- Il provvedimento dell'Antitrust
- Il TAR conferma la sanzione amministrativa
- Consiglio di Stato: giusta la condanna di Difesa Debitori
Consiglio di Stato - Sez. VI^ - sentenza n. 4422/2024 (visibile con browser Opera - vpn attivo)
- Il provvedimento dell'Antitrust
- Il TAR conferma la sanzione amministrativa
- Consiglio di Stato: giusta la condanna di Difesa Debitori
Consiglio di Stato - Sez. VI^ - sentenza n. 4422/2024 (visibile con browser Opera - vpn attivo)
La pronuncia oggetto del nostro commento domenicale ha ad oggetto una tipologia di contratti che sono in continua diffusione, ossia quelli di consulenza finalizzata alla gestione dell'esposizione debitoria del consumatore.
La vicenda è molto interessate, in quanto abbiamo avuto modo di poterla affrontare, e riguarda l'ipotesi in cui il consumatore, indebitato, si rivolge ad una società che si propone di prendere in carico i suoi debiti, dietro il pagamento di un compenso, risolvendo le controversie con i banche, fisco ed altri debitori.
Usualmente, il consumatore chiede al consulente un aggiornamento sulla vicenda e dopo non aver ricevuto sufficienti rassicurazioni da parte del professionista, chiede che il contratto sia risolto con restituzione della somma versata.
Quest'ultimo aderisce alla risoluzione del contratto, ma invoca la clausola contrattuale che prevede, come nel caso affrontato dal Tribunale di Bolzano, il riconoscimento dell'intero compenso in favore del professionista: "### in ogni caso di rapporto fiduciario, e ferme restando le previsioni di cui al d.lgs. 206/05, è facoltà del cliente di recede dal presente contratto in qualsivoglia momento, anche successivamente al termine espressamente previsto dalla legge e riportato in appresso, sub 8., previa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In tale ultimo caso, spirato il termine di legge ivi indicato, la società od i professionisti incaricati avranno diritto a pretendere dal Cliente l'intero compenso pattuito.".
Nel caso di specie, il consumatore aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto, chiedendo la restituzione degli effetti cambiari inviati alla società di consulenza.
La società aveva opposto rifiuto alla restituzione delle cambiali invocando la clausola contrattuale sopra richiamata.
Il Tribunale di Bolzano, ai fini della decisione, è stato chiamato a valutare il carattere vessatorio della citata condizione contrattuale ed opera una ricostruzione del quadro normativo previsto in materia, ricordando che la clausola può essere classificata come vessatoria nel caso in cui, malgrado la buona fede, determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore.
Con la clausola vessatoria, di conseguenza, vengono ridotti i diritti del consumatore, oppure vengono "allargati" quelli del professionista, con limitazione nell'applicazione della normativa di settore.
Peraltro, al Professionista è data la possibilità di superare il limite normativo, facendo apporre la famosa doppia firma, previa dimostrazione che la seconda sottoscrizione è stata oggetto di specifica trattativa personale.
Quindi? il professionista può superare le clausole vessatorie, facendo firmare al consumatore in modo specifico l'approvazione della condizione contrattuale, ma dovrà dimostrare di aver illustrato e negoziato in modo specifico la clausola con la controparte.
In materia di mediazione, appare opportuno richiamare la Corte di Cassazione (sentenza n. 22357/2010), la quale ha statuito che deve presumersi come vessatoria la clausola con la quale il mediatore attribuisca a se stesso la provvigione anche nel caso di mancata conclusione dell'affare oggetto del contratto, con applicazione delle regole sopra richiamate.
Peraltro, la valutazione della clausola e della sua applicazione nel rapporto tra le parti, non può non tenere in considerazione l'attività e l'organizzazione predisposta dal mediatore nella ricerca di arrivare alla conclusione dell'affare.
E ciò è avvenuto nel caso di specie? il contratto di consulenza/mediazione ha rispettato i principi sopra enunciati e la clausola vessatoria è stata oggetto di pregressa trattativa personalizzata? ed è stata svolta dell'attività tale da giustificare il compenso preteso dal mediatore?
Il Tribunale di Bolzano è, sul punto, inequivocabile e merita di essere richiamato: "La clausola prevede infatti una cd. “multa penitenziale” (art. 1373 co. 3 c.c.) e non attiene alla misura del corrispettivo delle prestazioni pattuite.
