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domenica 25 gennaio 2026

Clausole vessatorie “firmate” ma senza una effettiva trattativa: il consumatore deve essere sempre tutelato

Con l’ordinanza n. 4140 del 14 febbraio 2024, la Corte di Cassazione interviene su un tema molto concreto e frequente: come e quando sono efficaci per il consumatore le clausole particolarmente onerose, ossia che creano un significativo squilibrio del rapporto con il professionista.

Stiamo parlando delle clausole vessatorie, ovvero quelle condizioni del contratto particolarmente svantaggiose per noi consumatore, quando prevedono la limitazione della responsabilità del professionista nel caso di malfunzionamento del prodotto o inadempimenti nell'esecuzione del contratto; la possibilità attribuita al solo venditore/fornitore di recedere o modificare unilateralmente il contratto; la previsione di una clausola penale eccessiva in favore del contraente forte; la previsione nel contratto di una deroga al giudice competente (foro del consumatore).

Sono esempi di clausole vessatorie che usualmente possiamo trovare nei contratti che, come consumatori, firmiamo quando acquistiamo un bene o un servizio, ma che possono essere inserite, come nel caso affrontato dalla Cassazione, anche con la firma di un accordo transattivo.

Cosa succede quando un consumatore firma un accordo transattivo con clausole particolarmente onerose, come obblighi di riservatezza o penali elevate?
Le tutele contro le clausole vessatorie valgono anche nel caso di transazione?

La risposta della Suprema Corte è chiara e, per molti consumatori, rassicurante.


a.- La vicenda

La questione nasce da una controversia tra una consumatrice e una società immobiliare, conclusasi con un accordo transattivo. Nell'accordo venivano inserite alcune clausole estremamente svantaggiose per il consumatore, quale la  clausola di riservatezza e una clausola penale.

In seguito, secondo l'immobiliare, la consumatrice avrebbe violato tali clausole, giustificando il pagamento della penale da parte del professionista.

Mentre il giudice di merito aveva ritenuto valide le clausole, sostenendo che l’accordo fosse frutto di una trattativa tra le parti, entrambe assistite dai rispettivi avvocati, la Suprema Corte ha voluto dare una diversa interpretazione alle norme contrattuali, ribadendo un principio fondamentale in materia di tutela del consumatore, ossia che anche la transazione è soggetta alle regole previste dal Codice del Consumo.


b.- La tutela del consumatore contro le clausole vessatorie

La Cassazione parte dal presupposto che il consumatore è un soggetto meritevole di tutela in ogni momento del rapporto creatosi con il professionista, a prescindere dal tipo di contratto concluso.

In termini più semplici, il Codice del Consumo mira a tutelare una categoria specifica di soggetti giuridici, i consumatori, per i quali il Legislatore ritiene che debbano essere previste specifiche protezioni proprio per la loro peculiare posizione.

E per tale ragione che i giudici di legittimità si dimostrano disinteressati dalla tipologia di contratto concluso tra le parti, in quanto il contraente debole deve potersi giovare delle tutele previste dal Codice del Consumo sia che conclusa una una vendita, un contratto di servizi o – come in questo caso – una transazione: se da un lato c’è un professionista e dall’altro un consumatore, le norme del Codice del Consumo trovano applicazione.

E tale disinteresse riguarda anche la modalità della conclusione del contratto, risultando del tutto indifferente che si tratti di un modulo o formulario unilateralmente del professionista (come previsto all'art. 1341 c.c.), o di uno specifico contratto negoziato tra le parti, come nell'ipotesi della transazione: "[...] Trattasi di disciplina invero altra e diversa da quella -concorrente- posta all’art. 1341 ss. c.c. applicabile a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà della clausola ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 ben potendo viceversa attenere anche al singolo rapporto contrattuale (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802).".

Questo significa che anche un accordo pensato per “chiudere la lite” può contenere clausole vessatorie e, se del caso, queste clausole possono essere dichiarate nulle a mente dell'art. 34 della normativa di settore.

L'aspetto più rilevante della decisione, però, risiede nel successivo passaggio, spesso sottovalutato nella pratica dai consumatori, ossia perché la trattativa che soddisfa i requisiti tali da escludere l'applicazione delle norme consumeristiche, deve che rispettare una serie di canoni, ovvero deve essere:

Seria: il contenuto delle clausole (specie quelle più gravose per il consumatore) è stato oggetto di una discussione concreta tra le parti e non di un mero passaggio formale. Il consumatore deve essere protagonista nell'accordo e non un mero destinatario passivo delle condizioni unilateralmente predisposte dal professionista.

Individuale: deve riguardare le singole clausole e non un generico accordo relativo al contratto nel suo insieme;

Effettiva: la trattativa è effettiva se è bilaterale consentendo al consumatore di disporre del potere negoziale volto ad incidere sulla trattativa relativa alla singola clausola, financo rifiutandone la sua accettazione. 

Volendo cercare un significato unitario ai tre requisiti appena richiamati, il consumatore deve aver avuto la possibilità concreta di incidere sul contenuto di quelle clausole, di discuterle, modificarle o addirittura rifiutarle.

Affermare, come accaduto nel caso oggetto di scrutinio della Cassazione, che l’accordo è stato “ampiamente discusso”, oppure richiamare la presenza degli avvocati al momento della firma, non è sufficiente. 

Se non viene dimostrato che proprio quella clausola – ad esempio la penale o l’obbligo di riservatezza – sia stata realmente negoziata, la presunzione di vessatorietà resta in piedi.


c.- La prova della trattativa seria, individuale ed effettiva

Chi è la parte che deve offrire la prova che la trattativa presenta i caratteri di serietà, individualità ed effettività?

Anche su questo punto l'intervento della Suprema Corte di Cassazione è, a parere di chi scrive, netto ed inequivocabile.

Il consumatore deve semplicemente allegare che il contratto è stato predisposto dal professionista e che la clausola è potenzialmente vessatoria, mentre grava sul professionista l'onere della prova che la singola condizione inserita nell'accordo scritto (anche nel caso di transazione) sia stata oggetto di una vera trattativa.

In carenza di tale prova, il giudice non può limitarsi a frasi generiche, ma deve applicare la disciplina di tutela del consumatore e valutare se la clausola crei un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.

Questa decisione manda un messaggio molto chiaro: firmare un accordo non significa rinunciare automaticamente alle proprie tutele.

Anche quando si accetta una transazione, il professionista non può approfittare della propria posizione di forza inserendo clausole pesanti, confidando nel fatto che “tanto è stato tutto concordato per iscritto”.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 4140/2024.

domenica 21 dicembre 2025

Contratto di assicurazione e validità delle clausole

Il nostro commento di questa domenica ha ad oggetto la validità delle clausole contrattuali d inserite in un contratto di assicurazione, nel caso in cui vi siano delle limitazioni all'esercizio dei diritti spettanti al soggetto danneggiato.

La pronuncia si inserisce nel solco giurisprudenziale che contrasta quelle clausole assicurative volte a sottrarre al soggetto esposto al rischio – e spesso effettivo danneggiato – la possibilità di far valere direttamente i diritti indennitari. 

La Corte di Cassazione (sentenza n. 16787/2025), qualificando come nulla la clausola che attribuiva esclusivamente al contraente la titolarità dei diritti derivanti dalla polizza, riafferma un principio di civiltà giuridica: chi sopporta il pregiudizio deve poter attivare la tutela risarcitoria, evitando limiti formali o barriere contrattuali predisposte unilateralmente, il cui fine esclusivo è quello di impedire l'esercizio dei diritti previsti dall'accordo.

