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venerdì 12 giugno 2026

Auto a noleggio online, l'offerta perfetta che può trasformarsi in una truffa

Trovare online un'offerta conveniente per il noleggio di un'auto è ormai una pratica comune. Bastano pochi clic per confrontare prezzi, scegliere il veicolo e avviare la procedura contrattuale. Proprio questa semplicità, però, può trasformarsi in un'opportunità per i truffatori.

La recente vicenda emersa a Mantova ne rappresenta un esempio significativo. Le indagini della Polizia Postale hanno portato alla denuncia di due persone accusate di aver creato un sistema fraudolento legato al noleggio di autovetture. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli autori avrebbero utilizzato siti internet, profili social, recapiti telefonici e documentazione apparentemente professionale per convincere i consumatori della serietà dell'attività proposta.

Una cliente, fidandosi dell'offerta ricevuta, avrebbe effettuato diversi bonifici per oltre 4.000 euro senza ottenere la consegna del veicolo promesso. Solo successivamente sarebbe emerso che dietro l'apparente società di noleggio non vi era alcuna attività reale.

La vicenda non rappresenta un episodio isolato, tant'è che abbiamo potuto trattarlo già anni addietro (vedi qui). 

Negli ultimi anni le truffe online nel settore automobilistico sono aumentate, sfruttando la crescente diffusione dei servizi digitali e la tendenza dei consumatori a concludere contratti a distanza.

venerdì 12 settembre 2025

Auto usata: controlli prima dell'acquisto

 In questo blog abbiamo trattato, in più circostanze, l'acquisto di un veicolo usato, proponendo suggerimenti da seguire, al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per comprendere se conviene acquistare quell'auto e a quel prezzo.

Di seguito, sintetizziamo i suggerimenti, senza alcuna pretesa di essere esaustivi in materia, ed nazi accettando commenti e critiche che ci permettano di migliorare il nostro intervento.

Pensiamo che occorra farsi qualche domanda quando si acquista un veicolo usato.


1. Parti dal budget

Prima di tutto, chiarisci quanto puoi o vuoi spendere. Il mercato dell’usato è dinamico e offre ampie possibilità, in particolare in questi ultimi anni, ove il prezzo delle macchine nuove è particolarmente elevato.


2. Foto dettagliate: prima regola di fiducia

Molti degli acquisti prendono le mosse dalla visione dell'auto in Internet, con annunci accompagnati da fotografie.

E' importante che le immagini siano chiare e numerose in quanto rappresenta un segno di fiducia e trasparente. Se le foto sono sfocate o ritraggono la macchina da lontano, forse ti conviene passare oltre.


3. Prezzo troppo basso? Allarme rosso

Verifica i valori medi di mercato (Quattroruote, Eurotax) e se trovi una forte differenza tra il prezzo proposto e quello medio, nel senso che il primo è esageratamente basso, forse il venditore sta nascondendo magagne tecniche o legali.

domenica 3 agosto 2025

Rivenditore auto on line sanzionato per violazione privacy

Ricevere email pubblicitarie non richieste è fastidioso, ma quando dietro questi messaggi si nascondono vere e proprie violazioni della privacy, è importante sapere che esistono strumenti di tutela. 

Lo dimostra il recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che ha inflitto una sanzione di 45mila euro a un rivenditore di auto online per trattamento illecito dei dati personali a fini di marketing.


Cosa è successo?

La vicenda prende le mosse dal reclamo di un consumatore che, nonostante le ripetute richieste, continuava a ricevere numerose email pubblicitarie indesiderate. Il cliente, in particolare, lamentava che i messaggi arrivassero da indirizzi email sempre diversi, appartenenti a presunti "partner promozionali" della società, di cui però non aveva mai sentito parlare e a cui non aveva mai prestato il proprio consenso.

A seguito della segnalazione inoltrata al Garante, quest'ultimo ha avviato l'indagine.


