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lunedì 17 febbraio 2025

“My energy world”: non è valido il contratto di iscrizione a Club Getaway. Stop spese di gestione!

Siamo lieti di segnalare un nuovo risultato positivo nella travagliata vicenda che riguarda coloro che sono stati iscritti ad uno di questi "club" inglesi, nel caso di specie a Club Getaway (per maggiori informazioni e valutazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Il Tribunale di Monza è stato chiamato a valutare la regolarità e validità del contratto "My energy world" con iscrizione dei consumatori a Club Getaway, dichiarando la nullità del contratto per le ragioni di seguito evidenziate.

- La vicenda: "My energy world" e l'iscrizione a Club Getaway 
 
La vicenda che ha visto coinvolti due consumatori monzesi presenta punti comuni già raccontati da altri consumatori, ma che vogliamo di seguito richiamare.

- Nel 2019, i consumatori vengono contattati da un promotore della Energy S.r.l., il quale si complimenta con loro per essere risultati vincitori di un buono vacanza.

Durante la telefonata, viene proposto ai consumatori un incontro presso la loro abitazione per la consegna dell'omaggio di euro 150,00.

- All'incontro previsto a casa dei malcapitati consumatori, il promotore illustra il prodotto commerciale “My energy world”, presentato come una forma di investimento in vacanze alternativo, dinamico e al passo con i tempi, con la possibilità di poter soggiornare in centinaia di strutture alberghiere, sparse in vari paesi del mondo, oppure cederlo a terzi.

La prenotazione era possibile per tutta la famiglia e per eventuali parenti/amici.

- I consumatori chiedevano delucidazioni sul punto e, dopo essere stati rassicurati dalle suadenti parole ricevute, procedono con la firma del contratto e provvedono, nelle settimane successive, a pagare l'importo a mezzo di cambiali firmate con successivi incontri.

- I nostri sfortunati amici usufruivano del buono vacanza promesso e soggiornavano una settimana presso una struttura in Sardegna e in quella sede venivano a conoscenza di tutte le limitazioni previste da questo diritto vacanza ed in particolare, come confermato dal certificato di iscrizione a Club Getaway, di essere iscritti ad un club con la possibilità di soggiorno per due sole persone (iscrizione "basic") in poche località turistiche, "previa disponibilità" durante l'anno.

- Per contro, l'iscrizione "basic" a Club Getaway è al 31.12.2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali.

- I consumatori, compresa la reale natura del contratto, si sono rivolti ad Energy S.r.l. chiedendo alla società di voler provvedere al riacquisto del certificato con restituzione del capitale investito senza ottenere risposta.

venerdì 25 novembre 2022

Outlet Travel System - non è valido il contratto di Golden Eagle!

Anche il contratto denominato "outlet travel system" di Golden Eagle Travel & Service non è valido, e la società padovana viene condannata alla restituzione dei soldi incassati dai consumatori.

Ed ancora una volta, come già evidenziato in più circostanze, è stata considerata non valida l'adesione dei consumatori al registro dei soci di New Club Elite (per un approfondimento, leggi qui).

Nella concreta fattispecie, è il Tribunale di Monza (che già si era espresso in merito a questo tipo di contratti. Vedi qui) che ha accertato la non validità del contratto concluso da alcuni consumatori e la società padovana.


Una delle peculiarità di questo tipo di contratti è, come si è potuto notare in molti casi affrontati, il ricorso a grandi premi, come tablet o sconti carburante, i quali vengono presentati come offerte allettanti che giustificano la conclusione del contratto. Offerte che, gran parte delle volte, non vengono consegnate ai consumatori che invece ottengono un particolare sconto dal prezzo base, nella misura dei buoni a cui rinunciano.


Non può sfuggire che questi buoni vengono, però, elencati in modo analitico e fanno intendere al consumatore che con la conclusione del contratto si ottengono vari buoni, l'I-pad e "una quota associativa al tour opertor N.C.E. e a tutti i suoi privilegi".

Tali privilegi sono, come riconosciuto da vari consumatori, consiste nella mera iscrizione al club inglese denominato New Club Elite, una sorta di pseudo multiproprietà temporanea, circostanza non specificata nel contratto in modo completo e trasparente.

domenica 12 agosto 2018

L'agenzia immobiliare nell'acquisto dell'immobile - quali doveri informativi?

Questa settimana abbiamo deciso di trattare l'argomento "mediazione immobiliare", proponendo, però, una particolare lettura dei doveri del mediatore e, in particolare, della fiducia riposta dall'acquirente rispetto alle informazioni ricevute dall'agente immobiliare, senza avviare un proprio controllo autonomo rispetto alle caratteristiche e dati della casa


Come si suole dire: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio.