In termini più semplici, quando firmiamo un contratto di assicurazione ci aspettiamo una serie di tutele ed invece, accade che nel momento in cui chiediamo assistenza - in esecuzione dell'accordo - ci vengono sollevate eccezioni o limitazioni che di fatto rendono inutile il contratto sottoscritto (e per il quale si è versato).

E ciò in considerazione che nei rapporti assicurativi il consumatore è tipicamente parte debole, destinatario di condizioni generali di contratto non negoziabili e spesso formulate con tecnicismi che ne ostacolano la comprensione

La nullità della clausola escludente, oltre a rimuovere un ostacolo ingiustificato alla tutela, si pone in coerenza con:

a. il principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, che impedisce di svuotare di effettività la funzione indennitaria;

b. la funzione sociale dell’assicurazione, che non può essere compressa mediante accorgimenti redazionali;

c. la protezione dell’assicurato/beneficiario, valorizzata anche dal Codice del Consumo quando il contratto coinvolge un consumatore.

In tale prospettiva, la Cassazione opera un chiarimento netto: le clausole che sottraggono all’effettivo interessato il potere di richiedere l’indennizzo vanno sottoposte a scrutinio rigoroso e, quando incidono sul nucleo del diritto, devono essere dichiarate nulle.

Ciò pone un evidente limite verso gli operatori professionali:

  • le previsioni contrattuali che limitano o deviano l’esercizio dei diritti indennitari non vanno considerate scontate né intangibili;
  • la tutela giurisdizionale resta accessibile anche quando l’assicuratore oppone eccezioni basate su clausole predisposte unilateralmente.

Di seguito, la sentenza della Cassazione 23 giugno 2025 n. 16787.

domenica 7 dicembre 2025

Rinnovo automatico - clausola vessatoria - specifica approvazione (art. 1341 c.c.)

Il provvedimento oggetto del nostro commento odierno non riguarda rapporti tra un professionista ed un consumatore, ma richiama un principio - la vessatorietà della clausola contrattuale ex art. 1341 c.c. - che può essere considerato valido anche per noi consumatori.

La Cassazione affronta un tema che, nella pratica, ricorre spesso nei c.d. contratti per adesione, ovvero fondati su un modello contrattuale predisposto da una delle parti (il venditore): la validità delle clausole di rinnovo automatico nei contratti predisposti unilateralmente da un’impresa.

In termini più semplici, il contratto prevede il rinnovo automatico senza che tale carattere vessatorio sia segnalato alla controparte, trattandosi di clausola contraria a quanto previsto dall'art. 1341 c.c..

  • Art. 1341 c.c. - clausole vessatorie
L'art. 1341 c.c. tratta le clausole vessatorie inserite in un modulo contrattuale predisposto da una parte, prevedendo che: "Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.".

L’articolo in parola è decisivo nella disciplina dei contratti per adesione, creato da una parte e sottoposto/imposto all'altra parte, la quale può solo accettare o rifiutare in blocco, senza possibilità di trattativa vera e propria.

La norma introduce due importanti principi: 

Il primo comma introduce un principio di trasparenza, in quanto si prevede che le condizioni generali di contratto sono valide ed efficaci solo se l’altra parte le conosce o avrebbe dovuto conoscerle con l’ordinaria diligenza.

E' evidente la finalità del primo comma, ossia quella di costringere colui che predispone il modello contrattuale di attivarsi per portare a conoscenza dell’altra parte il contenuto delle condizioni. Diversamente, le condizioni contrattuali non possono vincolare colui che non le ha conosciute ed approvate.

Il secondo comma, invece, introduce una protezione verso l’aderente rispetto alle “clausole vessatorie”, prevedendo l'inefficacia di tutte le clausole che introducono una serie di limitazioni verso la controparte.

Tali limitazioni, predisposte unilateralmente da colui che propone il contratto, sono vincolanti per l'aderente solo se le ha approvate per iscritto, in modo specifico (la famosa “doppia firma”).

Tale doppia firma ha il fine di garantire la giusta attenzione alla controparte, al fine di comprendere quale limitazione ai propri diritti sta approvando, sempreché sia predisposta in modo corretto e rispettoso della legge (sull'approvazione in blocco delle clausole vessatorie, si rinvia a questo nostro precedente intervento clicca qui). 

Si considera vessatoria anche la clausola che prevede la tacita proroga del contratto, ma lo è anche nel caso in cui la proroga tacita vale per entrambe le parti?

La soluzione alla domanda arriva dalla Cassazione con il provvedimento segnalato con questo nostro intervento.
  • La decisione della Cassazione 

L’ordinanza affronta un tema che, nella pratica, ricorre spesso nei rapporti commerciali standardizzati: la validità delle clausole di rinnovo automatico nei contratti predisposti unilateralmente da un’impresa. 

Il caso nasce da un contratto di fornitura e assistenza software, dove la società debitrice aveva contestato l’efficacia di una clausola che prorogava automaticamente il rapporto oltre il termine pattuito. Il Tribunale aveva ritenuto la clausola valida, sostenendo che non fosse vessatoria perché operante “a favore di entrambe le parti”.

La Corte di Cassazione non ritiene corretta questa impostazione, partendo dal presupposto che per i contratti standardizzati è prevista una specifica tutela in favore dell'aderente che sia consumatore o piccola impresa. 

Il punto centrale della decisione è molto chiaro: la reciprocità della clausola non basta a escluderne la natura vessatoria.

La ragione da cui trae fondamento la decisione assunta dai giudici di legittimità è abbastanza chiara: una proroga automatica — proprio per il modo in cui funziona — estende la durata del vincolo contrattuale senza che l’aderente esprima nuovamente un consenso. 

Conseguenza inevitabile: la “reciprocità” non è un indice che elimina la vessatorietà, ma un dato intrinseco alla natura stessa della clausola.

Se si accettasse il ragionamento del Tribunale — osserva la Cassazione — l’art. 1341, comma 2, verrebbe sostanzialmente svuotato: basterebbe etichettare come “bilaterale” qualsiasi meccanismo di rinnovo automatico per aggirare la regola della doppia sottoscrizione. Un risultato evidentemente contrario allo spirito della norma, che mira a tutelare la libertà contrattuale dell’aderente di decidere se proseguire o meno un rapporto.

Da qui l’importanza del richiamo al carattere di contratto per adesione: la vessatorietà non scatta automaticamente per ogni clausola di proroga, ma solo quando il contratto è stato predisposto da una parte e l’altra si è limitata ad aderirvi, senza possibilità reale di modifiche o trattativa. Per questo la Cassazione rimette la causa al Tribunale, chiedendogli di verificare se il contratto in questione fosse effettivamente strutturato come modulo o formulario. Se sì, la clausola non specificamente sottoscritta dovrà essere considerata nulla, e con essa il credito fatto valere nel decreto ingiuntivo.

Corte di Cassazione - Sezione III^ Civ. Ordinanza n. 221795/2023

domenica 29 giugno 2025

Attenti al giudice competente.....le clausole contrattuali possono prevedere un inganno

A volte bisogna prestare attenzione quando si vogliono utilizzare, con una certa disinvoltura, le norme di protezione dei consumatori, perché si potrebbe incorrere in gravi difficoltà, come accaduto nel caso oggetto della nostra riflessione domenicale.


1. Il caso

Con ordinanza n. 11500/2025, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di contratti bancari stipulati da consumatori, pronunciandosi sul giudice competente a decidere la controversia, valutando la questione relativa alla competenza territoriale, in presenza di una clausola contrattuale che stabiliva il foro esclusivo coincidente con la residenza del consumatore.

