Questa domenica puntiamo la nostra attenzione su una recente ed importante sentenza, con la quale il Tribunale di Lecce – Sez. di Galatina ha riconosciuto che Monte dei Paschi ha erroneamente segnalato alla “Centrale dei Rischi” della Banca d'Italia un proprio cliente.
- Cosa succede quando la banca segnala un cliente alla Centrale dei Rischi?
La Centrale dei Rischi è un sistema informativo creato dalla Banca d'Italia al cui interno sono indicati tutti coloro che non hanno regolarmente adempiuto al proprio debito nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari.
In parole più semplici, con la Centrale dei Rischi ogni intermediario bancario può sapere e valutare il merito creditizio del cliente, verificando se quest'ultimo è inserito nella “black list”, ovverosia se ha già avuto problemi di solvibilità con altri istituti di credito.
La Banca d'Italia organizza e gestisce un sistema il cui fine è quello di mettere a disposizione di tutti gli operatori uno strumento volto a conoscere immediatamente il grado di solvibilità dei richiedenti del credito.
Tale sistema è finalizzato, in ultima istanza, a garantire il risparmio, evitando che soggetti non solvibili, o di dubbia solvibilità, possano accedere al mercato del credito, in danno di coloro che risultano meritevoli del credito bancario.
Usualmente, quando un creditore non adempie regolarmente al proprio debito nei confronti della banca, quest'ultima provvede a segnalare il creditore insolvente alla Centrale dei Rischi, evidenziando la categoria di rischio, e il grado di insolvenza (per approfondire l'argomento, vedi qui).
E' di tutta importanza, per la tutela dell'interesse pubblico (risparmio) e di quella del soggetto segnalato, che la banca deve operare una istruttoria corretta nei confronti del cliente, a cui deve seguire una segnalazione esatta del debito censito.
Con la segnalazione alla Centrale dei Rischi, il debitore difficilmente potrà ottenere altro credito dal sistema bancario tradizionale.
- Errata segnalazione – danno subito dal cliente/debitore
Come abbiamo già affrontato in altra sede (vedi), può accadere che la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia sia errata, o comunque non corrisponda alla reale situazione bancaria esistente tra istituto di credito e cliente.
Quando la segnalazione alla Centrale dei Rischi è errata (o meglio illegittima), il cliente/consumatore subisce un ingiusto danno dalla condotta adottata dalla banca ed ha diritto ad essere risarcito.
Quale è il danno sofferto dal cliente a causa del comportamento della banca?
La giurisprudenza ha ormai accolto la tesi secondo la quale nel momento in cui la banca opera una errata comunicazione alla Banca d'Italia, è responsabile nei confronti del cliente per aver fornito a terzi false/inesatte informazioni.
Ne deriva, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, una responsabilità di natura contrattuale della banca, per violazione delle norme di comportamento che devono esistere tra istituto di credito e cliente, previste a mente degli artt. 1175, 1374, 1375 c.c..
Sotto questo profilo, il danno lamentato dall'imprenditore/cliente è quello di non aver potuto accedere al credito bancario, proprio a causa della illegittima segnalazione presso la Banca d'Italia, con lesione del diritto, riconosciuto anche ex art. 41 della Costituzione (sviluppo della libera iniziativa privata).
L'erronea segnalazione configura, inoltre, un danno extracontrattuale per il cliente, il quale viene rovinato nella propria immagine, risultando ingiustamente considerato non solvibile per il sistema bancario, e quindi soggetto non positivo.
- Errata segnalazione sconfino – Tribunale di Lecce
L'errata segnalazione alla Centrale dei Rischi riguarda, in particolare, lo sconfinamento dell'azienda, per il quale la banca è tenuta a segnalare, in automatico, l'insolvenza bancaria.
Tale segnalazione era prevista, sino allo scorso 31 dicembre 2012, decorsi 180 giorni dall'origine del debito bancario accusato dal cliente. A partire dal 1° gennaio 2013, invece, l'obbligo di segnalazione decorre dopo 90 giorni dallo sconfino da parte del cliente.