È frequente, infatti, che il consumatore si rivolge all'agente immobiliare confidando sulla affidabilità e professionalità del suo servizio (e ne ha ben donde) e alla fine si avvede di gravi carenze di informazioni sull'immobile acquistato. Spesso poco prima dell'appuntamento per il rogito, coi lavori di ristrutturazione già pianificati (ed acconti versati alla ditta), il malcapitato acquirente scorge vizi, difformità catastali che lo indurrebbero a ritirarsi dall'affare. 

Ciò detto, il consumatore può rinviare per troppo tempo una causa contro il mediatore, anche dopo avere preso possesso dell'immobile?

Questo è il caso della recente sentenza della prima sezione del Tribunale di Monza, del 4 maggio 2017, che vedremo meglio di seguito.

La questione: nel caso di specie la condotta contestata all'agenzia immobiliare (e al mediatore) è stata quella di aver taciuto che l'alloggio acquistato presentava dei vizi: tra questi, il fatto che l'immobile era di edilizia convenzionata e che i dati catastali non erano aggiornati. Tuttavia, e questo è il punto su cui attirare l'attenzione, gli acquirenti non solo hanno portato avanti il preliminare ed hanno sottoscritto il successivo rogito, ma hanno preso possesso dell'immobile ed avviato i lavori di ristrutturazione. 

Gli acquirenti, dunque, hanno citato il mediatore per vedere risolto il contratto di mediazione, chiedendo la condanna al risarcimento del danno per non aver fornito loro tutti i dati relativi alla casa oggetto di mediazione. 


La pronuncia: quest'ultima circostanza non è sfuggita al Tribunale, il quale ha prima esaminato in cosa consiste la responsabilità del mediatore e, subito dopo, l'ha esclusa. 

In particolare, l'art. 1759 c.c. stabilisce che il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note in relazione alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Tuttavia, occorre capire quali sono le circostanze che influiscono in modo determinante.

E, sotto questo profilo, il giudice monzese ha affermato chiaramente che la comunicazione della circostanza (fatto - dato dell'immobile) da parte del mediatore rileva, in punto responsabilità, solo se questa possa influire in modo decisivo sulla conclusione del contratto: vale a dire che gli acquirenti, ad avere saputo prima, non avrebbero concluso il contratto (o lo avrebbero concluso a diverse condizioni).
 
Ebbene, nel caso non solo gli acquirenti hanno sottoscritto il rogito, ma hanno portato lo stesso avanti i lavori di ristrutturazione, quasi a "ratificare" l'operato del mediatore immobiliare, in fondo non così essenziale per loro

Tale circostanza ha escluso, a parere del giudice brianzolo, ogni responsabilità del mediatore, non sussistendo i presupposti per inquadrare un suo obbligo al risarcimento del danno sofferto dagli acquirenti.

Accorgimenti: sebbene per sommi capi, abbiamo già trattato il profilo del mediatore immobiliare (v. link): tra i doveri a cui è tenuto, inequivocabilmente, deve esibire all'acquirente:
1. la planimetria della casa;
2. il certificato di conformità e di destinazione urbanistica;
3. il certificato energetico (comunicando al venditore la classe energetica dell'immobile);
4 la copia conforme dell'eventuale condono;
5. l'estratto spese condominiali ed ogni altro documento inerente lo stabile.

E' importante rilevare (e segnalare con lettera raccomandata) quanto prima i vizi e le difformità rispetto a quanto dichiarato dal mediatore e, soprattutto, non dare luogo, almeno subito, alla conclusione del rogito; meglio, infatti, è accertare quali sono le dichiarazioni del mediatore e se collimano con la realtà fattuale. 

Di seguito trovi in lettura la sentenza del Tribunale di Monza. 

lunedì 16 ottobre 2017

Travel & service box di GETS: Monza cancella l'iscrizione a NCE

Il Tribunale di Monza, ancora una volta, rende nullo il contratto di acquisto di un certificato New Club Elite, condannando la società venditrice alla cancellazione dei consumatori dal registro del club inglese.

Nel caso di specie, la società condannata è Golden Eagle Travel & Service, impresa della Provincia di Padova che ha promosso e venduto i pacchetti denominati Travel & service box con i quali, tra le altre, è stato venduta una iscrizione a New Club Elite a molti consumatori di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Abbiamo peraltro ottenuto il medesimo risultato, sempre nei confronti di Golden Eagle Travel & Service, anche in altri tribunali:

Tribunale di Milano: quel contratto non è chiaro - si alla cancellazione da New Club Elite

Il Tribunale di Milano ha accertato la genericità del contratto "travel box", così motivando la propria decisione: ": "Non è pertanto innanzitutto chiaro se il contratto abbia per oggetto la vendita di un bene o di un servizio o l’iscrizione ad un club; non è chiaro dunque il diritto conseguito dai ricorrenti con l’acquisto di tale certificato, e di conseguenza la prestazione a cui è tenuta la parte venditrice (odierna resistente).".

