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domenica 29 settembre 2024

L'azione collettiva e clausole abusive - i limiti indicati dal giudice europeo

Può una azione collettiva ottenere la dichiarazione di nullità/inefficacia di una clausola contrattuale in quanto abusiva, magari redatta in modelli distanti anni l'uno dall'altro?

La questione è stata sottoposta all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale si è espressa con provvedimento che trovate di seguito.

Un giudice nazionale si era rivolto al giudice comunitario, rivolgendo due questioni pregiudiziali di non secondaria importanza:

a) Con una azione collettiva è possibile accertare delle clausole abusive a possibilità di accertare la presenza di clausole abusive nei modelli contrattuali predisposti dal professionista.

b) Come deve essere considerata il carattere abusivo della clausola, riferita al “consumatore medio” dell'azione collettiva, laddove i contratti sono stati conclusi in periodi diversi.

Il giudice comunitario ha così dato riscontro alle richieste formulate dal giudice nazionale: 

Sul punto (a):1) L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: consentono a un giudice nazionale di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale nell’ambito di un’azione collettiva diretta contro numerosi professionisti dello stesso settore economico e riguardante un numero molto elevato di contratti, purché tali contratti contengano la medesima clausola o clausole simili.".

Sul punto (b): "2) L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: consentono a un giudice nazionale, investito di un’azione collettiva diretta contro numerosi professionisti del medesimo settore economico e avente ad oggetto un numero molto elevato di contratti, di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale basandosi sulla percezione del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, quando tali contratti si rivolgono a categorie specifiche di consumatori e tale clausola è stata utilizzata per un periodo molto lungo. Tuttavia, se, durante tale periodo, la percezione globale del consumatore medio riguardo a detta clausola è stata modificata dall’intervento di un evento oggettivo o di un fatto notorio, la direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale proceda a tale controllo tenendo conto dell’evoluzione della percezione di tale consumatore, fermo restando che la percezione pertinente è quella esistente al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario.».".

Corte di giustizia Unione europea - Sez. IV^ sentenza C - 450/2022. (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 20 novembre 2022

Mutuo Banco Popolare - nulla la clausola floor: chiedete il rimborso dei maggiori interessi pagati

E' vessatoria la clausola "floor" inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile sottoscritti tra il Banco Popolare BPM e i suoi clienti negli anni, tant'è che questi ultimi possono rivolgersi alla banca per chiedere il rimborso dei maggiori interessi versati negli anni.

Questo è, in sintesi, il principio emerso dalla sentenza n. 2836/2022 con il quale la Corte di Appello di Milano ha ritenuto di stabilire il carattere abusivo della clausola contrattuale che ha, negli anni precedenti, limitato il pagamento degli interessi in favore della banca nei mutui.


- mutuo con clausola pavimento (floor)

I mutui a tasso variabile prevedono, come noto per chi li ha sottoscritti, il calcolo degli interessi applicati dalla banca in modo variabile, in quanto il tasso di interesse è "legato" alla variazione dell'Euribor (acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro mensile - bimestrale - semestrale - annuale) cioè il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee e che viene aggiornato con cadenza giornaliera.

Il tasso di interesse viene collegato all'Euribor con applicazione di un ulteriore tasso (spread) riconosciuto in favore dell'istituto di credito e quindi se l'Eur è di 1% e lo spread è di 2%, il tasso di interesse complessivo è del 3%. Questo tasso varia a seconda della variazione dell'Euribor.

I mutui a tasso variabile fatti sottoscrivere da Banco BPM prevedono, come per altre banche, l'applicazione di una clausola pavimento (floor), la quale prevede che se il tasso di interesse scende sotto una determinata percentuale, la banca continuerà ad applicare il tasso di interesse.

Nel nostro caso, se la clausola floor prevede un tasso minimo pari al 2%, se l'Euribor scende sotto lo zero, il tasso di interesse applicato sarà comunque pari al 2%.

Su questo punto è intervenuta la Corte di Appello di Milano.


- Corte di Appello di Milano (sentenza n. 2836/2022): non è valida la clausola floor

La Corte di Appello di Milano ha considerato vessatoria questo tipo di clausola, laddove non sia prevista una equivalente clausola che limiti il rialzo dei tassi in caso di aumento dell'Euribor (cosiddetta clausola tetto o cap).

