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domenica 11 aprile 2021

Tari: il contribuente ha diritto alla riduzione del tributo se è carente il servizio raccolta rifiuti

E' noto che molte amministrazioni comunali pretendono il pagamento del servizio raccolta rifiuti - attraverso la TARI - dai contribuenti anche se non offrono tale attività, oppure la offrono in modo parziale e non adeguato.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la recente sentenza del 18 febbraio 2021, ha ribadito il principio secondo il quale il contribuente non è tenuto a pagare un servizio completo quando l'ente locale non lo esegue in modo corretto e adeguato.

Il giudice tributario, richiamando il principio affermato dalla Cassazione (sentenza 3265/2019 e 22767/2019) ha stabilito che il contribuente ha diritto alla riduzione della TARI se offre chiara prova volta a dimostrare che il servizio di raccolta rifiuti erogato dall'amministrazione locale sia stato eseguito in modo parziale e difforme a quanto previsto dalla previsione legislativa e dal regolamento comunale.

Nel caso di specie, il contribuente era riuscito a dimostrare, anche attraverso documentazione del Comune, che quest'ultimo non aveva garantito un adeguato servizio di raccolta rifiuti.

CTR Campania Sez. 19 - sentenza del 18/02/2021 n. 1530

domenica 1 luglio 2018

Insidia stradale e caso fortuito: come rileva la negligenza del pedone

Questo weekend usciamo dai temi usualmente affrontati in questo blog, e concentriamo la nostra attenzione ad un problema assai diffuso, ossia la responsabilità del pedone (o della pubblica amministrazione) nel caso di danno conseguente alla caduta in un tratto stradale dissestato.

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che nel caso in cui il pedone sia vittima di una caduta in un tratto stradale pubblico, dopo aver attraversato con imprudenza il selciato della strada destinato allo scolo delle acque, non può essere addossata alcuna responsabilità all'amministrazione pubblica, rientrando nella fattispecie discriminante del c.d. caso fortuito.

In apertura del capitolo sulle insidie stradali (v. qui), la Suprema Corte oggi in commento (Cassazione, ordinanza n. 2483 del 1° febbraio 2018, puoi leggerla sotto) offre il destro per esaminare in che modo la condotta del pedone può essere determinante nei sinistri stradali.  

     Il fatto: nel centro di Vicenza, una signora, al di fuori delle apposite strisce bianche, ha attraversato una strada lastricata in separazione di due marciapiedi.

A causa di uno dei ciotoli situati nel canale di scolo della strada, la donna è caduta a terra riportando gravi lesioni.  

L'intera controversia che ne è scaturita si è fondata su questa circostanza, giacché sia il comune citato in giudizio che i giudici di prime cure hanno sostenuto che:" [...] il selciato su cui era caduta l'attrice costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione, il cui passaggio era "intuitivamente pericoloso" perché era ben percepibile l'anzidetta conformazione e "il pericolo che i sassi si muovono se ci transita sopra". 

      la questione: sulla base dell'assunto sopra indicato, i giudici di merito hanno concluso che il ciotolo posto sulla strada è stato mera "occasione" della caduta rovinosa della signora, ma non anche la causa immediata. 

Al contrario, la signora ha resistito, affermando che se il comune avesse fatto la manutenzione il suolo pubblico, ella non sarebbe caduta, giacché non è anomalo "transitare in un tratto di strada a ciò dedicato".

Si è posta, dunque, la seguente questione: il comune deve davvero rispondere per la caduta della signora sulla strada pubblica sconnessa, per di più non avendo effettuato la manutenzione dei ciotoli? 

   la posizione della Cassazione: la questione, di per sé lineare, ha dato modo agli Ermellini di ricostruire con ampio dettaglio la tematica della responsabilità del custode (art. 2051 cod. civ.).

Non è il caso di ripercorrere il tema, essendo sufficiente concentrarsi sul concetto di caso fortuito, ove è riferito al comportamento tenuto dalla persona

Per sommi capi, giova ricordare che il concetto di caso fortuito si riferisce a quella circostanza che non dipende dalla volontà (e dalla colpa, dunque) del proprietario della strada, non essendo da questi prevedibile ed evitabile. 

A tale riguardo, la Cassazione ha affermato che "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso".

La Suprema Corte ha inquadrato la vicenda nel caso fortuito proprio perché non tutte le condotte tenute dalle persone sulla strada sono prevedibili da parte del proprietario della strada. In particolare, non si può onerare la pubblica amministrazione della prevenzione da comportamenti auto-lesionistici o palesemente pericolosi. 

