Acquisto di un veicolo, trovo un difetto (ad esempio al motore), a chi mi devo rivolgere per il risarcimento del danno? usualmente si pensa che il produttore sia chiamato a rispondere per il difetto di conformità.
Invero, il consumatore può lagnarsi anche nei confronti del concessionario, così come abbiamo già segnalato in più circostanze (vedi qui).
In questo senso assume rilievo la recente sentenza n. 32673 del 2025 con la quale la Cassazione ha rafforzato in modo significativo la tutela dei consumatori che subiscono danni da auto difettose, come nel caso del mancato funzionamento dell’airbag.
Chi risponde del danno?
Non solo il produttore materiale dell’automobile, ma anche il fornitore o distributore, quando – agli occhi del consumatore – appare come il produttore.
Questo accade, ad esempio, quando:
a.- il nome del fornitore coincide, anche solo in parte, con il marchio dell’auto;
b.- l consumatore è portato a ritenere che chi vende l’auto sia anche responsabile della sua qualità e sicurezza.
c.- Non serve dimostrare un comportamento scorretto
Un punto fondamentale chiarito dalla Cassazione (sulla base di una decisione della Corte di Giustizia UE) è che non è necessario dimostrare che il fornitore abbia volutamente ingannato il consumatore, mentre è sufficiente che la coincidenza di nomi o marchi generi oggettivamente confusione.
Cosa cambia per il consumatore
Per chi subisce un danno da prodotto difettoso:
- non è obbligato a individuare il “vero” produttore;
- può rivolgersi direttamente al fornitore italiano;
- può chiedere il risarcimento integrale del danno a uno qualsiasi dei soggetti responsabili.
Questo evita al consumatore di dover affrontare:
- ricerche complesse su gruppi societari internazionali;
- cause contro soggetti esteri difficili da raggiungere.
Con queste premesse, la sentenza oggetto di commento assume particolare rilievo per il consumatore, in quanto secondo la Cassazione, la tutela del consumatore non sarebbe effettiva se il distributore potesse limitarsi a “rimandare” al produttore.
Chi trae vantaggio dalla forza di un marchio e dalla fiducia del pubblico deve anche assumersi la responsabilità in caso di difetti del prodotto, e quindi nel caso in cui l’auto è difettosa e il marchio o il nome del venditore coincidono (anche parzialmente) con quelli del produttore, i principi del Codice del consumo e del diritto comune tutelano maggiormente il consumatore, il quale può ottenere il risarcimento indifferentemente dal produttore e/o dal concessionario, vigendo un principio di responsabilità condivisa/solidale.
Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. sentenza n. 32673/2025.
Difetto airbag automobile - responsabilità fornitore e produttore by Consumatore Informato
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