Nel merito, la clausola prevede che, nel caso di recesso del consumatore in corso di esecuzione del rapporto contrattuale, il consumatore sia obbligato a corrispondere alla società di consulenza l'intero compenso pattuito. La clausola non prevede dunque alcuna modulazione o gradualità dell'ammontare della multa penitenziale, in funzione dell'attività fino a quel momento concretamente svolta dalla società professionista.
In forza di una simile previsione contrattuale, pertanto, pur a fronte di prestazioni assai limitate o ridotte (o addirittura di nessuna prestazione) da parte del professionista, quest'ultimo ha comunque diritto all'intero compenso pattuito per il solo fatto del recesso esercitato dal consumatore.
Ebbene in tal caso, secondo l'insegnamento della Suprema Corte sopra citato, il controllo del giudice impedisce tale automatismo, che si tradurrebbe altrimenti in uno squilibrio eccessivo delle prestazioni contrattuali a svantaggio della parte debole del contratto.".
Nel caso di specie, infatti, l'agenzia aveva svolto una limitata attività nei due mesi successivi al conferimento del mandato, e non ha dato prova di aver svolto dell'attività tale, con una organizzazione volta al raggiungimento degli obiettivi perseguiti con la conclusione dell'accordo tra le parti.
Il Giudice, quindi, non ritiene giustificata la condizione contrattuale, considerandola vessatoria nella misura in cui crea una carenza di equilibrio contrattuale tra le parti, non superata da alcuna trattativa personalizzata.
Il Tribunale di Bolzano conclude dichiarando la nullità della clausola contrattuale, con ordine di restituzione delle cambiali sequestrate in favore del consumatore.
Qui la sentenza del Tribunale di Bolzano.
La nostra Associazione, da
dieci anni a questa parte, è molto attiva sul fronte della segnalazione
della pubblicità ingannevole e delle pratiche
commerciali scorrette (articoli 21 e 22 Cod. Cons.) in ambiente on
line (sulla rete internet, sulle piattaforme
digitali, sui social network etc.).
Abbiamo pubblicato parecchi bollettini
dell’Antitrust, contenenti pubblicità di cui è stata ordinata la rettifica,
oltre a multe cospicue; di pari passo, abbiamo raccolto le vostre segnalazioni
– inoltrateci dai consumatori di tutta l’Italia – per incardinare dei
procedimenti (diremmo dei veri e propri esposti) davanti all’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, che hanno ad oggetto omissioni
informative oltre che pubblicità fuorvianti e ingannevoli.
Il provvedimento provvedimento
oggi in commento è il risultato della nostra attività, avendo avviato
(segnalato) l'attività di Difesa Debitori ad AGCM.
L'Antitrust ha, per le ragioni che
andiamo sviluppare di seguito, sanzionato la società di consulenza per
i debiti, attiva sul territorio nazionale, se non altro per aver fatturato
dieci milioni annui, riconoscendo la violazione di norme del Codice di Consumo
durante la proposizione dei propri servizi ai consumatori.
Eppure, non vogliamo soffermarci troppo
su cosa si occupano queste società, avendone già parlato a tempo opportuno (vedi qui). Per di più, il concetto stesso di fornire assistenza, sostegno e
consulenza finanziaria o psicologica ai soggetti sovra indebitati è
approdato in Italia dai paesi anglosassoni, dove da decenni è praticato con un
certo distacco e raffinatezza.
Piuttosto, è meglio enfatizzare un
aspetto poco affrontato dal provvedimento AGCM: il social web,
per sua natura, è il terreno ideale per irretire i consumatori, che nemmeno si
rendono conto di non operare scelte consapevoli. Anzi, più sono “informati”,
meno sono consapevoli.
A tale riguardo, è di particolare
interesse un appunto, contenuto a pagina 16 del provvedimento in
commento, nel quale il Garante osserva che “oltre 20 milioni di
cittadini nel 2019 hanno comprato tramite il web” e,
secondo le fonti dell’Istat, “si tratta del 9% in più rispetto all’anno
precedente e, quindi, Internet ha assunto una valenza sempre maggiore
per i cittadini nell’attività di acquisto di beni e servizi”.
