Visualizzazione post con etichetta Tribunale di Savona. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Tribunale di Savona. Mostra tutti i post

domenica 27 marzo 2022

Consumo involontario del riscaldamento - partecipa anche il condomino che si sia distaccato dall'impianto condominiale

E' noto che alle assemblee condominiali il tema della ripartizione dei costi di riscaldamento è sempre "caldo" ed attuale e riguarda, in particolare, coloro che hanno deciso di distaccarsi dall'impianto comune.

Abbiamo  già trattato l'argomento (vedi qui), ricordando che il singolo condomino può decidere di non usufruire del riscaldamento comune, se tale sua scelta sia approvata dall'assemblea condominiale e non vi siano delle conseguenze negative nei confronti degli altri condomini.

L'art. 1118, comma 4 del Codice Civile è chiaro: "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.".

La norma in parola prevede, quindi, una partecipazione del condomino alle spese per la manutenzione dell'impianto da parte del condomino rinunciante, il quale però potrà attivare un riscaldamento autonomo.

Il problema posto all'attenzione del Tribunale di Savona riguarda, però, i c.d. consumi involontari, ossia quelle causati dalla dispersione di calore dell'impianto di riscaldamento centralizzato e che si propagano nelle diverse abitazioni dei condomini.

Tali consumi sono sostenuti dai condomini non in ragione del loro specifico consumo, ma come conseguenza del malfunzionamento dell'impianto.

Il condomino che non partecipa alle spese per i consumi del riscaldamento centralizzato è comunque chiamato al pagamento dei consumi involontari?

Il Tribunale di Savona ha dato risposta affermativa, peraltro intervenendo in una complessa vicenda che aveva ad oggetto delibere assembleari impugnate e con le quali era stata data autorizzazione al distacco del condomino.

Il giudice, richiamando l'insegnamento della Cassazione, ha avuto modo di evidenziare che il singolo condomino che decida di non scaldare la propria unità abitativa con l'impianto centralizzato debba comunque partecipare ai costi derivanti dai consumi involontari, in quanto beneficia, seppur in modo involontario, agli effetti della dispersione del calore.

Tribunale di Savona - sentenza n. 115/2022.

domenica 8 dicembre 2019

Infissi montati male - cosa succede se non denuncio il venditore?

L’argomento affrontato è di quelli che si incontrano nelle aule, in quanto spesso si va in causa perché il proprio serramentista non monta poi così bene gli infissi, dovendone adattare le misure a vani di case vecchie o usare materiali scadenti, addirittura forniti dallo stesso committente per alleggerire la fattura. 

Si susseguono – ed è il caso racchiuso in Tribunale di Savona, sentenza n. 19 settembre 2018, oggi in commento – perizie, testimoni e istruttorie lunghe e complicate davanti al giudice, quando è meglio, in questi casi, verificare immediatamente se la serranda non funziona e scrivere una raccomandata, con prova di consegna, al proprio serramentista, evidenziando nel dettaglio – e anche qualcosa in più, dato che il più comprende il meno - cosa non va. 

L’oggetto del contendere non è da ignorare, perché il consumatore può prevedere, con una certa precisione, a cosa va incontro se gli infissi danno problemi e, al posto di attivarsi subito, perde tempo dietro lamentele nell’ufficio dell’installatore che non vuol saperne di risarcire i danni.

In questo genere di contenziosi è importante, anzi capitale, denunciare i vizi molto presto, e bene.

Ma quanto presto?

La risposta a questa domanda dipende da vari fattori.

In primo luogo, dal tipo di garanzia offerta dalla legge: quella del consumatore, che però opera solo per i beni mobili (art. 128 T.U. Consumo), ovvero quella del Codice Civile.

In questo caso, un conto è litigare per un automobile guasta (v. link) e altro conto ancora per un infisso in pvc, in quanto si applica il codice civile: gli Ermellini, infatti, sostengono che un infisso, anche se si può smontare e rivendere da qualche altra parte, è pur sempre un oggetto incorporato ad una casa – e quindi ad un immobile - che serve a dargli valore, anche solo per riparare le stanze dagli spifferi. 

