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domenica 8 giugno 2014

Assemblea condominiale valida anche se l’avviso di convocazione è generico

Questa domenica proponiamo una nuova sentenza avente ad oggetto il condominio, ed in particolare l'assemblea convocata da'amministratore. Usualmente, come chiarito in un recente intervento a Trentino inBlu, i singoli condomini vengono avvisati dell'assemblea, e degli argomenti che saranno oggetto di trattazione al suo interno.

Il Tribunale di Trento, con una recente sentenza, ha chiarito che ai fini della validità della costituzione dell'assemblea condominiale risulta del tutto irrilevante che nella lettera di convocazione non siano indicati in modo analitico gli argomenti oggetto di trattazione e votazione.

Il giudice trentino, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha chiarito che "A tal riguardo, trova applicazione il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui non è necessario che l'avviso di convocazione elenchi in modo analitico gli argomenti da trattare, essendo sufficiente far comprendere i termini essenziali di essi anche al fine di valutare e ponderare l'opportunità o meno di partecipare all'assemblea (Cass. Civ. 30.7.2004 n. 14560, Cass. Civ. 10.2.2010 n.2999, Cass. Civ. 10.10.2007 n.21298).".

Deve, quindi, essere respinta la pretesa del condominio che, non avendo ricevuto analitica descrizione degli argomenti trattati in assemblea, pretenda di far dichiarare nulle le decisioni assunte al suo interno.

domenica 30 marzo 2014

Tribunale di Trento: è lecito appoggiare la canna fumaria sulla facciata di un condominio

Può l’assemblea deliberare che la canna fumaria sia posizionata sulla facciata dello stabile, nelle vicinanze dell’alloggio di uno dei condomini? Secondo il Tribunale di Trento, con la sentenza che vi proponiamo questa domenica, l’organo collegiale può decidere di far passare la canna fumaria sul muro comune perimetrale del condominio, senza che il singolo condomino possa sollevare alcuna obiezione. 

Nel caso affrontato dal giudice trentino, un condomino aveva proposto opposizione alla delibera assembleare con la quale il condominio aveva autorizzato l’installazione di canne fumarie sulla parete esterna comune del fabbricato, ed adiacente al suo alloggio.

Il giudice ha evidenziato, con la sentenza che trovate di seguito, che tale opera non costituisce una innovazione ex art. 1120 c.c., per la quale è necessario il consenso unanime dell’assemblea, ma solo una opera volta a migliorare lo stato dello stato comune “una canna fumaria sul muro perimetrale condominiale non costituisce innovazione ex art.1120 c.c., bensì una modifica lecita finalizzata all'uso migliore e più intenso, previsto dall'art. 1102 c.c., conforme alla destinazione del muro perimetrale che ciascun condomino può legittimamente apportare a sue spese, se non impedisce agli altri condomini di farne un pari uso, non reca pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio e non ne altera il decoro architettonico.”. 

La sentenza, dando pienamente ragione al condominio e rigettando la richiesta del ricorrente, ha correttamente ritenuto legittima l’opera posta in essere dal singolo condominio, laddove non risulti dannosa per gli altri proprietari.

domenica 2 settembre 2012

Acquisto automobile usata - esclusa la garanzia per il difetto derivante da normale uso del veicolo

L'art. 128 del Codice del Consumo prevede l'applicazione della garanzia per eventuali vizi del bene venduto al consumatore.

Il comma 3 estende la garanzia anche alla vendita di beni usati, disponendo che "si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’ uso normale della cosa.".

Sulla base di questa norma, il Tribunale di Trento ha di recente escluso l'obbligo di garanzia a carico di un rivenditore di automobili per il difetto di un veicolo usato.

L'acquirente, una consumatrice trentina, si era rivolta al giudice per esercitare il diritto di garanzia relativo ad un difetto riscontrato sull'auto usata acquistata.

Il Tribunale di Trento ha rigettato la domanda proposta dall'attrice sostenendo che nel caso di specie non vi sarebbe alcuna garanzia legale - né tanto meno contrattuale - volta a "coprire" il difetto al cambio automatico del mezzo acquistato.

Il Tribunale ha considerato tale difetto come conseguente all'uso normale della cosa usata e quindi non meritevole della garanzia prevista ex  art. 128, comma 3, d. lgs. 206/2005, in quanto "La valutazione sull'applicabilità o meno della garanzia di conformità non può prescindere dallo stato in cui la macchina versava in concreto al momento dell'acquisto, non essendo possibile operare tale valutazione prendendo in considerazione le statistiche di mercato o la media di utilizzo di quel tipo di autovettura. Lo stato del bene acquistato è stato dettagliatamente descritto dal venditore nella suddetta scheda di conformità e lo stipulante, per accettazione del suo contenuto, l'ha sottoscritta. Pertanto, stante lo stato di "usura oltre la norma" del cambio automatico già al momento dell'acquisto, il difetto venutosi successivamente a creare non può ritenersi in garanzia in quanto riconducibile ad uno stato del veicolo conosciuto ed accettato dal contraente.".

lunedì 14 giugno 2010

Tribunale di Trento: nullo il rapporto di gestione del cliente in assenza di contratto quadro

Una recente sentenza del Tribunale di Trento ha confermato la nullità del rapporto di gestione surrettizia del patrimonio del cliente operata dalla banca in assenza di valido contratto quadro.

La vicenda riguarda un risparmiatore trentino il quale aveva affidato il propri risparmi per anni ad un promotore finanziario di un importante gruppo bancario.

Questi aveva pensato bene di gestire i denari dell'investitore pur non disponendo di apposito mandato gestoreo conferito da quest'ultimo.

Il risparmiatore, verificate le numerose perdite derivanti dalla gestione impropria da parte del promotore finanziario, si era rivolto al Giudice per richiedere la restituzione del proprio capitale.

Il Tribunale ha accolto le richieste dell'investitore e, considerato il rapporto di gestione nullo in quanto privo di contratto, ha condannato la banca alla restituzione del capitale in favore del cliente.

Il Giudice trentino, infatti, ha giustamente individuato un rapporto unico tra banca e promotore, tale da far considerare la banca come soggetto responsabile per il fatto illecito del private banker.


Di seguito vi proponiamo la sentenza.
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