Viene creato, nel caso di specie, un disequilibrio nel rapporto tra le parti, ove il professionista acquisisce un evidente vantaggio verso il contraente debole, pre determinando un livello minimo di interessi dovuti dal cliente.

La carenza di equilibrio del contratto di mutuo incide, come correttamente osservato dal giudice, sull'insieme degli obblighi e diritti costituiti con il contratto, introducendo limiti per una sola parte, in spregio a quanto previsto ex artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.

La clausola floor può risultare valida, solo se sia oggetto di specifica sottoscrizione da parte del cliente nel contratto di mutuo sottoscritto avanti al notaio, ma in molte circostanze detta clausola nemmeno compare tra le condizioni contrattuali del mutuo, emergendo solo nella parte finanziaria del contratto.

Quale conseguenza? la nullità della clausola floor legittima i consumatori a richiedere alla banca i maggiori interessi versati negli anni 2015 - 2022, ossia il periodo nel quale l'Euribor è sceso sotto lo "0".

Per maggiori informazioni ed assistenza, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it.

Corte di Appello di Milano - sentenza n. 2836/2022.

domenica 26 marzo 2017

Unicredit si impegna ad essere più trasparente con i propri clienti

La recente vicenda Euribor ha innescato una serie di conseguenze nel sistema bancario (vedi), peraltro chiamato a fronteggiare le continue discese del tasso di riferimento monetario.


Sul punto è intervenuta anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha avviato un’indagine nei confronti di Unicredit volta a verificare la trasparenza e correttezza delle clausole contrattuali contenute nei contratti di mutuo a tasso variabile con la presenza di spread.

L’intervento di AGCM è risultato positivo, in quanto è stato accertato che molti contratti di mutuo fatti stipulare in questi ultimi anni ai consumatori da Unicredit non indicano in modo chiaro il tasso reale applicato al mutuatario, rappresentato dal solo spread nel caso di Euribor pari a “0”.
L’Antitrust ha contestato ad Unicredit alcune pratiche commerciali scorrette come si legge nel provvedimento che potete leggere di seguito “La prima pratica, in particolare, riguarda i contratti stipulati prima del verificarsi dei valori negativi dell’Euribor e consiste nella mancata applicazione di tali valori nella determinazione del tasso di interesse applicabile alle rate dei mutui immobiliari ipotecari a tasso variabile; il tutto in assenza di clausole inerenti il tasso minimo e senza informare i consumatori in merito ai criteri di calcolo adottati dalla Banca. La seconda pratica considerata riguarda i contratti stipulati successivamente al divenire negativo dell’indice Euribor e consiste nella carente informativa resa in merito alla circostanza che lo spread rappresenta di fatto il tasso minimo applicabile al contratto di mutuo in presenza di valori negativi dell’indice di riferimento.”.

L’indagine di AGCM ha evidenziato, in altre parole, la reale condotta tenuta da Unicredit di fronte alla progressiva riduzione dei valori Euribor, arrivato a segnare valori negativi, decidendo di adottare un’interpretazione del contratto di mutuo finalizzata ad ottenere comunque una remunerazione minima, in termini di interessi, pari allo spread, senza avvisare i consumatori di tale decisione.

Alcuni modelli contrattuali successivi al 2015, inoltre, presentano una carente informativa in merito al meccanismo applicato nel calcolo degli interessi periodici che conducono ad applicare il tasso fisso (spread) nel caso di Euribor negativo, trasformando di fatto il mutuo da variabile a fisso e periodico.


Tali carenze sono state contestate dall’Antitrust ad Unicredit, la quale ha assunto alcuni impegni per risolvere la questione, ed in particolare:
1) automatica rideterminazione retroattiva e per tutta la durata futura del rapporto del tasso di interesse nominale annuo dei contratti di mutuo a cui la Banca non aveva applicato i valori negativi dell’Euribor;
2) integrazione della documentazione precontrattuale e contrattuale destinata ai consumatori che hanno stipulato o stipuleranno con la Banca contratti che prevedono espresse clausole di tasso minimo pari allo spread, al fine di rendere esplicita, anche nella denominazione del contratto, la presenza di un tasso floor che limita la variabilità del contratto.
Questi impegni, seppur parzialmente, rappresentano un buon risultato garantendo maggior trasparenza per i consumatori che si rivolgeranno ad Unicredit per chiedere un mutuo a tasso variabile.
Di seguito, il provvedimento di AGCM con gli impegni assunti da Unicredit.
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