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domenica 9 febbraio 2025

Prodotto difettoso. Dall'Europa un nuova definizione di produttore

In materia di tutela post vendita, il prodotto difettoso e l'assistenza prestata dal venditore è una questione sempre attuale e che abbiamo già trattato in questo blog (ad esempio, vedi qui).

I punti giuridici in questa materia sono molteplici, in quanto vi sono aspetti relativi al difetto di conformità, al soggetto venditore, al termine per la denuncia, al collegamento tra il difetto e danno e al ruolo del produttore (vedi qui).

La sentenza che potete leggere di seguito riguarda uno dei punti più dibattuti, ossia, la figura del produttore e la sua responsabilità nei confronti di un consumatore che contesti il difetto riscontrato nel prodotto acquistato.

               (1) La vicenda

Nel caso di specie, un consumatore bolognese si recava presso una concessionaria per l'acquisto di un veicolo a marchio Ford, e più precisamente una macchina prodotta da Ford WAG, una società con sede in Germania e che esporta i propri prodotti in Italia, tramite Ford Italia, la quale provvede a distribuire le auto nelle varie concessionarie. Trattasi di società appartenenti al medesimo gruppo societario.

A seguito di un incidente, il consumatore viene a scoprire il malfunzionamento dell'airbag airbag in dotazione del veicolo acquistato e contesta il difetto alla concessionaria.

Non avendo ottenuto una tutela in via stragiudiziale, il consumatore si è rivolto al Tribunale di Bologna chiamando la concessionaria e Ford Italia al fine di ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni sofferti a causa del difetto dell'airbag.

Ford Italia, evocata in giudizio quale produttore, ha sostenuto di non aver fabbricato il veicolo in questione e quindi non aver alcuna responsabilità per il difetto del prodotto, da contestare nei confronti di Ford WAG. 

Il consumatore, secondo la tesi svolta da Ford Italia, era a conoscenza che il reale produttore era Ford WAG, anche perché tale informazione era ben indicata nei documenti di vendita, in primis la fattura relativa al veicolo in questione ove viene riportato come produttore Ford WAG.

In conclusione, Ford Italia afferma di non poter essere chiamata a rispondere per il difetto del prodotto, in quanto il consumatore avrebbe dovuto contestare tale responsabilità a Ford WAG, vero legittimato passivo rispetto alla lamentale sollevata.

La questione rinviata dal Tribunale di Bologna alla Corte di giustizia ha ad oggetto una più chiara definizione del produttore secondo quanto previsto dalla direttiva 85/374.

                (2) La direttiva 85/374 - art. 3 - definizione di produttore

 La direttiva 85/374 disciplina la responsabilità per danno da prodotto difettoso e all'art. 3 comma 1 viene definito il produttore: "Il termine « produttore » designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.".

A questa prima e precisa definizione del produttore, il legislatore comunitario aveva ritenuto di dover inserire una ulteriore disciplina di tutte le ipotesi, tutt'altro che rare, in cui non è possibile accertare l'identità del produttore: "Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore.". 

La normativa comunitaria è stata trasfusa nel nostro ordinamento, prima attraverso il DPR 224/1988, e successivamente nel Codice del consumo, ove il produttore viene definito come colui che: "il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo".

La norma italiana è estensiva, in tal senso, in quanto include tra il produttori anche l'importatore del bene, nonché chi vi appone un marchio o un segno distintivo.

Ma nel caso affrontato dal Tribunale di Bologna, i documenti di vendita indicavano il soggetto produttore e quindi, Ford Italia dovrebbe essere considerata estranea rispetto alla responsabilità contestata dal consumatore.

                (3) Corte di giustizia dell'Unione europea - C - 157/2023

Il giudice comunitario risolve la controversia seguendo la linea più rigorosa per il venditore/produttore, considerando come tale tutti coloro che agli occhi del consumatore vengono identificati come tali.

Afferma la Corte: "Pertanto, una persona come, nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale, che non fabbrica veicoli, ma che si limita ad acquistarli dal loro fabbricante per distribuirli in un altro Stato membro, può essere considerata «produttore», ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 85/374, se, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, si è presentata come tale avendo apposto sul veicolo in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

Infatti, apponendo sul prodotto in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, la persona che si presenta come produttore dà l’impressione di essere implicata nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità. Pertanto, l’utilizzo di tali menzioni equivale, per detta persona, ad utilizzare la sua notorietà al fine di rendere tale prodotto più attraente agli occhi dei consumatori, ciò che giustifica che, in cambio, la sua responsabilità possa sorgere a titolo di tale utilizzo (sentenza del 7 luglio 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C-264/21, EU:C:2022:536, punto 34).".

E' evidente che l'intervento del giudice è volto a ribadire come la normativa comunitaria, nonché quella italiana, è finalizzata alla tutela del consumatore, arrivando ad estendere la definizione di produttore anche a soggetti che non hanno materialmente ideato ed assemblato il veicolo.