Il caso trae origine da un'azione promossa da due consumatori baresi contro una banca per violazioni in materia di intermediazione finanziaria, con istanza di risoluzione contrattuale e restituzione del capitale investito. 

Il Tribunale di Bari ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Campobasso, richiamando una clausola del contratto ove viene indicato, quale giudice competente, il giudice molisano, ove risiedono i consumatori.

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento, sostenendo la facoltà del consumatore attore di derogare al foro esclusivo ex art. 33 D.lgs. 206/2005, in favore del Tribunale di Bari.


2. La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, riaffermando la validità della clausola contrattuale che prevedeva la competenza esclusiva del foro di Campobasso, coincidente con la residenza dei consumatori, proponendo il seguente precorso argomentativo.

Il giudice di legittimità ha chiarito che la deroga unilaterale del consumatore al foro di cui all’art. 33 Cod. Cons. è possibile solo in assenza di una pattuizione specifica, e ha affermato che, se il foro pattuito coincide con quello di residenza del consumatore, la clausola non è vessatoria (art. 33, co. 2, lett. u), Cod. Cons.), a condizione che sia munita di doppia sottoscrizione.

La pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza che distingue il foro del consumatore ex lege da quello pattizio convenzionalmente stabilito a suo favore. L’art. 33 Cod. Cons. tutela il consumatore da clausole che impongano un foro diverso da quello di residenza, salvo che la scelta delle parti non alteri l’equilibrio contrattuale.

L’orientamento già espresso da Cass. 19061/2016 e 12541/2022 – secondo cui il consumatore può rinunciare al foro esclusivo agendo avanti ad altro giudice – non si applica nei casi in cui il foro coincidente con la residenza sia frutto di pattuizione contrattuale il foro del consumatore può essere derogato dal consumatore stesso solo ove manchi una clausola pattizia vincolante, che preveda una competenza esclusiva coincidente con la sua residenza”.


Corte di Cassazione - Ordinanza n. 11500/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 29 settembre 2024

L'azione collettiva e clausole abusive - i limiti indicati dal giudice europeo

Può una azione collettiva ottenere la dichiarazione di nullità/inefficacia di una clausola contrattuale in quanto abusiva, magari redatta in modelli distanti anni l'uno dall'altro?

La questione è stata sottoposta all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale si è espressa con provvedimento che trovate di seguito.

Un giudice nazionale si era rivolto al giudice comunitario, rivolgendo due questioni pregiudiziali di non secondaria importanza:

a) Con una azione collettiva è possibile accertare delle clausole abusive a possibilità di accertare la presenza di clausole abusive nei modelli contrattuali predisposti dal professionista.

b) Come deve essere considerata il carattere abusivo della clausola, riferita al “consumatore medio” dell'azione collettiva, laddove i contratti sono stati conclusi in periodi diversi.

Il giudice comunitario ha così dato riscontro alle richieste formulate dal giudice nazionale: 

Sul punto (a):1) L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: consentono a un giudice nazionale di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale nell’ambito di un’azione collettiva diretta contro numerosi professionisti dello stesso settore economico e riguardante un numero molto elevato di contratti, purché tali contratti contengano la medesima clausola o clausole simili.".

Sul punto (b): "2) L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: consentono a un giudice nazionale, investito di un’azione collettiva diretta contro numerosi professionisti del medesimo settore economico e avente ad oggetto un numero molto elevato di contratti, di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale basandosi sulla percezione del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, quando tali contratti si rivolgono a categorie specifiche di consumatori e tale clausola è stata utilizzata per un periodo molto lungo. Tuttavia, se, durante tale periodo, la percezione globale del consumatore medio riguardo a detta clausola è stata modificata dall’intervento di un evento oggettivo o di un fatto notorio, la direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale proceda a tale controllo tenendo conto dell’evoluzione della percezione di tale consumatore, fermo restando che la percezione pertinente è quella esistente al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario.».".

Corte di giustizia Unione europea - Sez. IV^ sentenza C - 450/2022. (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 11 agosto 2024

Consumatore e contratti telematici - l'ordine digitale deve essere chiaro anche per i costi eventuali

Anche per i contratti digitali esiste l'obbligo di informare il consumatore in modo adeguato su costi ed oneri aggiunto e nel caso di omessa informativa preventiva, l'ordine è nullo e non vincolante.

Così viene stabilito dalla Corte di giustizia con la recente sentenza C-400/2022, provvedimento con la quale il giudice comunitario ribadisce l'obbligo informativo da parte del professionista in favore del consumatore.

Le informazioni relative a costi ed oneri devono essere fornite prima dell'inoltro dell'ordine e devono essere fornite in modo chiaro e trasparente.

Tale obbligo è ancora più rilevante nel caso in cui il "point and click" deve informare il contraente debole sul "pagamento condizionato", trattandosi comunque di costi aggiunti che il consumatore deve preventivamente conoscere. 

Si tratta, infatti, di un costo aggiunto che viene posto a carico della controparte e che il professionista deve fornire in modo dettagliato ed inequivocabile.

La Corte di giustizia dell'Unione Europea conclude così:

"L’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

nel caso dei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l’obbligo gravante sul professionista di garantire che il consumatore, quando inoltra il suo ordine, accetti espressamente l’obbligo di pagamento, si applica anche quando il consumatore è tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di un’ulteriore condizione".

domenica 4 agosto 2024

E' vessatoria la clausola che riduce il termine concesso al consumatore per ottenere la restituzione delle spese

La sentenza che segnaliamo con questo nostro intervento riguarda, ancora una volta, delle clausole vessatorie inserite in un contratto bancario, più precisamente un mutuo, con il quale l'istituto di credito (spagnolo) riduce i diritti del consumatore.

Nel caso di specie, il contratto di mutuo prevede il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione delle spese sostenute durante il periodo in cui ha versato le rate di rimborso della somma ottenuta a prestito.

La clausola contrattuale, però, dispone che tale diritto debba decorrere dalla firma del contratto, con conseguente termine più breve in favore del consumatore.

La vicenda termina avanti al giudice comunitario, il quale accerta il contrasto con la direttiva 93/13/CEE, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle spese versate dal consumatore debba decorrere dal momento della firma del mutuo e non dalla data di del pagamento della spesa di cui si chiede la restituzione.

Il diritto del consumatore non può essere ristretto a prescindere dalla circostanza che egli  fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola dal momento di detto pagamento, o prima che la nullità di tale clausola sia stata accertata da tale decisione. 

Corte di Giustizia dell'Unione europea - sentenza C - 484/2021

domenica 23 giugno 2024

Bene la Corte di giustizia che tutela il consumatore contro le clausole abusive

La Corte di giustizia ha, di recente, ritenuto di dover ribadire alcuni principi che riguardano le clausole abusive (vessatorie) inserite nei contratti bancari di credito al consumo, consentendoci di ricordare i diritti spettanti ai consumatori contro le banche.

Tali diritti, come osservato da giudice comunitario, devono essere estesi anche ai contratti accessori, ma collegati, a quello principale, con conseguente invalidità delle clausole inserite che limitano, come accaduto nel caso affrontato, la facoltà del consumatore di ottenere del credito dalla banca.

Ricordiamo che è abusiva la clausola che limiti i diritti del consumatore in ipotesi di acquisizione di servizi accessori, od anche laddove l'istituto bancario subordini la concessione del credito all'attivazione di ulteriori contratti.

