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domenica 18 maggio 2025

Tocca al cliente avviare la mediazione per le liti relative a bollette di luce e gas

Il provvedimento oggetto della nostra segnalazione arriva da Gela e riguarda l'obbligo di avvio della procedura di mediazione civile obbligatoria per le controversie relative ad energia elettrica e gas.

Il  Tribunale di Gela, con la sentenza n. 628 del 13 novembre 2024, ha ribadito i principi applicabili in materia di risoluzione delle controversie nel settore dell’energia elettrica e gas, ovverosia che grava sul cliente finale l’onere di attivare il tentativo di conciliazione.


    - Mediazione in materia di bollette di energia elettrica e gas - TICO

Occorre ricordare che la materia è regolata dal TICO (Testo Integrato Conciliazione) approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 209/2016/E/com, ossia il corpo di norme che disciplina le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra clienti finali e operatori nei settori regolati. 

Si ricorda che a mente dell'art. 141, comma 6, lett. c) del Codice del consumo e dell’art. 2, comma 24, lett. b) della legge n. 481/1995, il tentativo di mediazione civile obbligatoria deve essere avviato dal consumatore.


    - Tribunale di Gela: omesso avvio mediazione civile = opposizione improcedibile

Il Giudice ha dato applicazione ai principi sopra richiamati, escludendo l'applicabilità dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, relativo alla mediazione civile e commerciale, ritenendo che le controversie in materia di energia elettrica siano soggette alla disciplina specifica del TICO. 

Ne consegue, secondo il Tribunale di Gela, che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, è il cliente finale a dover attivare la procedura di conciliazione, non gravando tale onere sull’operatore o gestore.

"Alla luce della disciplina organica delle procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie nella materie suindicate, così come prevista dal TICO, l'attivazione delle medesime spetta al cliente o utente finale (da intendersi, nella specie, quale soggetto che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio dei servizi), non vi è dubbio che nel caso in esame il tentativo obbligatorio di conciliazione dovesse essere proposto dall'odierna opponente in favore della cui utenza è intervenuta la somministrazione di energia elettrica da parte della società opposta [...] In difetto di espletamento, a cura dell'odierno opponente, del tentativo obbligatorio di conciliazione, andrà, pertanto, per le motivazioni suesposte, dichiarata nella specie l'improcedibilità dell'opposizione".

L'effetto immediato dell'omesso tentativo di mediazione è l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo che viene confermato dal giudice.

Sul punto, si ritiene opportuno richiamare la recentissima ordinanza della Corte di Cassazione (1498/2025 del 21 gennaio 2025), la quale ha confermato tale orientamento, precisando che nelle controversie relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, l’onere di attivare la conciliazione obbligatoria incombe sul cliente finale, anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Tribunale di Gela - sentenza n. 864/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 5 ottobre 2014

Polizza unit linked ed obbligo di informativa precontrattuale: banca condannata a risarcire il cliente

La banca è tenuta ad informare il cliente in merito alla tipologia del prodotto finanziario che sta proponendo, specificando la natura, le caratteristiche ed i rischi collegati a tale investimento.

Tale obbligo deve essere assolto dall'intermediario finanziario in modo più completo, laddove la proposta di acquisto abbia ad oggetto una polizza assicurativa indicizzata, ossia un prodotto che all'apparenza potrebbe rientrare nella generica definizione di "polizza assicurativa", ma che in realtà consiste in un vero e proprio strumento finanziario.

E secondo il Tribunale di Gela, nella sentenza che vi proponiamo di seguito, tale rischio di confusione nella quale può cadere il cliente, deve essere evitato dall'intermediario finanziario, il quale operando in buona fede deve rendere noto che una polizza unit linked consiste in uno strumento finanziario, e non in una normale polizza assicurativa.

Tale dovere informativo deve essere adempiuto dalla banca nella fase precontrattuale, ossia al momento della vendita della polizza unit linked, proprio con il fine di comunicare al cliente tutte le informazioni necessarie che consentano a questi ultimi di essere "sempre adeguatamente informati" (art. 21 TUF).

Ed il giudice pare proprio non aver riscontrato che tale informazioni siano state fornite dall'intermediario al cliente secondo i criteri previsti dalla legge, ed anzi, dopo aver qualificato il prodotto oggetto di proposta come uno strumento finanziario, ha ritenuto violate le norme in materia previste dal citato TUF e dal Regolamento Consob attuativo ratione temporis applicabile.

Quale conseguenza all'inadempimento da parte della banca? il risarcimento del danno in favore del cliente, quantificato nella differenza tra quanto versato al momento dell'acquisto ed il valore residuo attuale.

Di seguito, la sentenza n. 8629/2013 del Tribunale di Gela. 
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