Le irregolarità accertate

Dagli accertamenti del Garante sono emerse diverse criticità nel modo in cui il rivenditore gestiva i dati dei propri clienti. In particolare:

- Mancanza di controlli sui partner pubblicitari: la società non aveva predisposto adeguate misure per disciplinare i rapporti con i propri partner, i quali potevano così trattare liberamente i dati personali dei clienti senza alcun controllo e in violazione della normativa privacy.

- Assenza di un sistema di consenso valido: secondo la legge, per inviare comunicazioni promozionali è necessario ottenere un consenso espresso, chiaro e dimostrabile da parte dell'interessato. Tra le modalità più sicure c'è il cosiddetto double opt-in, un processo che richiede una doppia conferma da parte dell'utente prima di ricevere pubblicità. Nel caso in questione, questo meccanismo non era stato adottato.

- Diritti dei consumatori ignorati

Un altro aspetto grave evidenziato dal Garante riguarda il mancato rispetto delle richieste di opposizione da parte del cliente. Nonostante il consumatore avesse chiesto esplicitamente di non ricevere ulteriori comunicazioni, la società aveva semplicemente inserito il suo nominativo in una "black list" interna. Tuttavia, questo provvedimento si è rivelato inefficace, perché i partner esterni, non essendo stati correttamente gestiti, hanno continuato ad inviare email pubblicitarie.

domenica 17 dicembre 2023

Automobile che non funziona. Il tentativo di riparazione interrompe la prescrizione ex art. 1495 c.c.

Oggi torniamo a parlare dei diritti spettanti al consumatore che acquista un veicolo e che si trova a dover fronteggiare il difetto non riparato della sua macchina.

Nel caso sottoposto alla decisione della Cassazione, il consumatore acquistava l'automobile presso una concessionaria, ma sin da subito il mezzo presentava ripetuti problemi, qualificati come difetti dell'auto.

La macchina veniva portata all'officina della concessionaria, ove veniva riconosciuto il problema e predisposte le riparazioni previste, quale conseguenza dei vari malfunzionamenti accertati. 

Il servizio di assistenza della concessionaria non riusciva a riparare il veicolo, risolvendo i problemi, tant'è che l'acquirente decideva di chiedere la risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo pagato.

Il venditore ha contestato la richiesta avanzata dalla controparte, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto di risoluzione, per omessa denuncia entro il termine annuale, così come previsto ex art. 1495 comma 3 c.c..

La Corte di Cassazione ha ritenuto di non seguire la contestazione sollevata dalla concessionaria, richiamando il principio consolidato in materia secondo il quale il termine di prescrizione annuale viene interrotto quando il venditore tiene comportamenti con i quali riconosce i vizi, come ad esempio laddove tenti di riparare il veicolo difettato (vedi qui).

Dice la Cassazione:“il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, che ai sensi dell’art. 1495 c.c., comma 2 rende la denunzia non necessaria, oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia” (cfr. Cass. n. 16766/2019; n. 23970/2013; Cass. n. 10288/2002; Cass. n. 4219/1998). Così, “Lo stesso ragionamento può svolgersi di fronte al compimento di interventi di riparazione sul bene da parte del venditore (che può rivelare l’ intento di evitare in questo modo la proposizione dell’azione redibitoria del compratore): anche in questo caso si verifica un’ interruzione della prescrizione, dalla quale ricomincia a decorrere il termine annuale originario entro il quale il compratore che ha confidato nella eliminazione del vizio può proporre l’azione, avendo a disposizione un congruo spatium deliberandi qualora l’ intervento conformativo non sia riuscito a porre rimedio allo stato della res acquistata”.

Ne consegue che se il venditore ospita l'auto difettata nella propria officina, cercando di ripararla, riconosce il vizio ed interrompe il termine di prescrizione annuale consentito al consumatore per chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione della somma versata.

Cassazione civile - Sez. II^ sentenza n. 33380/2023

domenica 9 ottobre 2022

Vizio occulto e garanzia legale. Il consumatore deve provare che il difetto esisteva sin dall'acquisto

La Corte di Cassazione è tornata a trattare, di recente, il tema della garanzia legale e la sua applicabilità al vizio occulto, ossia scoperto successivamente alla vendita del bene.