Nella concreta fattispecie, i consumatori bulgari avevano stipulato un contratto di credito al consumo con il quale era stata avanzata la richiesta di una modesta somma di denaro (circa EUR 2 500), per un periodo di 36 mesi, soggetto ad un tasso d’interesse annuo del 41% e a un TAEG del 49,02%, con rimborso dell'importo di euro 4 400. 

Il contratto prevedeva la possibilità, in favore del cliente, di attivare una serie di servizi accessori al contratto principale, tra i quali:

- servizio "fast" con il quale il cliente poteva disporre della "priorità nell’esame della sua domanda di credito e nella messa a disposizione dei fondi, la quale doveva avvenire entro 24 ore dal ricevimento, da parte del creditore, del contratto di credito firmato.". 

- servizio "flexi", il quale "consentiva, a determinate condizioni, la modifica del piano di rimborso iniziale.", al verificarsi di determinate condizioni, come ad esempio in ipotesi di inabilità al lavoro, di risoluzione del contratto di lavoro, di ferie non retribuite, di licenziamento, o decesso di un componente del nucleo che contribuisce  al reddito familiare. 

Il servizi accessori, però, non sono gratuiti, ma prevedono un costo che, secondo quanto accertato dal giudice bulgaro, comporta per i consumatori l'incremento dell'importo totale da rimborsare all'istituto di credito alla conclusione del contratto (circa EUR 6.257,00).

Peraltro, tale maggior importo era previsto solo nel caso di effettivo utilizzo del servizio accessorio, tant'è che per il professionista non esisteva alcun carattere vessatorio del contratto.

Orbene, il giudice comunitario ha accertato il carattere abusivo delle clausole previste nei contratti accessori, nel caso in cui prevedano dei costi supplementari a carico del consumatore, anche nell'ipotesi in cui non siano effettivamente esercitati dal cliente, prevedendo comunque dei costi spropositati a carico di quest'ultimo per il servizio ottenuto.

Corte di giustizia UE - Sez. IX - sentenza C - 714/22 .

sabato 18 maggio 2024

Autonoleggio: l'Antitrust sanziona sei società del settore per clausole vessatorie

Fonte: comunicato stampa
9 maggio 2024
Le sei società di autonoleggio imponevano una fee ingiustificata al cliente per la gestione delle multe e gli omessi pagamenti di parcheggio o pedaggio. L’Autorità ha anche disposto di eliminare queste clausole dalla modulistica contrattuale perché possono causare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico dei consumatori.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per oltre 18 milioni di euro complessivi le imprese di autonoleggio Avis Budget Italia S.p.A., Hertz Italiana S.r.l., Centauro Rent a Car Italy S.r.l., Green Motion Italia S.r.l., Noleggiare S.r.l. e Drivalia Leasys Rent S.p.A. per clausole vessatorie.

L’Autorità contesta la clausola, contenuta nella documentazione contrattuale adottata da ciascuna società e pubblicata sui rispettivi siti internet aziendali, che prevede l’obbligo del locatario della vettura di pagare un importo forfettario (cd. “fee”) per gestire la pratica amministrativa correlata a ciascuna multa irrogata per infrazione stradale od omesso pagamento di tariffe di parcheggio/pedaggio durante il periodo di noleggio.

domenica 9 luglio 2023

Contratto on line. Il sito web non è un supporto durevole e il link non soddisfa il dovere informativo

Il venditore assolve al proprio dovere informativo verso il consumatore, rinviando per le condizioni del contratto al sito web?

La questione è stata (ed è tuttora) oggetto di discussione, in quanto tutti i contratti telematici operano un rinvio a pagine web, ma anche nei contratti cartacei viene, molto spesso, rinviato al sito web per consentire al consumatore di poter prendere visione delle clausole a lui svantaggiose (clausole abusive/vessatorie).

E' lecito il rinvio ad un sito web per l'illustrazione delle clausole vessatorie per un contratto negoziato fuori dai locali commerciali? 

La pronuncia che potete leggere di seguito affronta questo aspetto, anche se lo fa dando applicazione a dei principi comunitari contenuti nella Direttiva 97/7/CEE, norma successivamente abrogata e sostituita 2011/83/UE, la quale però si è limitata a riproporre le tutele già oggetto di disciplina con le norme europee del 1997.

Le norme comunitarie sono chiare nell'evidenziare, in primo luogo, che le clausole contrattuali proposte al consumatore devono essere redatte in modo chiaro, comprensibile ed univoco.

Nel caso in cui la clausola sia di dubbia interpretazione, il giudice dovrà far prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore. 

Un ulteriore principio comunitario riguarda le clausole vessatorie che devono essere illustrate dal professionista al consumatore in tempo utile prima della conclusione del contratto al fine di consentire a quest'ultimo di comprendere le conseguenze economiche di tali clausole e di decidere con piena cognizione di causa se vincolarsi contrattualmente

I principi appena sinteticamente richiamati li possiamo trovare anche nella Direttiva 93/13/CEE, avente ad oggetto le clausole vessatorie, al ventesimo considerando ove viene evidenziato che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, e che il  consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole prima della conclusione dell'accordo, proprio al fine di tutelare in modo pieno e completo l'interesse del contraente debole, garantendogli di poter esprimere un consenso informato effettivo.

Questo requisito viene rispettato nel caso in cui un modello contrattuale scritto rinvii, per la lettura di tutte le condizioni di vendita, al sito web della società venditrice?

La questione è stata affrontata dalla Corte di giustizia con il provvedimento che trovate di seguito, la quale affronta la questione ponendo il quesito se il sito web assolva al dovere informativo richiesto dalle norme citate.

Occorre premettere che il link ipertestuale contenuto in moduli contrattuali scritti o in un contratto concluso con modalità telematiche deve rispettare quanto previsto dall'abrogato art. 5 (principio ripreso con la Direttiva 2011/83/UE), ossia deve garantire che le informazioni siano fornite o ricevute dal consumatore su un supporto durevole, immutabile e che garantisca la continuità del rapporto contrattuale, consentendo al contraente debole di poter verificare, in ogni momento, le caratteristiche del contratto.

Più precisamente, l'articolo 2, punto 10, della Direttiva 2011/83/UE fornisce la nozione di «supporto durevole», facendo riferimento a "ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate".

Orbene, il sito web non risponde a tale requisito, in quanto il professionista può mutare le informazioni contenute all'interno dello spazio digitale, non consentendo alla controparte di avere contezza completa e continuativa delle informazioni inerenti al rapporto contrattuale.

In altri termini, il rinvio per la lettura delle condizioni contrattuali, tramite link, ad un supporto durevole (ad esempio con invio via pec) è rispettoso della normativa comunitaria solo se la modalità telematica è immutabile e definitiva.

Non lo è il generico sito web perché le pagine web possono essere cambiate dal venditore in ogni momento, mentre lo può essere la pagina web riservata.

Questo principio si è, negli anni seguenti, consolidato sia a livello legislativo che sotto il profilo della giurisprudenza, ribadendo che il rinvio operato nel contratto per la lettura integrale o parziale delle condizioni contrattuali e delle informazioni dovute al consumatore, può assumere valore solo se il link ipertestuale rimanda ad un supporto durevole, ossia ad una pagina web immutabile (dal professionista) e definitiva.

Corte di giustizia UE - sentenza C-49/11.

domenica 23 aprile 2023

Debt agency: la clausola vessatoria non vincola il consumatore

La pronuncia oggetto del nostro commento domenicale ha ad oggetto una tipologia di contratti che sono in continua diffusione, ossia quelli di consulenza finalizzata alla gestione dell'esposizione debitoria del consumatore.