In altre parole, grazie allo smartphone –
strumento che ha un’anima “democratica” perché accessibile e fruibile da tutti,
specie in quest’anno di pandemia e di debiti – il mercato on line ci
è venuto addosso, perché ormai, se c'è da risolvere un problema o
da sciogliere un qualsivoglia interrogativo, viene naturale ricorrere
alla rete.
A maggior ragione, il ricorso alla
consulenza on line, più rapida/immediata e gratuita, è
una strada sempre più frequentata dai consumatori che si affidano alla
tecnologia digitale per scovare nel proprio domicilio la soluzione più adatta
alle proprie esigenze, anche quando si è indebitati fino al collo e
non si sa come uscire da questa situazione. E qui viene il punto:
la smodata frequentazione della rete, condizione psicologica tutt’altro che
serena, comporta l’incapacità del consumatore di approdare a decisioni
razionali e ponderate. Eccessiva è la mole di dati
sconnessi che circolano in rete, di gran lunga superiore alla nostra
capacità di “processarli”, in vista di scelte consapevoli. E, a nostro avviso,
è persino insufficiente aggiungere dati più precisi attinenti al servizio.
“Uscire dai debiti”, più che con
un bisogno, coincide con uno stato di necessità: e la rete, oggi,
ha un ruolo decisivo nel conformare quella necessità e,
quindi, nel definire il modo in cui soddisfarlo. E dare più
informazioni non significa, anche, essere oggettivi: anzi, le peggiori insidie
si nascondono nelle persuasioni occulte.
Venendo al dunque, non si può ignorare
il fatto che molti consumatori, nel nostro caso i sovra indebitati, pensano di
risparmiare tempo e ulteriore denaro facendo affidamento a società reperite in
rete (oppure in rete prima e coi call center dopo) che danno
al consumatore la parvenza e l’illusione di ricevere servizi
personalizzati e di avere la situazione sotto controllo.
L’insidia si nasconde nel fatto che le
società di consulenza dei debiti danno informazioni molto dettagliate sui
risultati che possono raggiungere tramite la loro intermediazione, ma soltanto
quanto basta per agganciare i clienti (il c.d. “effetto aggancio”,
vedi pagina 19, § 52 del provvedimento in commento).
Questo effetto è ricorrente, al limite
del banale, nel marketing online: il consulente
fornisce nel proprio sito informazioni molto rassicuranti e dettagliate (la
“mole sconnessa di dati” di cui accennavamo poco sopra) che danno a chi naviga
su internet l’idea di controllare la situazione, di essere in grado
di scegliere tra più alternative valide tra loro. Anzi, il consumatore spesso
reputa di poter utilizzare le informazioni che ha letto su quel sito per
risolvere il proprio problema in autonomia; tuttavia, nella convinzione spesso
errata di risparmiare, si rivolge al professionista, se non altro
per accelerare i tempi. Ovviamente, le tariffe non vengono reclamizzate.
Tramite questo meccanismo (effetto
aggancio), la società sanzionata nel provvedimento scaturito dalla nostra
segnalazione ha intercettato, nel solo 2019, fino a 7.000
persone (v. pag. 11, § 27), cagionando un pregiudizio quantificato tra
i 500.000 e 1.300.00 Euro (v. pag. 24, § 75).
Ovviamente, l’AGCM, per la funzione
istituzionale che ricopre e per gli strumenti di cui dispone (gli articolo 21 e
22 Codice Consumo), può limitarsi a disporre di integrare le informazioni o di
rimuovere quelle ingannevoli, come se i dati reperibili in rete si potessero
trattare alla stregua di una pagina di quotidiano. Un quotidiano si legge in
poco tempo, e si dispone di tempo sufficiente per riflettervi sopra; i dati
circolanti su internet sono di una tale mole che, per essere processati,
richiedono una macchina, un calcolatore.
Senza voler entrare in sviluppi futuri
(sarebbe fin troppo facile parlare, ora, di società dominata dalla information
technology e dall’intelligenza artificiale), ci limitiamo a segnalare
l’esito favorevole ottenuto tramite la nostra attività di
sensibilizzazione e, si spera, di educazione ad un uso consapevole dei
servizi in rete.
AGCM - provvedimento n. 51/2020.