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domenica 3 maggio 2026

Se viene accertato che il giudice non è competente, si alla condanna al pagamento delle spese legali

Questo commento esce, all'apparenza, dal perimetro delle questioni relative al consumatore, ma può risultare più pratico ed importante di quel che si pensi.

Non di rado, capita di persone che scrivono in associazione (per questioni o dubbi, scrivi a sos@consumatoreinformato.it), avendo ricevuto atti giudiziari da giudici lontani dalla propria residenza.

Molto spesso, si pensa che quando si affronta una causa civile il giudice chiamato a decidere la causa sia quello giusto.

Ed invece capita più spesso di quanto si pensi che il giudice adito non sia quello giusto. In questi casi, il tribunale si limita a dichiarare la propria incompetenza e a rinviare tutto a un altro giudice. Fin qui, nulla di strano.

Questo tema diventa ancora più rilevante quando entra in gioco il foro del consumatore, disciplinato dall’art. 66-bis del Codice del Consumo, la quale dispone che: "Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato."

In termini più semplici, tutte le cause che riguardano il consumatore devono essere risolte dal  giudice del luogo ove risiede o dove ha eletto domicilio: trattasi di competenza esclusiva e inderogabile.

Di conseguenza, se la causa viene avviata presso un giudice diverso da quello di residenza del consumatore, questo giudice non è competente e la causa deve essere proposta avanti al tribunale del consumatore.

Il problema nasce subito dopo: che fine fanno le spese legali già sostenute?

È proprio su questo punto che interviene la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32003/2021, offrendo un chiarimento importante e molto concreto.


- Una situazione tutt’altro che rara

Il caso esaminato è tipico. Una consumatrice si oppone a un decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Roma, però, si dichiara incompetente e individua come giudice competente quello di Catania.

Nel farlo, però, non decide sulle spese legali, rinviando la questione al giudice davanti al quale la causa dovrà essere riassunta.

La parte interessata non contesta la competenza — che ormai è pacifica — ma proprio questo punto: perché non sono state liquidate le spese?


- Il nodo: come si impugna una decisione del genere?

Qui entra in gioco un aspetto tecnico che, però, ha conseguenze molto pratiche.

La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione, sostenendo che si sarebbe dovuto utilizzare il regolamento di competenza. In sostanza: hai sbagliato strada, quindi non possiamo nemmeno esaminare il problema.

La Cassazione, invece, ribalta completamente questa impostazione.

E lo fa con un ragionamento semplice, quasi di buon senso.


- La Cassazione - Ordinanza n. 30021/2021

La Corte di Cassazione chiarisce i termini della questione, operando una corretta distinzione rispetto alle questioni che possono sorgere nel caso di dichiarazione di incompetenza del giudice.

Se una parte vuole contestare la decisione sulla competenza, allora deve utilizzare uno strumento specifico: il regolamento di competenza, ossia impugnare la decisione avanti alla Corte di Cassazione (a sezioni unite).

Ma se, come in questo caso, la competenza non è in discussione e si vuole contestare solo la questione delle spese, allora si può utilizzare il normale strumento dell'impugnazione che deve essere proposta davanti al giudice competente per l'appello.

Detto in altre parole: non ha senso obbligare una parte a usare uno strumento complesso e “speciale” se il problema riguarda solo i costi del processo.

A prima vista può sembrare una questione per addetti ai lavori. In realtà, le conseguenze sono molto concrete.

Chi si trova coinvolto in una causa — e questo vale soprattutto nei contenziosi con banche, finanziarie o società di recupero crediti — sa bene che le spese legali possono diventare un problema serio.

Capita spesso che il consumatore si difende, il giudice gli dà ragione sulla competenza, ma le spese restano “in sospeso”, costringendolo a pagare spese che graverebbero sulla parte che ha sbagliato ad avviare la causa. 

La Cassazione, con questa ordinanza, evita proprio questo rischio. Stabilisce una regola chiara e accessibile: se si discute solo delle spese, si può fare appello.

Corte di Cassazione Sez. VI^ Ordinanza 30021/2021

domenica 11 gennaio 2026

Fornitura di energia e condominio: il foro del consumatore coincide con il luogo dell’immobile

Con l’ordinanza in esame la Corte torna ad affrontare una questione attinente alla natura giuridica del condominio e, in particolare, alla qualificazione del soggetto che esso rappresenta nei rapporti giuridici.