Veniamo, ora, al tipo di contratto sotto cui va messa la prestazione del serramentista che prende le misure e viene a installare l’infisso a casa.


Per quanto montare gli infissi sia un’attività laboriosa, soprattutto quando devono essere adattati ad un vano vecchio e fuori misura, si intuisce che il serramentista vende un prodotto che era nel proprio magazzino merci – anche se i venditori sanno bene che, oggi come oggi, è meglio fare poche scorte e esaurirle subito -, il quale deve essere solo adattato alle esigenze del cliente.

Il ragionamento appena proposto, di per sé intuitivo, è lo stesso di quello seguito da molti Giudici – e  Savona si accoda – quando si deve decidere se far rientrare tale rapporto nell'area dell'appalto, ovvero contratto di opera oppure se si tratta di una vendita.

Non è nostra intenzione, in questa sede, discettare sull’interpretazione di questi tipi di contratto, se non per specificare due punti praticissimi.

Il primo, se il serramentista si rifornisce di infissi già fatti, sempre uguali e, a propria volta, li piazza in case diverse, adattandoli alle esigenze del cliente, allora si cade sotto la vendita (o, meglio, i giuristi la chiamerebbero “vendita di cosa futura”, perché la res è specificata quando viene installata): qui, i vizi più ricorrenti (spifferi, inestetismi, serrande che sbattono etc.) vanno denunciati fulmineamente, entro e non oltre otto giorni dalla scoperta (meglio ancora, subito!).

Il secondo – ma è rarissimo oggi -, se il serramentista usa materie prime proprie o quelle che gli fornisce il committente (ad esempio, laminati metallici, legno grezzo, vernici etc.) e fa di sana pianta un infisso, allora si cade sotto l’appalto: prevale il fare sul dare e, ovviamente, il termine per rilevare i vizi si allunga fino a 60 dì dalla scoperta.

In ogni caso, è bene invitare il consumatore ad essere scaltro: se c’è l’intenzione, meglio contestare subito, anche solo con una raccomandata, in modo puntiglioso e specifico ogni minimo vizio, che non rimandare a domani o, peggio ancora, andare a lamentarsi in ufficio dal serramentista. 


Di seguito trovi la sentenza. 

domenica 13 gennaio 2019

La cucina presenta dei difetti? errori da evitare per ottenere il risarcimento del danno

Questa domenica torniamo ad affrontare un tema molto caro ai consumatori, ossia il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, nel caso in cui un mobile (esempio cucina, armadio od altro) presenti dei vizi e/o difetti di conformità.

Molti ritengono che in tali casi, ossia in ipotesi di difetto di conformità ex artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo, la società venditrice sia chiamata a rispondere in via automatica alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal consumatore.

A ben vedere, le regole che disciplinano la materia non prevedono alcun automatismo in favore del consumatore nel caso di difetto di conformità.

L'art. 130 comma 2 del Codice del Consumo dispone che il consumatore, nel caso di difetto di conformità,  ha diritto al ripristino della conformità (ossia il venditore deve riparare il bene consentirne l'uso per il quale è stato acquistato), oppure all'indennizzo in favore del cliente (riduzione del prezzo) o, ipotesi più estrema, alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto (restituzione dei soldi + risarcimento del danno) è ipotesi residuale ed estrema, ossia ricorre solo quando non sono percorribili le altre ipotesi e, in ogni caso, nel caso di grave inadempimento o volontà del venditore di non provvedere alla riparazione o indennizzo (vedasi art. 130 comma 7 Codice del Consumo).

E questo è il caso affrontato dal Tribunale di Savona, al quale si è rivolto una consumatrice ligure per chiedere la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione del prezzo e risarcimento del danno.

Nel caso di specie, la consumatrice aveva acquistato una cucina da una grossa società venditrice, la quale aveva consegnato il mobile con notevole ritardo.

All'atto del montaggio, erano emersi alcuni gravi difetti/carenze tali da rendere la cucina non conforme a quella pattuita tra le parti, presentando anche errori e, secondo quanto lamentato dall'acquirente, non montata a regola d'arte.