In altre parole, se è vero che il comune è oggettivamente responsabile dei danni causati dalla strada, e dalla sua conformazione, è altresì vero che quando questa è visibilmente dissestata e, giorno per giorno, il suo stato di degrado e dissesto aumenta, allora è l'utente a dover adottare cautela, prudenza e misure di prevenzione. 

     riferimenti pratici: la pronuncia in oggetto ha affrontato un "classico" sul tema. Tuttavia, riflettere sui casi aiuta il lettore. 

Abbiamo già visto che l'avvertenza sulla prudenza e la diligenza non è mai troppa: non sempre i giudici accordano il risarcimento per quei sinistri nei quali la condotta anomala ed imprudente del danneggiato è determinante (v. qui).

Nel caso, emerge che il normale utilizzo del marciapiede (e non della strada, fuori dalle strisce e le delimitazioni) avrebbe consentito di prevenire l'occasione della caduta. 

Avremo modo di vedere ancora diverse pronunce delle corti di merito italiane, fino ad approntare una casistica nutrita sul tema. 

Di seguito, trovi la pronuncia della Cassazione. 

domenica 29 ottobre 2017

Tari - illegittimo prevedere una tariffa diversa per i non residenti

La famigerata Tari (Tassa Rifiuti) è entrata nel mirino del Consiglio di Stato che con la sentenza n° 4223 del 6 settembre 2017 - pur intervenendo in materia di Tia - ha enunciato un principio valido anche per l'odierna tassa rifiuti.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che è illegittimo il regolamento comunale che fissa tariffe differenti tra utenti residenti e non residenti, prevedendo per questi ultimi un'imposizione più elevata.

Nel caso di specie, Il Consiglio di Stato è stato chiamato ad esprimersi in merito alla legittimità del regolamento di un comune ove era stato previsto un piano di ripartizione del costo del servizio per il ritiro dei rifiuti distinto tra residenti e non residenti, con maggiori costi previsti per questi ultimi.

Il CdS, dopo aver premesso che questo tipo di tariffa rappresenta una forma atipica di prelievo sul patrimonio e reddito del cittadino/contribuente, ha  chiarito che l'amministrazione comunale non dispone della libera (e a nostro parere arbitraria) facoltà di determinare la tariffa per i rifiuti, creando una disparità tra residenti e non residenti nella determinazione del costo per la fornitura del medesimo servizio.

La discrezionalità lasciata all'ente locale nella determinazione del costo per il servizio, e la sua diversa imputazione, deve fondarsi su presupposti giuridici validi, di natura tecnica e non politica, all'esito di una valutazione realistica dei rifiuti prodotti nella località (in particolare quelle a vocazione turistica) dai residenti/non residenti.

S'innesta, nel ragionamento seguito dal Consiglio di Stato, il fondamentale principio di proporzionalità: si paga per quanto si usufruisce del servizio.

Ed evidente che, alla luce di questo principio, risulta del tutto priva di giustificazione la differenziazione che molte amministrazioni locali operano nella determinazione della tariffa rifiuti tra residenti e non residenti, ove chi consuma di meno è chiamato a pagare di più!

Qui la sentenza del Consiglio di Stato.

giovedì 13 agosto 2015

La mediazione tributaria viene estesa a tutti gli atti impositivi dal 1° gennaio 2016

Le recenti novità introdotte in ambito di controversie tra Stato e contribuente riguardano anche il procedimento di mediazione tributaria ex art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, poiché dal 1° gennaio 2016 la procedura per la soluzione stragiudiziale delle controversie viene estesa a tutti gli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando le peculiarità di questo istituto (vedi), e ci limitiamo a ricordare che il contribuente che voglia agire in giudizio per contestare un provvedimento notificato dal fisco è tenuto, nel caso in cui il valore della contestazione non superi i 20.000,00 euro, ad avviare un procedimento di mediazione obbligatorio, attraverso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Orbene, a partire dal 2016 la procedura di mediazione, che prima riguardava i soli atti impositivi notificati dall'Agenzia delle Entrate (anche per le contestazioni relative all'ex Agenzia del Territorio), viene estesa a tutti gli atti emessi dagli enti di controllo territoriale.

In parole più semplici, il contribuente dovrà avviare il procedimento di mediazione tributaria anche nel caso in cui voglia contestare un atto notificato dall'Agenzia delle Dogane, dall'Agente per la riscossione (Equitalia), e dagli enti locali (comune o regione).

Altra novità riguarda gli atti oggetto di reclamo, rientrando anche quelli relativi al classamento e all'attribuzione di rendita catastale, e quelli relativi al pagamento di ICI, IMU e TASI.

venerdì 20 febbraio 2015

Ristrutturare casa - quali obblighi di comunicazione al Comune?

