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domenica 23 febbraio 2025

Difetto di consenso informato - la banca non può esigere gli interessi dal credito concesso

La Corte di giustizia ci ricorda, con la recente pronuncia C - 472/2023, che il ruolo dell'intermediario bancario è quello di informare in modo trasparente e completo il contraente debole (consumatore).

Cosa succede se non adempie a questo obbligo informativo? può essere privata di parte delle somme oggetto di rimborso, come ad esempio gli interessi.

Il giudice comunitario ha voluto ricordare, attraverso il provvedimento, alcuni punti fondamentali che devono caratterizzare la condotta dell'intermediario bancario al momento della firma del contratto da parte del cliente.

Nella sentenza viene richiamato, a ragione, l'art. 5 della Direttiva 2008/48/UE, la quale introduce l'obbligo di informativa precontrattuale nei contratti aventi ad oggetto la vendita di prodotti bancari.

La norma prevede l'obbligo da parte della banca di fornire al consumatore, in tempo utile prima che quest'ultimo sia vincolato dal contratto, tutte le informazioni necessarie per consentirgli "di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito". 

Le informazioni devono essere inserite nel modulo relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".

Quali informazioni? conviene richiamarle qui di seguito: 

"a) il tipo di credito;

b) l'identità e l'indirizzo geografico del creditore, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito;

c) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;

d) la durata del contratto di credito;

e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una merce o un servizio specifici e dei contratti di credito collegati, tale merce o servizio e il relativo prezzo in contanti;

f) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica del tasso debitore. Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili;

g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; ove il consumatore abbia indicato al creditore uno o più elementi del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito e l'importo totale del credito, il creditore deve tenerne conto; se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvale dell'ipotesi di cui all'allegato I, parte II, lettera b), egli indica che altri meccanismi di prelievo per detto tipo di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati;

h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti a diversi tassi debitori ai fini del rimborso;

i) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, a meno che l'apertura del conto sia facoltativa, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;

j) se del caso, l'esistenza di spese che il consumatore è tenuto a pagare al notaio all'atto della conclusione del contratto di credito;

k) l'obbligo di ricorrere a un contratto avente ad oggetto il servizio accessorio connesso con il contratto di credito, in particolare una polizza assicurativa, se la conclusione del contratto relativo a tale servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste;

l) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

m) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti;

n) se del caso, le garanzie richieste;

o) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso;

p) il diritto al rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo a norma dell'articolo 16;

q) il diritto del consumatore a essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del merito creditizio;

r) il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore;

s) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali.".

La norma della direttiva è chiara nel ritenere tali informazioni come essenziali al fine di consentire al consumatore di esprimere un consenso informato.

Sotto questo profilo, chi scrive ritiene che le informazioni che l'intermediario deve fornire al cliente devono essere proposte in modo trasparente, completo, semplice e tempestivo.

La Corte ricorda, sotto questo profilo, quale conseguenza può gravare nei confronti del professionista nel caso di omesso adempimento dell'obbligo informativo appena richiamato, in quanto la violazione della norma da parte della banca può comportare la perdita del suo diritto di esigere gli interessi sul credito concesso al consumatore.

Di seguito, la pronuncia del giudice europeo.

Corte di giustizia UE C - 472/2023 (visibile con browser Opera VPN attivo)

domenica 25 agosto 2024

Malasanità - omesso consenso informato: quali conseguenze?

Il paziente ha diritto ad essere informato in modo corretto, completo e trasparente da parte del medico (o della struttura sanitaria) durante tutta la sua permanenza presso l'ospedale o la casa di cura.

Esiste, quindi, un danno da informazione sbagliata? o questo tipo di inadempimento può configurarsi solo in specifici casi?

Abbiamo già avuto modo di trattare il tema dell'obbligo informativo in ambito medico, ove il consenso informato è disciplinato all'art. 1 della Legge n. 219/2017, laddove viene previsto che nessun atto medico può essere avviato o proseguito in carenza di una piena approvazione  espressa dal paziente. 