Si tratta di un profilo tutt’altro che marginale, poiché da tale qualificazione discendono rilevanti conseguenze operative e processuali, soprattutto con riferimento alla disciplina applicabile e all’individuazione delle regole di competenza nelle controversie che coinvolgono il condominio.

Il Giudice di legittimità ribadisce un principio di particolare rilievo pratico nelle controversie tra fornitori di servizi energetici e condomini: il foro del consumatore, ai sensi dell’art. 66-bis del Codice del Consumo, va individuato nel luogo in cui è situato l’edificio condominiale e non nel domicilio dell’amministratore.

Abbiamo già trattato questo tipo di vicenda (vedi qui), evidenziando che il condominio, pur essendo un ente di gestione privo di personalità giuridica, agisce nei rapporti contrattuali attraverso l’amministratore quale mandatario dei singoli partecipanti. Ne consegue che i condomini devono essere qualificati come consumatori, quando il contratto è concluso per finalità estranee ad attività imprenditoriali o professionali.

Chiarita la natura consumeristica del rapporto, la Cassazione si sofferma sull’individuazione del “domicilio del consumatore”, criterio che fonda una competenza territoriale inderogabile. 

Correttamente, la Corte osserva che tale domicilio non può essere fatto coincidere con lo studio dell’amministratore, soluzione che introdurrebbe un elemento variabile e potenzialmente arbitrario, rimesso alle scelte organizzative di un singolo soggetto.

Il centro degli interessi del condominio – e quindi il suo domicilio rilevante ai fini della competenza – coincide con il luogo in cui è ubicato lo stabile, ove si svolge la vita condominiale e dove vengono concretamente erogati i servizi oggetto del contratto.

La decisione assume particolare importanza per la tutela dei consumatori, poiché evita che i condomini siano costretti a difendersi in fori lontani o scomodi, individuati in base al domicilio dell’amministratore. Al tempo stesso, rafforza la certezza del diritto, distinguendo nettamente tra foro competente e luogo di notificazione degli atti, quest’ultimo sì coincidente con il domicilio dell’amministratore.

In conclusione, la Cassazione conferma un orientamento volto a garantire un’applicazione effettiva del foro del consumatore anche nei rapporti condominiali, rafforzando le tutele sostanziali e processuali dei cittadini nei confronti dei fornitori di servizi essenziali.

Di seguito, la sentenza Cass. Civ. III^ n. 32083/2025.

domenica 12 luglio 2020

Non è sempre inderogabile il foro del consumatore

Questa domenica affrontiamo la materia del consumerismo e delle sue forme di tutela sotto un profilo tecnico processuale, richiamando uno dei diritti riconosciuti al consumatore, quello di vedere decisa la controversia dal giudice ove risiede, e la possibilità di rinunciare a tale facoltà.

- Art. 33 del Codice del Consumo - invalidità della clausola contrattuale che deroga il la competenza territoriale - foro inderogabile del consumatore
L'art. 33 del Codice del Consumo dispone che "1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o effetto, di:
…………….
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore".

La norma introduce un limite contrattuale verso il professionista, il quale non può obbligare il consumatore che vuole agire in giudizio per rivendicare propri diritti ad adire ad un giudice diverso da quello del suo luogo di residenza o domicilio elettivo.

Di fatto, il Codice del Consumo ha introdotto un importante esempio di foro inderogabile, tutelando il consumatore in modo "dinamico", ovverosia garantendogli la possibilità di veder tutelati i propri interessi presso la sua residenza e scoraggiando il contraente forte (il venditore) all'inserimento nel contratto di clausole che prevedono l'avvio dell'azione legale presso il tribunale dove ha sede legale.

Questo principio, oggi considerato pacifico, è stato oggetto di discussioni e dibattito, a causa della ferma opposizione sollevata dalle società commerciali, interessate a scoraggiare i consumatori dal proporre azioni legali nei propri confronti.

A tal fine, non di rado veniva inserito nel contratto la clausola che prevedeva l'obbligo di avviare l'azione legale presso la sede legale del venditore, con un aggravio di costi e di rischi che il consumatore privato non si sentiva di assumere.

