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domenica 22 marzo 2026

Superbonus 110% e crediti fiscali inesistenti: cosa cambia dopo le Sezioni Unite (e cosa devono sapere davvero i condomìni)

Questa domenica usciamo dai nostri soliti temi, ma vogliamo segnalare un recente intervento della Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite che è intervenuta in un argomento molto delicato che ha riguardato molti di noi: il Superbonus 110%.

Non sono pochi i casi di proprietari di casa o condomini che abbiano sottoscritto contratti di ristrutturazione dell'immobile con il superbonus 110% e si siano trovati, in seguito, con opere non eseguite, o eseguite non a regola d'arte, o con impalcature rimaste abbandonate e che in seguito devono rivolgersi altrove per l'esecuzione delle opere rimanenti.

Molte sono le società che, nel periodo del Superbonus, si sono inventate come esperte in materia edilizia e, in seguito, sono scomparse e/o fallite.

Ma quali sono le conseguenze penali che intervengono nel caso di Superbonus?

A questo primo quesito ne segue un altro che migliaia di proprietari e amministratori di condominio si stanno ponendo: chi ha aderito al Superbonus 110% può avere responsabilità penali se i lavori non sono stati completati o risultano irregolari?

La recente presa di posizione delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali, soprattutto nei casi di crediti fiscali generati attraverso fatture o attestazioni non corrispondenti alla realtà.

Il recente intervento della Suprema Corte si è reso necessario per consentire a tutti coloro che sono interessati da questa problematica, non solo per i magistrati e operatori del diritto, ma anche per i consumatori coinvolti — spesso inconsapevolmente — in cantieri problematici di comprendere cosa potrebbe accadere loro. Vediamo alcuni importanti punti.


- Cosa ha stabilito la Cassazione sul Superbonus

Occorre premettere che la Corte di Cassazione è dovuta intervenire a causa di un evidente  contrasto tra Procure chiamate a decidere numerosi casi di Superbonus, e che ha riguardato  la qualificazione penale delle frodi legate ai bonus edilizi.

Le pratiche contestate riguardano:

  • lavori mai eseguiti;
  • stati avanzamento lavori (SAL) non reali;
  • asseverazioni tecniche false;
  • fatture per opere solo parzialmente realizzate.

Un primo orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito ha configurato queste condotte con il reato indebita percezione di erogazioni pubbliche, un reato meno grave, mentre secondo un altro orientamento, i comportamenti illegali di cui trattasi devono essere inquadrati come episodi di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno voluto fare chiarezza sul punto, stabilendo che la creazione di un credito d’imposta inesistente attraverso documentazione falsa integra la truffa aggravata ai danni dello Stato.

Questo passaggio della Cassazione è decisivo perché le conseguenze collegate sono più gravi per gli autori di questo tipo di reato, per il quale sono previste pene più elevate, senza voler dimenticare la maggiore severità investigativa.

Un altro elemento che non deve essere ignorato riguarda il momento in cui il reato si considera consumato, in quanto con la truffa l'illecito si considera come già perfezionato quando nasce il credito fiscale fittizio, anche se non è ancora stato utilizzato o monetizzato.

Ricordiamo che questo tipo di reato mira a tutelare il patrimonio dello Stato dalle condotte che, attraverso artifizi e raggiri, vogliono sottrarli con un ingiusto profitto in favore dell'autore.


- La Cassazione e gli effetti sui condomìni

Chi ha avuto a che fare con il modello operativo del Superbonus 110% sa bene che di solito le aziende lo hanno proposto con la formula “chiavi in mano”, ove la società appaltatrice propone tutti i servizi per la realizzazione dell'opera e quindi, progettazione, assistenza fiscale, esecuzione delle opere previste, cessione del credito.

Ed ecco che nei condomini si propongono figure note, quali:

1. il general contractor;

2. il tecnico asseveratore;

3. l'intermediario finanziario.