Le nuove norme bancarie hanno ristretto il termine per la segnalazione dello sconfinamento da parte del cliente, obbligando le banche ad essere più attente e precise nel identificare i dati da segnalare alla Banca d'Italia.
La sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce – Sez. di Galatina ha affrontato il caso ove Banca Monte dei Paschi aveva ingiustamente segnalato una società per aver tenuto uno sconfinamento superiore ai 180 giorni.
Il caso è interessante, in quanto la banca aveva segnalato una società per aver superato lo sconfinamento per un lungo periodo, violando le norme previste dal contratto.
Aveva proceduto, in seguito, a notificare alla medesima società ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo il pagamento del proprio credito.
La società si era opposta al ricorso proposto da Banca Monte dei Paschi, contestando la legittimità del saldo determinato dalla banca negli anni.
Il Giudice aveva disposto consulenza tecnica, dalla quale è emerso che l'importo dovuto dalla società alla banca era notevolmente inferiore a quello preteso, e segnalato da Monte dei Paschi di Siena.
Il consulente accertava l'applicazione da parte della banca di illegittime commissioni e calcolo degli interessi, sicché la situazione debitoria della società rappresentata da Monte dei Paschi di Siena alla Banca d'Italia non era corrispondente a quella effettiva.
Il Tribunale di Lecce, alla luce della consulenza tecnica, ha ritenuto non solo infondata la pretesa di MPS, ma ha altresì considerato errata ed illegittima la segnalazione operata dalla Banca nei confronti della società, con conseguente danno cagionato a quest'ultima.
Il Giudice ha così motivato la propria decisione “In verità, nel caso in esame è di tutta evidenza che la necessità cautelare non è mai stata legata ad un’azione risarcitoria, bensì alla corretta comunicazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia dell’esatto dare-avere. Il giudizio n. 495 R.G. del 2008 è stato introdotto dalla M. Srl al fine di ottenere il ricalcolo dell’esatto dare-avere relativo ad un rapporto di apercredito utilizzata con scoperto su un c/c principale, con secondari confluenti, intrattenuto dall’attrice con la banca e detto ricalcolo costituisce elemento fondamentale per la comunicazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia del saldo. Detta comunicazione, inoltre, è dovuta per legge in quanto si tratta di un servizio gestito dalla Banca d’Italia e disciplinato dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 e dalle circolari emanate dalla Banca d’Italia fra le quali vi è la circolare n, 139 dell’11 febbraio 2004 ( cfr. D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51 e art. 53, comma 1, lett. b), art. 67, comma 1, lett. b), artt. 106 e 107 - come integrati: a) dalla Delib. Comitato interministeriale del credito e del risparmio (CICR) 29 marzo 1994; b) dalla Circolare Banca d’Italia n. dell’11 febbraio 1991 in tema di istruzioni per gli intermediari creditizi nel testo risultante dall’8^ aggiornamento del 14 novembre 2001 e dal provvedimento della Banca d’Italia del 5 agosto 1995 denominato “Obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia ed infine dalle “Modifiche alla Circolare 139/91. Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari Creditizi” della stessa Banca d’Italia del novembre 2009). Il punto 6.5 del foglio informativo così dispone: “Se ci sono errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono inviare subito le relative rettifiche. La C.R. acquisisce le rettifiche e le comunica immediatamente a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l’informazione errata”. In sostanza, dunque, nel caso in esame la CTU è servita a delineare l’oggetto della domanda, ovvero l’esatto saldo e, dunque, anche il dato che la banca avrebbe dovuto comunicare alla C.R.”.
Il principio ribadito dalla sentenza è che l'errato calcolo delle competenze e degli interessi bancari può cagionare un danno ulteriore, consistente nell'errata segnalazione del cliente alla Centrale dei Rischi.
Quest'ultimo ha diritto ad ottenere il ristoro del danno patito anche per tale errata segnalazione, contestando all'istituto di credito sia il danno contrattuale e quello extracontrattuale.
Di seguito la sentenza.
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