Non sempre, infatti, il consumatore può esercitare la garanzia legale, ma vi sono diversi principi che regolano questa materia e che abbiamo già esposto in questo blog.

Ricordiamo sempre che il consumatore può esercitare la garanzia legale entro due anni dall'acquisto del bene, così come ripetiamo sempre (vedi qui).

Ciò nonostante, ancora oggi, molti consumatori ignorano la durata della garanzia legale e come comportarsi quando il prodotto acquistato presenta un difetto. 

Occorre ricordare che il Codice del Consumo, agli artt. 128 e seguenti, prevede una serie di norme che, in modo chiaro, espongono gli aspetti principali relativi a questa materia.

La garanzia legale, come esposto in precedenza, ha durata biennale e decorre dal giorno dell'acquisto, e può essere esercitata dal consumatore nel momento in cui ravvisi un difetto che rende non idoneo il bene acquistato all'uso a cui è destinato.

Il consumatore deve denunciare il difetto di conformità al venditore entro due mesi dal giorno in cui lo ha scoperto, a pena di decadenza

Peraltro, occorre ricordare che il consumatore decade dal diritto di esercitare la garanzia legale nel caso in cui non provveda a denunciare il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. 

Quali sono rimedi sono previsti in caso di bene non conforme?

E' noto che l'esistenza di tale difetto consente al consumatore di poter usufruire di  distinti rimedi volti a tutelarlo, e quindi può ottenere la riparazione del bene non conforme (difettato), oppure la riduzione del prezzo, o ancora la restituzione del prezzo (e l'eventuale risarcimento del danno): ricordate che è il professionista a decidere quale rimedio prevedere per "porre riparo" al difetto di conformità (vedi qui).

La garanzia legale, quindi, introduce una serie di regole che tutelano il consumatore nel caso in cui il bene presenti un difetto di conformità che si presume esistente sin dall'acquisto. 

Tale presunzione è assoluta, e quindi insindacabile, nel caso in cui il difetto si presenti nei primi sei mesi dall'acquisto: successivamente, sarà onere del consumatore quello di dimostrare l'esistenza di un vizio occulto tale da rendere il bene non idoneo all'utilizzo per il quale è stato acquistato.

La recente Ordinanza n. 27177/2022 della Corte di Cassazione ha riassunto i principi appena esposti, concentrando la propria attenzione sul vizio occulto, ovverosia l'eventuale difetto scoperto successivamente all'acquisto del bene, quando è trascorso, ad esempio, un anno.

In tali casi, il consumatore può sempre accedere ai rimedi previsti dal Codice del Consumo?

La Suprema Corte, ribadendo principi consolidati, ha chiarito che il vizio occulto può rappresentare il presupposto per poter accedere ai rimedi di cui sopra, solo nel caso in cui il consumatore offra una prova idonea a dimostrare che esso, seppur scoperto successivamente, è esistito sin dal giorno di acquisto del prodotto: "Per poter qualificare un vizio come occulto, dunque, occorre fornire la prova che esso, pur non essendo apparente al momento della consegna, esisteva tuttavia a tale data: dimostrazione che, nella specie, è mancata, poiché la stessa Corte di appello afferma che, alla consegna, il veicolo era regolarmente funzionante.".

La logica di tale principio appare evidente, in quanto viene chiesto al consumatore di provare che il difetto che non consente il normale utilizzo del bene sia contestabile al venditore, e non magari ad un utilizzo successivo non idoneo, o quantomeno per la mera usura del prodotto.

Si pensi, infatti, all'acquisto di un veicolo usato (caso oggetto della sentenza in commento), ove l'usura successiva della macchina può originare determinate "rotture" del motore o di altri elementi del veicolo.

Al consumatore è precluso, in tali casi, l'accesso alla garanzia legale, trattandosi di difetti del prodotto sopraggiunti con la normale usura derivante dall'uso nel tempo (vedasi un esempio qui).