In questo contesto assume rilievo anche il ruolo dell'amministratore a cui i proprietari dei singoli alloggi (i condomini) autorizzano per la firma degli accordi e per seguire i lavori attraverso la delibera assembleare.

E' chiaro che nel momento in cui emergono irregolarità, anche nei condomini sorge il timore di essere coinvolti penalmente, conseguenti alle varie firme dei documenti e che fa credere di una partecipazione attiva all'illecito. 

Occorre subito osservare che la firma di un documento non significa automaticamente commettere un reato, o comunque esserne parte, in quanto nel diritto penale italiano non esiste una responsabilità automatica del beneficiario del bonus.

Per ipotizzare un concorso nella truffa occorre dimostrare:

  • la consapevolezza della falsità dei lavori;
  • oppure una partecipazione concreta alla costruzione fraudolenta del credito fiscale.

Molti condomìni hanno agito affidandosi alle competenze di professionisti abilitati e imprese specializzate.

La semplice firma su documenti predisposti da tecnici o amministratori, quindi, non basta per configurare responsabilità penale.

Quando può nascere un rischio per il condomino?

Un profilo di responsabilità potrebbe emergere a carico del condomino solo in presenza di elementi specifici, laddove sia accertato che il cantiere era chiaramente fermo o inesistente; il condomino firmatario era consapevole della mancata esecuzione dei lavori; la sottoscrizione serviva deliberatamente a far maturare il credito fiscale.

Si tratta di situazioni che richiedono prove concrete e non semplici sospetti e quindi necessitano di una investigazione accurata e con elementi probatori molto definiti.

La verità è che molti proprietari sono prima di tutto danneggiati e devono affrontare problemi rilevanti, quali:

- lavori incompleti;

- immobili difficili da vendere;

- contestazioni fiscali;

- responsabilità contrattuali verso imprese fallite o irreperibili.

Non è raro che i proprietari risultino vittime di sistemi organizzati costruiti da operatori professionali e la decisione delle Sezioni Unite mira soprattutto a colpire chi ha creato e commercializzato crediti inesistenti, non chi ha aderito in buona fede a un intervento edilizio.


- Superbonus e responsabilità: cosa devono sapere oggi i consumatori

In conclusione, è comprensibile che oggi molti condomìni vivano una fase di incertezza, anche perché si diffondono le notizie di indagini, sequestri, cantieri bloccati. 

E coloro che hanno semplicemente votato una delibera o firmato un verbale teme di essere trascinato in vicende più grandi di lui.

Ma la decisione delle Sezioni Unite, però, manda anche un messaggio chiaro: la responsabilità penale non si presume, si prova.

Chi ha agito in buona fede, affidandosi a tecnici abilitati e imprese strutturate, non diventa automaticamente parte di una frode solo perché il sistema si è rivelato irregolare. Diverso è il caso di chi abbia consapevolmente partecipato alla creazione di crediti inesistenti — ma si tratta di ipotesi che devono essere dimostrate con precisione.

Per questo oggi è fondamentale non farsi guidare dal panico, ma dalla documentazione:

⇒ conservare verbali e contratti;

⇒ verificare le asseverazioni;

⇒ ricostruire con attenzione il percorso decisionale del condominio.

Informarsi, tutelarsi e pretendere trasparenza resta la strada più efficace per affrontare eventuali criticità con lucidità e consapevolezza.

Qui di seguito l'intervento della Cassazione Penale a Sezioni Unite 

venerdì 3 novembre 2023

Superbonus & catasto: attenti all'adeguamento dei dati catastali

Il Superbonus 110% non ha prodotto effetti solo sulle facciate ristrutturate, o le altre opere che hanno comportato il miglioramento di case e condomini, ma riguardano anche le conseguenze collegate ai cambiamenti catastali intervenuti e che il contribuente deve indicare all'Agenzia delle Entrate.

Il Fisco, infatti, stanno inviando lettere di avviso ai vari contribuenti che, avendo beneficiato del vantaggio fiscale, sono chiamati ad adeguare i propri dati catastali ed in particolare la rendita.