Secondo il giudice milanese, il contratto non può essere considerato valido e vincolante per i consumatori, dichiarandone la nullità e ordinando la cancellazione di questi ultimi da New Club Elite (per maggiori informazioni, clicca qui).

Tribunale di Bologna

 Anche il Tribunale di Bologna si è trovato ad affrontare la vendita del prodotto definito "Travel box", ossia un pacchetto accompagnato da buoni benzina, viaggi esclusivi, sconti sulle prenotazioni viaggi e soggiorni, tra i quali veniva venduta ………"una quota associativa al N.C.E. Tour operator di cui fanno parte i complessi turistici: La fenice in Sardegna, Gli Ontani in Sardegna, Meridie Village in Calabria etc.".

In cosa consista questa quota è ben conosciuto da chi è entrato nel circuito New Club Elite, ovverosia l'iscrizione al club inglese fino al 2053.

Ma le caratteristiche di questo prodotto erano state specificate con chiarezza ai consumatori durante l'appuntamento all'albergo? 

E sono riportate nel contratto che avete sottoscritto?

Nel caso affrontato dal giudice bolognese, la risposta a questi quesiti è negativa, così come chiarito dal Tribunale di Bologna che ha riscontrato molte carenze nel modello contrattuale sottoposto alla firma dei consumatori, ignari della iscrizione al club inglese collegata a quel contratto.

Tra le altre, il giudice ha accertato la seguente carenza informativa nel contratto:"sono del pari del tutto indeterminati e generici i riferimenti al <<N.C.E. Tour operator>> e del pari privo di contenuto informativo lo stesso <<certificato di associazione>> trasmesso ai ricorrenti mesi dopo la firma del contratto e nel contratto neppure adeguatamente presentato;".

Tutte queste motivazioni hanno suggerito il Tribunale di Bologna, come quello di Milano, a dichiarare nullo il contratto con restituzione dei soldi ai consumatori e cancellazione da New Club Elite (per maggiori informazioni, clicca qui).

I giudici si sono ad analizzare il modello contrattuale di Golden Eagle Travel & Service, valutando le informazioni, gli oneri e le conseguenze collegati alla firma, così come accaduto nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Monza.

La società ha presentato l'offerta come "Travel & service box", un box contenente una sorta di dream box al cui interno ci sono offerte di ogni tipo, quali buoni omaggio - dispositivi elettronici - vantaggi per i mezzi pubblici e, non chiarito, l'iscrizione al solito club.

Il Tribunale di Monza ha così descritto il modello contrattuale "Nella fattispecie il contratto stipulato dai ricorrenti avrebbe come oggetto una c.d. “travel & service box” consistente in un iPad mini Apple Wi-Fi 16GB con software dedicato, una quota associativa al N.C.E. Tour operator di cui farebbero parte complessi turistici genericamente indicati e che darebbe diritto ai titolari".

Parte del modello contrattuale di Travel & Service Box
Il Giudice brianzolo, però, nel descrivere i dati emersi dal documento prodotto in atti, ed i successivi fatti accaduti ai consumatori monzesi, ha evidenziato la genericità e contraddittorietà del vincolo contrattuale.

Di conseguenza, e facendo seguito alle promesse ricevute dai promotori di GETS, si è rivolta a quest'ultima per chiedere la rivendita del diritto vacanza con restituzione dei soldi versati.

Purtroppo, i consumatori non hanno mai ricevuto alcuna risposta dalla società e quindi hanno visto, da un lato, sparire l'importo versato e, dall'altra, scoperto di essere costretti a pagare delle spese di gestione (od iscrizione) al club inglese fino al 31 dicembre 2053.

Il Giudice monzese ha considerato del tutto generico il contratto firmato dai consumatori monzesi, in quanto carente di tutte le informazioni relative al diritto oggetto di vendita.

Non possiamo che condividere questo passaggio del giudice:"Dall’esame di tali documenti non è chiaro se il contratto intercorso tra le parti abbia ad oggetto l’iscrizione ad un club o la vendita di un bene o servizio.

Inoltre non è determinato e/o determinabile il diritto di cui i ricorrenti sarebbero divenuti titolari con l’acquisto di tale certificato e, di conseguenza, la prestazione a carico della venditrice.

Il contratto, infatti, parla di servizi offerti con la tipologia basic, mentre il certificato indica che la fruizione dei predetti servizi sarebbe comprensiva del diritto di usufruire di una settimana all’anno degli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici affiliati al New Club Elite della tipologia basic.".

Di conseguenza, il Tribunale di Monza ha considerato non valido il generico contratto firmato dai consumatori, affermando che gli stessi non possono essere vincolati dal pagamento delle spese di gestione e condannando la società convenuta alla cancellazione dei loro nomi dal Registro di New Club Elite.

Per maggiori informazioni, potete contattare multiproprieta@consumatoreinformato.it
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