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domenica 26 dicembre 2021

Richiesta dei documenti alla banca: il cliente deve prima agire ex 119 TUB

La Cassazione è di recente intervenuta, attraverso un provvedimento della Prima Sezione Civile, in materia di contratti bancari cercando di disciplinare il diritto spettante al cliente ad ottenere, in sede giudiziale, copia della documentazione bancaria già avanzata ex articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, in sede stragiudiziale dal cliente.

La questione affrontata dagli Ermellini ha ad oggetto la circostanza, tutt'altro che rara, ove la richiesta dei documenti bancari non sia stata avanzata dal cliente prima dell'avvio della controversia giudiziale nei confronti dell'istituto di credito.

Occorre ricordare che l'articolo 119 TUB prevede che il cliente ha diritto di ottenere "comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto" con una determinata periodicità. 

La documentazione riguarda sia le singole operazioni svolte sul rapporto bancario, sia l'aggiornamento periodico relativo al conto corrente o ad ogni tipo di rapporto bancario.

La Cassazione, dopo aver ricostruito i diversi orientamenti formatesi, ha affermato che esiste il diritto del cliente ad ottenere, a proprie spese, ogni singolo documento, in copia, dalla banca, in relazione alle singole operazioni realizzate negli ultimi dieci anni.

L'art. 119 TUB riguarda, inoltre, anche gli estratti conto ed ogni rendiconto periodico previsto ex lege.

Tale diritto può essere esercitato dal cliente in sede giudiziale, a mezzo dell’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., solo  nel caso in cui:

1. abbia avanzato medesima richiesta alla banca prima della controversia civile ex art. 119, comma 4 TUB;

2. la banca non abbia reso copia della suddetta documentazione senza alcuna giustificazione.

Diversamente, il cliente non può proporre la richiesta durante il processo civile.

Cassazione n. 24641/2021.

domenica 19 dicembre 2021

Associazione consumatori può ottenere copia dei documenti dalla P.A.

L'associazione consumatori rappresenta interessi comuni di un gruppo di persone - i consumatori - ed è legittimità a chiedere ed ottenere l'accesso ai documenti amministrativi dalla pubblica amministrazione.

Il principio è stato esposto dal Consiglio di Stato con una recente sentenza (n. 8333/2021) con la quale il giudice amministrativo è intervenuto in tema di accesso ai documenti amministrativi, equiparando la posizione dell'associazione a quello del privato cittadino che si rivolge al soggetto pubblico per chiedere la consegna di documenti che lo riguardano.

Il giudice amministrativo ha ribadito che l'associazione è portatrice di interessi diffusi ed è meritevole della medesima tutela riconosciuta al singolo individuo, non essendovi alcuna sostanziale differenza.

Sotto altro profilo, l'associazione deve fornire prova alla P.A. di essere effettivamente titolare del diritto di accesso ai documenti per conto dei soggetti rappresentati, ossia di rappresentare l'interesse diffuso in ragione del quale si rivolge all'amministrazione, e che la documentazione oggetto della richiesta sia effettivamente necessaria o per lo meno strettamente connessa alle finalità (statutarie) perseguite dal richiedente per conto degli associati.

Di seguito potete leggere la pronuncia oggetto di commento.

Consiglio di Stato - Sez. IV^ (in sede giurisdizionale) - sentenza n. 8333/2021

lunedì 27 aprile 2015

Bolzano: servizi eGov disponibili con il conto digitale

Fonte
Provincia di Bolzano
Comunicato 17/04/2015
"280mila proprietari, 580mila particelle: ecco i numeri del Catasto in Provincia di Bolzano, un servizio che da tempo si è "aperto" al digitale. Ogni mese, infatti, tramite il programma OpenKat, vengono elaborate circa 78mila richieste, mentre ogni anno vengono prodotti 44mila estratti catastali. Nel 2014, per quanto riguarda il catasto fabbricati, 4.500 estratti sono stati ottenuti tramite la Carta Servizi, ma da oggi le procedure saranno ancora più semplici e veloci, oltre ad essere gratuite. Per accedere ai servizi eGov del catasto, infatti, basterà utilizzare lo username e la password del conto digitale del cittadino

venerdì 20 febbraio 2015

Ristrutturare casa - quali obblighi di comunicazione al Comune?

Il recente Decreto Legge n. 133/2014 "Sblocca Italia", convertito con la legge n. 164/2014, ha introdotto alcune novità in materia di ristrutturazione e lavori di casa, rendendo più agevole, in apparenza, il compito del proprietario interessato ad apportare delle modifiche all'immobile di proprietà.

La norma sopra richiamata ha modificato il DPR n. 380/2001 (il Testo unico materia di edilizia), introducendo alcune novità e regole che andiamo di seguito sinteticamente ad analizzare.

Con questo nostro intervento ci proponiamo di illustrare l'attuale disciplina, fornendovi anche alcuni preziosi suggerimenti, ma vi ricordiamo che questa materia è oggetto di ripetuti interventi a livello nazionale e locale, e quindi vi consigliamo di rivolgervi ad un professionista, nel caso in cui vogliate avviare una ristrutturazione dell'immobile. 

A seguito dell'ultimo intervento normativo, possiamo dividere le categorie degli interventi edilizi, e delle relative autorizzazioni amministrative, in quattro categorie:
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