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venerdì 31 gennaio 2025

Bonus fiscale 2025: detrazione del 50% per mobili ed elettrodomestici

Anche per l'anno 2025 è possibile usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici, con detrazione Irpef del 50% per sul prezzo di acquisto, così come deciso con l'ultima legge di Bilancio.

La norma, invero, si è limitata ad estendere una misura già esistente, prevedendo la possibilità di poterne fare richiesta, se si rientra tra i soggetti beneficiari, per acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2025.

Con questo nostro intervento intendiamo richiamare i punti fondamentali del bonus fiscale, ricordando che la finalità di questa misura non è solo quella di favorire le categorie a basso reddito, ma anche quello di incentivare il cambio degli elettrodomestici in favore di modelli nuovi e meno impattanti dal punto di vista ambientale.

L'esigenza manifestata a livello europeo è, infatti, quella di favorire l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, proprio al fine di ridurre i consumi elettrici domestici e migliorare l’efficienza energetica.

domenica 17 ottobre 2021

Vizio di conformità: quando il consumatore può ottenere il risarcimento del danno

L'acquisto di un prodotto difettoso è esperienza vissuta da molti consumatori, i quali sono erroneamente convinti di disporre di tutti i diritti previsti dal Codice del Consumo.

L'art. 129 prevede l'obbligo da parte del venditore di consegnare all'acquirente un "prodotto conforme" che al comma 2° viene così definito:"
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.".

Nel caso di difetto di conformità, il consumatore dispone di una serie di rimedi che può richiedere al professionista, al fine di riequilibrare il rapporto con la controparte.

Può chiedere la riparazione del bene, la riduzione del prezzo o la restituzione della somma versata alla controparte: sarà quest'ultima a decidere quale soluzione adottare verso il contraente debole.

Ma il consumatore può ottenere un risarcimento del danno derivante dal prodotto difettoso?

La Suprema Corte di Cassazione ha dato risposta positiva con una pronuncia del 2020 (Cassazione n. 1082/2020) che potete leggere di seguito.

I giudici di legittimità, infatti, erano stati investiti su una questione avente ad oggetto la vendita di un bene difettoso (o meglio affetto da vizio di conformità), ove il consumatore aveva chiesto la rimozione del prodotto difettoso o, in via subordinata, il risarcimento del danno.

La vicenda, finita davanti alla Cassazione, si è conclusa con il riconoscimento del risarcimento del danno del prodotto non conforme nel caso in cui non sia possibile adottare i rimedi previsti dal Codice del Consumo sopra richiamati, ovvero non sia possibile la riparazione e la sostituzione del bene sia eccessivamente onerosa, come nel caso per cui è causa.

In tali casi, il consumatore ha diritto ad un risarcimento del danno che supera i rimedi di cui all’art. 130, comma 2 del Codice del Consumo, al fine di consentire al contraente debole di trovarsi nella posizione in cui si sarebbe trovato laddove avesse ricevuto un bene integro e privo di vizi.

E' chiaro, sul punto, l'intervento dei giudici secondo i quali: Tra i diritti che competono al consumatore, nel caso di difetto di conformità, sebbene il comma 2 dell'art. 130 Cod. Consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra, infatti, fra i “diritti” attributi al consumatore da “altre norme dell'ordinamento giuridico” italiano.”.

La Cassazione, quindi, integra il Codice del Consumo prevedendo un ulteriore diritto per il consumatore che può, laddove sussistano i presupposti, ottenere un risarcimento compensativo volto a supplire al pregiudizio sofferto con il bene viziato.

In termini più semplici, la pronuncia in esame è meritevole di segnalazione in quanto la Corte di Cassazione chiarisce che al consumatore sono riconosciuti, dal Codice del Consumo, una serie di rimedi che non sostituiscono quelli previsti dal diritto comune, ma li integrano, consentendo al contraente debole di poter ottenere anche il risarcimento del danno, laddove ne sussistano i presupposti.

Il consumatore vede, in ultima istanza, rafforzata la tutela della propria posizione nei confronti dell'operatore professionale. 

Di seguito, la sentenza n. 1082/2020 della Corte di Cassazione, Seconda sezione civile.

domenica 13 gennaio 2019

La cucina presenta dei difetti? errori da evitare per ottenere il risarcimento del danno

Questa domenica torniamo ad affrontare un tema molto caro ai consumatori, ossia il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, nel caso in cui un mobile (esempio cucina, armadio od altro) presenti dei vizi e/o difetti di conformità.

Molti ritengono che in tali casi, ossia in ipotesi di difetto di conformità ex artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo, la società venditrice sia chiamata a rispondere in via automatica alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal consumatore.

A ben vedere, le regole che disciplinano la materia non prevedono alcun automatismo in favore del consumatore nel caso di difetto di conformità.