La vicenda è molto interessate, in quanto abbiamo avuto modo di poterla affrontare, e riguarda l'ipotesi in cui il consumatore, indebitato, si rivolge ad una società che si propone di prendere in carico i suoi debiti, dietro il pagamento di un compenso, risolvendo le controversie con i banche, fisco ed altri debitori.

Usualmente, il consumatore chiede al consulente un aggiornamento sulla vicenda e dopo non aver ricevuto sufficienti rassicurazioni da parte del professionista, chiede che il contratto sia risolto con restituzione della somma versata.

Quest'ultimo aderisce alla risoluzione del contratto, ma invoca la clausola contrattuale che prevede, come nel caso affrontato dal Tribunale di Bolzano, il riconoscimento dell'intero compenso in favore del professionista: "### in ogni caso di rapporto fiduciario, e ferme restando le previsioni di cui al d.lgs. 206/05, è facoltà del cliente di recede dal presente contratto in qualsivoglia momento, anche successivamente al termine espressamente previsto dalla legge e riportato in appresso, sub 8., previa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In tale ultimo caso, spirato il termine di legge ivi indicato, la società od i professionisti incaricati avranno diritto a pretendere dal Cliente l'intero compenso pattuito.".

Nel caso di specie, il consumatore aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto, chiedendo la restituzione degli effetti cambiari inviati alla società di consulenza.

La società aveva opposto rifiuto alla restituzione delle cambiali invocando la clausola contrattuale sopra richiamata.

Il Tribunale di Bolzano, ai fini della decisione, è stato chiamato a valutare il carattere vessatorio della citata condizione contrattuale ed opera una ricostruzione del quadro normativo previsto in materia, ricordando che la clausola può essere classificata come vessatoria nel caso in cui, malgrado la buona fede, determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore.

Con la clausola vessatoria, di conseguenza, vengono ridotti i diritti del consumatore, oppure vengono "allargati" quelli del professionista, con limitazione nell'applicazione della normativa di settore.

Peraltro, al Professionista è data la possibilità di superare il limite normativo, facendo apporre la famosa doppia firma, previa dimostrazione che la seconda sottoscrizione è stata oggetto di specifica trattativa personale. 

Quindi? il professionista può superare le clausole vessatorie, facendo firmare al consumatore in modo specifico l'approvazione della condizione contrattuale, ma dovrà dimostrare di aver illustrato e negoziato in modo specifico la clausola con la controparte.

In materia di mediazione, appare opportuno richiamare la Corte di Cassazione (sentenza n. 22357/2010), la quale ha statuito che deve presumersi come vessatoria la clausola con la quale il mediatore attribuisca a se stesso la provvigione anche nel caso di mancata conclusione dell'affare oggetto del contratto, con applicazione delle regole sopra richiamate.

Peraltro, la valutazione della clausola e della sua applicazione nel rapporto tra le parti, non può non tenere in considerazione l'attività e l'organizzazione predisposta dal mediatore nella ricerca di arrivare alla conclusione dell'affare.

E ciò è avvenuto nel caso di specie? il contratto di consulenza/mediazione ha rispettato i principi sopra enunciati e la clausola vessatoria è stata oggetto di pregressa trattativa personalizzata? ed è stata svolta dell'attività tale da giustificare il compenso preteso dal mediatore?

Il Tribunale di Bolzano è, sul punto, inequivocabile e merita di essere richiamato: "La clausola prevede infatti una cd. “multa penitenziale” (art. 1373 co. 3 c.c.) e non attiene alla misura del corrispettivo delle prestazioni pattuite. 

Nel merito, la clausola prevede che, nel caso di recesso del consumatore in corso di esecuzione del rapporto contrattuale, il consumatore sia obbligato a corrispondere alla società di consulenza l'intero compenso pattuito. La clausola non prevede dunque alcuna modulazione o gradualità dell'ammontare della multa penitenziale, in funzione dell'attività fino a quel momento concretamente svolta dalla società professionista. 

In forza di una simile previsione contrattuale, pertanto, pur a fronte di prestazioni assai limitate o ridotte (o addirittura di nessuna prestazione) da parte del professionista, quest'ultimo ha comunque diritto all'intero compenso pattuito per il solo fatto del recesso esercitato dal consumatore. 

Ebbene in tal caso, secondo l'insegnamento della Suprema Corte sopra citato, il controllo del giudice impedisce tale automatismo, che si tradurrebbe altrimenti in uno squilibrio eccessivo delle prestazioni contrattuali a svantaggio della parte debole del contratto.".

Nel caso di specie, infatti, l'agenzia aveva svolto una limitata attività nei due mesi successivi al conferimento del mandato, e non ha dato prova di aver svolto dell'attività tale, con una organizzazione volta al raggiungimento degli obiettivi perseguiti con la conclusione dell'accordo tra le parti.

Il Giudice, quindi, non ritiene giustificata la condizione contrattuale, considerandola vessatoria nella misura in cui crea una carenza di equilibrio contrattuale tra le parti, non superata da alcuna trattativa personalizzata.

Il Tribunale di Bolzano conclude dichiarando la nullità della clausola contrattuale, con ordine di restituzione delle cambiali sequestrate in favore del consumatore.

Qui la sentenza del Tribunale di Bolzano.

venerdì 27 gennaio 2023

Mutuo Banco Popolare? potresti aver pagato troppi interessi alla banca. Fatti rimborsare!

Il recente aumento del tasso Euribor ha reso più onerosi i mutui a tasso variabile, mitigando i vantaggi di cui i consumatori hanno tratto giovamento in questi ultimi anni, quantomeno dal 2015, allorché il tasso di riferimento sui mercati europei ha cominciato la sua lenta e progressiva discesa sotto zero.

Questi vantaggi, peraltro, sono stati ampiamenti limitati nei contratti di finanziamento a tasso variabile, i quali prevedono clausole che frenano gli effetti delle oscillazioni dei tassi.

E’ noto, infatti, che il calcolo degli interessi applicati dalla banca nei mutui a tasso variabile, è "legato" alla variazione dell'Euribor (acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro mensile - bimestrale - semestrale - annuale), ossia il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.

I mutamenti del parametro sono giornalieri e conseguentemente anche gli interessi bancari del mutuo hanno delle oscillazioni periodiche.

Gli istituti di credito hanno voluto limitare questi sbalzi mediante l'introduzione nei contratti di clausole denominate “cap” e “floor”, le quali prevedono che se l’Euribor supera un determinato valore (in negativo o positivo), il tasso di interesse applicato al finanziamento sarà sempre lo stesso.

Detta norma contrattuale limita le oscillazioni dell’Euribor, inserendo un “blocco” degli interessi, sia nel caso di discesa repentina del tasso europeo, come avvenuto negli ultimi anni, sia nella fattispecie opposta, ossia con aumento del tasso europeo.

Cosa accade, però, se il contratto di mutuo prevede la sola clausola “floor”, ossia prevede il solo blocco verso il basso, garantendo alla banca di ottenere il pagamento “minimo” di interessi da parte del cliente, anche nel caso di discesa sotto zero dell’Euribor.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Appello di Milano, il quale ha accertato e dichiarato la vessatorietà della clausola "floor" inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile sottoscritti tra il Banco Popolare BPM e i suoi clienti negli anni, così come emerge dalla sentenza n. 2836/2022 (qui un approfondimento).