- Foro del consumatore inderogabile? non sempre…..attenti alla trattativa privata
Abbiamo appena affermato che il foro del consumatore è inderogabile, ovvero che non sono valide le clausole che indicano un giudice diverso da quello dove ha la residenza il consumatore.

Lo stesso art. 33 del Codice del Consumo prevede, peraltro, la possibilità delle parti di poter derogare a questa clausola, attraverso una trattativa privata al cui esito il consumatore dichiari esplicitamente di voler rinunciare al proprio foro competente.  

Vi invitiamo, quindi, a prestare attenzione ai tentativi che la vostra controparte può portare avanti prima della conclusione del contratto, quando vi invita a firmare un altro documento dove rinunciate al vostro diritto ex art. 33 comma 2 lett. u) del Codice del Consumo.


- Il consumatore può rinunciare al foro inderogabile? si, ma solo quando agisce in giudizio (Cassazione - sentenza n. 19061/2016)
Ad onor del vero, al consumatore può essere riservata la possibilità di poter rinunciare al suo giudice, senza dover incappare in quale problema di natura processuale.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che sussiste la facoltà per il consumatore di non avvalersi del diritto processuale ex art. 33, comma 2 lett. u) del Codice del Consumo, come correttamente evidenziato nella sentenza oggetto del nostro commento.

Osserva, infatti, la Cassazione: "Più precisamente, occorre tenere presente che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi, il consumatore può rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile fissato dall'art. 33 D.Lgs. n. 5/2006, ogniqualvolta agisca nella qualità di attore, e ciò in virtù della considerazione che le disposizioni apprestate dalla legge citata sono previste per sua tutela....". 

La Corte di Cassazione, richiamando i propri precedenti, stabilisce che il consumatore può rinunciare al foro inderogabile, ossia che la causa sia decisa davanti al suo giudice naturale ed avviare la controvesia presso altro tribunale, ma solo qualora egli agisca come attore, ossia la parte che pretende il riconoscimento processuale di un diritto.

Qualora egli sia chiamato (convenuto) in giudizio, la rinuncia al foro inderogabile non può essere valida, dovendo il consumatore eventualmente dichiarare di aver sottoscritto con il venditore valida e specifica clausola (.....validamente sottoscritta previa specifica trattativa con le parti ......) che deroghi la competenza territoriale del luogo di sua residenza in favore di altro giudice.

Qui la sentenza n. 19061/2016 della Corte di Cassazione.

sabato 20 aprile 2019

Attento consumatore, se non paghi la bolletta del telefono finisci nella black list

Vita dura per coloro che amano aprire contratti di telefonia, non pagare le bollette e, quando viene disattivato il servizio, recarsi ad altra compagnia telefonica per aprire un nuovo contratto.


Lo scorso mese di marzo ha visto il definitivo varo del Sistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore della telefonia (Simoitel), gestito da CRIF, ed il cui fine è proprio quello di limitare/interrompere il c.d. fenomeno dello "shopping telefonico", ove gli utenti aprono contratti che, successivamente, non intendono onorare.


Si tratta, quindi, di una banca dati dove vengono inseriti i nominativi (e dati personali) delle persone (privati o società) che non hanno pagato regolarmente i canoni con una compagnia telefonica.


Abbiamo già trattato l'argomento (vedi qui), ma riteniamo utile tornare a focalizzare l'attenzione a questa iniziativa volta a limitare la cattiva usanza da parte dei clienti di passare ad altri operatori telefonici senza pagare i conti in sospeso.


Quale conseguenza si pone a carico dell'utente che entra nella black list di Simoitel? egli non potrà avviare un contratto con un altro operatore telefonico fino a quando non avrà saldato il suo debito pregresso.


Ciò vuol dire che gli utenti telefonici morosi rischieranno di finire in una black list che non gli consentirà un agevole cambio di operatore, almeno fino a quando non avranno saldato ogni debito.