Cassazione - Sez. II^ Civ. - Ordinanza n. 27177/2022

domenica 6 dicembre 2020

Auto usata: con il difetto di conformità, la prova passa al venditore

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza con la quale la Corte di Cassazione opera una interessante ricostruzione dei principali principi che regolano tutela del consumatore che, successivamente all'acquisto, riscontri la presenza di un difetto.

Abbiamo già trattato l'argomento, rientrando nel più ampio settore della garanzia legale spettante al consumatore al momento dell'acquisto, e valida per due anni (vedi qui).

Queste regole valgono anche anche nel caso di prodotto usato e sono state oggetto di ripetuti interventi della giurisprudenza di legittimità, nonché di quella di merito, con particolare riferimento all'acquisto di un autoveicolo di seconda mano.

La sentenza della Cassazione ha il pregio di delineare alcuni principi fondamentali che riguardano questo tipo di contenzioso e che ci permettiamo di riproporre, utilizzando gli illustri interventi del nostro più importante giudice.

- Il difetto di conformità si presume entro i due anni  

"Dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del summenzionato codice si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorchè tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna."

Nei rapporti tra consumatore e venditore (professionista) trovano applicazione le norme dall'art. 128 Codice Consumo e successivi, i quali prevedono che il bene venduto sia conforme.

Se il consumatore riscontra un difetto entro due anni dall'acquisto del bene, tale anomalia si presume come esistente sin dal momento dell'acquisto. La presunzione è assoluta nei primi sei mesi dalla vendita, con conseguente agevolazione per il consumatore che debba contestare il malfunzionamento del prodotto.

- Difetto di conformità: quali rimedi per il consumatore

"Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all’art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.".

Quando viene aperta la "porta" del difetto di conformità, al consumatore sono riconosciuti distinti rimedi volti a tutelarlo, e quindi può ottenere la riparazione del bene non conforme (difettato), oppure la riduzione del prezzo, o ancora la restituzione del prezzo (e l'eventuale risarcimento del danno).

Giova ricordare, però, che è la parte venditrice che deve scegliere (non imporre) la soluzione idonea per indennizzare il consumatore (vedi qui).

- Difetto conformità: presunzione ed inversione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

"Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell’art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l’ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un’agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.".

Come esposto in precedenza, il difetto di conformità si presume e tale regola propone una importante conseguenza processuale: il consumatore deve allegare il vizio/difetto di conformità, mentre la prova dell'insussistenza di tale difetto grava sul venditore/professionista.

Tale presunzione è assoluta nel caso in cui il problema si manifesti nei primi sei mesi dalla consegna del bene, comportando un ribaltamento dell'onere della prova: il consumatore deve semplicemente contestare il vizio, mentre il professionista deve provare di aver messo a disposizione un prodotto valido.

In termini più semplici, il consumatore deve allegare il difetto, provando il mero inesatto adempimento; sul professionista grava l'onere di provare di aver consegnato un prodotto regolare, privo di difetti.

Solo a seguito di tale prova, il consumatore dovrà fornire la prova che il prodotto era, invece, difettoso e che tale difetto non era stato segnalato dal venditore.

Qui potete leggere la Cassazione II^ Sez. Civ. sentenza n. 13148/2020.

domenica 11 ottobre 2020

Non hai la scheda di conformità? guasto dell'auto a tuo rischio!

La pronuncia in commento questa settimana, la n. 2076 del 2019 del Tribunale di Venezia, mette finalmente in luce, quando si acquista da un rivenditore un'auto di seconda mano, l'importanza di avere tra le mani una “scheda di conformità”. 

La scheda di conformità è una “fotografia”, se così si può dire, dello stato d'uso e della storia dell'autoveicolo, la quale ci consente di risalire alle manutenzioni e alla descrizione dell'usura dei componenti. 

Questo documento potrà sembrare poco importante, forse uno dei tanti che il concessionario ci consegna all'atto dell'acquisto, ma in realtà è una bussola per capire se l'auto che stiamo per acquistare è affidabile. E, ove dopo qualche tempo si guastasse per via dell'usura, ci consentirà di stimare l'eventuale danno che il rivenditore dovrebbe risarcire. Questa stima precede la scelta della garanzia che offre l'articolo 130 del codice del consumo.

