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domenica 19 febbraio 2023

I principi della Lexitor non si applicano ai mutui

E' già stata etichettata come la sentenza "salva banche", in quanto ha evitato agli istituti di credito di avviare una massiccia operazione di rimborso in favore dei consumatori che abbiano estinto in anticipo il mutuo.

La Corte europea, chiamata ad esprimersi dopo il caso Lexitor, ha stabilito che il principio del rimborso in favore del consumatore di tutti i costi sostenuti per il mutuo, nel caso di  estinzione anticipata non può trovare applicazione per i contratti di mutuo.

Per i finanziamenti, quindi, il consumatore può esigere la mera riduzione degli interessi e dei costi che dipendono dalla durata del credito, mentre non può recuperare, ad esempio, le spese di istruttoria.

Abbiamo trattato la questione anche di recente (vedi qui), richiamando i principi emersi con la sentenza Lexitor e il tentativo legislativo, bloccato dalla Corte costituzionale, di salvare il sistema bancario (vedi qui).

Nella vicenda decisa dalla Corte di giustizia, un'associazione dei consumatori austriaca, Verein für Konsumenteninformation (VKI), ha convenuto in giudizio Unicredit Austria, contestando alla banca la clausola contenuta nei contratti di mutuo e che disciplina l'ipotesi di rimborso anticipato del credito da parte del mutuatario.

La norma pattizia prevede che nel caso di conclusione anticipata del rapporto, la banca rende gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito, mentre nulla la banca deve al consumatore per le spese non connesse alla vita del contratto.

VKI contesta la clausola e chiede che ne sia dichiarata la nullità, richiamando i principi della pronuncia Lexitor e della Direttiva n. 2014/17/UE che disciplina i contratti di credito ai consumatori per l'acquisto di immobili residenziali. 

L'art. 25 della direttiva prevede che: "Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.". 

La vicenda è terminata avanti alla Corte di giustizia, chiamata dal giudice austriaco a comprendere se possa essere prevista la sola riduzione di interessi e costi dovuti per la parte restante del credito e il giudice comunitario ha risposto in senso positivo, osservando che la norma comunitaria non impedisce all'esistenza di una norma nazionale che preveda, nel caso di estinzione anticipata, la sola restituzione al consumatore degli interessi e delle spese collegate alla residua durata del contratto.

Allo stesso tempo, il giudice europeo evidenzia che la Direttiva n. 2014/17/UE mira a tutelare i consumatori contro le condotte scorrette degli operatori di settore, facendo in modo che al consumatore sia riconosciuto, in caso di conclusione anticipata del mutuo, il diritto a tutte le somme versate alla banca per il credito e non più giustificate.

Qui di seguito, il provvedimento della Corte di Giustizia.

domenica 19 maggio 2019

Unicredit non informa l'erede della polizza unit linked? consumatore ottiene il risarcimento del danno

La vicenda che trattiamo con la sentenza proposta questa domenica riguarda la ben nota questione inerente i rimborsi delle polizze assicurative indicizzate che non pochi dubbi hanno creato negli investitori.

La trattazione dell'argomento viene favorita dal provvedimento adottato dal Tribunale di Bologna, a cui si è rivolto un consumatore per vedere accertata la responsabilità  di Cnp Unicredit Vita S.p.A e di Unicredit S.p.A, con conseguente condanna delle due società al  risarcimento danni subiti dall'investitore.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bologna, il punto controverso ha avuto ad oggetto l'omessa informativa da parte della banca in favore dell'erede in merito al suo diritto ad ottenere la riscossione della polizza.

La vicenda prende le mosse dalla firma di una polizza index linked da parte di un piccolo investitore all'inizio del 2000 e al cui decesso era succeduto l'erede che aveva prontamente chiesto il conteggio della polizza e il riscatto dell'eventuale somma a credito.

La banca aveva contestato le richieste di pagamento avanzate dall'erede, sostenendo tra l'altro, che la somma destinata al beneficiario fosse stata devoluta al Fondo di garanzia da parte della Cnp Unicredit Vita S.p.A, altra società del gruppo, e quindi non più disponibile (sulla devoluzione delle somme relative a polizze assicurative nel caso di decesso del sottoscrittore, clicca qui). 

La stessa Cnp Unicredit Vita S.p.A ha affermato la propria correttezza nella condotta tenuta verso il cliente, inviando regolarmente tutte le comunicazioni previste per legge, circostanza peraltro non prontamente provata dalla compagnia assicurativa.

Ed infatti, all'esito della fase istruttoria, è emerso che Unicredit non abbia mai dato puntuale e necessario riscontro al cliente in merito all'eventuale presenza di polizze assicurative sottoscritte dal de cuius presso la banca, così impedendo all'erede di entrare in possesso della somma prevista in suo favore dalla polizza index linked nel termine di legge.