I presupposi che legittimano l'indicazione nella banca dati dei “cattivi pagatori” introdotta in materia di telefonia sono:

a. importo insoluto non inferiore ai 150 euro;
b. recesso dal contratto esercitato da non meno di tre mesi;
c. presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
d. assenza di altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore;
e. assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di definizione di controversie inoltrate dal cliente;
f. invio a cura dell’operatore telefonico della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione alla banca dati almeno 30 giorni solari antecedenti all’iscrizione nella banca dati.

Ne consegue che gli utenti morosi avranno trenta giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione delle compagnie telefoniche, per poter saldare la propria posizione al fine di evitare l'inserimento del proprio nome nella black list.


Il consumatore inserito nella lista non potrà più avviare altri contratti di telefonia, chiedere l'attivazione di linee o la migrazione di una vecchia utenza.

domenica 11 novembre 2018

Clausole vessatorie - non valide se firmate tutte assieme

Questa domenica vi proponiamo il recente provvedimento reso dal Tribunale di Reggio Emilia in una vicenda bancaria, ove l'istituto di credito aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un saldo passivo maturato dal cliente, una società (e quindi non un consumatore).

La vicenda ha riscontrato il nostro interesse, tanto da decidere di proporre la lettura della sentenza che potete trovare di seguito, non tanto per il merito della vicenda, ma per la questione preliminare oggetto di trattazione da parte del giudice emiliano.

Nel caso di specie, la società debitrice si era opposta al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, eccependo il carattere vessatorio della clausola relativa al giudice territorialmente competente. La banca, costituendosi in giudizio, ha contestato l'affermazione della società, affermando che tale clausola era stata firmata due volte dal legale rappresentante della società.

Il giudice, dopo aver verificato l'effettiva doppia sottoscrizione da parte della società debitrice, ha comunque ritenuto vessatoria (e priva di inefficacia) la clausola di deroga del foro competente, con un ragionamento ineccepibile.

Il Tribunale premette che il professionista (la banca nel caso di specie) può legittimamente far sottoscrivere le clausole vessatorie in modo unitario (la famosa seconda firma) "Infatti, è ben vero che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, non occorre sottoscrivere ciascuna clausola vessatoria, bastando un’apposita dichiarazione che raggruppi tutte le clausole singolarmente richiamate.".

Subito dopo, aggiunge che:"[…]  la Suprema Corte ha chiarito che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate".

In altri termini, il giudice afferma che la seconda firma indistinta di clausole vessatorie e non vessatorie non raggiunge l'effetto voluto dall'art. 1341, comma 2 del codice civile e rende del tutto inefficace la sottoscrizione.

Qui la sentenza oggetto del nostro intervento.

domenica 6 novembre 2016

Anche il paziente ricoverato in una clinica privata può giovarsi dei diritti del consumatore

I diritti del consumatore possono trovare applicazione anche in ambito di interventi medici, ed in particolare nel caso di ricovero in una clinica privata?

La Cassazione ritiene, dando applicazione a precedenti sentenze dello stesso giudice di legittimità, che anche in ipotesi di ricovero in una clinica privata debbano trovare applicazione le norme previste dal Codice del Consumo, ed in particolare il principio del foro del consumatore.

Il giudice, chiamato a risolvere un regolamento di competenza, ha chiarito che esiste il diritto del consumatore a veder decidere la controversia da un giudice del distretto ove risiede anche nel caso in  cui sia proposta una domanda di risarcimento del danno nei confronti di una struttura ospedaliera privata.

Nel caso di specie, infatti, secondo la Cassazione non vi sono dubbi sul fatto che la prestazione contrattuale oggetto di giudizio rientra nei rapporti professionista/consumatore per i quali esiste un corpo di norme che deve trovare  applicazione in modo netto ed immediato.