Si ricorda che il paziente deve autodeterminarsi in modo consapevole  ed esplicito, come chiarito dalla Cassazione, secondo la quale deve essere chiaro, specifico ed effettivo, e la sua carenza può generare un danno non patrimoniale a carico del medico e della struttura sanitaria con conseguente obbligo di risarcimento in favore del paziente danneggiato.

Si ritiene opportuno ricordare che detto obbligo è previsto anche all’art. 35 del Codice di deontologia medica, secondo il quale: “il medico non può intraprendere né proseguire in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di un dissenso informato”, richiamando la l. n. 219/2017.

Questo danno è del tutto distinto da quello derivante da inadempimento della prestazione medica con lesione del diritto alla salute, e consiste nel violazione del diritto da parte del paziente di potersi autodeterminare in modo corretto e decidere se farsi operare o meno (o proseguire il trattamento sanitario o meno). 

La recente sentenza n. 16633/2023 ha modellato diverse ipotesi conseguenti al mancato adempimento degli obblighi informativi da parte dell'ospedale, configurando ipotesi distinte a seconda dei fatti allegati e provati nel caso di omessa informativa, prevedendo anche l'ipotesi di danno da difetto di autodeterminazione.

Nel caso in cui si può presumere che il paziente, anche se correttamente informato, avrebbe  avrebbe acconsentito al trattamento sanitario o all'atto medico, se vi è un suo peggioramento delle condizioni di salute (danno iatrogeno) derivante dall'operazione, il danneggiato avrà diritto al risarcimento del danno alla salute, sia sotto il profilo materiale che dal punto di vista morale.

Il danno da disinformazione può essere riconosciuto solo se correttamente allegato e provato da parte del paziente, il quale deve dimostrare che dalle informazioni parziali od assenti sia derivato un danno conseguente in termini di sofferenza psicologica.

 Corte di Cassazione Sez. III^ Civ. sentenza n. 16633/2023.

domenica 21 maggio 2023

Contratto concluso fuori dai locali - omessa comunicazione diritto ripensamento di 14 giorni - recesso senza costi anche ad opera ultimata

Hai concluso un contratto on line o presso la tua abitazione? non ti è stato comunicato il diritto di recesso di 14 giorni?

Beh, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ti riconosce il diritto di recesso gratuito anche se il professionista ha iniziato l'opera prevista dal contratto.

Questo principio è stato ribadito, di recente, dal giudice comunitario, il quale ha voluto riaffermare il ruolo centrale dell'informazione che deve essere fornita al consumatore nel caso di contratto concluso fuori dai locali commerciali.

Il professionista deve essere punito se non adempie al suo ruolo informativo verso il contraente debole e la punizione può arrivare anche alla possibilità di recesso(gratuito) ad opera ultimata.

Occorre premettere che il diritto di recesso previsto per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali ex art. 52 Codice del consumo: "Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni  per  recedere  da  un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali  commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere  costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2,  e  all'articolo 57.

Occorre ricordare che nel caso in cui il professionista non renda noto il diritto di recesso al consumatore, il termine per il recesso si estende a 12 mesi (e quattordici giorni), così come previsto al successivo art. 53: "Se in violazione dell'articolo  49,  comma  1,  lettera  h),  il professionista  non  fornisce  al  consumatore  le  informazioni  sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo  di  recesso  iniziale,  come  determinato  a  norma dell'articolo 52, comma 2.".

Cosa succede, però, se il professionista ha avviato l'esecuzione del contratto? ha diritto al rimborso delle spese? e se l'opera è stata, nel frattempo, ultimata?

La soluzione viene fornita dalla  Corte Ue con la sentenza nella causa C-97/22, la quale stabilisce che gli oneri sostenuti dal professionista per l'esecuzione del contratto durante il periodo (privo di preventiva informativa), non possono gravare sul consumatore.

Nel caso di specie, la conclusione del contratto per l'installazione di un nuovo impianto elettrico era avvenuta presso l'abitazione del consumatore.