La consumatrice si era rivolta al Tribunale di Savona, chiedendo la risoluzione del contratto di acquisto e il risarcimento dei danni sofferti a causa degli errori in cui erano incorsi il venditore e il produttore.

Il Giudice ligure ha ritenuto che, nonostante l'evidente inadempimento da parte del venditore, la consumatrice non potesse ottenere la risoluzione del contratto per difetto di conformità del bene.

Il discutibile ragionamento seguito dal giudice, prende le mosse dall'art. 130 del Codice del Consumo che prevede una gradazione delle soluzioni previste in questi casi: "il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 appena menzionato, i quali, però sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene (rimedi primari) e, solo in secondo luogo, nonchè alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere la risoluzione del contratto (rimedi secondari).

L’art. 130 cod. cons. preferisce, quindi, gli strumenti correttivi o sostitutivi, quali la riparazione o la sostituzione, rispetto alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione. Il legislatore, in sostanza, manifesta il suo favor per la conservazione del rapporto obbligatorio originariamente costituito. Trattasi di una soluzione equilibrata che salvaguarda le opposte esigenze: l’interesse del compratore di avere un bene conforme e quello del venditore di far salvo l’affare concluso e di liberarsi dall’obbligazione assunta.".

E quindi, secondo il ragionamento seguito dal giudice, il venditore deve proporre all'acquirente la seguente griglia di soluzioni al difetto di conformità:

1. riparazione della cucina (entro un termine congruo);
2. riduzione del prezzo (indennizzo);
3. risoluzione del contratto.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Savona, la consumatrice non aveva seguito tale criterio, sicché nel momento in cui il venditore si era offerto per la riparazione della cucina (entro due giorni dalla consegna) si era limitata a respingere tale soluzione, chiedendo invece l'immediata risoluzione del contratto.

Tale condotta non può, come si legge nella sentenza, essere tenuta dal consumatore, il quale può ottenere la riparazione o l'eventuale riduzione del prezzo da parte del venditore: solo in ipotesi estreme, il consumatore può richiedere la risoluzione del contratto solo dopo essersi invano rivolto al venditore per ottenere le altre due soluzioni "conservative del contratto".

La sentenza è chiara nell'indicare la strada che deve seguire il consumatore, il quale "[…] non potrà derogare a questa gerarchia, perché, nelle intenzioni del legislatore, la sostituzione o la riparazione dovrebbero già integralmente risarcirlo dei danni subiti per il difetto di conformità: il risarcimento per equivalente potrà quindi essere richiesto o in funzione integrativa rispetto ai rimedi in forma specifica, per i danni che non potessero essere da questi risarciti, ovvero contestualmente alla richiesta di risoluzione o di riduzione del prezzo, una volta accertata l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di procedere alla riparazione o alla sostituzione.

Per questa ragione, cioè per tale identità funzionale esistente tra i rimedi primari ed il risarcimento, si deve ritenere che l’azione di risarcimento possa essere liberamente esperita, solo dopo la richiesta di sostituzione o di riparazione, con gli stessi limiti dell’azione di risoluzione o in caso di danni persistenti in caso di riparazione o sostituzione (cioè di quei danni che non sarebbero eliminati da tali rimedi), di ritardo o rifiuto da parte del venditore.[…]".

Per tale ragione, non avendo la consumatrice seguito lo schema sopra proposto, la domanda di risarcimento è stata respinta dal Tribunale di Savona.

Cosa fare nel caso di difetti del mobile acquistato o di ritardo nella consegna?

A) rivolgersi al venditore chiedendo i rituali chiarimenti ed eventualmente evidenziando sin da subito i difetti riscontrati;
B) successivamente, inviare comunicazione scritta con la quale chiedere la sostituzione del prodotto difettato e/o una riduzione del prezzo;
C) nel caso in cui il venditore non si attivi in modo tempestivo per riparare il prodotto, si potrà eventualmente chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.


Qui di seguito, la sentenza del Tribunale di Savona dello scorso 15 settembre 2018.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...