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domenica 26 luglio 2026

La Corte di Giustizia rafforza i diritti dei consumatori sulle commissioni bancarie

Una banca può trattenere integralmente le commissioni pagate all'apertura del mutuo quando il finanziamento viene estinto prima della scadenza?

La risposta al quesito la possiamo trovare con la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha avuto importanti conseguenze per migliaia di mutuatari. 

La sentenza del 17 ottobre 2024 (causa C-76/22) ha consentito ai giudici europei di poter ribadire un principio di grande rilievo: non è sufficiente qualificare una somma come "commissione iniziale" per sottrarla al diritto del consumatore di ottenere una riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata del mutuo.

Si tratta di una decisione che si inserisce nel percorso di rafforzamento della tutela dei consumatori nei rapporti con gli istituti di credito e che richiama le banche ad un dovere di maggiore trasparenza.


a.- La vicenda

Il caso nasce in Polonia ove un consumatore aveva stipulato un mutuo ipotecario della durata di trent'anni, pagando fin dall'inizio una commissione per la concessione del finanziamento.

Dopo meno di due anni decideva però di estinguere anticipatamente il mutuo, chiedendo alla banca la restituzione della parte di commissione riferibile al periodo del finanziamento che non avrebbe più avuto esecuzione.

La banca rifiutava il rimborso sostenendo che quella commissione costituiva un costo "una tantum", maturato integralmente al momento della stipula del contratto e quindi non rimborsabile. La vicenda finisce davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.


b.- Il principio affermato dalla Corte

La Corte parte dall'articolo 25 della direttiva 2014/17/UE, secondo cui il consumatore che estingue anticipatamente un mutuo ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito.

I giudici europei ricordano che non tutti i costi devono necessariamente essere restituiti. 

Restano infatti esclusi quelli che remunerano prestazioni già integralmente eseguite e realmente indipendenti dalla durata del contratto.

La vera novità introdotta con la sentenza oggetto del nostro intervento riguarda però l'onere della prova, in quanto la Corte afferma che spetta alla banca dimostrare che una determinata commissione appartiene effettivamente a questa categoria.

Se il creditore non fornisce elementi sufficienti per verificare la natura del costo, il giudice nazionale deve considerare quella commissione come collegata alla durata del contratto e, quindi, soggetta alla riduzione prevista dalla direttiva europea.

In altre parole, il dubbio se la commissione va restituita o meno non può ricadere sul consumatore e non basta che la banca cambi il nome alle commissioni, per giustificare un diniego alla restituzione della somma.

Molto spesso i contratti di mutuo prevedono voci come:

- commissione di istruttoria;

- commissione di concessione del mutuo;

- spese di apertura pratica;

- commissioni iniziali.

La sentenza chiarisce che la denominazione utilizzata dalla banca non è decisiva, in quanto occorre verificare quale funzione abbia realmente quella spesa.

Se il costo rappresenta, anche solo in parte, il corrispettivo dell'intero rapporto di finanziamento e non esclusivamente di un'attività già conclusa al momento della stipula, il consumatore può avere diritto alla restituzione della quota riferibile al periodo non goduto.

Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

domenica 13 agosto 2017

CMS al vaglio della Cassazione

Come si dice in questi casi: "non c'è due senza tre" e quindi, dopo aver rinviato alle Sezioni Unite della Cassazione la questione relativa alla validità dei contratti di intermediazione finanziaria e bancari privi di firma della banca (vedi) e la questione dell'usura nei contratti tra banca e cliente per i rapporti pre 1996 (vedi), un'altra questione viene affidata alla soluzione dei giudici di legittimità nella loro più importante formazione.

Ancora una volta, quindi, la Cassazione non è riuscita a superare un contrasto, così dovendo affidare la questione alle Sezioni Unite, per trovare una soluzione unitarie, forse, definitiva.

Nel caso di specie, stiamo parlando della Commissione di Massimo Scoperto, ovvero la commissione che è stata fatta pagare ai correntisti per anni e legata ai saldi passivi segnati nei rapporti con le banche.