Nel caso di specie, il Banco Popolare ha predisposto dei contratti di mutuo collegati all’acquisto della casa, ove è stata prevista la sola clausola floor, ossia quella che prevede che nel caso di discesa del tasso Euribor, il cliente deve comunque versare “una somma minima di interessi”.

La Corte di Appello di Milano ha considerato vessatoria questo tipo di clausola, laddove non sia prevista una equivalente clausola che limiti il rialzo dei tassi in caso di aumento dell'Euribor (cosiddetta clausola tetto o cap).

Il Giudice ha correttamente ritenuto che l’assenza di una clausola equivalente con la quale sia previsto un limite agli interessi dovuti dal mutuatario nel caso  di aumento dell’Euribor, di fatto crea un disequilibrio nel rapporto tra le parti, ove il professionista acquisisce un evidente vantaggio verso il contraente debole, pre determinando un livello minimo di interessi dovuti dal quest’ultimo.

Tale situazione incide, come correttamente osservato dal giudice, nel rapporto sinallagmatico, creando un vantaggio esclusivo in favore del contraente forte, in spregio a quanto previsto ex artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.

Quale conseguenza? la vessatorietà, e conseguente nullità, della clausola floor legittima i consumatori a richiedere alla banca i maggiori interessi versati negli anni 2015 - 2022, ossia il periodo nel quale l'Euribor è sceso sotto lo "0".

Ci permettiamo di osservare che detta condotta, del tutto scorretta e non rispettosa del Codice del Consumo, è stata adottata da altri istituti di credito, i quali hanno voluto da una parte garantirsi la maggior resa possibile nel caso di aumento dei tassi, dall’altra evitando (o meglio limitando) eventuali riduzioni, così come avvenuto negli ultimi dieci anni.

Di conseguenza, previo controllo delle condizioni contrattuali del vostro mutuo, avete diritto a richiedere la restituzione dei maggiori interessi versati negli ultimi anni alla banca.

Per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it.

domenica 25 settembre 2022

Clausola abusiva? se il consumatore si oppone, il giudice non può sostituirsi alle parti!

Il tema delle clausole abusive è stato oggetto di ripetuta ed approfondita trattazione in questo blog, in quanto riteniamo di primario interesse che anche il consumatore abbia un minimo di conoscenza delle conseguenze collegate alla firma di contratti che contengano condizioni estremamente sfavorevoli verso la parte debole.

Le conseguenze collegate all'accertamento del carattere abusivo di una clausola sono abbastanza note, mentre non è sempre chiaro se il giudice possa sostituirsi alle parti e "creare" una nuova condizione contrattuale che supplisca a quella di fatto cancellata.

Gli esperti in materia già conoscono la risposta a tale quesito, ma riteniamo utile segnalare la recente sentenza con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha chiarito i limiti di intervento del giudice che abbia accertato e dichiarato il carattere abusivo di una clausola contrattuale conclusa tra professionista e consumatore.

Nel caso di specie (cause riunite da C-80/21 a C-82/21), un cittadino polacco contrae un mutuo ipotecario i valuta estera, ossia in franchi svizzeri, con una clausola contrattuale che prevede la contabilizzazione del contratto con la valuta estera, con successiva conversione in quella locale, ossia gli zloty polacchi. 

La vicenda è abbastanza nota, in quanto questo tipo di prodotti bancari sono stati oggetto di offerta anche nel territorio italiano, come abbiamo già trattato con altri nostri interventi (in particolare, vedi qui).

Il contratto prevede, quindi, una doppia conversione tra moneta locale e franco svizzero, con applicazione al prezzo di conversione del tasso di cambio previsto, tempo per tempo previsto, nell'istante di restituzione delle singole rate.

L'improvvisa fluttuazione del franco svizzero, come noto, ha comportato un aggravamento del prezzo di conversione, con conseguente rincaro della rata rimborsata dal consumatore.

La vicenda è terminata avanti al giudice comunitario, dopo che alcuni consumatori polacchi avevano chiesto la dichiarazione di nullità della clausola di rimborso del mutuo con la richiamata conversione della valuta, eccependo la contrarietà alla direttiva sulle clausole abusive nei contratti conclusi da consumatori. 

Il coinvolgimento del giudice comunitario si è reso necessario, in quanto la norma polacca prevede un particolare potere per il giudice che dichiara nulla la clausola contrattuale, permettendogli di sostituire la norma contrattuale abusiva, interpretando la volontà delle parti, oppure con una disposizione di legge nazionale che svolge una funzione "suppletiva".

Tale norma prevede questo specifico obbligo in capo all'organo giudicante, il quale è tenuto ad operare la sostituzione della clausola nulla, anche nel caso in cui il consumatore sia interessato a far dichiarare invalido l'intero contratto.

La Corte di Giustizia si è opposta a tale norma, nel senso che nel momento in cui il consumatore eccepisca l'abusività della clausola, e la conseguente nullità, il giudice non può sostituire la norma contrattuale nulla con altra previsione, laddove vi sia uno specifico rifiuto opposto dal contraente debole.

Di seguito, il provvedimento della CGUE oggetto del nostro commento.

domenica 28 agosto 2022

Clausole vessatorie - non è sempre valida la doppia sottoscrizione

Ogni tanto vogliamo tornare a trattare l'argomento clausole vessatorie ex artt. 1341 - 1342 c.c., in quanto la materia non è così chiara, e quindi riteniamo ricordare alcuni principi già esposti in precedenza (vedasi qui).

Ecco perché la sentenza oggi in commento, pubblicata dal Tribunale di Torino il 21 maggio 2018 a conferma di un decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca, è concisa nel puntualizzare come le clausole, se reputate onerose e vessatorie, vanno richiamate in calce ad un contratto, nel caso la prestazione di una fideiussione

Ben sappiamo che il Codice Civile, all’articolo 1341, considera come valide ed efficaci soltanto quelle clausole che siano state specificamente approvate per iscritto da parte del consumatore, la consueta parte debole del rapporto contrattuale. 

Altrettanto noto è che, a tali riguardi, non bastano alcuni formalistici rinvii al corpo del contratto: il consumatore si limiterebbe ad apporre acriticamente la propria firma sotto a clausole che, prese singolarmente, si rivelerebbero enigmatiche e confusive. 

Esauriti i cenni teorici, entriamo nell’argomento che interessa direttamente i nostri lettori. Il significato dell’avverbio “specificamente” di cui all’articolo 1341 codice civile – “specificamente approvate per iscritto” -, all’apparenza tanto lapalissiano, va spiegato. 

Anzitutto, l’avverbio si riferisce alla parola “approvato”: s’intende, cioè, che l’approvazione da parte del consumatore deve essere prestata soltanto, ed esclusivamente, dopo che il professionista ha richiamato la sua particolare attenzione sul contenuto della clausola. 

La Cassazione (sentenza 22984/2015, a cui fa riferimento il giudice ordinario) ha chiarito quali sono le modalità di richiamo che si reputano idonee a ottenere l’attenzione del consumatore. 

In particolare, il richiamo della clausola:  

- deve essere messo in calce, cioè in fondo, al formulario contrattuale (e, fin qui, nulla di nuovo); 

- deve riportare il contenuto della clausola già presente nel corpo del contratto. È sufficiente un breve riassunto del contenuto, ma è da escludere la mera indicazione del numero della clausola (ad esempio, formule così redatte “la parte contrattuale approva specificamente e per iscritto, agli effetti di legge, la clausola n. X (…) e n. Y (…) oppure il richiamo cumulativo delle clausole (un esempio: “il contraente approva, avendole lette e specificamente approvate, le clausole qui elencate: N. 1, 2, 3, n”); 

- se la legge, per quello specifico tipo contrattuale, prevede una forma scritta particolare (ad esempio, l’atto pubblico), allora si seguirà quello specifico onere formale. 