Più volte, invero, ci siamo occupati di questa norma, vuoi nei suoi sviluppi generali (per un approfondimento clicca qui) vuoi per capire che un bene deve essere conforme al contratto (vedi qui).

Quando, però, è il momento di far valere i diritti nel modo più adeguato alle proprie esigenze (la riparazione ovvero il rimborso), si pensa che l'una valga l'altra e che, in ogni caso, il nostro rivenditore sia tenuto a prestarcele, anche se non siamo in grado di documentare lo stato del nostro mezzo. 

Non è così, e il caso di oggi lo conferma

Nel comparto dell'usato, è fondamentale tenere conto della pregressa usura del prodotto. L'usura è rilevantissima nel settore delle automobili, dal momento che il venditore è tenuto a garantire un mezzo conforme a quello che ha venduto, il quale tuttavia si usura rapidamente per via dell'età e, a volte, più della norma per via di un uso distorto. 

La conformità, inutile dirlo, si definisce tramite una scheda fornita dal rivenditore che descrive le qualità e le caratteristiche del mezzo: in caso di guasto o di difetto successivo al ritiro, si parte sempre da questo documento. E pare anche ovvio: con il suo utilizzo, l'auto riduce le proprie prestazioni e consuma le parti più soggette ad usura e da qui sorge l'esigenza di registrare le sue condizioni, come se si facesse un backup

In questo backup, se così si può definire, è essenziale la descrizione dell'usura del veicolo, oltreché delle sue componenti, le quali sono soggette a dei cicli di autonomia. 

Difficilmente, infatti, un meccanico introdurrebbe dei componenti nuovi in un'auto vetusta e guasta, perché non effettuerebbe una mera riparazione, ma introdurrebbe un “valore aggiunto”, comunque ingiustificato all'interno di una garanzia di conformità. 

Il caso di oggi, appunto, è quello di un consumatore disaccorto che non soltanto non ha conservato la scheda di conformità, ma ha spiegato una domanda di riduzione del prezzo, e ciò senza conoscere qual era l'entità del danno occorso al proprio veicolo. 

Il passo verso la soccombenza in giudizio è stato prevedibile: il giudice ha dovuto tenere conto dell'usura del turbocompressore del veicolo, sia nel momento in cui è stato acquistato che in quello in cui si è gustato. La domanda di riduzione del prezzo, del tutto incongrua rispetto ai valori di riferimento, è stata dunque bocciata. 

Nostro suggerimento, e forse nemmeno l'ultimo, è quello di insistere affinché il rivenditore fornisca sempre una scheda di conformità dettagliata, meglio ancora se predisposta dalla casa automobilistica che ha prodotto il mezzo: consente di fare il “backup” dell'auto.

Qui di seguito, la sentenza n. 2076/2019 del Tribunale di Venezia.

domenica 13 settembre 2020

Auto con difetto. L'uso del veicolo riduce la somma da restituire al consumatore

Cosa succede quando acquisto un veicolo (anche usato) e dopo qualche mese si presenta un difetto che ne rende difficile la guida, o una perdita di prestazione.

E' noto che a fronte di un vizio del bene venduto che lo rende non idoneo all'uso (artt. 1490 - 1492 c.c.), l'acquirente può denunciare al venditore la scoperta e chiedere la restituzione della somma versata, salvo diverso accordo.

Occorre premettere che questa possibilità è del tutto distinta da quella concessa dal Codice del Consumo, artt. 128 e seguenti, ove la normativa prevede la possibilità per il consumatore di ottenere una serie di rimedi laddove quest'ultimo ravvisi un malfunzionamento idoneo ad ottenere i rimedi di cui al successivo art. 130 comma 2.

La vicenda oggetto dell'intervento del giudice di legittimità riguarda, invece, l'ipotesi in cui l'acquirente scopra l'esistenza del vizio ed intenda chiedere la restituzione dei soldi pagati per l'acquisto, previa risoluzione del contratto. 