Peraltro, tale tutela prevale anche laddove, come accertato dal giudice, la documentazione contrattuale non è chiara ed univoca nel indicare il soggetto produttore del prodotto difettoso.

Di seguito, potete leggere la sentenza della Corte di giustizia Unione europea - Sez. V^ - C-157/2023 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 11 giugno 2023

Il giudice comunitario torna a definire la nozione di "consumatore"

La nozione di consumatore è il punto centrale della recentissima sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Sez. V^ C-570/21), chiamata dal giudice polacco a valutare l'applicabilità delle norme a tutela del contraente debole nel caso in cui l'acquirente sia un professionista.

Nel caso di specie, il rapporto di mutuo viene concluso da due persone fisiche, di cui una è un professionista, il quale agisce in giudizio contro la banca contestando l'esistenza nel contratto di clausole abusive contrarie alle norme comunitarie di tutela del consumatore, ed in particolare la Direttiva 93/13/CEE.

Il giudice europeo viene chiamato da quello polacco a chiarire due questioni, ossia se la normativa europea di tutela del consumatore possa trovare applicazione nei confronti di chi non rientri perfettamente nella nozione comunitaria; quali sono i criteri per qualificare il consumatore in ambito europeo.

Sotto il primo profilo, occorre ricordare che l’articolo 2, lettera b), della Direttiva 93/13 identifica il consumatore è la "persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale".

Il principio è noto, ossia viene qualificato come «consumatore» la persona che abbia concluso un contratto  per finalità che esulano dalla propria attività professionale (o d'impresa).

Nel caso di specie, però, il contratto di credito oggetto del quesito posto dal giudice polacco era stato concluso da due persone fisiche, una delle quali lo ha realizzato per lo svolgimento della propria professione.

La questione è quindi: si applica la normativa dei consumatori anche se uno dei mutuatari abbia sottoscritto il contratto per finalità professionale, mentre l'altro lo ha concluso per ragioni non professionali?

Il giudice comunitario chiarisce, richiamando la giurisprudenza, che in questi casi occorre verificare quale sia il nesso esistente tra il contratto e l’attività professionale svolta dal mutuatario.

Se il contratto ricopre un ruolo marginale e trascurabile nel contesto generale rispetto all'attività professionale, il suo ruolo dovrà essere considerato come quello di consumatore.

Il secondo punto affrontato dalla Corte di Giustizia è rappresentato dai criteri idonei a stabilire in quali casi si può far rientrare il professionista tra i consumatori ed in particolare "[...] se lo scopo professionale di un contratto di mutuo concluso da tale persona sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale di tale contratto."

Secondo la Corte, il giudice chiamato a valutare la posizione dell'acquirente, al fine di qualificarlo come consumatore "deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, della natura del bene o del servizio oggetto del contratto di cui trattasi, idonee a dimostrare il fine per il quale tale bene o servizio è acquisito".

Di seguito, il provvedimento della Corte di Giustizia.

lunedì 2 marzo 2020

Nuove tutele per il consumatore digitale con la Direttiva 2019/2161

Con il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2019/2161, norma comunitaria chiamata a riorganizzare le tutele in favore dei consumatori in relazione alle pratiche commerciali scorrette, le clausole abusive nei contratti conclusi con il professionista e la direttiva sui prezzi del 1998.

La norma mira, all'esito dell'approvazione nei vari paesi europei, a fornire una forma di tutela unitaria per il consumatore, in particolar modo per le transazioni on line.

L'oggetto della direttiva, in tal senso, è quello di contrastare le pratiche commerciali scorrette, fondate su condotte aggressive e false comunicazioni, e che sempre più spesso si sviluppano in rete, come denunciato anche da questo blog.

sabato 9 novembre 2019

Clausole abusive - la Commissione pubblica orientamenti interpretativi del diritto comunitario

La Commissione ha pubblicato, di recente, un documento molto interessante con il quale ha voluto illustrare gli orientamenti giurisprudenziali che si sono sviluppati in materia di clausole abusive.

La relazione, che potete leggere di seguito, affronta l'ambito applicativo della direttiva 93/13/CEE inerente le clausole abusive (vessatorie) applicate ai contratti conclusi tra professionista e consumatore con indicati i precedenti più rilevanti espressi negli anni dalla Corte di giustizia europea.

L'elaborato della Commissione si suddivide in diverse sezioni:
1. Struttura, obiettivi e l’ambito di applicazione della direttiva;
2. Rapporto tra diritto europeo e diritto nazionale (principio di armonizzazione minima);
3. Trasparenza ed equità - la clausola abusiva;
4. Il carattere abusivo di una clausola -  diritti ed obblighi delle parti (art. 6);
5. Modalità di valutazione ed accertamento del carattere abusivo della clausola.

Qui il documento della Commissione.
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