Il giudice osserva, a tal proposito, che "Mette conto innanzitutto di rilevare che, di fronte all’espressa invocazione del foro del consumatore da parte dell’attrice, che ineriva appunto alla domanda principale fondata sulla natura contrattuale della dedotta responsabilità, uno dei convenuti, il medico, non aveva eccepito alcunché sulla competenza, mentre la Casa di Cura Porta Sole aveva formulato un’eccezione che aveva riguardato sia il foro del consumatore, sia quelli ordinari, ancorché l’espressa invocazione del foro del consumatore da parte dell’attrice non richiedesse l’estensione dell’eccezione anche ai fori ordinari, dovendo la loro ricorrenza valutarsi dal giudice ove avesse disatteso la prospettazione circa la ricorrenza del foro del consumatore (Cass. (ord.) n. 3142 del 2011). L’estensione dell’eccezione anche ai fori ordinari rendeva comunque rilevante e da decidere, ai fini dell’accertamento della competenza sulla domanda principale, oltre alla valutazione circa la sussistenza del foro del consumatore, quella — da farsi per il caso che esso fosse stato escluso — della sussistenza di alcuno dei fori ordinari. Non essendo stata messa in discussione la natura privatistica del rapporto sia con il medico sia con la Casa di Cura ed essendo comunque incomprensibile come e perché contratto non vi fosse stato anche con essa (in quanto l’accordo con il medico e la previsione che l’intervento si svolgesse presso la casa di cura non poteva non contemplare che lo svolgimento dell’intervento presso di essa supponesse un accordo anche con essa, di cui la ricorrente doveva essere partecipe), l’esistenza del foro del consumatore si configurava alla luce di quanto affermato già da Cass. (ord.) n. 8093 del 2009, ignorata dal Tribunale, e poi concretamente applicato da Cass. (ord.) n. 27391 del 2014, invocata dalla ricorrente, al cui principio di diritto si fa rinvio. D’altro canto, la prospettazione della Casa di Cura denegatoria del foro del consumatore — come emerge dalla comparsa di risposta — non si era incentrata sulla contestazione che vi fosse stato un contratto privatistico, ma si era imperniata sull’assunto, del tutto privo di pregio (atteso che la relativa fattispecie non esaurisce affatto il rilievo del foro del consumatore, che è generale per i contratti di c.d. consumo), che il foro del consumatore sia applicabile ai soli rapporti di cui all’art. 63 del Codice del Consumo. Onde la motivazione del Tribunale, in disparte la sua incomprensibilità, risulta pure erronea per avere ignorato quella mancata contestazione. Raggiunta la conclusione che il foro del consumatore esisteva, non merita, dunque, esaminare se, una volta considerato che per scelta della convenuta vi era stata contestazione anche dei fori ordinari, assumesse rilievo in via gradata che tale contestazione era incompleta, giacché quella del foro generale della persona giuridica aveva attinto solo la sede e non anche il foro dello stabilimento (da ultimo, Cass. (ord.) n. 27094 del 2014, ex multis), come avrebbe dovuto, essendo la convenuta una persona giuridica. Di modo doveva derivarne a conseguenza che l’eccezione subordinata fosse da considerare tamquam non esset per incompletezza (sul punto citata Cass. n. 3142 del 2011).".

A nulla rileva, secondo la Cassazione, che il giudizio coinvolga un medico, in quanto si tratta comunque di una prestazione di natura privatistica e che come tale prevede l'applicazione delle norme  previste dal Codice del Consumo.

Qui la sentenza.

domenica 5 giugno 2016

Il telefono non funziona? anche la piccola società può chiedere la risoluzione del contratto

Questa domenica torniamo a trattare le clausole vessatorie che sovente vengono inserite nei contratti sottoscritti dai consumatori, ma anche dalle piccole società, costrette a firmare contratti di fornitura di servizi di telefonia, energia elettrica, gas e acqua poco trasparenti e favorevoli.

Nel caso di specie, una società si è rivolta al Giudice di pace di Napoli per chiedere la risoluzione del contratto di telefonia, in quanto era stato accertato il cattivo funzionamento della linea telefonica.

La compagnia telefonica si era costituita eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice del luogo di residenza della società (Napoli), in favore del foro di Milano, indicato nel contratto sottoscritto dalla società. 

Nel merito, la società convenuta respingeva ogni pretesa avanzata dal cliente, sostenendo che il servizio era stata offerto in modo corretto e nulla le poteva addebitarsi.