In definitiva, il consumatore può (e dovrebbe) diffidare di quelle modalità di richiamo che non gli consentono di intendere direttamente il contenuto del contratto e, qualora non comprenda il significato delle clausole, farsi esplicitare dal professionista il loro valore. 

Qui il provvedimento del Tribunale di Torino

domenica 3 luglio 2022

Le spese condominiali possono essere vessatorie? ecco cosa ne pensa la Cassazione

Possono le spese condominiali divenire una clausola abusiva in un contratto di vendita? il quesito è stato sottoposto alla Corte di Cassazione, la quale ha dato una sorprendente risposta.

Dobbiamo premettere che il caso oggetto del provvedimento che commentiamo quest'oggi è estremamente particolare, in quanto stiamo parlando di vendita di un alloggio da parte del costruttore, unico proprietario e colui che ha predisposto il regolamento condominiale.

Nel regolamento condominiali, all'art. 11, veniva introdotta l'esenzione del costruttore alla contribuzione nel pagamento delle spese comuni per gli alloggi di sua proprietà rimasti ancora invenduti. Va da sé, che i condomini dovevano versare le somme relative alle spese condominiali, esonerando il costruttore.

Successivamente alla vendita di uno degli alloggi, l'acquirente impugnava la compravendita, eccependo la violazione delle norme del Codice del Consumo in materia di clausole abusive, con riferimento al limite del regolamento condominiale, di cui all'art. 11. 

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il contratto di compravendita non contenga alcuna clausola abusiva e contraria agli artt. 33 e seguente del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Il Giudice di legittimità ha evidenziato, dapprima, che il contratto non prevedeva alcuna norma contrattuale abusiva, in quanto la diversa ripartizione delle spese condominiali era prevista dal regolamento condominiale, esulando dall'accordo transattivo intervenuto tra acquirente e venditore.

Non incide sulla validità del contratto, in termini più semplici, l'eventuale esonero del costruttore dal pagamento delle spese condominiali per gli alloggi ancora di sua proprietà all'interno del condominio, essendo tale limite estraneo all'atto di acquisto e agli obblighi traslativi nascenti dalla compravendita immobiliare.

Sotto altro versante, la Cassazione ricorda che la diversa suddivisione delle spese condominiali può essere, a mente degli artt. 1118 e 1123 c.c., derogata dai condomini, i quali possono decidere di esonerare taluno dal pagamento delle spese comuni, così come avvenuto nel caso di specie.

Il principio enucleato dalla Cassazione è il seguente: "La clausola relativa al pagamento delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell'edificio e richiamato nel contratto di vendita della unità  immobiliare concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice nell'ambito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo e sempre che determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e dunque se incida sulla prestazione traslativa del bene, che si estende alle parti comuni, dovuta dall'alienante, o sull'obbligo di pagamento del prezzo gravante sull'acquirente, restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagmatico della compravendita del singolo appartamento l'obbligo del venditore di contribuire alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano".

Corte Cassazione - Sez. VI^ Civ. - Ordinanza n. 20007/2022.

domenica 21 novembre 2021

Contratto standard: quando è valida la clausola vessatoria con doppia firma del cliente?

Il provvedimento del Giudice di Pace di Torino ci consente, questa domenica, di tornare a parlare di clausole vessatorie, e della loro validità nei confronti della "parte debole" del contratto.

L'art. 1341 del Codice Civile stabilisce che: "le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle secondo l'ordinaria diligenza.".

Il successivo secondo comma pone un limite, ossia: "In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di chi le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".

Il successivo art. 1342 c.c. disciplina le clausole vessatorie poste nei moduli e/o formulari, prevedendo la prevalenza delle clausole apposte per iscritto tra le parti, le quali prevalgono su quanto stabilito nel documento standardizzato.

E' noto che una discussione che da anni riguarda i contratti di massa, usualmente creati su modelli standard da una delle parti e sottoposti alla sola firma nei confronti dell'altra parte, prevedono numerose clausole vessatorie, per le quali l'approvazione avviene a mezzo di una sola sottoscrizione del consumatore.

Il valore della doppia firma apposta sulle clausole vessatorie è pari a "zero", come già evidenziato in altri nostri interventi nel blog, in particolare laddove non sono specificate le clausole vessatorie.

Il Giudice di Pace di Torino, nella vicenda in oggetto, ha ribadito tale principio ossia che: "Per essere efficace la clausola che prevede, unilateralmente, il rinnovo automatico del contratto [la clausola vessatoria ndr], in forza della tutela generale prevista dall'art. 1341 c.c., deve esservi una sottoscrizione, per approvazione, a margine di ogni singola clausola onerosa per il contraente debole".

Non può essere valida la doppia sottoscrizione "per blocco" delle clausole vessatorie da parte della parte che non ha redatto il contratto, così come chiarito dal giudice, il quale giustamente osserva che: "Le clausole vessatorie aggravano la posizione del contraente debole in quanto, se non viene messo nella condizione di valutare la portata di ogni singola clausola a lui sfavorevole, ma sia "costretto" a sottoscrivere in blocco un contratto predisposto da un contraente forte, sottoscrivendo specificamente, ma cumulativamente, varie clausole predisposte dall'altra parte, non può rendersi conto della portata vessatoria di ciascuna clausola onerosa, sicché il sinallagma contrattuale risulta alterato".

Ed è chiaro che in siffatte circostanza, la parte contrattuale non è nella posizione di poter comprendere, valutare ed essere adeguatamente informato sugli effetti negativi approvati con la sottoscrizione, in quanto vi è in tali casi una rinuncia ai propri diritti che non è accompagnata da adeguata informazione ricevuta dalla controparte.

Su tali presupposti, quindi, la clausola contrattuale vessatoria è stata considerata dal Giudice di Pace di Torino inefficace con conseguente carenza del diritto della società ad ottenere il pagamento della somma oggetto di decreto ingiuntivo. 

Qui di seguito, il provvedimento del Giudice di Pace di Torino.

domenica 13 giugno 2021

Recesso dalla mediazione immobiliare e compenso - quando può essere vessatoria la clausola firmata dal consumatore

Questa domenica torniamo a trattare la vicenda clausole vessatorie, argomento molto caro a questo blog e trattato di recente anche dalla Suprema Corte di Cassazione in un caso di intermediazione nella vendita di un immobile.

- contratto di mediazione (mandato di vendita immobile) - mancata esecuzione

La vicenda affrontata dai giudici di legittimità ha ad oggetto un contratto sottoscritto dai consumatori, con il quale veniva dato mandato ad un'agenzia per la vendita di un immobile a Roma.

Il contratto prevedeva, alla clausola 4.3., che nel caso di recesso anticipato dal contratto, i consumatori avrebbero dovuto versare alla società intermediaria una percentuale pari all'1% del valore dell'immobile.

I consumatori, ritenendo la stima dell'immobile operata dall'agenzia non congrua rispetto al valore determinato, decidevano di recedere immediatamente dal contratto, dando comunicazione all'agenzia.

Quest'ultima, pur accettando il recesso ricevuto dai consumatori, pretendeva il pagamento della propria percentuale (1%), pur non avendo svolto alcuna attività in favore dei clienti.

La vicenda finiva davanti al giudice e, infine, alla Cassazione.