Successivamente all'intervento del 2008, ratificato con la legge n. 2/2009, le norme in materia di CMS sono cambiate e divenute - negli anni - più trasparenti e rispettose dei rapporti tra intermediario bancario e cliente, consentendo a quest'ultimo di comprendere con più chiarezza quali costi è tenuto a sopportare quando il conto finisce in rosso (vedi qui).

La nuova disciplina, però, è stata oggetto di critiche e contrasti, tant'è che la stessa Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione (relatore Dolmetta) ha ritenuto di dover ottenere un chiarimento in merito alla nuova disciplina in tema di commissione di massimo scoperto introdotta dall’art. 2-bis della l. n. 2 del 2009, ponendosi questo dilemma: queste norme hanno natura di interpretazione autentica della normativa già esistente in materia di usura, ovvero presentano una peculiare innovazione tale da renderle applicabili, e qui sta il punto dolente, applicabili solo ai rapporti bancari sorti successivamente all'entrata in vigore della legge?

La soluzione della questione è di rilievo centrale, in quanto se dovesse essere affermato il carattere innovativo della norma, per i rapporti antecedenti all'entrata in vigore della citata l. 2/2009, ai fini del controllo del tasso effettivo globale, per la valutazione del carattere usurario degli interessi, non dovrebbe essere inclusa la commissione di massimo scoperto.

Nel caso opposto, ossia se la l. 2/2009 è norma di interpretazione autentica che nulla innova in materia, la conseguenza sarebbe estremamente chiara: l'interpretazione della norma produrrebbe i propri effetti anche per i rapporti bancari antecedenti alla sua entrata in vigore, sicché ai fini della determinazione degli interessi usurari dovrebbe essere considerata anche la cms.

Qui potete leggere il provvedimento.

domenica 20 novembre 2016

CMS non entra nel controllo usura fino al 2010

Nuovo intervento della Suprema Corte di Cassazione volto, si  spera, a mettere chiarezza in merito alla intricata questione di quali voci debbano essere incluse nel calcolo del tasso effettivo applicato dalla  banca al  correntista, al fine della verifica dell'eventuale superamento della soglia usura.

La Cassazione, Sez. I^ Civ., (sentenza n. 12965/2016 pubblicata il 22 giugno 2016 e che potete trovare di seguito) ha dato seguito all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito, in base al quale sino al 2010 ai fini del calcolo del TEG (tasso effettivo globale) per la verifica del tasso usura, non debba essere considerata la Commissione di Massimo Scoperto.

Tale voce deve essere considerata, per i fini sopra esposti, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ovvero la data dalla quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in virtù delle Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009, ha introdotto le nuove norme nella determinazione dell'usura.

Le norme introdotte dal Ministero, proposte in ottemperanza al D.L. n. 185/2008, convertito con la legge n. 2/2009, hanno dato seguito alle istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009, ove viene chiarito che in materia di rilevazione del TEG,  “fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente  nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006” (rif. punto “D” delle suddette Istruzioni 2009). Tali Istruzioni prevedono altresì che: “Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG  per la verifica del limite di cui al punto precedente: a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla Legge 2 del 2009…”. Solo successivamente, invece, devono essere considerate le nuove norme per la  determinazione del tasso effettivo globale.

La Corte di Cassazione ha considerato tale norma come innovativa, e non meramente interpretativa, con la conseguenza che la sua applicazione può valere solo per il futuro:“ in tema di contratti bancari, la disposizione dettata dall’art. 2-bis, comma secondo, del decreto-legge n. 185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 cod. civ.,dell’art. 644 cod. pen. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, agl’interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo, ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti come quello in esame, esauritisi in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degl’interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto”.

Qui la sentenza.

domenica 21 febbraio 2016

Banca Sella - illegittimo l'anatocismo applicato dal 2014 ai clienti

Ancora una volta torniamo a trattare uno degli argomenti più "caldi" oggetto degli ultimi interventi della giurisprudenza di merito nei rapporti tra banca e clienti, ossia la legittimità nell'applicazione della capitalizzazione periodica (anatocismo bancario) dal 2014 ad oggi da parte di un istituto bancario.

Il Tribunale di Biella, chiamato a rispondere ad un reclamo sollevato da Banca Sella avverso l'azione inbitoria ex art. 140 Codice del Consumo proposta da un'associazione dei consumatori, ha confermato la illegittimità dell'applicazione della clausola anatocistica applicata dalla banca ai rapporti bancari dal 1* gennaio 2014.