Tale ritardo se da una parte ha legittimato la devoluzione della somma al Fondo garanzia, per decorrenza del termine di legge in assenza di richiesta da parte del beneficiario, dall'altra ha altresì legittimato l'erede ad ottenere il risarcimento del danno a causa della condotta tenuta dalla banca che non ha informato il cliente in merito al suo diritto ad ottenere il rimborso della polizza entro il suddetto termine.

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto legittima la richiesta di risarcimento del danno da parte dell'erede, condannando la società ha risarcire il capitale oltre agli interessi maturati negli anni.

Qui potete leggere la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna (G.U. Dott.ssa Rossi), lo scorso 8 ottobre 2018.

domenica 7 ottobre 2018

Travel box & finanziamento: cancellato il diritto vacanza, ma il finanziamento non è nullo

La sentenza che vi proponiamo di seguito ha ad oggetto un tema affrontato molto spesso nel nostro blog, ovverosia la firma del contratto di finanziamento per l'acquisto di un certificato vacanza New Club Elite.

L'argomento trattato dal Tribunale di Milano riguarda il c.d. "collegamento negoziale" che esiste tra il contratto di acquisto del Travel box e quello concluso con la finanziaria.

Abbiamo già trattato il tema, evidenziando il recente intervento della Corte di Cassazione (Cassazione 19632/2016), la quale ha chiarito che nel caso di collegamento tra il contratto di finanziamento e quello per il quale la somma è destinata (ossia quello principale), la nullità di quest'ultimo comporta anche la nullità di quello concluso con la banca con diritto alla restituzione della somma versata.

La Suprema Corte ha specificato i caratteri del collegamento negoziale, rilevando che deve essere provato che il finanziamento è stato richiesto/proposto esclusivamente per la conclusione del contratto principale.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Milano, la vicenda riguarda l'acquisto di un Travel box (con iscrizione a New Club Elite), con sottoscrizione del finanziamento per l'acquisto del diritto vacanza.


Il Giudice milanese ha ritenuto nullo il Travel box, richiamando altre precedenti pronunce intervenute di recente in materia (vedi qui), così giustificando la propria decisione: "Non vi è, infatti, alcun concreto elemento di individuazione del periodo dell'anno in cui era possibile esercitare il godimento della settimana di vacanze, cosi come, in realtà, neppure è ben chiaro quale fosse l'oggetto di tale "godimento", stanti i contraddittori riferimenti, ora alla proprietà (certificato di proprietà), ora ad un non meglio determinato diritto di godimento e utilizzazione, ora alla fruizione di servizi turistici "offerti dal New Club Elite"".


Esiste il collegamento? no.

Passando all'altro argomento trattato dal Tribunale di Milano, il giudice ha ritenuto di escludere l'esistenza del collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di acquisto del Travel box, in quanto i consumatori non hanno dato prova che il contratto con la banca era specificatamente indirizzato all'acquisto del certificato NCE.

Nel caso di specie, il finanziamento era classificato come "personale" con una generica finalità a "VIAGGI", senza alcun riferimento specifico all'acquisto del Travel Box, né i consumatori hanno fornito ulteriori elementi volti a dimostrare il collegamento negoziale.


Il Tribunale di Milano espone le ragioni che lo hanno portato ad escludere il collegamento negoziale, respingendo la domanda di restituzione del finanziamento avanzata dai consumatori: "Nel caso di specie, non sono state evidenziate clausole specifiche del contratto di finanziamento, anche di assicurazione, che lo colleghino al contratto di multiproprietà, così che questo appare un contratto autonomo, che può essere stato, pertanto, stipulato ed eseguito per una qualsiasi ragione […] Per come sopra esposto, la dicitura "VIAGGI" apposta nel contratto di finanziamento non riconduce al New Club Elite e non è stata evidenziata alcuna previsione contrattuale che obblighi il finanziato all'acquisto di un determinato bene, segnatamente all'acquisto del "travel box" in questione, né è previsto che la banca controlli la destinazione della somma erogata. Non è stata, quindi, fornita la prova del perseguimento di un intento comune anche a U., con la conseguenza che i due contratti non possono ritenersi collegati."



E quindi, non sempre alla nullità del contratto di acquisto del certificato vacanza deve seguire la nullità del contratto di finanziamento, con restituzione quanto meno degli interessi versati alla finanziaria. Il collegamento deve essere provato dal consumatore, altrimenti la sua domanda restitutoria verrà inevitabilmente respinta.

Qui il Tribunale di Milano.

domenica 2 luglio 2017

Ti hanno proposto il finanziamento per pagarti la multiproprietà? la Cassazione interviene in tuo favore

Nuovo ed interessante intervento della Suprema Corte di Cassazione in materia di vendita di multiproprietà (o altri certificati vacanza).