Il recente Decreto Legge n. 133/2014 "Sblocca Italia", convertito con la legge n. 164/2014, ha introdotto alcune novità in materia di ristrutturazione e lavori di casa, rendendo più agevole, in apparenza, il compito del proprietario interessato ad apportare delle modifiche all'immobile di proprietà.

La norma sopra richiamata ha modificato il DPR n. 380/2001 (il Testo unico materia di edilizia), introducendo alcune novità e regole che andiamo di seguito sinteticamente ad analizzare.

Con questo nostro intervento ci proponiamo di illustrare l'attuale disciplina, fornendovi anche alcuni preziosi suggerimenti, ma vi ricordiamo che questa materia è oggetto di ripetuti interventi a livello nazionale e locale, e quindi vi consigliamo di rivolgervi ad un professionista, nel caso in cui vogliate avviare una ristrutturazione dell'immobile. 

A seguito dell'ultimo intervento normativo, possiamo dividere le categorie degli interventi edilizi, e delle relative autorizzazioni amministrative, in quattro categorie:

domenica 21 dicembre 2014

Il comune deve prevedere parcheggi gratuiti

Il comune deve prevedere dei parcheggi gratuiti vicini alle zone ove sono previste le soste con pedaggio.

Questo è l'interessante principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 24939 del 24 novembre 2014, con la quale il Giudice di legittimità ha trattato una vicenda riguardante la Città di Trento ed il sistema di parcheggi a pagamento previsto dall'Amministrazione comunale.

La vicenda prende avvio allorché vengono irrogate sanzioni amministrative verso due automobilisti che non avevano provveduto a pagare il parcheggio nelle zone blu istituito in una zona della Città.

Questi ultimi, ritenendo illegittime le multe, decidono di impugnare la sanzione amministrativa arrivando, dopo i rituali gradi di giudizio, davanti alla Suprema Corte di Cassazione, contestando l'assenza di previsione di parcheggi gratuiti, anche a tempo, nelle zone ove sono previste soste con pedaggio.

In particolare, i ricorrenti hanno richiamato l'art. 7 del Codice della Strada, il quale prevede l'obbligo da parte del comune di individuare, nelle aree destinate a sosta con dispositivo di controllo, adeguati spazi destinati a parcheggio senza pedaggio.

Esistono, osserva la Corte, delle eccezioni alla norma, in quanto l'Amministrazione locale può derogare a questo obbligo, motivando  l'esclusione con apposito atto amministrativo, a pena di nullità delle sanzioni amministrative irrogate verso gli automobilisti.

Il Giudice chiarisce il limite all'obbligo sopra richiamato "Tuttavia, l’ultima parte dell’art. 7, 8 comma, 2 periodo del Codice della Strada prevede un’ultima ipotesi derogatoria per le “altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
Si tratta di una previsione ampia, tendenzialmente inclusiva di qualsiasi valutazione discrezionale dei Comuni, purché motivata, in ordine all’importanza delle singole aree nel sistema viario cittadino. In tal senso, non appare assolutamente contraria al dettato codicistico la delibera della Giunta Comunale di Trento n. 290/2006, di cui l’attuale ricorrente ha chiesto ed ottenuto la disapplicazione in primo grado. In essa, infatti, la deroga all’obbligo di istituzione di zone di sosta libere appare ampiamente motivata dalla qualificazione della via delle accertate infrazioni quale strada satura. Con tale espressione l’amministrazione tridentina ha inteso indicare qualsiasi via in cui si preveda un’offerta di stalli di parcheggio inferiore alla loro domanda, in ragione della presenza di non trascurabili attrattori di traffico, quali, nel caso di specie, la sede della BAI, del Comando di Polizia Municipale, della Polizia di Stato, dei Servizi Socio-Assistenziali del Comune, della Circoscrizione, di un importante sindacato agricolo, oltre che di numerosi esercizi commerciali e artigianali e di banche. La scelta discrezionale compiuta, quindi, è sorretta, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990, da un’adeguata motivazione, idonea ad escludere qualsiasi vizio di violazione di legge.".

Il Giudice, applicando il principio appena enunciato, ha ritenuto che il Comune di Trento, attraverso la delibera della Giunta Comunale di Trento n. 290/2006, abbia congruamente motivato le ragioni poste a fondamento dell'esclusione dei parcheggi gratuiti in alcune zone della città, ed è quindi legittima la decisione assunta dall'Amministrazione locale.

Di seguito, il provvedimento della Suprema Corte di Cassazione.

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