando numeri “anonimi”.

Ne consegue che l'utente si trova costretto a chiamare questi numeri e scoprire, a proprie spese, di essere stato contattato dall'operatore professionale che intendeva offrirgli nuovi servizi (vedasi +393472002882? un numero "anonimo" utilizzato da Vodafone per fornire i propri servizi commerciali ).

Questo tipo di attività si stanno di recente sviluppando e vengono agevolate dalla nuova normativa in vigore dal 2010, la quale consente il telemarketing telefonico, ovvero la possibilità per l'operatore di chiamare l'utente in assenza di specifica autorizzazione di quest'ultimo.

All'utente è consentito, in base alle nuove norme previste in materia, opporsi alle chiamate indesiderate ricevute dall'operatore solo attraverso l'iscrizione in un apposito Registro delle opposizioni gestito dal Garante dei dati personali. Egli deve, con l'iscrizione, indicare i numeri telefonici dei quali è intestatario e negare il consenso a ricevere offerte commerciali telefoniche da parte degli operatori professionali.

Questo tipo di regolamentazione è, a nostro sommesso parere, contrario ai principi garantisti perseguiti dal Garante perché impone al contraente debole, il consumatore, l'obbligo di doversi sottrarre all'attività di telemarketing offerta dall'operatore telefonico.

Tale attività, infatti, è divenuta di fatto lecita, con conseguente disturbo nei confronti dell'utente (vedasi, a tal proposito, Telemarketing riparte l'assedio domestico, di Alessandro Longo fonte: repubblica.it).

argomento correlato "Aiutateci a segnalare il marketing telefonico - intervento autorità garanti"

Qui trovi il modello per segnalare le telefonate marketing (vedi)

domenica 28 novembre 2010

Provincia di Trento: treni e disservizi, in arrivo i bonus per gli abbonati

La Provincia di Trento informa:

"Di fronte all'ennesimo episodio di soppressioni (sia sulla Brennero che sulla Valsugana) di stamane, il vicepresidente e assessore ai lavori pubblici, ambiente e trasporti Alberto Pacher fa il punto sullo "stato dell'arte". Il vicepresidente da un lato ha compiuto una panoramica sulle forme di tutela a disposizione dei pendolari beneficiari di un servizio pubblico nel quale, al contratto con l'impresa ferroviaria da parte del singolo utente, si affianca come "parte contraente" la Provincia in quanto soggetto finanziatore del servizio. Dall'altro l'assessore Alberto Pacher ha anche tracciato uno scenario di prospettiva. Nonostante l'impegno profuso dai lavoratori di Trenitalia che operano sul nostro territorio, i quali stanno dando il massimo in termini di risorse, è evidente che ci troviamo di fronte a carenze "strutturali" da parte del soggetto titolare, con il quale le Regioni e le Province autonome non potevano non stipulare il contratto di servizio.

L'assessore ai lavori pubblici, ambiente e trasporti ha dunque in prima battuta lanciare un messaggio ai pendolari giustamente arrabbiati: "Forme di minacciata astensione dal pagamento del titolo di viaggio metterebbero i pendolari nella condizione di viaggiare in modo irregolare - ha commentato il vicepresidente - esponendoli a sanzione, per questo invito tutti a manifestare, giustamente, il proprio disappunto ma con modi civili". Alberto Pacher ha assicurato che, in pochi giorni, porterà all'attenzione della Giunta provinciale un provvedimento che preveda, su calcolo mensile di ritardi e soppressioni, forme di sconto/bonus sull'acquisto degli abbonamenti.

Sull'altro fronte va detto che il quadro del servizio pubblico ferroviario si va evolvendo e la Provincia autonoma di Trento non potrà non tenerne conto in scadenza di contratto a fine 2013. Come spiegato dal vicepresidente Alberto Pacher, alleanze e partnership saranno individuate avendo riguardo all'interlocutore in grado di offrire le migliori garanzie. Trentino trasporti esercizio, ai quali è stato dato incarico di divenire impresa ferroviaria entro il 2011, si preparerà a subentrare gradualmente nella gestione dei servizi anche per la Brennero e la Valsugana, e non è detto che si debba per forza - anche perché il quadro giuridico non consente di selezionare soci privati senza procedure di evidenza - immaginare che sia ancora il gestore nazionale il partner privilegiato, cosi come non si può escludere che alcune corse siano affidate dalla Provincia direttamente a soggetti diversi, anche stranieri, se questi daranno garanzie di qualità ed affidabilità.".

fonte: http://www.uffstampa.provincia.tn.it/
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