Quest'ultimo non era stato informato, dal professionista, in merito al diritto di recesso, tant'è che l'impresa aveva avviato l'esecuzione delle opere per la ristrutturazione dell'impianto, conclusi prima del termine di recesso (1 anno e 14 giorni)

Il professionista aveva presentato al consumatore, in seguito, il conto chiedendo il pagamento dell'importo previsto dal contratto, ma quest'ultimo aveva deciso di esercitare il diritto di recesso, informando l'impresa che non avrebbe operato alcun pagamento di alcuna somma di denaro (nemmeno a titolo di indennità).

La questione è stata sottoposta all'attenzione di un giudice tedesco, il quale pur riconoscendo che il consumatore non avrebbe potuto essere considerato debitore per l'opera eseguita durante il periodo di recesso, si pone la questione del vantaggio illegittimo che quest'ultimo può acquisire nei confronti del professionista.

Il giudice si rivolge alla Corte di giustizia al fine di valutare se tale normativa non preveda una indennità di compensazione in favore dell'impresa al fine di evitare che il consumatore possa acquisire una plusvalenza, in contrasto con il principio generale che vieta l'arricchimento senza causa.

La Corte di giustizia risponde ai quesiti avanzati dal giudice nazionale, ricordando la finalità della normativa comunitaria che introduce il diritto di recesso per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, il cui fine è tutelare il contraente debole da ogni forma di pressione proveniente dal professionista, anche attraverso l'omessa corretta informativa.

Per questa tipologia di contratti, la pressione a cui viene sottoposto il contraente debole è più forte, in quanto l'effetto sorpresa è maggiore, sicchè la tutela consentita in favore del consumatore deve essere più forte e radicale, al fine di garantire a quest'ultimo di poter decidere con calma se concludere o meno il contratto.

Per tale ragione, tale diritto di recesso non può essere limitato in alcun modo, e non può essere prevista nemmeno la possibilità che il professionista che non abbia informato adeguatamente il consumatore, possa ottenere alcun vantaggio dal contratto avviato (e concluso) prima che spiri il termine per il diritto di recesso.

La tutela di tale diritto, obiettivo della direttiva, prevale anche sul legittimo diritto alla compensazione spettante al professionista, il quale non ha diritto ad ottenere alcuna somma nel caso di opera avviata e conclusa entro il periodo di recesso.

Qui la sentenza della Corte di Giustizia - causa C - 97/22

domenica 23 aprile 2023

Debt agency: la clausola vessatoria non vincola il consumatore

La pronuncia oggetto del nostro commento domenicale ha ad oggetto una tipologia di contratti che sono in continua diffusione, ossia quelli di consulenza finalizzata alla gestione dell'esposizione debitoria del consumatore.

La vicenda è molto interessate, in quanto abbiamo avuto modo di poterla affrontare, e riguarda l'ipotesi in cui il consumatore, indebitato, si rivolge ad una società che si propone di prendere in carico i suoi debiti, dietro il pagamento di un compenso, risolvendo le controversie con i banche, fisco ed altri debitori.

Usualmente, il consumatore chiede al consulente un aggiornamento sulla vicenda e dopo non aver ricevuto sufficienti rassicurazioni da parte del professionista, chiede che il contratto sia risolto con restituzione della somma versata.

Quest'ultimo aderisce alla risoluzione del contratto, ma invoca la clausola contrattuale che prevede, come nel caso affrontato dal Tribunale di Bolzano, il riconoscimento dell'intero compenso in favore del professionista: "### in ogni caso di rapporto fiduciario, e ferme restando le previsioni di cui al d.lgs. 206/05, è facoltà del cliente di recede dal presente contratto in qualsivoglia momento, anche successivamente al termine espressamente previsto dalla legge e riportato in appresso, sub 8., previa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In tale ultimo caso, spirato il termine di legge ivi indicato, la società od i professionisti incaricati avranno diritto a pretendere dal Cliente l'intero compenso pattuito.".

Nel caso di specie, il consumatore aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto, chiedendo la restituzione degli effetti cambiari inviati alla società di consulenza.