Sono interessati dall'avviso dell'Agenzia delle Entrate tutti gli immobili oggetto di incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e predisposizione di ricarica di veicoli elettrici, disciplinato dall'art. 119 del dl 34/20.

Con le lettere di compliance, l'Agenzia intende risolvere in via bonaria le posizioni con i contribuenti, invitando questi ultimi a rettificare i dati catastali adeguandoli alla nuova realtà intervenuta con la ristrutturazione 110%.

Vi invitiamo ad effettuare un controllo catastale dell'immobile ristrutturato, incaricando un professionista che controlli la corrispondenza dei dati catastali con le opere di adeguamento e ristrutturazione dell'immobile. 

domenica 23 luglio 2023

Superbonus: nulla la delibera di nomina del geometra, ma priva di costituzione di un fondo speciale

Il provvedimento del Tribunale di Bergamo oggetto del nostro contributo odierno riguarda la materia condominiale, ed in particolare la validità dell'assemblea ove viene votato l'avvio dei lavori di ristrutturazione straordinaria rientranti nel "superbonus 110%", con incarico ad un professionista per le indagini preliminari e la ricerca del general contractor.

A seguito dell'impugnazione della delibera da parte di un condomino, il Tribunale di Bergamo ne ha dichiarato la nullità per violazione degli artt. 1135 - 1137 c.c., non avendo l'assemblea previsto un fondo speciale, ove accantonare le spese previste per l'avvio delle opere di ristrutturazione.


- artt. 1135 - 1137 c.c.

Il codice civile prevede, quale regola generale, che le decisioni all'interno del condominio di edifici vengono assunte dall'assemblea, con decisioni che possono essere annullate su impugnazione da parte del singolo condomino entro trenta giorni dall'assemblea (art. 1137 c.c.).

La delibera assembleare è nulla in ipotesi residuali, ma ben definite, ossia quando difetta degli elementi costitutivi essenziali; ha un oggetto impossibile o illecito; viola norme imperative (o di ordine pubblico o buon costume).

L'art. 1135 c.c., comma1 numero 4 prevede che nel caso in cui l'assemblea deliberi delle spese di manutenzione straordinarie è tenuta a costituire "obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori".

Questa norma introduce un obbligo a carico dell'assemblea, la quale deve prevedere il fondo per i lavori straordinari, ma quale valore ha tale dovere e se non viene rispettato?


- Tribunale di Bergamo: se manca la creazione di un fondo speciale (art. 1135 c.c. c. 1 n. 4), la delibera è nulla

Il Tribunale di Bergamo è stato chiamato ad esprimersi su questo punto, e richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, ha osservato che la "Ratio della norma di cui all'art. 1135 co. 1 n. 4 c.c. è quella di garantire sia il terzo creditore, sia i condomini virtuosi. Infatti, la costituzione di una provvista scongiura il rischio che i condomini virtuosi debbano sostenere la spesa anche per quelli morosi. Si tratta, dunque, di una norma imperativa". 

Ed è del tutto irrilevante, chiarisce il giudice, che il professionista si era limitato a fare delle indagini e che nessun opera straordinaria era stata ancora deliberata ed approvata, in quanto il valore dell'assemblea era comunque programmatico e vincolante verso il professionista. 

Aggiunge il Tribunale di Bergamo: "S'aggiunge soltanto che la nullità qui è ancora più evidente, dato che l'assemblea ha deliberato, oltre allo "sbrigo delle indagini preliminari", anche "la stesura della diagnosi di fattibilità", sempre a titolo oneroso".

Ne consegue che è nulla la delibera ove viene votato l'avvio del progetto di superbonus per violazione dell'art. 1135 c.c. comma 1 n. 4, per non aver previsto alcun fondo specifico per le spese poste a carico dei condomini.

Tribunale di Bergamo - Sez. IV^ Civ. - sentenza n. 1348/2023

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