Nel caso di specie, l'acquisto ha avuto ad oggetto un veicolo presso una concessionaria, e l'acquirente aveva riscontrato, successivamente, dei vizi che non la rendevano idonea all'uso, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Il vizio contestato dal consumatore è quello disciplinato ex art. 1490 c.c., secondo il quale:"il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore".

Il successivo art. 1492 c.c. illustra gli effetti nel caso di vizi riscontrati dall'acquirente:"Nei casi indicati dall'art. 1490 c.c., il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.) ovvero la riduzione del prezzo [...]".

Nella vicenda oggetto della sentenza di questa domenica, il compratore aveva richiesto la risoluzione del contratto, con la restituzione della somma versata.

Accertato il vizio, attraverso apposito accertamento tecnico (ATP), il consumatore si era rivolto al tribunale per chiedere la restituzione della somma versata per il veicolo "viziato", ma non totalmente non idoneo all'uso, tant'è che per anni l'acquirente lo aveva anche se parzialmente utilizzato.

Il Tribunale di Messina, e la successiva Corte d'Appello, avevano riconosciuto il vizio del bene, idoneo alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., condannando la concessionaria alle restituzione della somma versata dal consumatore a suo tempo, in applicazione dell'art. 1458 c.c. (effetto retroattivo della risoluzione). 

La concessionaria ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra le altre, che il compratore aveva comunque utilizzato il veicolo, nonostante la presenza del vizio, sicché vi era stata una consistente riduzione del valore del mezzo che non era stata riconosciuta dal giudice del merito.

In termini più semplici, per la concessionaria la sentenza di merito era stata squilibrata, riconoscendo il solo diritto alla risoluzione del contratto in favore dell'acquirente, con rimborso della somma versata, ignorando che quest'ultimo aveva comunque "consumato" il "bene viziato" e quindi aveva trattato giovamento dal veicolo con riduzione del valore dello stesso.

La Cassazione accoglie la contestazione sollevata dal venditore, enucleando il seguente principio di diritto: "In virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458 c.c., comma 1, in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura che abbia agito vittoriosamente in redibitoria si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorchè accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore".

Il giudice ha operato un bilanciamento degli interessi delle parti: il consumatore può ottenere la restituzione del prezzo per il veicolo che presenti un difetto, ma il venditore ha diritto ad ottenere una sorta di indennizzo del valore perso, nel caso di utilizzo dell'auto da parte del compratore. 

Di seguito, la sentenza n. 16077/2020 della Cassazione.

domenica 10 marzo 2019

Automobile & garanzia - difetto di conformità e responsabilità del venditore

La sentenza che vi proponiamo questa domenica, emessa il 9 aprile 2015 dal Tribunale di Roma, offre il destro per affrontare una tematica sempre attuale nel campo del consumo, ossia il difetto di conformità dell’autovettura, con particolare riguardo ai soggetti responsabili per il danno sofferto dall'acquirente.
  
Il caso affrontato dal giudice romano ha ad oggetto la vendita di un veicolo usato, a condizioni economiche vantaggiose, da parte di una concessionaria ad una persona disabile. 

Nonostante il non eccessivo utilizzo, il veicolo, nel periodo successivo, si arresta a causa di un guasto di non lieve entità. 

L'acquirente porta l'auto alla concessionaria, la quale visiona il mezzo è ritiene che il guasto sia dovuto alla pessima qualità dell’olio motore utilizzato dal nuovo proprietario e, quindi, nessuna garanzia poteva essere invocata da quest'ultimo.

Al contrario, l’officina di fiducia del consumatore ha ritenuto che l’automobile presentasse un grave difetto già prima della firma del contratto, e celato dal venditore all'acquirente. 

La vicenda arriva davanti al Tribunale di Roma, il quale viene chiamato a valutare diverse  responsabilità (contrattuali e non) nei confronti di più soggetti, a partire dalla concessionaria venditrice fino alla casa produttrice.

Ebbene, talora accade che il compratore, complice la premura, agisca alla rinfusa, interpellando soggetti che, in realtà, sarebbero da escludere.