La società aveva opposto rifiuto alla restituzione delle cambiali invocando la clausola contrattuale sopra richiamata.

Il Tribunale di Bolzano, ai fini della decisione, è stato chiamato a valutare il carattere vessatorio della citata condizione contrattuale ed opera una ricostruzione del quadro normativo previsto in materia, ricordando che la clausola può essere classificata come vessatoria nel caso in cui, malgrado la buona fede, determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore.

Con la clausola vessatoria, di conseguenza, vengono ridotti i diritti del consumatore, oppure vengono "allargati" quelli del professionista, con limitazione nell'applicazione della normativa di settore.

Peraltro, al Professionista è data la possibilità di superare il limite normativo, facendo apporre la famosa doppia firma, previa dimostrazione che la seconda sottoscrizione è stata oggetto di specifica trattativa personale. 

Quindi? il professionista può superare le clausole vessatorie, facendo firmare al consumatore in modo specifico l'approvazione della condizione contrattuale, ma dovrà dimostrare di aver illustrato e negoziato in modo specifico la clausola con la controparte.

In materia di mediazione, appare opportuno richiamare la Corte di Cassazione (sentenza n. 22357/2010), la quale ha statuito che deve presumersi come vessatoria la clausola con la quale il mediatore attribuisca a se stesso la provvigione anche nel caso di mancata conclusione dell'affare oggetto del contratto, con applicazione delle regole sopra richiamate.

Peraltro, la valutazione della clausola e della sua applicazione nel rapporto tra le parti, non può non tenere in considerazione l'attività e l'organizzazione predisposta dal mediatore nella ricerca di arrivare alla conclusione dell'affare.

E ciò è avvenuto nel caso di specie? il contratto di consulenza/mediazione ha rispettato i principi sopra enunciati e la clausola vessatoria è stata oggetto di pregressa trattativa personalizzata? ed è stata svolta dell'attività tale da giustificare il compenso preteso dal mediatore?

Il Tribunale di Bolzano è, sul punto, inequivocabile e merita di essere richiamato: "La clausola prevede infatti una cd. “multa penitenziale” (art. 1373 co. 3 c.c.) e non attiene alla misura del corrispettivo delle prestazioni pattuite. 

Nel merito, la clausola prevede che, nel caso di recesso del consumatore in corso di esecuzione del rapporto contrattuale, il consumatore sia obbligato a corrispondere alla società di consulenza l'intero compenso pattuito. La clausola non prevede dunque alcuna modulazione o gradualità dell'ammontare della multa penitenziale, in funzione dell'attività fino a quel momento concretamente svolta dalla società professionista. 

In forza di una simile previsione contrattuale, pertanto, pur a fronte di prestazioni assai limitate o ridotte (o addirittura di nessuna prestazione) da parte del professionista, quest'ultimo ha comunque diritto all'intero compenso pattuito per il solo fatto del recesso esercitato dal consumatore. 

Ebbene in tal caso, secondo l'insegnamento della Suprema Corte sopra citato, il controllo del giudice impedisce tale automatismo, che si tradurrebbe altrimenti in uno squilibrio eccessivo delle prestazioni contrattuali a svantaggio della parte debole del contratto.".

Nel caso di specie, infatti, l'agenzia aveva svolto una limitata attività nei due mesi successivi al conferimento del mandato, e non ha dato prova di aver svolto dell'attività tale, con una organizzazione volta al raggiungimento degli obiettivi perseguiti con la conclusione dell'accordo tra le parti.

Il Giudice, quindi, non ritiene giustificata la condizione contrattuale, considerandola vessatoria nella misura in cui crea una carenza di equilibrio contrattuale tra le parti, non superata da alcuna trattativa personalizzata.

Il Tribunale di Bolzano conclude dichiarando la nullità della clausola contrattuale, con ordine di restituzione delle cambiali sequestrate in favore del consumatore.

Qui la sentenza del Tribunale di Bolzano.

venerdì 29 luglio 2022

Diagnosi errata - il danno causato del medico


Fonte: rsi.ch trasmissione "Patti Chiari"
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