Non di rado, infatti, la vendita di questi particolari prodotti vacanza viene accompagnata dalla sollecitazione alla sottoscrizione di un contratto di credito al consumo (finanziamento personale), con il quale il consumatore può pagare la  sua multiproprietà in "comode" rate.

Cosa succede, in particolare?

Si presenta alla porta il promotore della società che ti vuole vendere la multiproprietà, e dopo averti "assediato" per alcune ore sull'opportunità di sottoscrivere il contratto, ti sottopone il  modulo per  la firma.

E qui il consumatore si rivolge al promotore con la famigerata "uscita": "non abbiamo i soldi per comprare questa multiproprietà", convinto che tale ultima affermazione possa fare desistere il venditore.

E  invece no!.....qui scatta la proposta finanziamento (a meno che non ti siano proposte le cambiali....insomma, "barba e capelli" ti viene proposto in qualsiasi  modo) attraverso una finanziaria.

Il promotore ti dice: tranquillo che abbiamo una finanziaria che ti può concedere la somma nello spazio di qualche giorno/settimana......e quindi, oltre a firmare il contratto di acquisto del certificato vacanza, ti trovi a firmare anche il contratto di finanziamento.

A volte, questa firma interviene qualche giorno dopo in una filiale della banca dove venite invitati per la firma del contratto di finanziamento (con tanto di assicurazione).

Come abbiamo sostenuto in più circostanze su questo blog, questo contratto di finanziamento è necessariamente collegato a quello di acquisto del diritto vacanza, in quanto il consumatore "si vede costretto" ad accendere il credito al consumo per permettersi il prezioso "certificato" di iscrizione al club.

Va da sé che se è possibile dimostrare che il contratto di acquisto del certificato vacanza (multiproprietà o diritto turnario) non è valido, diviene non valido anche il collegato contratto di finanziamento.

La Cassazione, con un importante e recente intervento, ha riaffermato questo principio, chiarendo che i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di un bene o servizio devono essere dichiarati nulli/risolti nel caso di nullità o risoluzione di quello principale. Tale soluzione può  (deve) essere adottata dal giudice, a prescindere dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore nella concessione del credito ai clienti dei fornitori.

Quindi, se acquistate un certificato di iscrizione ad un club, o una multiproprietà, e la pagate con un finanziamento, se il contratto principale non è stato adempiuto totalmente (ad esempio vi dicono che potete prenotare in qualsiasi parte dell'anno ed invece non è vero), è possibile ottenere anche la restituzione dei soldi versati con il finanziamento.

Qui di seguito la sentenza.

domenica 26 marzo 2017

Unicredit si impegna ad essere più trasparente con i propri clienti

La recente vicenda Euribor ha innescato una serie di conseguenze nel sistema bancario (vedi), peraltro chiamato a fronteggiare le continue discese del tasso di riferimento monetario.


Sul punto è intervenuta anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha avviato un’indagine nei confronti di Unicredit volta a verificare la trasparenza e correttezza delle clausole contrattuali contenute nei contratti di mutuo a tasso variabile con la presenza di spread.

L’intervento di AGCM è risultato positivo, in quanto è stato accertato che molti contratti di mutuo fatti stipulare in questi ultimi anni ai consumatori da Unicredit non indicano in modo chiaro il tasso reale applicato al mutuatario, rappresentato dal solo spread nel caso di Euribor pari a “0”.
L’Antitrust ha contestato ad Unicredit alcune pratiche commerciali scorrette come si legge nel provvedimento che potete leggere di seguito “La prima pratica, in particolare, riguarda i contratti stipulati prima del verificarsi dei valori negativi dell’Euribor e consiste nella mancata applicazione di tali valori nella determinazione del tasso di interesse applicabile alle rate dei mutui immobiliari ipotecari a tasso variabile; il tutto in assenza di clausole inerenti il tasso minimo e senza informare i consumatori in merito ai criteri di calcolo adottati dalla Banca. La seconda pratica considerata riguarda i contratti stipulati successivamente al divenire negativo dell’indice Euribor e consiste nella carente informativa resa in merito alla circostanza che lo spread rappresenta di fatto il tasso minimo applicabile al contratto di mutuo in presenza di valori negativi dell’indice di riferimento.”.

L’indagine di AGCM ha evidenziato, in altre parole, la reale condotta tenuta da Unicredit di fronte alla progressiva riduzione dei valori Euribor, arrivato a segnare valori negativi, decidendo di adottare un’interpretazione del contratto di mutuo finalizzata ad ottenere comunque una remunerazione minima, in termini di interessi, pari allo spread, senza avvisare i consumatori di tale decisione.