L'art. 130 comma 2 del Codice del Consumo dispone che il consumatore, nel caso di difetto di conformità,  ha diritto al ripristino della conformità (ossia il venditore deve riparare il bene consentirne l'uso per il quale è stato acquistato), oppure all'indennizzo in favore del cliente (riduzione del prezzo) o, ipotesi più estrema, alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto (restituzione dei soldi + risarcimento del danno) è ipotesi residuale ed estrema, ossia ricorre solo quando non sono percorribili le altre ipotesi e, in ogni caso, nel caso di grave inadempimento o volontà del venditore di non provvedere alla riparazione o indennizzo (vedasi art. 130 comma 7 Codice del Consumo).

E questo è il caso affrontato dal Tribunale di Savona, al quale si è rivolto una consumatrice ligure per chiedere la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione del prezzo e risarcimento del danno.

Nel caso di specie, la consumatrice aveva acquistato una cucina da una grossa società venditrice, la quale aveva consegnato il mobile con notevole ritardo.

All'atto del montaggio, erano emersi alcuni gravi difetti/carenze tali da rendere la cucina non conforme a quella pattuita tra le parti, presentando anche errori e, secondo quanto lamentato dall'acquirente, non montata a regola d'arte.

La consumatrice si era rivolta al Tribunale di Savona, chiedendo la risoluzione del contratto di acquisto e il risarcimento dei danni sofferti a causa degli errori in cui erano incorsi il venditore e il produttore.

Il Giudice ligure ha ritenuto che, nonostante l'evidente inadempimento da parte del venditore, la consumatrice non potesse ottenere la risoluzione del contratto per difetto di conformità del bene.

Il discutibile ragionamento seguito dal giudice, prende le mosse dall'art. 130 del Codice del Consumo che prevede una gradazione delle soluzioni previste in questi casi: "il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 appena menzionato, i quali, però sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene (rimedi primari) e, solo in secondo luogo, nonchè alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere la risoluzione del contratto (rimedi secondari).

L’art. 130 cod. cons. preferisce, quindi, gli strumenti correttivi o sostitutivi, quali la riparazione o la sostituzione, rispetto alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione. Il legislatore, in sostanza, manifesta il suo favor per la conservazione del rapporto obbligatorio originariamente costituito. Trattasi di una soluzione equilibrata che salvaguarda le opposte esigenze: l’interesse del compratore di avere un bene conforme e quello del venditore di far salvo l’affare concluso e di liberarsi dall’obbligazione assunta.".

E quindi, secondo il ragionamento seguito dal giudice, il venditore deve proporre all'acquirente la seguente griglia di soluzioni al difetto di conformità:

1. riparazione della cucina (entro un termine congruo);
2. riduzione del prezzo (indennizzo);
3. risoluzione del contratto.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Savona, la consumatrice non aveva seguito tale criterio, sicché nel momento in cui il venditore si era offerto per la riparazione della cucina (entro due giorni dalla consegna) si era limitata a respingere tale soluzione, chiedendo invece l'immediata risoluzione del contratto.

Tale condotta non può, come si legge nella sentenza, essere tenuta dal consumatore, il quale può ottenere la riparazione o l'eventuale riduzione del prezzo da parte del venditore: solo in ipotesi estreme, il consumatore può richiedere la risoluzione del contratto solo dopo essersi invano rivolto al venditore per ottenere le altre due soluzioni "conservative del contratto".

La sentenza è chiara nell'indicare la strada che deve seguire il consumatore, il quale "[…] non potrà derogare a questa gerarchia, perché, nelle intenzioni del legislatore, la sostituzione o la riparazione dovrebbero già integralmente risarcirlo dei danni subiti per il difetto di conformità: il risarcimento per equivalente potrà quindi essere richiesto o in funzione integrativa rispetto ai rimedi in forma specifica, per i danni che non potessero essere da questi risarciti, ovvero contestualmente alla richiesta di risoluzione o di riduzione del prezzo, una volta accertata l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di procedere alla riparazione o alla sostituzione.

Per questa ragione, cioè per tale identità funzionale esistente tra i rimedi primari ed il risarcimento, si deve ritenere che l’azione di risarcimento possa essere liberamente esperita, solo dopo la richiesta di sostituzione o di riparazione, con gli stessi limiti dell’azione di risoluzione o in caso di danni persistenti in caso di riparazione o sostituzione (cioè di quei danni che non sarebbero eliminati da tali rimedi), di ritardo o rifiuto da parte del venditore.[…]".

Per tale ragione, non avendo la consumatrice seguito lo schema sopra proposto, la domanda di risarcimento è stata respinta dal Tribunale di Savona.

Cosa fare nel caso di difetti del mobile acquistato o di ritardo nella consegna?

A) rivolgersi al venditore chiedendo i rituali chiarimenti ed eventualmente evidenziando sin da subito i difetti riscontrati;
B) successivamente, inviare comunicazione scritta con la quale chiedere la sostituzione del prodotto difettato e/o una riduzione del prezzo;
C) nel caso in cui il venditore non si attivi in modo tempestivo per riparare il prodotto, si potrà eventualmente chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.


Qui di seguito, la sentenza del Tribunale di Savona dello scorso 15 settembre 2018.
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