Nelle cause contrattuali di risarcimento del danno per il malfunzionamento dell’autovettura, il primo tassello è costituito dalla corretta individuazione del soggetto contro il quale indirizzare la propria azione legale.

Ad avviso del Tribunale di Roma, è necessario ricordare che l’automobile si inserisce dentro una “catena di vendita”: essa comprende diversi anelli che procedono dalla produzione alla distribuzione, e dalla distribuzione alla rivendita. A volte, l’anello conclusivo è composto da due o più rivenditori intermedi.

A livello contrattuale, però, il compratore instaura il rapporto soltanto con il proprio venditore: vale a dire, il concessionario che ha consegnato l’automobile e le chiavi. 

Questo significa anche che ogni inadempimento che riguarda il contratto di compravendita (e l’attivazione delle garanzie) deve riguardare sempre il venditore; sarà quest’ultimo, poi, a rivalersi nei confronti del distributore o del concessionario.

Operata tale doverosa premessa, risulta altresì importante comprendere come impostare una domanda di risarcimento del danno da difetto di conformità.

Si pongono, a questo punto, diversi problemi d’interpretazione che, se interessano di più avvocati e giudici, hanno comunque risvolti pratici molto evidenti: tra questi, decadenza e prescrizione della domanda ed onere della prova.

Per quanto qui d’interesse, va anzitutto precisato che l’articolo 129 e ss. del codice del consumo prevede un vero e proprio obbligo di fornire un bene conforme al contratto (sul punto, puoi approfondire qui). 

Il complesso ed articolato sistema di tutele e garanzie previsto dal codice del consumo, poi, costituisce una specificazione delle tutele previste dal codice civile (art. 1490 e ss.). 

Senza dilungarci oltre su aspetti di pura dottrina, andiamo ai punti nevralgici della sentenza in commento.

Di particolare interesse la conclusione, per la quale “pur nel silenzio della disciplina del TU Consumo, si ritiene ammissibile la domanda risarcitoria per danni conseguenti alla non conformità del prodotto venduto; inoltre anche detta domanda deve ritenersi soggetta allo stesso termine di decadenza e di prescrizione previsto dal citato art. 132 TU Consumo e non a quello previsto dall’art. 1495 c.c. per la vendita in generale ed allo stesso criterio di imputazione della responsabilità.

Dunque, una volta verificata l’ammissibilità della domanda risarcitoria, (…) esigenza di uniformità deve riguardare anche il merito e i presupposti stessi della domanda risarcitoria, con la conseguenza che la responsabilità risarcitoria del venditore deve ritenersi caratterizzata dalla natura sostanzialmente oggettiva e deve prescindere dall’accertamento della colpa del venditore, così come previsto per gli altri strumenti di tutela contemplati dall’art. 130 dello stesso codice; quindi in questi casi, diversamente da quanto previsto dall’art. 1494 c.c.il risarcimento del danno deve ritenersi non regolato dai principi generali in tema di inadempimento contrattuale.

L’obbligo risarcitorio a carico del venditore pertanto sussiste indipendentemente da ogni considerazione circa il criterio di imputazione della responsabilità e circa la conoscenza o conoscibilità dei vizi accertati; quindi è necessario e sufficiente che il consumatore provi, in base a conferente allegazione, l’esistenza dei difetti di conformità lamentati, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre.”

In definitiva, il consumatore, per impostare correttamente una domanda di risarcimento del danno, deve indicare nell’atto i punti sopra evidenziati, evitando ogni automatismo. 

E, sia chiaro, questo onere non può ridursi a semplici doglianze o lamentele che, nel merito, non permettono di risalire ad addebiti più dettagliati, ma deve essere caratterizzato dall'indicazione precisa delle contestazioni sollevate verso il venditore e l'effettiva causalità rispetto al malfunzionamento lamentato.