Alcuni modelli contrattuali successivi al 2015, inoltre, presentano una carente informativa in merito al meccanismo applicato nel calcolo degli interessi periodici che conducono ad applicare il tasso fisso (spread) nel caso di Euribor negativo, trasformando di fatto il mutuo da variabile a fisso e periodico.


Tali carenze sono state contestate dall’Antitrust ad Unicredit, la quale ha assunto alcuni impegni per risolvere la questione, ed in particolare:
1) automatica rideterminazione retroattiva e per tutta la durata futura del rapporto del tasso di interesse nominale annuo dei contratti di mutuo a cui la Banca non aveva applicato i valori negativi dell’Euribor;
2) integrazione della documentazione precontrattuale e contrattuale destinata ai consumatori che hanno stipulato o stipuleranno con la Banca contratti che prevedono espresse clausole di tasso minimo pari allo spread, al fine di rendere esplicita, anche nella denominazione del contratto, la presenza di un tasso floor che limita la variabilità del contratto.
Questi impegni, seppur parzialmente, rappresentano un buon risultato garantendo maggior trasparenza per i consumatori che si rivolgeranno ad Unicredit per chiedere un mutuo a tasso variabile.
Di seguito, il provvedimento di AGCM con gli impegni assunti da Unicredit.

domenica 22 maggio 2016

Manca l'Indicatore sintetico di costo? nullo il finanziamento di Unicredit

La sentenza che trovate di seguito ha ad oggetto la invalidità del contratto di finanziamento per omessa comunicazione al soggetto finanziato dell'indice sintetico di costo (ISC).

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7779/2015 pronunciata lo scorso 25 maggio 2015, ha dichiarato la nullità del finanziamento concesso da Unicredit ad una società campana per violazione dell'art. 117, comm 8 del Testo Unico Bancario.

Nel caso di specie, Unicredit aveva convenuto in giudizio una società partenopea chiedendo un decreto ingiuntivo di pagamento di quasi 200.000,00 euro, quale residuo di un finanziamento concesso al cliente nel 2007.

Quest'ultima si oppone alla richiesta di Unicredit, contestando la validità del contratto per carenza, tra le altre, del indice sintetico del costo del finanziamento, ossia la percentuale che identifica il reale onere del prestito.

Ricordiamo che l'Isc (anche conosciuto come Taeg) è una percentuale che include tutte le spese, commissioni, interessi ed altri oneri che accompagnano il  finanziamento concesso dall'intermediario al  cliente.

L'art. 117, comma 8 del TUB (nella versione applicata dal giudice napoletano) prevede un preciso obbligo di indicazione del dato percentuale, la cui violazione implica la nullità  del contratto (con ricalcolo della posizione bancaria applicando il tasso di interesse TUB).

E' evidente che la norma in parola introduce un requisito di forma - contenuto ad substantiam, il cui fine è quello di rendere edotto il cliente in merito alla reale onerosità del finanziamento concesso dalla banca.

Quest'ultima, come osservato dal Tribunale di Napoli, non può omettere tale adempimento, né tantomeno può indicare in modo generico e poco chiaro l'indice percentuale.

Unicredit avrebbe dovuto considerare tutti i costi ed oneri del finanziamento, onde consentire al consumatore di valutare il peso finanziario del prestito.

Qui la sentenza n. 7779/2015.

domenica 8 novembre 2015

Unicredit condannata a non applicare più l’anatocismo!

Questa domenica vi proponiamo la recente ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione VI civile, con la quale il giudice, dott. Antonio S. Stefani, ha ordinato ad Unicredit di non applicare più l’anatocismo ai rapporti di conto corrente con i propri clienti.

Il provvedimento è importante perché rappresenta un nuovo esempio dell’orientamento assunto dal Tribunale di Milano, il quale ha deciso di dare pieno ed immediata applicazione al divieto di anatocismo introdotto dal Governo dal 1° gennaio 2014.

Il Giudice ha ordinato alla banca di avvertire i singoli correntisti della decisione assunta con l’ordinanza, vietando l’applicazione dell’anatocismo bancario per i saldi negativi.

L’aspetto grottesco dell’intera vicenda è che Unicredit sta avvisando i propri clienti di aver proposto reclamo contro l’ordinanza e che la prossima riforma del cicr dovrebbe introdurre le nuove norme in merito all'applicazione dell’anatocismo bancario “si evidenzia, inoltre, che, nella materia della produzione degli interessi, sia attivi che passivi, la Banca si adeguerà scrupolosamente alle disposizioni che il Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio (CICR) emanerà, in applicazione dell’art. 120 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93), per stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell’attività bancaria”.

Insomma, come ignorare la realtà……..


Qui, l’Ordinanza del Tribunale di Milano
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