Il giudice ha correttamente respinto l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, per le seguenti e condivisibili ragioni "Dalla documentazione versata in atti, ed in particolar modo dalla copia del contratto sottoscritto inter partes e depositato dalla HHHH S.p.A. nel proprio fascicolo di parte, si evince l’assoluta illeggibilità delle clausole contrattuali in quanto stampate con caratteri talmente microscopici che questo giudicante, nonostante l’ausilio di occhiali da vista e di una lente d’ingrandimento, non è riuscito a leggerne il contenuto. Poiché non vi è nessuna ragione per la quale la modulistica predisposta dalla società convenuta debba contenere parti stampate con caratteri normali ed altre parti, contenenti presumibilmente le clausole vessatorie ( presumibilmente perché questo giudicante non è riuscito a leggerne il contenuto), stampate con caratteri microscopici, è palese la violazione del principio di trasparenza, chiarezza, correttezza e buona fede nella stipula del contratto, il quale capziosamente, contiene le clausole sfavorevoli al cliente stampigliate con caratteri minuscoli e ciò al precipuo e censurabile scopo di indurre la parte contraente a sottoscrivere il contratto senza essere messo nelle condizioni di leggerne il contenuto nelle parti a lei sfavorevole. Trattasi di una prassi contrattuale assolutamente censurabile che non può non comportare la dichiarazione di nullità di tutte le clausole vessatorie riportate nel contratto ivi comprese eventuali clausole derogatorie delle competenza.".

Trattando la quesitone oggetto del giudizio, il Giudice di pace di Napoli ha riconosciuto che stante il malfunzionamento della linea, era legittima la richiesta di risoluzione avanzata dalla società. 

La stessa compagnia, riconoscendo un indennizzo durante l'incontro avanti al CORECOM, ha difatti ammesso il non corretto funzionamento della linea, legittimando la  società attrice alla richiesta di risoluzione del contratto, ma non il risarcimento del danno. 

Qui la sentenza.

venerdì 27 novembre 2015

Telefonia–utenti morosi saranno segnalati

Il Garante per la tutela dei dati personali ha acconsentito, con il recente provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale (che potete leggere di seguito), all'introduzione della banca banca dati delle morosità telefoniche "intenzionali", ossia tutti i casi in cui il mancato adempimento dell'obbligo di pagamento del canone da parte dell'utente non è dovuto da difficoltà momentanee o a dimenticanze del consumatore.

Si tratta, in altri termini, di casi ove il consumatore volontariamente non intenda pagare le proprie pendenze verso la società telefonica.

Viene dato avvio, per tutti questi casi, ad una nuova regolamentazione chiamata "Sistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore della telefonia" (S.I.Mo.I.Tel.) che prevede il censimento delle persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni, titolari di ditte individuali e liberi professionisti che versino in una posizione di debito verso gli operatori commerciali.

Il Garante ha voluto precisare che nel sistema non saranno inseriti gli utenti che abbiano occasionalmente pagato in ritardo le bollette per i consumi telefonici.

La banca dati sarà consultabile dall' operatore professionale al quale si rivolge il consumatore per attivare un nuovo contratto, consentendogli di verificare se quest'ultimo presenti già situazioni di morosità pregresse.

Secondo il Garante, questo sistema oltre a disincentivare il "turismo telefonico" dovrebbe consentire ai diversi operatori, attraverso lo scambio di informazioni sulle morosità intenzionali, di poter conoscere e valutare le condotte degli utenti morosi, evitando il protrarsi di comportamenti commerciali scorretti.

Il Sistema, che verrà gestito da un soggetto terzo e neutrale (si spera), prevede l'inserimento di tutti gli utenti che (1) siano morosi da oltre tre mesi; (2) abbiano accumulato un debito di oltre 150,00 euro con l'operatore commerciale; (3) abbiano accumulato fatture non pagate per oltre sei mesi successivi alla stipula del contratto.

Il cliente moroso dovrà, infine, essere avvisato prima di essere inserito nel sistema, consentendogli di poter sistemare la posizione ed evitare l'inserimento del proprio nominativo nel data base di S.I.Mo.I.Tel..

Di seguito, il Provvedimento del Garante pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

domenica 25 settembre 2011

Le liti tra avvocato e cliente vengono risolte dal giudice del consumatore

Questa domenica proponiamo una recente Ordinanza con la quale la Corte di Cassazione ha affermato un principio tutt'altro che pacifico, ossia che le controversie tra avvocato e cliente devono essere risolte dal giudice scelto con l'applicazione delle norme del Codice del Consumo.

Anche per questi rapporti, quindi, il foro competente è quello del consumatore.
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