Di seguito, la sentenza per esteso. 

venerdì 11 gennaio 2019

Finanziamento & auto - Antitrust a gamba tesa verso il cartello delle finanziarie del settore

Fonte: AGCM - 9 gennaio 2019
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il 20 dicembre 2018, ha concluso un’istruttoria, avviata nei confronti delle principali captive banks e dei relativi gruppi automobilistici operanti in Italia nel settore della vendita di autoveicoli mediante prodotti finanziari, nonché delle relative associazioni di categoria. L’istruttoria, avviata a seguito della presentazione di una domanda di clemenza da parte delle società Daimler AG e Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., si è conclusa accertando l’attuazione di un’intesa unica, complessa e continuata avente ad oggetto lo scambio di informazioni sensibili relative a quantità e prezzi, anche attuali e futuri.

sabato 5 gennaio 2019

Automobile ibrida 2019: quali sconti e vantaggi per il consumatore

La recente Legge di bilancio 2019, nella sua versione definitiva, ha introdotto un vantaggio per coloro che intendono acquistare un nuovo veicolo, e siano intenzionate ad investire i propri denari in un auto a bassa emissione.

La norma di bilancio prevede degli sconti per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi, introducendo però un limite, ossia tale sconto è previsto solo per i modelli il cui prezzo di listino non supera i 50mila euro Iva esclusa.

Sotto altro profilo, peraltro, sono previste maggiori imposte per chi acquista automobili che oltrepassano i 160 grammi/km di CO2, ossia ad alto tasso di inquinamento.

La scelta adottata è sicuramente interessante, perché mira ad incentivare la vendita (e circolazione) di autoveicoli a basso inquinamento e, sotto altro profilo, il disincentivo nell vendita (e circolazione) di automobili inquinanti.

Quali sono i criteri per rientrare negli sconti fiscali?

sabato 17 novembre 2018

Acquisto di un' auto usata - alcune considerazioni e consigli

E' dato storico e pacifico che per gli acquisti di veicoli, il mercato dell'usato doppia quello delle auto di nuova matricolazione, tant'è che molti suggerimenti/consigli vengono forniti a coloro che intendono diventare proprietari di una macchina usata.

Abbiamo deciso di offrire una breve, e non esaustiva, panoramica di diritti, garanzie, obblighi che riguardano il "consumatore di auto usate", fornendovi anche alcuni consigli per evitare la classica fregatura.

domenica 2 settembre 2012

Acquisto automobile usata - esclusa la garanzia per il difetto derivante da normale uso del veicolo

L'art. 128 del Codice del Consumo prevede l'applicazione della garanzia per eventuali vizi del bene venduto al consumatore.

Il comma 3 estende la garanzia anche alla vendita di beni usati, disponendo che "si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’ uso normale della cosa.".

Sulla base di questa norma, il Tribunale di Trento ha di recente escluso l'obbligo di garanzia a carico di un rivenditore di automobili per il difetto di un veicolo usato.

L'acquirente, una consumatrice trentina, si era rivolta al giudice per esercitare il diritto di garanzia relativo ad un difetto riscontrato sull'auto usata acquistata.

Il Tribunale di Trento ha rigettato la domanda proposta dall'attrice sostenendo che nel caso di specie non vi sarebbe alcuna garanzia legale - né tanto meno contrattuale - volta a "coprire" il difetto al cambio automatico del mezzo acquistato.

Il Tribunale ha considerato tale difetto come conseguente all'uso normale della cosa usata e quindi non meritevole della garanzia prevista ex  art. 128, comma 3, d. lgs. 206/2005, in quanto "La valutazione sull'applicabilità o meno della garanzia di conformità non può prescindere dallo stato in cui la macchina versava in concreto al momento dell'acquisto, non essendo possibile operare tale valutazione prendendo in considerazione le statistiche di mercato o la media di utilizzo di quel tipo di autovettura. Lo stato del bene acquistato è stato dettagliatamente descritto dal venditore nella suddetta scheda di conformità e lo stipulante, per accettazione del suo contenuto, l'ha sottoscritta. Pertanto, stante lo stato di "usura oltre la norma" del cambio automatico già al momento dell'acquisto, il difetto venutosi successivamente a creare non può ritenersi in garanzia in quanto riconducibile ad uno stato del veicolo conosciuto ed accettato dal contraente.".
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