- art. 33 Codice del Consumo - clausola vessatoria 

La Corte richiama l'art. 33 del Codice del Consumo, norma che introduce i casi di vessatorietà delle clausole concluse nei contratti tra professionista e consumatore.

Il secondo comma prevede una serie di ipotesi ove la clausola si presume come vessatoria, tra le quali rientra anche il caso di cui alla lettera (e) in cui il contrattato consente "[...] al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere".

Nel concreto caso, la clausola contrattuale prevedeva un riconoscimento automatico della provvigione in favore dell'agenzia, a prescindere dall'attività svolta da quest'ultima, per la sola sottoscrizione del contratto. Ed in effetti, il professionista non aveva svolto alcuna attività particolare in favore dei consumatori, avendo questi ultimi comunicato il recesso dal contratto dopo pochi giorni.

Sul punto, la Cassazione censura la decisione assunta dal giudice di merito, il quale ha ritenuto non vessatoria la clausola contrattuale per il solo fatto di averla pattuita in modo specifico tra le parti: "La clausola contrattuale, che riconosce il diritto al compenso in via automatica, se svincolata dall’effettivo svolgimento dell’attività di ricerca dei terzi interessati all’affare e delle attività ad esse propedeutiche, conduce al risultato di costituire, a favore dell’agente immobiliare una rendita di posizione, andando ad incidere negativamente sull’equilibrio contrattuale nel rapporto tra professionista e consumatore espressamente previsto dall’art. 33 del Codice del Consumo.".

Il giudice deve, a detta della Cassazione, operare una effettiva indagine rispetto alla condotta tenuta dalle parti, ed in particolare se quella clausola abbia un effettivo carattere vessatorio: "La valutazione in concreto dell’attività svolta impedisce che il diritto alla provvigione da parte del mediatore possa essere svincolato dallo svolgimento di qualsiasi controprestazione, determinando inevitabilmente non tanto uno squilibrio nella prestazioni ma addirittura l’assenza della prestazione.

Il sindacato sull’equilibrio contrattuale, che costituisce uno dei cardini dell’operazione ermeneutica in materia di contratto concluso con il consumatore risulta del tutto omessa, indagine che, invece avrebbe dovuto essere svolta, secondo l’orientamento di questa Corte espresso da Cassazione Sez. III del 3.11.2010 n. 23357.".

Nel caso di specie, tale clausola era svincolata dall'attività svolta dal professionista, entrando in vigore con la sola conclusione del contratto, prevedendo comunque il riconoscimento della commissione in favore dell'agenzia in assenza di svolgimento di qualsivoglia attività.

La valutazione del giudice deve, inoltre, riguardare anche l'entità dell'importo oggetto di compenso in favore del professionista sia legittimo o meno, in ragione dell'esercizio da parte del contraente debole (il consumatore) del proprio diritto potestativo di recesso.

In conclusione, la clausola del contratto di mediazione immobiliare che preveda in favore del mediatore una provvigione eccessiva nel caso di esercizio del diritto di recesso è abusiva/vessatoria.

Corte di Cassazione - sentenza n. 19565/2020.

lunedì 16 novembre 2020

Clausole vessatorie: AGCM mette il naso negli abbonamenti della Serie A

I procedimenti hanno riguardato Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese. L’Autorità ha disposto che sui siti web delle società sia pubblicato un estratto dei provvedimenti di accertamento della vessatorietà.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso nove procedimenti istruttori relativi a clausole  vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto delle seguenti società di calcio di serie A: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A..

domenica 12 luglio 2020

Non è sempre inderogabile il foro del consumatore

Questa domenica affrontiamo la materia del consumerismo e delle sue forme di tutela sotto un profilo tecnico processuale, richiamando uno dei diritti riconosciuti al consumatore, quello di vedere decisa la controversia dal giudice ove risiede, e la possibilità di rinunciare a tale facoltà.

- Art. 33 del Codice del Consumo - invalidità della clausola contrattuale che deroga il la competenza territoriale - foro inderogabile del consumatore
L'art. 33 del Codice del Consumo dispone che "1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o effetto, di:
…………….
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore".

La norma introduce un limite contrattuale verso il professionista, il quale non può obbligare il consumatore che vuole agire in giudizio per rivendicare propri diritti ad adire ad un giudice diverso da quello del suo luogo di residenza o domicilio elettivo.

Di fatto, il Codice del Consumo ha introdotto un importante esempio di foro inderogabile, tutelando il consumatore in modo "dinamico", ovverosia garantendogli la possibilità di veder tutelati i propri interessi presso la sua residenza e scoraggiando il contraente forte (il venditore) all'inserimento nel contratto di clausole che prevedono l'avvio dell'azione legale presso il tribunale dove ha sede legale.

Questo principio, oggi considerato pacifico, è stato oggetto di discussioni e dibattito, a causa della ferma opposizione sollevata dalle società commerciali, interessate a scoraggiare i consumatori dal proporre azioni legali nei propri confronti.

A tal fine, non di rado veniva inserito nel contratto la clausola che prevedeva l'obbligo di avviare l'azione legale presso la sede legale del venditore, con un aggravio di costi e di rischi che il consumatore privato non si sentiva di assumere.

- Foro del consumatore inderogabile? non sempre…..attenti alla trattativa privata
Abbiamo appena affermato che il foro del consumatore è inderogabile, ovvero che non sono valide le clausole che indicano un giudice diverso da quello dove ha la residenza il consumatore.

Lo stesso art. 33 del Codice del Consumo prevede, peraltro, la possibilità delle parti di poter derogare a questa clausola, attraverso una trattativa privata al cui esito il consumatore dichiari esplicitamente di voler rinunciare al proprio foro competente.  

Vi invitiamo, quindi, a prestare attenzione ai tentativi che la vostra controparte può portare avanti prima della conclusione del contratto, quando vi invita a firmare un altro documento dove rinunciate al vostro diritto ex art. 33 comma 2 lett. u) del Codice del Consumo.


- Il consumatore può rinunciare al foro inderogabile? si, ma solo quando agisce in giudizio (Cassazione - sentenza n. 19061/2016)
Ad onor del vero, al consumatore può essere riservata la possibilità di poter rinunciare al suo giudice, senza dover incappare in quale problema di natura processuale.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che sussiste la facoltà per il consumatore di non avvalersi del diritto processuale ex art. 33, comma 2 lett. u) del Codice del Consumo, come correttamente evidenziato nella sentenza oggetto del nostro commento.

Osserva, infatti, la Cassazione: "Più precisamente, occorre tenere presente che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi, il consumatore può rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile fissato dall'art. 33 D.Lgs. n. 5/2006, ogniqualvolta agisca nella qualità di attore, e ciò in virtù della considerazione che le disposizioni apprestate dalla legge citata sono previste per sua tutela....". 

La Corte di Cassazione, richiamando i propri precedenti, stabilisce che il consumatore può rinunciare al foro inderogabile, ossia che la causa sia decisa davanti al suo giudice naturale ed avviare la controvesia presso altro tribunale, ma solo qualora egli agisca come attore, ossia la parte che pretende il riconoscimento processuale di un diritto.

Qualora egli sia chiamato (convenuto) in giudizio, la rinuncia al foro inderogabile non può essere valida, dovendo il consumatore eventualmente dichiarare di aver sottoscritto con il venditore valida e specifica clausola (.....validamente sottoscritta previa specifica trattativa con le parti ......) che deroghi la competenza territoriale del luogo di sua residenza in favore di altro giudice.

Qui la sentenza n. 19061/2016 della Corte di Cassazione.
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