Abbiamo già trattato l'argomento in più circostanze (vedi, in particolare, qui), evidenziando il carattere innovativo introdotto con la legge finanziaria per il 2013, la quale ha mandato in archivio l'anatocismo dal 1° gennaio 2014.

A fronte di questa chiara novità introdotta dal legislatore, molte banche hanno ritenuto di non dover dare seguito alla norma ed hanno continuato ad applicare la clausola anatocistica ai rapporti con i propri clienti.

A fronte di tale condotta, alcune associazioni dei consumatori hanno iniziato a rivolgersi ai tribunali chiedendo l'inibitoria della clausola anatocistica, in quanto illegittima.

E i tribunali hanno, non sempre, dato torto alle banche, accogliendo la domanda delle associazioni dei consumatori, e ordinando alle banche di interrompere l'applicazione dell'anatocismo.

Ciò è avvenuto anche nel caso affrontato dal Tribunale di Biella, ove Banca Sella è stata oggetto di inibitoria ex art. 140 Codice del Consumo, con obbligo di  interrompere l'applicazione della condizione contrattuale anatocistica ai contratti bancari accesi con i propri clienti.

Banca Sella ha deciso, però, di proporre reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Biella, contestando la legittimazione dell'associazione alla domanda di inibitoria della clausola contrattuale, nonché sostenendo la correttezza dell'applicazione della clausola anatocistica ai rapporti di conto corrente.  

Il Tribunale di Biella ha, in primo luogo, ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione dell'associazione dei consumatori, premettendo che l'art. 139 del Codice del Consumo dispone che le associazioni rientranti all'art. 137 sono legittimate ad agire per ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti del professionista che violi interessi collettivi (nel caso di specie, quelli dei correntisti di Banca Sella).

E tale legittimazione sorge in favore dell'associazione in ipotesi di pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista verso i consumatori, violando il dovere di buona fede contrattuale ex art. 2 del Codice del Consumo.

Accertata la legittimazione attiva, il Tribunale di Biella valuta la contrarietà rispetto all'art. 120 TUB, così come modificato all' art. 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2013 n. 14, della condotta tenuta da Banca Sella, che a fronte della cancellazione dell'anatocismo bancario ha continuato ad applicare la capitalizzazione periodica degli interessi ai correntisti.

Il Tribunale, dopo aver ritenuto non sussistere i presupposti per il rinvio della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiarisce che l'intervento normativo non ha vietato la capitalizzazione degli interessi semplici, ma ha semplicemente vietato la produzione di ulteriori interessi su quelli già capitalizzati, ossia la produzione di interessi composti o interessi su interessi.

La norma introdotta con la Legge Finanziaria viene considerata di immediata applicazione, senza la necessità di specificazione da parte del CICR, in quanto il divieto di applicazione dell'anatocismo deriva direttamente dalla norma primaria.

Il Tribunale di Biella giunge a tale soluzione, respingendo il reclamo avanzato da Banca Sella, anche richiamando il CICR "Tale soluzione appare poi in linea anche con quanto indicato nella proposta di delibera CICR, citata dalla reclamata, ancora in corso di consultazione fino al 23.102015, nella cui premessa si dà atto che "l'intenzione del legislatore, quale emerge dai lavori parlamentari, era quella di stabilire la improduttività degli interessi composti, onde mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza ma costantemente tollerato dal legislatore, Questo proposito, tuttavia, sconta alcune difficoltà riscostruttive originate dal tenore letterale della norma; si è resa, pertanto un'opera di interpretazione finalizzata a far riemergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava. Nella proposta di delibera, inoltre, si è inteso delinerare soluzioni che consentissero di evitare che l'intervento legislativo, finalizzato ad assicurare un regime di maggior favore per la clientela, potesse avere ricadute negative per la stessa"".

Sulla base di questa valutazione, il Tribunale di Biella ha ritenuto illegittimo il comportamento di Banca Biella, respingendo il reclamo e confermando il provvedimento inibitorio.
  
Qui la decisione dl Tribunale.      
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